Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 21 Disposizioni in materia di attività estrattiva
Art. 11. Nelle more dellemanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di
conservazione di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga
delle autorizzazioni ex articolo 8
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dellattività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il
completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35
della L.R.
n. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in
attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti natura 2000, proposti
o designati ai sensi delle direttive habitat Dir. 92/43/CEE in
relazione ai siti dimportanza comunitaria e uccelli e Dir.
79/409/CEE in relazione alle zone di protezione speciale, è condizionata
alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero,
garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore
corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari
caratteristiche naturali dellarea ove lattività di cava insiste e contenenti
le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato,
definito sulla base di specifiche indagini.
Art. 2(1) [1. Larticolo 8
della L.R.
n. 37/1985 è sostituito dal seguente: Art. 8 1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è
subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dellUfficio minerario
regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività
estrattiva (CTRAE). 2. È istituito, presso lAssessorato regionale allIndustria -
Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per
il rilascio dellautorizzazione allesercizio di attività di cava ex L.R.
n. 37/1985. 3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui
allarticolo 29
della L.R.
n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle
istanze di autorizzazione inoltrate.
4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse
strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle
rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente. ]
Art. 3(2) [1. I commi 1 e 2 dellarticolo 29
della L.R.
n. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti: 1. È istituito presso lAssessorato Industria, Commercio e
Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri: a) dirigente responsabile dellUfficio minerario regionale, in
veste di Presidente; b) dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità
competente in materia di Valutazione dimpatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dellimpatto ambientale); c) dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità
competente in materia di valutazione dincidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e
successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120; d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o
suo delegato; e) dirigente responsabile, o suo delegato, dellIspettorato
ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia; f) un esperto in diritto minerario; g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie; h) un esperto designato dallOrdine dei geologi per ciascuna
provincia; i) dirigente responsabile dellUfficio urbanistico del Comune
interessato.
2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano
alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nellambito
del rispettivo territorio di competenza . ]
Art. 4Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 2. [1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione. ] (3)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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