Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 61 Personale delle biblioteche degli Enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 e attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.(1)
Art. 1Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 della L.R. n. 22 del 17.4.1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi. I regolamenti organici degli Enti locali devono prevedere lordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi di norma i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca. (2)
Art. 2Per la partecipazione ai
concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di
assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di
laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l Ente locale dovra
bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche
di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e
archivistica.
Fra i titoli valutabili si
tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte
al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17- 4-
1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e
servizi di cui al II comma dell art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, nonche
della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o
da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il
perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata
e al programma dei corsi stessi.
Della Commissione giudicatrice
dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o
piu esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.
Per il personale tecnico delle
biblioteche deve essere previsto l obbligo di frequentare periodicamente corsi
di aggiornamento professionale.
Art. 3Gli Enti locali, al fine di
garantire la continuita del servizio bibliotecario, in occasione dell adozione
dei provvedimenti di cui all art. 1, possono prevedere, entro un anno dall
entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta,
concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso
le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio
richiesto dall art. 2, I comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata
in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in
ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello richiesto dall art. 2, I comma, svolge, da almeno quattro
anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste
dai relativi posti.
Art. 4Attuazione art. 47 DPR 24- 7-
1977, n. 616 La Giunta regionale, in
attuazione dell art. 14 della legge regionale n. 22 del 17- 4- 1979 ed ai sensi
del II comma dell art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, provvede, con le
modalita di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del
personale dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura.
Detto patrimonio viene
utilizzato dalla biblioteca dell Ente locale o del sistema bibliotecario cui il
Comune aderisce.
In mancanza di strutture e
servizi bibliotecari, l Ente locale e tenuto ad utilizzare tali servizi per
assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalita e le
disposizioni di cui all art. 2 della LR 17- 4- 1979, n.
22.
Art. 5Entro trenta giorni dall
entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi
bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l elenco del materiale
librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso
Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle
associate.
Copie di detti elenchi datati e
firmati saranno trasmesse una alla Giunta regionale, una all Amministrazione
provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Ufficio
Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.
Art. 6Il personale delle biblioteche
aderenti al soppresso Servizio Nazionale di Lettura, di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, e
trasferito ai Comuni sedi dei servizi del provvedimento che lo integreranno
nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della LR n. 22 del 17- 4- 1979.
Detto personale viene
inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1°
gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1982.
A partire dal 1# gennaio 1982 i
Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma
precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall art. 4 della legge 21- 12-
1978, n. 843.
Art. 7Il personale che non rientra
nell ipotesi normativa di cui al precedente articolo, comunque in servizio al
31- 12- 1976 e tuttora in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell
art. 47 del DPR 24- 7- 77, n. 616, e trasferito ai Comuni nel rispetto del
rapporto di lavoro a quella data vigente per ciascuno degli
interessati.
Nell espletamento di eventuali
concorsi riservati, che i Comuni, nell ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli
Enti locali, intendano bandire, si terra conto del servizio prestato in
precedenza.
La prova del concorso,
attestante idoneita, consistera:
a) in un accertamento pratico a
carattere professionale in materia di catalogazione e
schedatura;
b) in un esame orale su temi di
cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonche
sulla organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse
locale.
Art. 8La Regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui allart. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
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