Legge Regionale 26 marzo 1985, n. 9 Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate.(1)
TITOLO 1FINALITA, ORGANI E MODALITA DI GESTIONE
Art. 1FINALITA 1. La Regione Puglia, nel
rispetto degli artt 45 e 117 della Costituzione e degli artt. 2- 3- 7 e 17 del
proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l ingresso nel mondo del
lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate,
garantendo la piena attuazione del principio di parita fra uomini e donne nell
accesso al lavoro.
Art. 2ORGANI DI GESTIONE E DI
COORDINAMENTO 1. Presso l Assessorato al
Lavoro e costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti
compiti:
- accertare la rispondenza
degli interventi al Piano regionale di Sviluppo;
- valutare la rispondenza dei
progetti agli obiettivi e ai settori di cui all art. 11;
- predisporre, previa
istruttoria in termini di costi - benefici, i piani di cui all art. 4.
2. Il Nucleo di Valutazione e
composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare
documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi
finanziamenti nonche dal Direttore dell Ufficio regionale del
Lavoro.
E presieduto dall Assessore
al Lavoro.
3. La nomina dei componenti il
Nucleo di Valutazione e effettuata con Decreto del Presidente della Giunta
regionale ed ha validita triennale.
Art. 3ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI 1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà allistituzione delle strutture organizzative necessarie per lespletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.
Art. 4TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI
CARATTERE GENERALE 1. Il Consiglio regionale
approva una delibera - quadro che fissa, per un triennio, le priorita per l
esame e l accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorita
vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel Piano regionale di
Sviluppo - con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche - e tenuto
conto di:
a) lo stato di crisi
occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali
regionali;
b) il riequilibrio delle zone
interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel
territorio regionale;
c) il livello di assorbimento
della disoccupazione in specie giovanile;
d) il rapporto fra impegni
finanziari e lo sviluppo dell occupazione.
2. Le domande per ottenere i
benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni
dall inizio di ciascun anno solare.
3. L Assessore al Lavoro,
previo parere del Comitato Consultivo di cui al seguente comma, presenta alla
Giunta regionale, per l approvazione, i piani per l erogazione dei
contributi.
4. Il Comitato Consultivo e
composto da:
a) quattro membri designati
dalle Confederazioni regionali dei lavoratori piu rappresentative e facenti
parte del Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro;
b) tre esperti in
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e regionale;
c) cinque rappresentanti dei
Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo;
d) due rappresentanti designati
rispettivamente dall ANCI e dall UPI;
e) tre rappresentanti delle
Associazioni tra imprese artigiane piu rappresentative a livello
regionale.
Esso e nominato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale ed ha validita triennale.
Art. 5VIGILANZA E
CONTROLLO(2) 1. Ai fini della verifica
periodica dell iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai
sensi della presente legge, l Assessore al Lavoro puo avvalersi:
a) delle strutture
organizzative regionali competenti;
b) degli Enti strumentali
regionali;
c) del Nucleo di
Valutazione;
d) dei competenti organi
rappresentativi degli Enti locali e delle Comunita
Montane.
2. La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore al Lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei
contributi concessi nei seguenti casi:
a) quando risulti che non siano
stati rispettati i tempi di esecuzione dell iniziativa previsti nell atto di
concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
b) quando vengano accertate
gravi irregolarita nella contabilizzazione della spesa;
c) quando risulti accertato che
l iniziativa non e attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con
particolare riferimento al rapporto costi - benefici.
3. La revoca della concessione
comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalita
previste dalla normativa vigente.
Art. 6ISTITUZIONE DEL FONDO
REGIONALE PER L OCCUPAZIONE GIOVANILE 1. Per il perseguimento delle
finalita previste dall art. 1, e istituito apposito fondo denominato Fondo
regionale per l occupazione giovanile.
2. Il cumulo dei contributi di
cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non
specificatamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, e ammesso
sino a concorrenza dell 80% dell onere complessivo sostenuto dal datore di
lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli Enti
locali.
TITOLO 2TITOLO II INTERVENTI NEL
SETTORE DELLA FORMAZIONE - LAVORO
Art. 7CONTRATTI DI FORMAZIONE E
LAVORO 1. Ai datori di Lavoro che ne
facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e
lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge ed ad incremento dei livelli
occupazionali e concesso, a sostegno degli oneri relativi alla formazione
professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal
contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del
lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.
2. Tale contributo e elevato
al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo
indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento
del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti
in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti
Professionali di Stato.
3. Ai fini della verifica dell
incremento dei livelli occupazionali e considerato l organico dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, al
momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.
4. I contributi di cui al 1° e
2° comma sono, altresì, erogati alle stesse
condizioni di cui al precedente 3° comma, per l assunzione con contratti
di formazione - lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro
iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga
predisposto dagli Ordini e Collegi Professionali ed espressamente autorizzato a
termini di legge.
Art. 8INTERVENTI PER FAVORIRE L
OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI 1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualità di apprendisti, è concesso un contributo di L. 500.000 (cinquecentomila)(1) per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta. Il contributo è ridotto a L. 300.000 (trecentomila) ed a L. 100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, lazienda assume lapprendista qualificato a tempo indeterminato. 2. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare limporto mensile di L. 2.000.000 (due milioni). ((3) ) 3. Non possono più accedere al contributo di cui al 1° comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50%, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
(3) Gli importi sono stati così modificati dalla l.r. 10/90, art. 24.
Art. 9INTERVENTI A FAVORE DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS 1. Ferma restando la normativa della L.R. 6 giugno 1980, n. 58 (4) ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere linserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva lassunzione attraverso lincremento del contributo previsto dal precedente articolo 7, di un ulteriore 25%.
(4) La l.r. 58/80 é stata abrogata dalla l.r. 6/88.
TITOLO 3INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO
Art. 10DESTINATARI 1. Possono accedere agli
interventi secondo le modalita indicate negli articoli successivi:
a) le cooperative costituite –
per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle
liste di collocamento;
b) le cooperative costituite –
per almeno il 30% - da portatori di handicaps e/ o
emigrati.
2. Nella gestione degli
interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera b) del 1
comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/ o integrativi rivenienti
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
3. Le cooperative indicate al 1
comma debbono essere ispirate ai principi della mutualita - di cui al DLCPS 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni – ed essere
iscritte nei registri delle Prefetture nonche negli appositi strumenti previsti
dalla normativa regionale vigente.
Art. 11PROGETTI DELLE
COOPERATIVE 1. Per l accesso agli
interventi le cooperative di cui all art. 10 devono presentare un progetto
triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni,
almeno biennale.
2. Ai fini del finanziamento
vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti
settori di attivita:
- Artigianato;
- Beni
Culturali;
- Servizi
Sociali;
-
Turismo;
- Agro - Zootecnico -
Forestale;
- Pesca nelle acque interne e
pescicoltura;
- Salvaguardia e valorizzazione
dell ambiente, comunque nell ambito delle materie di cui all art. 117 della
Costituzione.
3. I progetti devono prevedere:
- gli obiettivi socio -
economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita del Piano
regionale di Sviluppo e con le priorita specificate nella deliberazione quadro
della Giunta regionale di cui al precedente art. 4;
- gli spazi di mercato che si
intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica
analisi;
- un piano finanziario che
viene istruito, secondo l analisi dei posti - benefici, dal Nucleo di
Valutazione.
Art. 12ENTITA DEI
CONTRIBUTI 1. Per l attuazione dei
progetti, la Regione puo concedere alle cooperative di cui all art. 10 un
contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale
riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate
annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del
progetto.
2. I suddetti contributi non
sono cumulabili, nell arco di tempo interessato al progetto, con i benefici
previsti allo stesso titolo in relazione alle spese generali di avviamento da
sostenere o gia sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla
realizzazione del progetto gia approvato ai sensi dell art.
11.
3. Sono considerate spese
generali di avviamento quelle relative a:
- la costituzione delle
cooperative;
- la predisposizione del
progetto;
- l acquisto di materie prime
semilavorate;
- gli eventuali canoni di
locazione per gli immobili destinati alle attivita.
4. Il contributo di cui al 3
comma non puo superare:
- il 50% della spesa ritenuta
ammissibile;
- l importo massimo di 50
milioni.
Art. 13MODALITA PER L EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI 1. La prima rata del contributo
di cui al 1° comma dell art. 12 e l eventuale
contributo per l avviamento di cui al 4° comma dell art. 12 sono
erogati secondo le modalita stabilite dalla Giunta regionale con la
deliberazione di concessione.
2. L erogazione delle rate
successive del contributo di cui al 1° comma dell art. 12 e effettuata con
Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall Assessore al
Lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31
Gennaio di ogni anno, dell attuazione del progetto e dei relativi incrementi
occupazionali previsti per l anno precedente.
3. Eventuali modifiche ai
progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti,
preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita
domanda delle cooperative interessate.
4. I contributi a favore delle
cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell
anno.
5. I contributi vengono
assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente
impegnati nelle attivita lavorative di cui al progetto ammesso al
finanziamento.
Art. 14SERVIZI DI
ASSISTENZA 1. A favore delle cooperative
di cui all art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico - gestionale per
la predisposizione e l attuazione dei progetti di cui all art. 11 per analisi
di mercato e l accesso all innovazione tecnologica, per la formazione
professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di
consulenza necessari al decollo delle iniziative
progettuali.
2. Ai fini del 1° comma, la
Giunta regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni
Cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionale e
con altri enti e/ o organismi specializzati.
3. In tali convenzioni vengono,
tra l altro, definite le modalita di erogazione dei servizi da parte dei
suddetti soggetti.
TITOLO 4INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI
Art. 15PROGETTI DA REALIZZARE TRAMITE
CONVENZIONI CON COOPERATIVE 1. Possono usufruire degli
interventi nel settore cooperativo i Comuni, le Province, le Comunita Montane e
le Associazioni di Enti Locali elettivi.
2. A tale fine gli Enti
interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono,
attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalita e
caratteristiche previste dal presente titolo.
I soci delle cooperative
ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l assunzione negli
Enti Locali promotori dei progetti.
3. I progetti presentati dai
Comuni e dagli altri Enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
- i progetti devono risultare
approvati dagli Organi consiliari, corredati da opportuni pareri degli Organismi
economici e di categorie interessate;
- in caso di insediamento
produttivo, deve essere documentato il possesso o comunque la piena
disponibilita del terreno su cui e prevista la localizzazione e l
insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere
compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in
vigore;
- deve risultare approvata dai
rispettivi Organi consiliari la bozza della convenzione di cui al 2° comma.
Art. 16PROGETTI PER L IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA:
MODALITA DI PRESENTAZIONE E
DESTINATARI. 1. Al fine di consentire
interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu grave la situazione
occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all art.
36 del DPR 616/ 77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i
progetti predisposti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle
Comunita Montane per l impiego temporaneo dei lavoratori disoccupati nella
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita, nel rispetto delle norme
sul collocamento.
2. Gli Enti interessati devono
presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai
rispettivi Organi consiliari contenente:
a) una relazione sintetica
sulla situazione del Mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita e le
caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell area
territoriale di competenza dell Ente proponente;
b) la descrizione analitica
delle opere e/ o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali
elementi tecnico - progettuali e della dichiarazione di pubblica utilita
rilasciata dall Autorita competente;
c) le modalita organizzative
dell attivita lavorativa che dovra svolgersi sotto la guida ed il controllo
di personale tecnico dell Ente promotore o, comunque, di persona incaricata
dall Ente sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati da
utilizzare - comunque non inferiore a 10 – e le loro
caratteristiche;
e) la durata del progetto - non
inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 - specificata in mesi e numero
complessivo delle giornate lavorative previste;
f) la durata della prestazione
lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo
comprendere anche momenti formativi;
g) gli oneri finanziari
comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori
interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le
disposizioni della legge 6 Agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed
integrazioni;
h) le fonti di finanziamento
previste;
i) la conferma della avvenuta
acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove
richiesti.
Art. 17PROGETTI PER L IMPIEGO
TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA:
MODALITA ATTUATIVE E CRITERI
DI FINANZIAMENTO 1. L importo dell assegno
giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all
art. 16, e stabilito in L. 30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per
il 70% sul Bilancio regionale e per il 30% sul Bilancio dell Ente proponente.
2. L individuazione e l
avviamento dei lavoratori disoccupati deve avere luogo secondo le norme vigenti
in materia di collocamento.
3. La partecipazione dei
lavoratori ai progetti e volontaria e non costituisce titolo per l assunzione
negli Enti promotori pubblici o privati.
Per la durata del progetto i
lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e,
conseguentemente, la iscrizione al collocamento.
4. La Giunta regionale, sulla
base dei progetti presentati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione,
tenuto conto dei livelli di disoccupazione - sentita la competente Commissione
consiliare -, adotta un Piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo
presente che l intervento finanziario regionale e limitato alla quota parte
dell assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i
disoccupati.
TITOLO 5NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO
Art. 18RELAZIONE
CONSUNTIVA 1. La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel Mercato del Lavoro.
2. La relazione e redatta dal
Nucleo di Valutazione di cui all art. 2.
3. A tal fine l Assessore,
tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni
statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle
Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo, della
Consulta regionale della Cooperazione, degli Enti locali, degli Enti strumentali
regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
delle Universita, delle Istituzioni universitarie autonome e degli Enti a
partecipazione universitaria.
Art. 19Norme finanziarie -
OMISSIS
Art. 20NORME DI COORDINAMENTO E
TRANSITORIE 1. Per il primo anno di
applicazione della presente legge: - le domande per l accesso
agli interventi devono pervenire all Assessorato regionale al Lavoro entro e
non oltre il 90° giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. 2. Gli adempimenti connessi con
l esame e l istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di
Valutazione di cui all art. 2 della presente legge.
3. Sono abrogate le
disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente
legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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