Anno 2011
Numero 1
Data 04/01/2011
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 gennaio 2011, n. 3
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Legge Regionale 4 gennaio 2011, n. 1

Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia



TITOLO 1

Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico nella regione Puglia





Art. 1

 Ambito di applicazione e finalità.


1.  La Regione intende valorizzare e migliorare le esperienze e lazione amministrativa svolte in materia di fissazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali, nonché lazione amministrativa intrapresa, intesa ad assicurare, secondo il principio della trasparenza, la massima diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza esterna.

2.  Il presente Titolo, anche ai fini di cui al comma 1, detta disposizioni per adeguare lordinamento della Regione Puglia ai principi del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 16 e dallarticolo 31 del medesimo decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.  La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a)  più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dallente regionale;

b)  valorizzazione del complesso delle risorse umane dellente attraverso unadeguata remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;

c)  incentivazione della produttività attraverso unadeguata valutazione del merito;

d)  selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera;

e)  trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa e individuale.

4.  Le disposizioni della presente legge si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario.




Art. 2

Principi generali.


1.  Implementando i diversi sistemi premianti già esistenti in ambito regionale per tutto il personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale, la Regione Puglia promuove il miglioramento della performance organizzativa e individuale attraverso lutilizzo di sistemi premianti dei dipendenti che perseguono e conseguono migliori risultati nello svolgimento della propria prestazione lavorativa rispetto a obiettivi:

a)  definiti di norma con riferimento allarco temporale di un anno in coerenza con quelli della programmazione economico-finanziaria e di bilancio e correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili;

b)  rilevanti e pertinenti rispetto alle strategie dellamministrazione e al complesso delle funzioni assegnate e tali da determinare un miglioramento della qualità delle attività svolte;

c)  concreti perché legati a elementi individuabili;

d)  sfidanti, con riferimento alla capacità di provocare un cambiamento significativo della prestazione lavorativa e dellorganizzazione del lavoro.

2.  La distribuzione degli incentivi e dei premi è collegata alla performance.




Art. 3

Performance organizzativa e individuale. Sistema premiante.


1.  La performance organizzativa intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi resi, al fine di contribuire all‘innalzamento dell‘efficienza dell‘azione amministrativa, promuovere una politica di lotta agli sprechi nell‘azione amministrativa e garantire la trasparenza dei risultati dell‘azione amministrativa. La misurazione e valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla base della soddisfazione finale dei bisogni della collettività, degli standard qualitativi e quantitativi dellattuazione dei programmi, del grado di soddisfazione dei destinatari, dellefficienza nell‘impiego delle risorse, nonché del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

2.  La performance individuale intende premiare il merito, differenziandolo tra differenti livelli di performance e implementare lo sviluppo professionale del personale, contribuendo a individuare modalità operative più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi predefiniti e allattuazione dei comportamenti attesi. La misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati allatto del conferimento di compiti e funzioni, dellapporto specifico fornito al raggiungimento dellobiettivo assegnato, del grado di collaborazione e cooperazione assicurata ai colleghi, nonché della capacità di valutazione dei propri collaboratori.

3.  Con apposito regolamento successivo alladozione del Sistema di misurazione e valutazione di cui allarticolo 4, comma 3, si provvede a individuare i diversi livelli di performance, non inferiori a tre, e le risorse collegate.

4.  Con apposito atto, sentite le rappresentanze sindacali, la Regione Puglia provvede alla disciplina degli strumenti premianti in conformità alla presente legge. Restano salve, sino allemanazione di detto atto, le disposizioni contrattuali decentrate concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività individuale, afferente tutto il personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale.




Art. 4

Soggetti della valutazione. (1) 


1.  La Giunta regionale e lUfficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso lesercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese alla valorizzazione del merito e della responsabilità. In particolare:

a)  adottano il sistema di misurazione e valutazione della performance;

b)  emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici, nei modi individuati dallarticolo 21 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia), e della Delib.U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle strutture del Consiglio), e successive modificazioni;

c)  verificano il conseguimento degli obiettivi strategici.

2.  Alla misurazione e valutazione della performance sia individuale che organizzativa provvedono:

a)  lOrganismo indipendente di valutazione (OIV);

b)  i dirigenti regionali secondo le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 161/2008.

3.  Entro novanta giorni dalla sua costituzione, lOIV predispone il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuando le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.



(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2012, n. 1939.(allegata)


Art. 5

Organismo indipendente di valutazione.


1.  La Regione Puglia istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, lOIV della performance, costituito da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nellambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, nominati dallorgano di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e rinnovabili una sola volta.

2.  Con successivo regolamento sono individuati i requisiti di idoneità e compatibilità al fine di garantire lindipendenza dei componenti dellOIV. In ogni caso, non possono essere nominati componenti dellOIV coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3.  Presso lOIV è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una struttura tecnica permanente con funzione di supporto allattività dellOrganismo nellesercizio delle funzioni di programmazione, valutazione, controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura tecnica assicura la necessaria multidisciplinarità delle competenze.

4.  LOIV, con il supporto della struttura tecnica permanente, sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5.  Fino alla nomina dellOIV di cui al comma 1 resta in carica il Nucleo di Valutazione di cui al Reg. reg. 20 marzo 2001, n. 3.




Art. 6

Funzioni dellOIV.


1.  AllOIV spetta:

a)  il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione e del sistema dei controlli interni e lelaborazione allo scopo di una relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale, al fine di garantire la trasparenza dellintero processo valutativo;

b)  la verifica di aspetti di particolare criticità che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte dellorgano di governo;

c)  la misurazione e la valutazione della performance delle strutture amministrative regionali nel loro complesso;

d)  la valutazione annuale dei dirigenti, da effettuarsi con le modalità di raccordo previste dalla citata norma del D.P.G.R. n. 161/2008;

e)  lattività di supporto alla Giunta regionale nella valutazione dei Direttori di area e del Segretario generale della Giunta regionale, nonché allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale nella valutazione del Segretario generale, in conformità al dettato dellarticolo 27 del D.P.G.R. n. 161/2008;

f)  il raccordo con la Commissione di cui allarticolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009 e gli OIV istituiti presso le altre Regioni.




TITOLO 2

Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi





Art. 7

  Principi generali e ambito di applicazione.


1.  La Regione Puglia, con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in osservanza e per il conseguimento degli effetti di quanto stabilito nel comma 20 dellarticolo 6.

2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché agli enti del Servizio sanitario. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.




Art. 8

 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali.


1.  A partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013.

2.  Il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società, direttamente o indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto del 10 per cento.




Art. 9

  Spesa per incarichi di studio e consulenza.


1.  A partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonché agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia(2) 

2.  Gli oneri relativi agli incarichi di studio e di consulenza a valere sul bilancio autonomo, fatta eccezione per quelli istituzionali esclusi dal comma 1 dallambito di applicazione della presente norma, sono inderogabilmente imputati ad appositi capitoli di bilancio istituiti presso lArea Organizzazione e riforma dellamministrazione regionale e presso il Consiglio regionale e utilizzati rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate, per motivate esigenze, specifiche e non soddisfabili con professionalità interne allamministrazione regionale. Gli importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione finanziaria del medesimo capitolo per lanno successivo.

3.  Tra le spese di cui al comma 1 e quelle oggetto dellarticolo 10 è possibile effettuare variazioni compensative sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale o dellUfficio di Presidenza.



(2) La Corte Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente legge.


Art. 10

Spese per convegni e sponsorizzazioni.


1.  A partire dal 1° gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su risorse del bilancio vincolato.(3) 

2.  Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere sul bilancio autonomo sono inderogabilmente imputate ad appositi capitoli di bilancio istituiti, nel rispetto della dotazione finanziaria prescritta dal comma 1, presso il Servizio comunicazione istituzionale della Giunta regionale e presso il Consiglio regionale e utilizzati rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate. Gli importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione dei medesimi capitoli per lanno successivo.

3.  Non possono essere sostenute spese per sponsorizzazioni.



(3) La Corte Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente legge.


Art. 11

Spesa per missioni e noleggio autovetture.


1.    A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche  all’estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. Sono escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.  

1 bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di servizio di    assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.(4) 

1–bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1. (5) 

2.    [ A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i Gruppi consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di duecentodieci giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. Le spese rivenienti dai rimborsi così determinati non possono superare il limite di cui al comma 1. E’ corrisposto, altresì, un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato all’importo dello stesso, attribuito al personale regionale, in considerazione dell’orario di lavoro.] (6) 

3.    [ Gli economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.] (7) 

4.    [ Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano solo per le distanze superiori ai 40 chilometri tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro del dipendente.] (8) 

5.    [ Ai fini del contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative di cui al comma 2 si provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie pari al 50 per cento di quanto, allo  stesso titolo, sostenuto nell’anno 2009 per il personale in distacco in via continuativa.] (9) 

6.     [ Fuori dall’ipotesi prevista al comma 2,] (10)   al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:

a)    contenimento e razionalizzazione della spesa;

b)    differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di appartenenza.

7.    Il rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di:

a)    particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;

b)    difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione. In tali casi viene riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella della missione.

8.    Ai fini del contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative si provvede, per le spese di cui ai commi 6 e 7, alla ripartizione e assegnazione, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie allo stesso titolo sostenute nell’anno 2009.

9.    A partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e l’esercizio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi non deve essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Tale limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.



(10) Parole soppresse  dalla l.r. 10/2011, art. 2, c. 1, lett. c)
(4) Comma inserito dalla l.r. 10/2011, art. 2
(5) Comma inserito dalla l.r. 10/2011, art. 2, c. 1. lett. b)
(6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
(7) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
(8) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
(9) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 12

Spese per attività di formazione.


1.  A partire dal 1° gennaio 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, con esclusione di quella relativa ad attività di aggiornamento, deve essere pari al 50 per cento di quella impegnata per le stesse finalità nel 2009.

2.  Tale limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 12 bis

Modulazione percentuali di risparmio(11) 


1.  La Regione, dopo aver determinato, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per lanno 2009, lammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dellente indicate dallarticolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

2.  Con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, lammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.



(11) Il presente articolo, aggiunto dall’ art. 2, l.r. 25 luglio 2011, n. 20, poi modificato dall’ art.46, l.r. 30 dicembre 2011, n. 38, è stato successivamente così sostituito dall’ art. 46, comma 1, l.r. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12–bis. Modulazione percentuali di risparmio . 1. A decorrere dall'anno 2011, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente indicate dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12. 2. [Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio]. (comma soppresso dall'art. 46, comma 1, lettera b), l.r. 30 dicembre 2011, n. 38)».


Art. 13

  Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni.


1.  In considerazione di quanto disposto dallarticolo 9, comma 28, della L. n. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 7, commi 6 e 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può avvalersi di personale assunto con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e continuative per una spesa complessiva pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità. Il limite di spesa di cui al presente articolo non si applica ai contratti flessibili e alle collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.




Art. 13 bis

Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti (12) 


1.  Ai sensi del comma 1 dellarticolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli anni 2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nellinquadramento dei dipendenti regionali riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici a far data dal 1° gennaio 2014.

2.  A tutto il personale regionale in servizio sono riconosciuti linquadramento giuridico e il trattamento economico avente il carattere della fissità e della continuità in godimento alla data del 31 dicembre 2010.



(12) Articolo inserito dall’ art. 19, l.r. 6 luglio 2011, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 14

 Abrogazioni.


1.  Ai sensi del comma 1 dellarticolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli anni 2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nellinquadramento dei dipendenti regionali riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici a far data dal 1° gennaio 2014.

2.  A tutto il personale regionale in servizio sono riconosciuti linquadramento giuridico e il trattamento economico avente il carattere della fissità e della continuità in godimento alla data del 31 dicembre 2010.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.