Legge Regionale 17 aprile 1979, n. 22 Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.(1)
Art. 1(2) [La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materie di Biblioteche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dellart. 17 della legge 16/5/1970, n. 281, del DPR 14/1/1972, n. 3, della legge 22/7/75, n. 382, degli artt. 47, 49 del DPR 616 del 24/7/77, in attesa dellapprovazione della legge di cui allart. 48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina lattività nellambito della programmazione culturale regionale. (3) ]
Art. 2(4) [Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e con Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonchè la conoscenza della storia, dellarte, delle tradizioni e delleconomia della Puglia.]
Art. 3(5) [Gli Enti locali, nellambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, lincremento del patrimonio librario e luso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura. Gli Enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, allacquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quantaltro necessario per lattuazione dei programmi culturali.]
Art. 4(6) [La gestione delle attività culturali delle biblioteche è affidata a una commissione nominata dallAssemblea dellEnte locale interessato. La Commissione è costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonchè la rappresentanza, nellambito territoriale dellEnte locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e circoscrizioni. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della Biblioteca tra i quali il bibliotecario o lassistente della biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti: a) fissare, nellambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca; b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare; c) presentare annualmente allEnte locale la relazione sullattività svolta e formulare un piano di attività per lanno successivo.]
Art. 5(7) [Per listituzione, lordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali, nellambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione dintesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori. La costituzione e ladesione al sistema bibliotecario vengono decise con la volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono al sistema. Le aree del sistema vengono stabilite con Decreto del Presidente della Giunta regionale.]
Art. 6(8) [Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate. La gestione del sistema è affidata ad unapposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema. Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la Commissione di cui allart. 4. La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi lo statuto del sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nellambito della programmazione regionale.]
Art. 7(9) [Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituti di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche. Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza. Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto e la Civica “Pietra Acclavio”. La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (“De Gemmis”), Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia e Lecce nonchè alla civica “Acclavio” di Taranto. (10) Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.]
Art. 8(11) (12) [La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nellambito della programmazione regionale, concede contributi per: a) listituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale; b) listituzione, lorganizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari; c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo; d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi; e) il miglioramento delle sedi degli Istituti; f) le pubblicazioni tecnico - scientifiche; g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema. La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. Listruttoria delle istanze è di competenza dellAssessorato alla Cultura. Parte delle somme potrà essere destinata allacquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata delleditoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse. Limitatamente all anno finanziario 1985, i fondi disponibili,
in carenza dell esercizio delle scelte librarie di cui al precedente comma,
possono essere utilizzati dalla Regione per l acquisto di pubblicazioni di
rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche degli Enti Locali e/
o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare. (13)
Quanto disposto dal precedente comma si estende al
provvedimento amministrativo relativo all esercizio finanziario 1984, in via di
definizione.] (14)
(11) Legge già abrogata dall' art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93. La l.r. 10/1979 è stata successivamente abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. a)(12) Vedi anche la l.r. 14/98, art. 26(13) Comma aggiunto dall’articolo unico, L.R.
24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28).(14) Comma aggiunto dall’articolo unico, L.R.
24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28
Art. 9(15) [È istituito lUfficio regionale per i beni librari alle dipendenze dellAssessorato alla Cultura. Esso provvede alla formazione dei criteri per lunificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui allart. 9 lettere a), b), c), d), e), f), g), del DPR 14/1/1972, n. 3. Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonchè del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonchè della proficua utilizzazione da parte degli utenti. La Sopraintendenza ai Beni librari è soppressa.]
Art. 10(16) [Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dellanno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute. La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.]
Art. 11(17) [Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare: a) la situazione e la consistenza delle strutture componibili; b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore; c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico; d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nellesercizio precedente; e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita; f) la necessità di istituire nuove biblioteche. La Regione, nellambito dellattività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le Università, con gli Enti locali e con gli Enti pubblici specializzati.]
Art. 12(18) [La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico-consultivo per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i Beni culturali e ambientali. Le funzioni del Comitato, ai fini dellapplicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.]
Art. 13(19) [Nellambito del contributo disposto dalla Regione e delle disponibilità del bilancio redatto in conformità alla legge 5/8/78, n. 468 il Comune provvederà agli oneri derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.]
Art. 14(20) [Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nellambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dellart. 47, 2 comma del DPR 616 del 24/7/77. I beni bibliotegrafici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dallEnte gestore, sentito lAssessorato alla Cultura. Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri-rete-provinciali sono assegnate con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alle biblioteche provinciali già sede di centri del sistema. Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di passaggio del personale.]
Art. 15(21) [Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari
disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese
correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di
previsione per lesercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la
competenza sia per quanto attiene la cassa. Ai sensi del secondo comma dellart. 39
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, lassegnazione dello
stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2a - Spesa - del Bilancio
1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova
correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza
del Bilancio 1979. Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 del bilancio 1979 dovrà risultare, con
apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi
globali dellesercizio precedente. Per gli oneri relativi allesercizio 1979 e successivi si farà
fronte mediante listituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e
successivi, ai sensi dellart. 19
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi
disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi
dallo stesso termine.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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