Anno 2008
Numero 1
Data 19/02/2008
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 30 del 22 febbraio .2008
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Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1

Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008



Art. 1

(Finanziamento prosecuzione servizio controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo)


1. Al fine di consentire la liquidazione e pagamento delle spese derivanti dall’avvenuta prosecuzione, nel mese di dicembre 2007, del “Servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi”, il Settore foreste è autorizzato a impegnare la somma occorrente di euro 885 mila sul capitolo 531045 - UPB 8.3.1 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.  




Art. 2

(Norme in materia di patrimonio)


 

1. Ai fini della tutela del patrimonio immobiliare, comunque acquisito alla propria titolarità, ovvero ai propri compiti gestionali e di controllo, la Regione Puglia può procedere coattivamente ai sensi dell’articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 




Art. 3

(Disposizioni per i mandati di pagamento)


1.  I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E’ possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. E’ data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA. ( (1) )

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese e valide anche per le partite debitorie riferite alle ex gestioni liquidatorie.



(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l.r. 2 luglio 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. I Direttori generali delle aziende sanitarie dispongono gli ordini di pagamento seguendo l'ordine cronologico di emissione delle fatture da parte dei fornitori.».


Art. 4

(Contributi ai pazienti affetti da malattia di Duchenne)


1. Le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono estese ai pazienti affetti da malattia di Duchenne.

 

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento con cui si stabiliscono adeguati interventi in attuazione di quanto previsto dal comma 1. 




Art. 5

(Modifiche in materia sanitaria all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40)


1.  All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

il primo periodo del comma 26 è sostituito dai seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto assoluto di procedere ad acquisti di beni durevoli, di farmaci, dispositivi 

a)   medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale, utilizzando la dichiarazione di infungibilità. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in caso di comprovata necessità di acquisti di beni ritenuti infungibili, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore di distretto o dal dirigente medico di presidio o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale”;

b)   al secondo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale”;

c)   al terzo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi comprese quelle relative alle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, anche al fine di pervenire alla loro chiusura da realizzare mediante disposizioni da emanarsi da parte della Giunta regionale”;

d)   dopo il terzo periodo del comma 26 è inserito il seguente: “Le gestioni liquidatorie rispondono dei debiti contratti dalle soppresse USL, con le dotazioni finanziarie costituite presso le ASL, al pagamento dei quali provvedono, in via esclusiva, i commissari liquidatori di cui all’articolo 2, comma 14, della legge    28 dicembre 1995, n. 549   (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e    all’articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10”;

e)   al quinto periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche con riduzione o esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”;

f)    al decimo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi comprese quelle qualificate come collaborazioni coordinate e continuative, stipulate intuitu personae, e, comunque, affidate a dipendenti delle ASL e di altri enti pubblici collocati a riposo con trattamento di quiescenza”;

g)   dopo il decimo periodo del comma 26 è inserito il seguente: “Sono nulli gli atti adottati in difformità alle disposizioni di cui al presente comma adottati dal 1° dicembre 2007 aventi effetti successivamente al 30 dicembre 2007”;

h)   all’undicesimo periodo del comma 26 le parole: “previo parere dell’Assessorato alle politiche della salute” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione, mediante determinazione dirigenziale del Settore competente”;

i)    al tredicesimo periodo del comma 26 le parole “strutture sanitarie classificate e private” sono sostituite dalle seguenti:”IRCCS privati, enti ecclesiastici e case di cura private”;

j)    al quattordicesimo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché costi relativi ad acquisti di beni suscettibili di utilizzo pluriennale di valore superiore a euro 516,45”;

k)   l’ultimo periodo del comma 26 è sostituito dai seguenti: “Fino alla pubblicazione le deliberazioni e le determinazioni non possono essere eseguite;

 

l)    [al primo periodo del comma 29 dopo la parola “intensiva” la congiunzione “ed” è sostituita dal segno di interpunzione: “,” e dopo la parola “estensiva” è inserita la seguente: “ambulatoriale”;

m)  al primo periodo del comma 29 le parole “dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;

n)   al secondo periodo del comma 29 il numero “593” è sostituito dal seguente: “533”;

o)   al comma 29 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 1° gennaio 2008, le strutture che erogano le prestazioni di cui al primo periodo, istituzionalmente accreditate con i requisiti organizzativi di cui al regolamento 2 marzo 2006, n. 3, relativo alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, nelle more della ridefinizione delle prestazioni di cui al primo periodo, possono adottare per i requisiti organizzativi gli standard indicativi della nota circ. min. sanità del 7 giugno 1984 recepita dalla Regione Puglia con delibera 533/1989, pur mantenendo lo status di struttura accreditata istituzionalmente”;] (2) 

p)   al comma 30 dopo le parole: “in servizio a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “o in posizione di comando”;

q)   al comma 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente.”;

r)    la rubrica del comma 33 (riportata nell’indice della legge) è sostituita dalla seguente: “(Gestione del rischio clinico, sicurezza dei pazienti e prevenzione della diffusione di malattie infettive)”;

s)    al primo periodo del comma 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive di cui all’articolo 34 (Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive) della legge regionale 17 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia)”;

t)    al secondo periodo del comma 34 le parole: “dell’assistenza primaria” sono sostituite dalle seguenti: “del medico di medicina generale”

u)   al primo periodo del comma 40 la parola “assunto” è soppressa.



(2) Lettere abrogate dalla l.r. 4/2010, art. 5, comma 2. I commi 3 e 4 del medesimo art. 5 così dispongono: “3. La Giunta regionale con uno o più provvedimenti procede alla modifica e/o integrazione del regol. reg. 3/2005 in relazione al processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture di riabilitazione.     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 3.”


Art. 6

(Modifica all’articolo 21 della legge regionale 25 maggio 2004, n. 8)(3) 


1. Il comma 4 bis dell’articolo 21 della legge regionale 25 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), inserito dall’articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, è abrogato. 



(3) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 25 maggio 2004.


Art. 7

 

(Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa)


1. L’istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all’articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell’8 giugno 2000.

 

2. Il riconoscimento del diritto è sottoposto, fra l’altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:

 

a)      particolare articolazione dell’orario di lavoro;

 

b)      compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall’equilibrio economico di bilancio.

 

3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio. 




Art. 8

(Compartecipazione alla spesa sanitaria)(4) 



1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo allesenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per lerogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dellassistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dellanno in corso.

3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare allASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.

4. Laccertamento da parte dellASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia allautorità giudiziaria competente 



(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 45/2008, art. 12


Art. 9

(Stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale sanitaria)


1. Le disposizioni di cui all’articolo 10 (Proroga contratti precari) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) e della deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657, si applicano anche all’Agenzia regionale sanitaria (ARES). 

2.  L’ARES, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al personale in possesso dei requisiti, la trasformazione dei rapporti in essere in contratti di dipendenza a tempo determinato fino al completamento del processo di stabilizzazione.

3.    Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con riferimento a quanto previsto dalla del. giunta reg. 1657/2007 nella parte in cui richiama l’articolo 10, comma 3, della l.r. 39/2006, relativamente al personale in missione presso le aziende sanitarie, detto personale deve risultare in servizio al 28 dicembre 2006, data di entrata in vigore della l.r. 39/2006, ovvero deve aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data [ oppure risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data,] (5)  nonché possedere gli altri requisiti previsti dalla del. giunta reg. 1657/2007 con particolare riferimento alla lettera d).

4.    Nell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 l’ARES assicura il rispetto della dotazione organica complessiva e l’equilibrio economico di gestione.



(5) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 20, comma 1.  La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2010 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 della l.r. 4/2010


Art. 10

(Termini di pagamento delle forniture di ausili protesici)


1. I moduli autorizzativi delle ASL alla fornitura di ausili protesici di cui all’elenco 1 del nomenclatore tariffario devono contenere le condizioni di pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di emissione della fattura al fine di consentire l’accettazione delle relative condizioni da parte dei fornitori, così come previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 




Art. 11

 

(Modifica alla tabella A della legge regionale 3 agosto 2006, n. 24)


1. Alla tabella A allegata alla legge regionale 3 agosto 2006, n. 24 (Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale), le parole “DIMT della provincia di Foggia (sede A.O. Ospedali riuniti di Foggia):

 

a)      SIMT dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;

 

b)      SIMT dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;

 

c)      ST del presidio ospedaliero di Cerignola;

 

d)      ST del presidio ospedaliero di San Severo;

 

e)      URF del P.O. di Lucera”, sono sostituite dalle seguenti: “DIMT della provincia di Foggia (sede A.O. Ospedali riuniti di Foggia):

 

a)      SIMT dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;

 

b)      SIMT dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;

 

c)      ST del presidio ospedaliero di Cerignola;

 

d)      ST del presidio ospedaliero di San Severo;

 

e)      ST del presidio ospedaliero  di Lucera;

 

f)        ST del presidio ospedaliero di Manfredonia”.  




Art. 12

(Tariffe IRCCS pubblici) (6) 


[1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 agli IRCCS pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte, per le prestazioni di ricovero, sono riconosciute le tariffe DRGs di cui al decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 (Definizione della procedura per l’erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti dall’articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nella misura del 100 per cento.]

 



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 34/2009, art. 18, comma 1. Il comma 2 del medesimo art. 18 così dispone: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte gli stessi criteri di tariffazione previsti per le aziende ospedaliere.”


Art. 13

(Tariffe prestazioni di diagnostica di laboratorio)


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce un’apposita commissione partecipata dalla rappresentanza delle strutture accreditate con il compito di definire entro il 30 giugno 2008, attraverso una valutazione dei costi delle prestazioni di analisi effettuata ai sensi della normativa vigente, il nuovo tariffario regionale. 


Art. 14

 

(Remunerazione ricoveri)


1.    a partire dall’esercizio finanziario 2008, ai fini della remunerazione delle prestazioni di ricovero che contemplano l’impianto di endoprotesi, per le strutture che optano per il rimborso della protesi, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), la somma della tariffa regionale e il rimborso della protesi non può superare la tariffa prevista nella tariffa unica convenzionale (TUC) relativamente ai DGR nuovi o modificati di cui all’articolo 16, comma 5, della l.r. 26/2006.(7) 

2.    Per effetto di quanto disposto al comma 1 la remunerazione è determinata, in presenza dell’opzioneper il rimborso della protesi, con le seguenti modalità:

a)    80 per cento del valore del DRG come previsto dall’articolo 21 della l.r. 7/2002;

b)   rimborso di una quota del costo della protesi come individuato ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 7/2002, fino alla concorrenza della differenza tra l’importo della TUC e l’importo di cui alla lettera a).



(7) Comma così modificato dalla l.r. 34/2009, art. 19, comma 8


Art. 15

(Semplificazione di procedure in ambito sanitario)


1. Al fine di favorire e promuovere le strategie politiche in materia sanitaria del territorio, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), gli interventi edilizi finalizzati al potenziamento e alla riorganizzazione di strutture ospedaliere nonché altre strutture sanitarie, pubbliche e private, anche mediante l’accorpamento di attività dislocate in luoghi diversi nell’ambito dello stesso territorio, sono considerati di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) e successive modificazioni e integrazioni. 


Art. 16

(Modifica all’articolo 28 della l.r. 10/2007)


1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 10/2007 è abrogato. 


Art. 17

(Documento di riconoscimento per il personale delle strutture accreditate

per prestazioni di riabilitazione domiciliare) (•) 


1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati già accreditati al servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex articolo 26 della l. 833/1978 che hanno stipulato contratti per prestazioni di riabilitazione domiciliare devono dotare il proprio personale dipendente addetto a tali prestazioni di idoneo documento di riconoscimento riportante la foto, il nome della società da cui dipendono, il nome e cognome dell’operatore, la data di assunzione nonché il numero di posizione INPS e il numero di matricola aziendale. Tale documento deve essere obbligatoriamente esibito al paziente all’atto di ogni singola prestazione.

(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 9


Art. 18

(Domande di accreditamento istituzionale)


1. Per i soggetti che abbiano avanzato domanda di accreditamento istituzionale entro il 31 dicembre 2007, il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi, fino al 31 dicembre 2009. 


Art. 19

(Pubblicazione protocolli)


1. I protocolli, non riservati, della direzione generale, direzione sanitaria e amministrativa e delle aree e uffici collegati sono pubblicati integralmente, entro tre giorni, sul sito dell’a-zienda o istituto.” 


Art. 20

(Modifica al secondo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007)


1. Al secondo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 


Art. 21

 

(Modifica all’ultimo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007)


1. L’ultimo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, relativo alla copertura finanziaria del medesimo comma, è sostituito dal seguente: “Al piano annuale di stabilizzazione le aziende sanitarie locali destinano le risorse finanziarie allocate nel bilancio 2008 alla voce “Copertura costi del personale sanitario” nel limite degli obiettivi economici e di finanza imposti dalla l. 296/2006 e le risorse finanziarie assegnate annualmente dalla Regione per la copertura dei costi del personale assunto con contratto degli enti locali di cui alla  legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati) e all’articolo 68, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), nel limite finanziario di euro 12 milioni e 400 mila. Nell’ambito della UPB 12.2.1 è istituito un nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16/1987 finanziato con risorse autonome” con dotazione finanziaria di euro 12 milioni e 400 mila mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - U.P.B. 11.1.1. - del bilancio regionale 2008”.  


Art. 22

(Abrogazione dell’ articolo 52 della legge regionale 31 maggio  2001, n. 14(8) 


1.    Larticolo 23 (Disposizioni in materia di invalidità civile) della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001) è abrogato. Vige nuovamente larticolo 52 della l.r. 14/2001 nel testo qui di seguito riportato: Art. 52 (Disposizioni in materia di invalidi civili)1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dallarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con lIstituto nazionale di previdenza sociale di cui allarticolo 80, comma 8, della L. 388/2000.2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai comuni ai sensi dellarticolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96.

(8) Articolo così riformulato a seguito di rettifica pubblicata nel. BURP n. 46/ 2008. 


Art. 23

(Abrogazione del comma 23 dell’articolo 3 della l. r. 40/2007)


1. Il comma 23 dell’articolo3 della l.r. 40/2007 è abrogato. 


Art. 24

(Abrogazione del comma 24 dell’articolo 3 della l r. 40/2007)


1. Il comma 24 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 è abrogato.  


Art. 25

 

(Personale ARPA)


 

1. L’ARPA è autorizzata a indire procedure selettive riservate per la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del rapporto intercorrente con i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata complessiva di almeno un anno, raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

 

2. Al compimento di tre anni di anzianità nel rapporto a tempo determinato i lavoratori di cui al comma 1 transitano nei ruoli di ARPA Puglia con contratto a tempo indeterminato. 




Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, come modificata

dalle leggi regionali 14 giugno 2007, n. 17 e 40/2007)


1. All’articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), come modificata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), e dalla l.r. 40/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l’autorità competente e presso la provincia e i comuni interessati. I comuni, entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, danno avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione all’albo pretorio per trenta giorni.”;

 

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell’affissione all’albo pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell’articolo 11. Avverso il silenzio inadempimento dell’autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate”. 




Art. 27

 

(Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività

per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)(•) 


1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

a)   impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;

b)   impianti eolici on-shore  ;

c)    impianti idraulici;

d)   impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

e)    impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

f)     impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

g)   impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003]



(•) Articolo abrogato dalla l.r.31/2008, art.6; la norma resta applicabile  alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore della l.r. 31/2008 (art. 7 della medesima l.r.).


Art. 28

(Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione

e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane)


1. Il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, disciplinato dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’albo provinciale delle imprese artigiane), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell’impresa presentata al competente ufficio della commissione provinciale per l’artigianato presso cui è istituito l’albo.

 

2. La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo accertamento sulla sua regolarità e completezza effettuato dall’ufficio di cui al comma 1, determina l’iscrizione, la modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.

 

3. Le commissioni provinciali per l’artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti motivati di modifica di iscrizione e di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.

 

4. La comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inoltrata dal locale registro delle imprese all’ufficio della commissione provinciale per l’artigianato equivale alla comunicazione di cui al comma 1.

 

5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a fissare le direttive generali sulle modalità operative di attuazione delle nuove procedure. Il provvedimento deve contenere, altresì, disposizioni per il coordinamento con la procedura della comunicazione unica di cui al comma 4.

 

6. Nelle more della emanazione del provvedimento di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le procedure previste dagli articoli 15 e 16 della l. r. 6/2005.

 

7. Salvo quanto disposto dal comma 6, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.  




Art. 29

(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n 2)


1. All’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8 bis. E’ costituito un fondo per il risanamento finanziario dei consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, i consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5, abbiano approvato alla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 8 ter un piano di risanamento che preveda il ricorso all’indebitamento mediante mutuo. Le risorse del fondo sono destinate a contribuire alla quota interessi dei predetti mutui.

 

8 ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di risanamento.

 

8 quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per l’esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa “Fondo risanamento finanziario dei Consorzi ASI” con una dotazione finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:

 

Cap. 114110

“Spesa per l’attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie – l.r. n.32/80

per un importo pari a euro 200.000,00

 

Cap. 112051

“Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP l.r. 18/1997

per un importo pari a euro 100.000,00

 

 

Cap. 1081005

“Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica”

per un importo pari a euro 300.000,00

 

Cap. 1110010

“Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (art. 49 l.r. n. 28/2001)”

per un importo pari a euro 100.000,00

 

Cap. 3420

“Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in locazione”

per un importo pari a euro 100.000,00

 

Cap. 3440

“Spese condominiali di riscaldamento, pulizia,acqua, luce per i locali in proprietà e locazioneadibiti ad uffici regionali”

per un importo pari a euro 100.000,00

 

Cap. 4330

“Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della l.r. 14/2004 art. 58
per un importo pari a euro 100.000,00

TOTALE euro 1.000.000,00

 

2. Il regolamento di cui al comma 8 ter dell’articolo 18 della l.r. 7/2002, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  




Art. 30

(Modifica al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)


1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), come modificato dalla lettera a) del comma 19 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, è soppresso. 


Art. 31

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16)(9) 


[1. Al comma 2 dell’articolo1 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave), le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge”sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2006”.] 


(9) Articolo abrogato dall'art. 8, c. 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39.


Art. 32

(Modifica al comma 20 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007)(10) 


1.  Al comma 20 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Presso il comune di Andria è altresì mantenuta la Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità con le competenze della Commissione precedentemente insediata”. ]


(10) Articolo abrogato dalla l.r. 8/2012, art. 3, c. 1, lett. c)


Art. 33

(Ripopolamento faunistico)


1. Ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi.

 

2. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 1, l’Assessorato alle risorse agroalimentari, per mezzo del Settore caccia e pesca, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al ritiro delle autorizzazioni rilasciate agli ATC e alle aziende faunistico-venatorie. 




Art. 34

(Disposizioni per il personale della FINPUGLIA s.p.a.)(11) 


[1. All’articolo 3 della l.r. 40/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“51 bis. All’organo di liquidazione di cui al comma 51 per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente non verrà riconosciuto e corrisposto alcun compenso”. ]



(11) articolo abrogato dall’art. 2 , lettera b), l.r. 25 maggio 2008, n. 7


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.