Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 10 Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.
Art. 1(1) [1. Per lanno 1989 i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti
da contributi regionali riferiti agli esercizi finanziari 1987 e 1988 per
prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori, degli anziani, assistiti ex
EE.CC.AA., degli handicappati, purché nel rispetto delle aree sopra individuate]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.
Art. 21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione
amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31 dicembre 1988. Gli
eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta
data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione
bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per lanno
1989, le spese correnti degli enti strumentali.
2. Al fine di cui sopra, ciascun ente
strumentale versa alla Regione Puglia lavanzo di amministrazione accertato
entro i successivi 60 giorni dallaccertamento.
Art. 31. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la
quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente, la
quantificazione della spesa è demandata, per ciascun anno, a decorrere dal 1989,
alla legge di bilancio.
Art. 4(2)
(2) Articolo non promulgato a seguito specifica disposizione del Governo Centrale in sede di Controllo.
Art. 51. La spesa prevista per lassistenza sanitaria
è fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla Regione allo stesso
titolo.
2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL.
per gli interventi di cui alla legge 7 settembre 1987, n. 26 sono imputate sulla
quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.
Art. 61. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e gli Enti delegati adotteranno, in materia di avversità atmosferiche, gli interventi previsti dalla legge 15.10.1981, n. 590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di Solidarietà nazionale sulla base dei decreti ministeriali di declaratoria delleccezionalità degli eventi avversi. 2. Sono sospesi, conseguentemente, gli interventi previsti dalla L.R. 11.4.1979, n. 19 (3) e successive modificazioni non conformi alle norme della Legge 15.10.1981, n. 590 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della materia.
Art. 71. Gli interventi e le iniziative regionali
deliberati anteriormente al 30 giugno 1986, per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i
relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta
regionale sulla base di apposite, documentate istanze degli interessati, anche
ai fini della valutazione di compatibilità con gli obiettivi
economico-finanziari della presente normativa.
2. Le istanze di cui al precedente comma devono
essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli impegni di spesa assunti per gli
interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per
i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o
il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme
sono dichiarate economie di spesa.
Art. 8.
(•) Articolo non promulgato a seguito specifica disposizione del Governo Centrale in sede di Controllo.
Art. 91. I componenti di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di
enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre
alla Giunta regionale sulla situazione economica e finanziaria dei rispettivi
organismi.
Art. 10(4)
(4) Articolo non promulgato a seguito specifica disposizione del Governo Centrale in sede di Controllo.
Art. 111. Nellesercizio delle funzioni delegate dalla
Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti
delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a
destinazione vincolata.
2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la
limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri
dellente delegato. Art. 12
1. I competenti Settori proponenti devono
corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica
nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da
ciascuna disposizione.
2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore
personale e Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di
rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente
comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore
bilancio e ragioneria appone il proprio visto.
3. Al fine dellapprovazione dei disegni di
legge fa parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e
Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi.
Art. 121. I competenti Settori proponenti devono corredare i disegni
di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano
indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.
2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore personale e
Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva
competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai
fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore bilancio
e ragioneria appone il proprio visto.
3. Al fine dellapprovazione dei disegni di legge fa parte
della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della
Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 131. I Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta, fermo restando le competenze e le responsabilità dei Settori proponenti, accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti allapprovazione della Giunta, tenuto anche conto dellesito dellesame di cui ai commi successivi. 2. Il competente Settore Bilancio e Ragioneria esamina tutti gli atti amministrativi proposti allapprovazione della Giunta e verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e lesistenza di fondi disponibili sul pertinente capitolo. Il Settore Bilancio e Ragioneria, nel corso dellesame e delle verifiche di sua competenza, può anche effettuare rilievi in ordine alla legittimità della spesa. ((5) ) 3. Il competente Settore Personale esamina gli atti amministrativi proposti allapprovazione della Giunta che abbiano riflessi sulla dotazione organica e sullorganizzazione delle strutture. 4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi dei precedenti commi lufficio che ha predisposto latto ha facoltà di presentare le proprie deduzioni al competente Assessore, il quale, ove ritenga necessario dai corso allatto, sottopone la questione allesame della Giunta, che può disporre ai fini dellapprovazione.
Art. 14(6)
(6) Articolo già non promulgato a seguito di specifica disposizione del Governo Centrale in sede di controllo, è stato esplicitamente abrogato dalla l.r. 14/89, art. 4
Art. 15I bilanci, corredati della relazione di
certificazione o di revisione, devono essere depositati presso lAssessorato
regionale al bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta
approvazione da parte dei competenti organi degli Enti e delle imprese, delle
associazioni, dei consorzi.
2. I soggetti di cui al presente art. 14 perdono
il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a
quanto previsto dallo stesso art. 14.
Art. 161. Le cessioni di crediti, i cui atti perfezionati ai sensi e per gli effetti
del nono comma dellart. 1 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito
nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 e del ventiseiesimo comma dellart.
6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio
1988, n. 48, siano notificati alla Regione posteriormente alla data di
liquidazione in favore del creditore ordinario, sono tradotte in pagamento,
senza alcuna altra formalità, in favore dei creditori cessionari, previa
acquisizione da parte della Ragioneria di apposita dichiarazione certificativa
dellAssessore al ramo competente.
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