Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 21 Disposizioni in materia di attività estrattiva
Art. 11. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti
regionali relativi alle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni,
la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell’attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il
completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r.
37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività,
ricadenti in aree naturali protette e in siti “natura 2000”, proposti o
designati ai sensi delle direttive “habitat” 92/43/CEE in relazione ai “siti
d’importanza comunitaria” e “uccelli” 79/409/CEE in relazione alle “zone di
protezione speciale”, è condizionata alla presentazione di specifici piani di
coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da
primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero,
redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell’area ove
l’attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al
dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di
specifiche indagini.
Art. 21. L’articolo 8 della l.r.
37/1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. La
coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad
autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su
parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva
(CTRAE).
2. E’
istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria – Ufficio minerario -,
lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di attività di cava ex l.r.
37/1985.
3. Lo Sportello
unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all’articolo 29 della l.r.
37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di
autorizzazione inoltrate.
4. Lo Sportello
unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di
pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in
sostituzione del soggetto proponente”.
Art. 31. I commi 1 e 2
dell’articolo 29 della l.r.
37/1985 sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’
istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE,
composto dai seguenti membri:
a) dirigente
responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;
b) dirigente
responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);
c) dirigente
responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di valutazione
d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
d) dirigente
responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;
e) dirigente
responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di
ciascuna provincia;
f) un esperto in
diritto minerario;
g) un esperto
nelle discipline geologiche-minerarie;
h) un esperto
designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
i) dirigente
responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.
2. I componenti
indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano
questioni riguardanti le attività site nell’ambito del rispettivo territorio di
competenza”.
Art. 41. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento
dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE
nella sua rinnovata composizione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata
urgente.
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