Anno 2004
Numero 21
Data 12/11/2004
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 16 novembre 2004, n. 136
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Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 21

Disposizioni in materia di attività estrattiva



Art. 1


1. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti “natura 2000”, proposti o designati ai sensi delle direttive “habitat” 92/43/CEE in relazione ai “siti d’importanza comunitaria” e “uccelli” 79/409/CEE in relazione alle “zone di protezione speciale”, è condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell’area ove l’attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di specifiche indagini.



Art. 2


1. L’articolo 8 della l.r. 37/1985 è sostituito dal seguente:
 
 “Art. 8
1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).
 
2. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria – Ufficio minerario -, lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di cava ex  l.r. 37/1985.
 
3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all’articolo 29 della l.r. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.
 
4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente”.



Art. 3


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della l.r. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:
 
“1. E’ istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
 
a) dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;
 
b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);
 
c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di valutazione d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
 
d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;
 
e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di ciascuna provincia;
 
f) un esperto in diritto minerario;
 
g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;
 
h) un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
 
i) dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.
 
2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell’ambito del rispettivo territorio di competenza”.



Art. 4


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.



Disposizioni finali


  La presente legge è dichiarata urgente.