Anno 1985
Numero 15
Data 10/04/1985
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 aprile 1985, n. 45.
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Legge Regionale 10 aprile 1985, n. 15

Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 37/85


TITOLO 1

Provvidenze per le imprese estrattive 





CAPO 1

Finalità - Destinatari 





Art. 1


La Regione Puglia attua nel triennio 1986-1988 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti:

a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare;

b) dei materiali di seconda categoria di cui allart. 2, secondo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di tufo in sotterraneo e a cielo aperto.

Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare lattività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei. 




Art. 2


Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

a) alle imprese che esercitano lattività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui allart. 2, secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive modifiche ed integrazioni;

b) alle cooperative di produzione e lavoro ed alle compagnie di cavamonti che esercitano lattività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui allart. 2, secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui al precedente comma devono avere la sede legale nella Regione. 




CAPO 2

Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti 





Art. 3


Le spese per i rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini di rette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare limporto di L. 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo max contributivo, nella misura del 50% del complessivo ammontare delle spese, viene elevato a L. 60 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso lesibizione di un certificato dellI.N.P.S. o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nellanno precedente allinizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per lintera durata del programma di ricerca. 




Art. 4


Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui allart. 3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dellimpresa che dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata allimportanza della ricerca da svolgere, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato discrizione alla Camera di commercio e, per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato discrizione nellapposito registro prefettizio;

b) certificato dellI.N.P.S. attestante il settore dinquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso; impegno ad iscriversi per le nuove cave;

c) relazione preliminare circa la natura geo-litologica della zona di ricerca;

d) ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1 : 25.000 dellIGM;

e) planimetria della zona in scala 1: 2000;

f) foglio o estratto legale di mappa con lindicazione delle particelle interessate;

g) piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con lindicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;

h) copia dellatto di proprietà del suolo o copia autentica del contratto di affitto che assicura allimpresa la disponibilità per lintera durata dei lavori della ricerca (oppure coltivazione);

i) preventivo di spesa, dettagliato ed analitico, con i singoli costi unitari, totali e parametrici.

La relazione di cui alla lettera c) del comma precedente deve essere redatta da un professionista iscritto nellalbo dei geologi o da un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere g) e i) possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali.

Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare dellimpresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche, corredato eventualmente da fotografie.  




Art. 5


Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

Limpresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, limpresa può, a suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne laccoglimento della domanda di contributo che leventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente.

Limpresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Per ottenere la liquidazione del contributo, limpresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti:

a) una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonché alle caratteristiche generali dei materiali litoidi dellarea oggetto delle ricerche ed allesistenza e coltivabilità del giacimento;

b) la documentazione e le fatture, fiscalmente regolari, debitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di un milione dimponibile relative alle forniture eseguite da terzi;

c) la contabilità dei lavori, anche se parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata dal titolare e legale rappresentante dellimpresa medesima, contenente lindicazione dei materiali occorsi (quantità e qualità) con fatture di acquisto liberatorie, della mano dopera impegnata (qualifica e numero di ore) a mezzo estratti notarili dei libri paga e conseguenti ricevute dei versamenti I.N.P.S., I.N.A.M. e I.N.A.I.L., nonché dellincidenza delle spese generali 50% - 10%.

In sede di presentazione del consuntivo di spesa deve essere allegato altresì:

- certificato della competente Cancelleria del Tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non sono in atto nei suoi confronti procedure fallimentari o di concordato, o di amministrazione controllata.

Dellultimazione dei lavori si redige processo verbale corredato da servizio fotografico. 




Art. 6


Accertata la regolarità della contabilità e della documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del contributo.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dellAssessore preposto al Settore industria.

Qualora limpresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la Giunta regionale dichiara la decadenza dellimpresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione. 




CAPO 3

Incentivazione della coltivazione dei giacimenti 





Art. 7


Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo ammontare:

a) le spese, relative alle cave di marmo, per lo sbancamento del materiale sterile di copertura, fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento, e le spese per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo; sono ammesse, altresì, a contributo per le attività estrattive di cui al presente articolo, le spese per la costruzione di viabilità interna, nonché le spese per la costruzione di edifici per servizi sociali (mensa, infermeria, spogliatoi ecc.) e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine elettriche, officine ecc.), purché ubicate allinterno del perimetro di cava;

b) le spese, relativamente alle cave in sotterraneo, per lo scavo di pozzi di discesa al giacimento da coltivare e di estrazione del materiale stesso, per laerazione sotterranea, per le banchine di carico e scarico. per la costruzione del basamento delle gru, per la costruzione di vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;

c) le spese, relativamente alle cave di tufo a cielo aperto, per lo sbancamento del cappellaccio.

I contributi di cui al comma precedente, non potranno, comunque, superare complessivamente limporto di L. 100 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo massimo contributivo viene elevato a L. 140 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso lesibizione di un certificato dellI.N.P.S. o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nellanno precedente linizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per lintera durata del programma di coltivazione.

La coltivazione di un giacimento è accertata, oltre che nei modi previsti dallart. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto limitrofo allarea da sbancare oggetto del contributo dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.

Nellipotesi prevista dal comma precedente limpresa deve, altresì, allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare. 




Art. 8


Le imprese, per ottenere il contributo di cui allart. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dellimpresa, devono essere allegati i documenti di cui allart. 4 lettere a), d). ed f), sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti dellAssessorato medesimo, nonché i seguenti altri documenti:

a) planimetria della zona a scala 1 : 1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;

b) certificato dellI.N.P.S. attestante il settore dinquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso impegno ad iscriversi per le nuove cave;

c) il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e con lindicazione del luogo della discarica nonché delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dellarea ai valori ambientali;

d) il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con lindicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;

e) certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dellarea interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;

f) copia dellatto di proprietà del suolo o copia autentica del contratto che assicura allimpresa la disponibilità almeno per lintera durata dei lavori della coltivazione;

g) relazione geo-litologica sul giacimento da sbancare, dalla quale dovrà evincersi lesistenza e la coltivabilità del giacimento stesso.

Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con limpresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera c) del precedente comma, corredato eventualmente da fotografie. 




Art. 9


Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dellarea ai valori ambientali.

Si applicano per il resto lart. 5, secondo, terzo e quinto comma, lettere b) e c), sesto e settimo, nonché lart. 6 della presente legge.

Limpresa ha lobbligo, pena la decadenza della corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le proroghe previste dalla legge. 




CAPO 4

Incentivazione della cooperazione 





Art. 10


Le imprese indicate nellart. 2, lettera a), possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dellattività estrattiva e la razionalizzazione dellattività di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme alla vigente legislazione statale sulla materia.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività.

Lesercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14, conformare il loro statuto alla presente legge.

Spetta alla Giunta regionale prendere atto della conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

Ai fini della concessione dei benefici di cui agli artt. 11 e 12 i termini: «consorzio dimpresa», «cooperative di produzione e lavoro» e «compagnia di cavamonti» sono equivalenti. 




Art. 11


Al consorzio è concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 1.000.000 (un milione) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta da legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dellatto costitutivo e dello statuto depositati presso la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge;

b) certificato discrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore a 3 (tre) mesi da quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, lindicazione del suo legale e dei suoi legali rappresentanti con la precisazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato dinsolvenza, liquidazione o fallimento;

c) certificato discrizione alla C.C.I.A.A., di ciascuna impresa aderente al consorzio;

d) atto di notorietà dal quale risultino lentità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni impresa aderente al consorzio. Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare lerogazione del contributo di cui al primo comma dopo lapprovazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero dimprese aderenti al consorzio e risultanti dallatto costituivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo, mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero dimprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto lanno solare precedente quello di riferimento.

Qualora unimpresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.  




Art. 12


Le spese per lattività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare. (2) 

Il contributo non potrà comunque superare limporto di lire 80.000.000 (ottantamilioni) per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

a)       la spedizione della merce o dei campioni;

b)      lassicurazione della merce o dei campioni;

c)       il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti linizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;

d)      il posteggio presso lente organizzatore e per il suo allestimento;

e)       il materiale pubblicitario e lapprontamento di cataloghi;

f)       lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

g)      lespletamento di studi e di ricerche di mercato.



(2) Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 13/87 così dispone:


Art. 13


Spetta alla Giunta regionale dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai consorzi interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dellart. 11, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti dellAssessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza. deve presentare, entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dellesercizio finanziario di riferimento, i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dellAssessore preposto al Settore industria.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione. 




Art. 14


Il contributo di cui al secondo comma dellart. 3 e quello di cui al secondo comma dellart. 7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L. 100 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a L. 500 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente, le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge. 




Art. 15


Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno, successivo alla scadenza dellesercizio finanziario di riferimento, il consorzio trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato, il bilancio di esercizio approvato dallAssemblea dei soci, con una relazione sulla situazione patrimoniale e sullattività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale. 




CAPO 5

Disposizioni generali e comuni 





Art. 16


Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dellanno precedente.

Con la domanda di cui al precedente comma i consorzi dimprese di cui allart. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono, altresì, il programma dellattività promozionale che intendono svolgere nellesercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge. 




Art. 17


I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella quale i predetti lavori debbono eseguirsi.

Lelenco dei prezzi dei computi metrici estimativi debbono essere riferiti al prezziario del Genio Civile regionale. 




Art. 18


Spetta al Settore industria la funzione di coordinamento dellattività delle imprese e consorzi nellattuazione dei loro programmi.

Lesercizio della funzione di coordinamento consiste nellimpartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sullosservanza e sullattuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto Settore la funzione di vigilanza e controllo sullattività delle imprese e consorzi nellesecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti, nonché sulleffettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità della presente legge.




Art. 19

Organizzazione degli Uffici.


Con la legge di organizzazione degli Uffici si provvederà allistituzione delle strutture organizzative per lespletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

In caso di eventuali concorsi, al fine dellinserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente comma, costituisce titolo preferenziale lattestato conseguito ai sensi dellart. 26 della L.R. n. 9 del 1979




Art. 20

(3) 


Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione lavoro sono tenuti:

a) ad iniziare ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti dagli artt. 5, terzo comma, e 4, secondo comma, lettera g), ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

b) ad iniziare ed ultimare i lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 8, secondo comma, lettera d), e 9, secondo comma, ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

c) ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria, approvato con D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e ad effettuare le denunzie dinizio e cessazione dei lavori, ai sensi dellart. 28 del predetto regolamento, rimettendone copia anche allAssessorato industria, commercio ed artigianato;

d) ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal Settore industria, nonché a consentire, per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 18, sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

e) a rispondere alle richieste del Settore industria per quanto riguarda i dati circa loccupazione, la produzione, le esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali;

g) al divieto di alienazione delliniziativa oggetto del contributo per tutto il periodo di coltivazione. 



(3) Articolo così modificato dall'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 13/87.


Art. 21


Sono escluse per cinque anni dalla possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

Lesclusione è comminata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.

Nel corso di cui al primo comma, il beneficiario è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito maggiorato dinteressi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del recupero con capitalizzazione composta annua. 




TITOLO 2

Norme transitorie e finanziarie 





Art. 22


A decorrere dallesercizio finanziario 1986, sono abrogate la L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e la L.R. 6 giugno 1980, n. 59.

Gli impegni di spesa relativi alla L.R. n. 9/1979 e alla L.R. n. 59/1980 saranno liquidati secondo le disposizioni e le procedure delle stesse.

Detto regime transitorio cesserà ad esaurimento dei fondi di bilancio 1984-1985. 




Art. 23


Gli oneri di cui alla presente legge, relativi allesercizio finanziario 1986 ed a quelli successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dellarticolo 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni e saranno determinati con le relative leggi di bilancio. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.