Anno 2004
Numero 21
Data 12/11/2004
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 136 del 16 novembre 2004
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 21

Disposizioni in materia di attività estrattiva



Art. 1


1. Nelle more dellemanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dellattività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della L.R. n. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti natura 2000, proposti o designati ai sensi delle direttive habitat Dir. 92/43/CEE in relazione ai siti dimportanza comunitaria e uccelli e Dir. 79/409/CEE in relazione alle zone di protezione speciale, è condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dellarea ove lattività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di specifiche indagini. 




Art. 2


1. Larticolo 8 della L.R. n. 37/1985 è sostituito dal seguente:

Art. 8

1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dellUfficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. È istituito, presso lAssessorato regionale allIndustria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dellautorizzazione allesercizio di attività di cava ex L.R. n. 37/1985.

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui allarticolo 29 della L.R. n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente. 




Art. 3


1. I commi 1 e 2 dellarticolo 29 della L.R. n. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:

1. È istituito presso lAssessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) dirigente responsabile dellUfficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b) dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di Valutazione dimpatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto ambientale);

c) dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di valutazione dincidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e) dirigente responsabile, o suo delegato, dellIspettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f) un esperto in diritto minerario;

g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h) un esperto designato dallOrdine dei geologi per ciascuna provincia;

i) dirigente responsabile dellUfficio urbanistico del Comune interessato.

2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nellambito del rispettivo territorio di competenza . 




Art. 4


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.  (1) 









(1) Vedi il reg. reg. 3/2008


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.