Legge Regionale 4 gennaio 2011, n. 1 Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia
TITOLO 1Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del
lavoro pubblico nella regione Puglia
Art. 1Ambito di applicazione e finalità. 1. La Regione intende
valorizzare e migliorare le esperienze e lazione amministrativa svolte in
materia di fissazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati
conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali, nonché
lazione amministrativa intrapresa, intesa ad assicurare, secondo il principio
della trasparenza, la massima diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza
esterna.
2. Il presente Titolo,
anche ai fini di cui al comma 1, detta disposizioni per adeguare lordinamento
della Regione Puglia ai principi del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni), in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2
dellarticolo 16 e dallarticolo 31 del medesimo decreto, senza nuovi e maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
3. La presente legge si
pone i seguenti obiettivi:
a) più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei
servizi assicurati dallente regionale;
b) valorizzazione del complesso delle risorse umane dellente
attraverso unadeguata remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di
pari opportunità;
c) incentivazione della produttività attraverso unadeguata
valutazione del merito;
d) selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e
di carriera;
e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione della
performance organizzativa e individuale.
4. Le disposizioni
della presente legge si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e
ai suoi enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario.
Art. 2Principi generali. 1. Implementando i
diversi sistemi premianti già esistenti in ambito regionale per tutto il
personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale, la Regione Puglia
promuove il miglioramento della performance organizzativa e individuale
attraverso lutilizzo di sistemi premianti dei dipendenti che perseguono e
conseguono migliori risultati nello svolgimento della propria prestazione
lavorativa rispetto a obiettivi:
a) definiti di norma con riferimento allarco temporale di un
anno in coerenza con quelli della programmazione economico-finanziaria e di
bilancio e correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili;
b) rilevanti e pertinenti rispetto alle strategie
dellamministrazione e al complesso delle funzioni assegnate e tali da
determinare un miglioramento della qualità delle attività svolte;
c) concreti perché legati a elementi individuabili;
d) sfidanti, con riferimento alla capacità di provocare un
cambiamento significativo della prestazione lavorativa e dellorganizzazione del
lavoro.
2. La distribuzione
degli incentivi e dei premi è collegata alla performance.
Art. 3 Performance organizzativa e individuale. Sistema premiante. 1. La performance
organizzativa intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi resi, al fine di contribuire all‘innalzamento
dell‘efficienza dell‘azione amministrativa, promuovere una politica di lotta
agli sprechi nell‘azione amministrativa e garantire la trasparenza dei risultati
dell‘azione amministrativa. La misurazione e valutazione della performance
organizzativa è effettuata sulla base della soddisfazione finale dei bisogni
della collettività, degli standard qualitativi e quantitativi dellattuazione
dei programmi, del grado di soddisfazione dei destinatari, dellefficienza
nell‘impiego delle risorse, nonché del raggiungimento degli obiettivi di
promozione delle pari opportunità.
2. La performance
individuale intende premiare il merito, differenziandolo tra differenti livelli
di performance e implementare lo sviluppo professionale del personale,
contribuendo a individuare modalità operative più efficaci ai fini del
raggiungimento degli obiettivi predefiniti e allattuazione dei comportamenti
attesi. La misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata
sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati allatto del
conferimento di compiti e funzioni, dellapporto specifico fornito al
raggiungimento dellobiettivo assegnato, del grado di collaborazione e
cooperazione assicurata ai colleghi, nonché della capacità di valutazione dei
propri collaboratori.
3. Con apposito
regolamento successivo alladozione del Sistema di misurazione e valutazione di
cui allarticolo 4, comma 3, si provvede a individuare i diversi livelli di
performance, non inferiori a tre, e le risorse collegate.
4. Con apposito atto,
sentite le rappresentanze sindacali, la Regione Puglia provvede alla disciplina
degli strumenti premianti in conformità alla presente legge. Restano salve, sino
allemanazione di detto atto, le disposizioni contrattuali decentrate
concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività individuale,
afferente tutto il personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale.
Art. 4Soggetti della valutazione. 1. La Giunta regionale
e lUfficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso lesercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese alla
valorizzazione del merito e della responsabilità. In particolare:
a) adottano il sistema di misurazione e valutazione della
performance;
b) emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi
strategici, nei modi individuati dallarticolo 21 del D.P.G.R. 22 febbraio
2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia), e della Delib.U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle
strutture del Consiglio), e successive modificazioni;
c) verificano il conseguimento degli obiettivi strategici.
2. Alla misurazione e
valutazione della performance sia individuale che organizzativa provvedono:
a) lOrganismo indipendente di valutazione (OIV);
b) i dirigenti regionali secondo le disposizioni di cui al
D.P.G.R. n. 161/2008.
3. Entro novanta giorni
dalla sua costituzione, lOIV predispone il Sistema di misurazione e valutazione
della performance individuando le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le
responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance,
nonché le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 5Organismo indipendente di valutazione. 1. La Regione Puglia
istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, lOIV
della performance, costituito da tre componenti di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nellambito del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni,
nominati dallorgano di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e
rinnovabili una sola volta.
2. Con successivo
regolamento sono individuati i requisiti di idoneità e compatibilità al fine di
garantire lindipendenza dei componenti dellOIV. In ogni caso, non possono
essere nominati componenti dellOIV coloro che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
hanno rapporti continuativi di collaborazione con le predette organizzazioni,
ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Presso lOIV è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una
struttura tecnica permanente con funzione di supporto allattività
dellOrganismo nellesercizio delle funzioni di programmazione, valutazione,
controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura
tecnica assicura la necessaria multidisciplinarità delle competenze.
4. LOIV, con il
supporto della struttura tecnica permanente, sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59).
Art. 6Funzioni dellOIV. 1. AllOIV spetta:
a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
di valutazione e del sistema dei controlli interni e lelaborazione allo scopo
di una relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale, al fine di
garantire la trasparenza dellintero processo valutativo;
b) la verifica di aspetti di particolare criticità che possono
richiedere provvedimenti urgenti da parte dellorgano di governo;
c) la misurazione e la valutazione della performance delle
strutture amministrative regionali nel loro complesso;
d) la valutazione annuale dei dirigenti, da effettuarsi con le
modalità di raccordo previste dalla citata norma del D.P.G.R. n.
161/2008;
e) lattività di supporto alla Giunta regionale nella
valutazione dei Direttori di area e del Segretario generale della Giunta
regionale, nonché allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale nella
valutazione del Segretario generale, in conformità al dettato dellarticolo
27 del D.P.G.R. n. 161/2008;
f) il raccordo con la Commissione di cui allarticolo 13
del D.Lgs. n. 150/2009 e gli OIV istituiti presso le altre Regioni.
TITOLO 2Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati
amministrativi
Art. 7Principi generali e ambito di applicazione. 1. La Regione Puglia,
con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in osservanza e per il
conseguimento degli effetti di quanto stabilito nel comma 20 dellarticolo
6.
2. Le disposizioni del
presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai
suoi enti strumentali, nonché agli enti del Servizio sanitario. Alle medesime
disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione
Puglia.
Art. 8Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque
denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di
qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento
al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere
incrementati sino al 31 dicembre 2013.
2. Il compenso dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle
società, direttamente o indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla
Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto del
10 per cento.
Art. 9Spesa per incarichi di studio e consulenza. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. La disposizione di cui
al presente comma non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio
vincolato nonché agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente
della Regione Puglia.
2. Gli oneri relativi
agli incarichi di studio e di consulenza a valere sul bilancio autonomo, fatta
eccezione per quelli istituzionali esclusi dal comma 1 dallambito di
applicazione della presente norma, sono inderogabilmente imputati ad appositi
capitoli di bilancio istituiti presso lArea Organizzazione e riforma
dellamministrazione regionale e presso il Consiglio regionale e utilizzati
rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del Consiglio, sino
alla concorrenza delle risorse stanziate, per motivate esigenze, specifiche e
non soddisfabili con professionalità interne allamministrazione regionale. Gli
importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione
finanziaria del medesimo capitolo per lanno successivo.
3. Tra le spese di cui
al comma 1 e quelle oggetto dellarticolo 10 è possibile effettuare variazioni
compensative sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale o
dellUfficio di Presidenza.
Art. 10Spese per convegni e sponsorizzazioni. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su risorse del
bilancio vincolato.
2. Le spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere sul
bilancio autonomo sono inderogabilmente imputate ad appositi capitoli di
bilancio istituiti, nel rispetto della dotazione finanziaria prescritta dal
comma 1, presso il Servizio comunicazione istituzionale della Giunta regionale e
presso il Consiglio regionale e utilizzati rispettivamente dalle strutture della
Giunta e da quelle del Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate.
Gli importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione
dei medesimi capitoli per lanno successivo.
3. Non possono essere sostenute spese
per sponsorizzazioni.
Art. 11Spesa per missioni e noleggio autovetture. 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche allestero,
per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. Sono
escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio
vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di
attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni
presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di
spesa stabilito nel presente comma può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero
dellUfficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2011 al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie
particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del
Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e
dei Presidenti di Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale
distaccato presso i Gruppi consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario
giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un
massimo di duecentodieci giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro
per chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il
comune sede dellufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. Le spese
rivenienti dai rimborsi così determinati non possono superare il limite di cui
al comma 1. È corrisposto, altresì, un rimborso forfettario giornaliero,
sostitutivo dei buoni pasto, rapportato allimporto dello stesso, attribuito al
personale regionale, in considerazione dellorario di lavoro.
3. Gli economi cassieri
competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa
presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di
presenza.
4. Le disposizioni di
cui al comma 2 si applicano solo per le distanze superiori ai 40 chilometri tra
il comune sede dellufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro del
dipendente.
5. Ai fini del
contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative di cui
al comma 2 si provvede allassegnazione delle risorse finanziarie pari al 50 per
cento di quanto, allo stesso titolo, sostenuto nellanno 2009 per il personale
in distacco in via continuativa.
6. Fuori dallipotesi
prevista al comma 2, al personale inviato in missione spetta il rimborso delle
spese documentate per il viaggio, vitto e alloggio, secondo le disposizioni
contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da adottarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai
principi di:
a) contenimento e razionalizzazione della spesa;
b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di
vitto e alloggio in relazione alla categoria di appartenenza.
7. Il rimborso delle
spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa
autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico
la sede della missione.
In tali casi viene
riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di trasporto pari a
venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di calcolo la
distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella della missione.
8. Ai fini del
contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative si
provvede, per le spese di cui ai commi 6 e 7, alla ripartizione e assegnazione,
nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie allo stesso
titolo sostenute nellanno 2009.
9. A partire dal 1°
gennaio 2011, la spesa per lacquisto, il noleggio, la manutenzione e
lesercizio di autovetture nonché per lacquisto di buoni taxi non deve essere
superiore all80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Tale limite può essere
derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali, già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12Spese per attività di formazione. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, con
esclusione di quella relativa ad attività di aggiornamento, deve essere pari al
50 per cento di quella impegnata per le stesse finalità nel 2009.
2. Tale limite può
essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti
pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 13 Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni. 1. In considerazione di quanto disposto dallarticolo 9, comma 28, della L.
n. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione Puglia, nel rispetto
di quanto previsto dallarticolo 7, commi 6 e 36, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può avvalersi di personale assunto
con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e
continuative per una spesa complessiva pari al 50 per cento di quella sostenuta
nel 2009 per le stesse finalità. Il limite di spesa di cui al presente articolo
non si applica ai contratti flessibili e alle collaborazioni coordinate e
continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.
Art. 14 Abrogazioni. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto statuito nel
presente titolo.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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