Legge Regionale 4 gennaio 2011, n. 1 Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia
TITOLO 1Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del
lavoro pubblico nella regione Puglia
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità. 1. La Regione intende
valorizzare e migliorare le esperienze e lazione amministrativa svolte in
materia di fissazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati
conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali, nonché
lazione amministrativa intrapresa, intesa ad assicurare, secondo il principio
della trasparenza, la massima diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza
esterna. 2. Il presente Titolo,
anche ai fini di cui al comma 1, detta disposizioni per adeguare lordinamento
della Regione Puglia ai principi del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 16
e dallarticolo 31 del medesimo decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio regionale. 3. La presente legge si
pone i seguenti obiettivi: a) più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei
servizi assicurati dallente regionale; b) valorizzazione del complesso delle risorse umane dellente
attraverso unadeguata remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di
pari opportunità; c) incentivazione della produttività attraverso unadeguata
valutazione del merito; d) selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e
di carriera; e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione della
performance organizzativa e individuale.
4. Le disposizioni
della presente legge si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e
ai suoi enti strumentali, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario.
Art. 2Principi generali. 1. Implementando i
diversi sistemi premianti già esistenti in ambito regionale per tutto il
personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale, la Regione Puglia
promuove il miglioramento della performance organizzativa e individuale
attraverso lutilizzo di sistemi premianti dei dipendenti che perseguono e
conseguono migliori risultati nello svolgimento della propria prestazione
lavorativa rispetto a obiettivi:
a) definiti di norma con riferimento allarco temporale di un
anno in coerenza con quelli della programmazione economico-finanziaria e di
bilancio e correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili;
b) rilevanti e pertinenti rispetto alle strategie
dellamministrazione e al complesso delle funzioni assegnate e tali da
determinare un miglioramento della qualità delle attività svolte;
c) concreti perché legati a elementi individuabili;
d) sfidanti, con riferimento alla capacità di provocare un
cambiamento significativo della prestazione lavorativa e dellorganizzazione del
lavoro.
2. La distribuzione
degli incentivi e dei premi è collegata alla performance.
Art. 3Performance organizzativa e individuale. Sistema premiante. 1. La performance
organizzativa intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi resi, al fine di contribuire all‘innalzamento
dell‘efficienza dell‘azione amministrativa, promuovere una politica di lotta
agli sprechi nell‘azione amministrativa e garantire la trasparenza dei risultati
dell‘azione amministrativa. La misurazione e valutazione della performance
organizzativa è effettuata sulla base della soddisfazione finale dei bisogni
della collettività, degli standard qualitativi e quantitativi dellattuazione
dei programmi, del grado di soddisfazione dei destinatari, dellefficienza
nell‘impiego delle risorse, nonché del raggiungimento degli obiettivi di
promozione delle pari opportunità.
2. La performance
individuale intende premiare il merito, differenziandolo tra differenti livelli
di performance e implementare lo sviluppo professionale del personale,
contribuendo a individuare modalità operative più efficaci ai fini del
raggiungimento degli obiettivi predefiniti e allattuazione dei comportamenti
attesi. La misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata
sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati allatto del
conferimento di compiti e funzioni, dellapporto specifico fornito al
raggiungimento dellobiettivo assegnato, del grado di collaborazione e
cooperazione assicurata ai colleghi, nonché della capacità di valutazione dei
propri collaboratori.
3. Con apposito
regolamento successivo alladozione del Sistema di misurazione e valutazione di
cui allarticolo 4, comma 3, si provvede a individuare i diversi livelli di
performance, non inferiori a tre, e le risorse collegate.
4. Con apposito atto,
sentite le rappresentanze sindacali, la Regione Puglia provvede alla disciplina
degli strumenti premianti in conformità alla presente legge. Restano salve, sino
allemanazione di detto atto, le disposizioni contrattuali decentrate
concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività individuale,
afferente tutto il personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale.
Art. 4Soggetti della valutazione. (•) 1. La Giunta regionale
e lUfficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso lesercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese alla
valorizzazione del merito e della responsabilità. In particolare:
a) adottano il sistema di misurazione e valutazione della
performance;
b) emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi
strategici, nei modi individuati dallarticolo 21 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008,
n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia), e
della Delib.U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle strutture del
Consiglio), e successive modificazioni;
c) verificano il conseguimento degli obiettivi strategici.
2. Alla misurazione e
valutazione della performance sia individuale che organizzativa provvedono:
a) lOrganismo indipendente di valutazione (OIV);
b) i dirigenti regionali secondo le disposizioni di cui al
D.P.G.R. n. 161/2008.
3. Entro novanta giorni
dalla sua costituzione, lOIV predispone il Sistema di misurazione e valutazione
della performance individuando le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le
responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance,
nonché le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2012, n. 1939.(allegata)
Art. 5Organismo indipendente di valutazione. 1. La Regione Puglia
istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, lOIV
della performance, costituito da tre componenti di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nellambito del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni,
nominati dallorgano di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e
rinnovabili una sola volta.
2. Con successivo
regolamento sono individuati i requisiti di idoneità e compatibilità al fine di
garantire lindipendenza dei componenti dellOIV. In ogni caso, non possono
essere nominati componenti dellOIV coloro che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
hanno rapporti continuativi di collaborazione con le predette organizzazioni,
ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Presso lOIV è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una
struttura tecnica permanente con funzione di supporto allattività
dellOrganismo nellesercizio delle funzioni di programmazione, valutazione,
controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura
tecnica assicura la necessaria multidisciplinarità delle competenze.
4. LOIV, con il
supporto della struttura tecnica permanente, sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
5. Fino alla nomina
dellOIV di cui al comma 1 resta in carica il Nucleo di Valutazione di cui al Reg.
reg. 20 marzo 2001, n. 3.
Art. 6Funzioni dellOIV. 1. AllOIV spetta:
a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
di valutazione e del sistema dei controlli interni e lelaborazione allo scopo
di una relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale, al fine di
garantire la trasparenza dellintero processo valutativo;
b) la verifica di aspetti di particolare criticità che possono
richiedere provvedimenti urgenti da parte dellorgano di governo;
c) la misurazione e la valutazione della performance delle
strutture amministrative regionali nel loro complesso;
d) la valutazione annuale dei dirigenti, da effettuarsi con le
modalità di raccordo previste dalla citata norma del D.P.G.R. n. 161/2008;
e) lattività di supporto alla Giunta regionale nella
valutazione dei Direttori di area e del Segretario generale della Giunta
regionale, nonché allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale nella
valutazione del Segretario generale, in conformità al dettato dellarticolo 27
del D.P.G.R. n. 161/2008;
f) il raccordo con la Commissione di cui allarticolo 13 del
D.Lgs. n. 150/2009 e gli OIV istituiti presso le altre Regioni.
TITOLO 2Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati
amministrativi
Art. 7 Principi generali e ambito di applicazione. 1. La Regione Puglia,
con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in osservanza e per il
conseguimento degli effetti di quanto stabilito nel comma 20 dellarticolo
6. 2. Le disposizioni del
presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai
suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente
partecipate dalla Regione Puglia. (1)
2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei
compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
(2)
Art. 8 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque
denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di
qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento
al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere
incrementati sino al 31 dicembre 2013.
2. Il compenso dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle
società, direttamente o indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla
Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotto del
10 per cento.
Art. 9 Spesa per incarichi di studio e consulenza. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. La disposizione di
cui al presente comma non si applica agli incarichi gravanti su risorse del
bilancio vincolato nonché agli incarichi istituzionali di consigliere del
Presidente della Regione Puglia. (3)
2. Gli oneri relativi
agli incarichi di studio e di consulenza a valere sul bilancio autonomo, fatta
eccezione per quelli istituzionali esclusi dal comma 1 dallambito di
applicazione della presente norma, sono inderogabilmente imputati ad appositi
capitoli di bilancio istituiti presso lArea Organizzazione e riforma
dellamministrazione regionale e presso il Consiglio regionale e utilizzati
rispettivamente dalle strutture della Giunta e da quelle del Consiglio, sino
alla concorrenza delle risorse stanziate, per motivate esigenze, specifiche e
non soddisfabili con professionalità interne allamministrazione regionale. Gli
importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione
finanziaria del medesimo capitolo per lanno successivo.
3. Tra le spese di cui
al comma 1 e quelle oggetto dellarticolo 10 è possibile effettuare variazioni
compensative sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale o
dellUfficio di Presidenza.
(3) La Corte Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 , ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale al comma 1, secondo periodo, della presente
legge.
Art. 10Spese per convegni e sponsorizzazioni. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su risorse del
bilancio vincolato.(4)
2. Le spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere sul
bilancio autonomo sono inderogabilmente imputate ad appositi capitoli di
bilancio istituiti, nel rispetto della dotazione finanziaria prescritta dal
comma 1, presso il Servizio comunicazione istituzionale della Giunta regionale e
presso il Consiglio regionale e utilizzati rispettivamente dalle strutture della
Giunta e da quelle del Consiglio, sino alla concorrenza delle risorse stanziate.
Gli importi non utilizzati nellesercizio di riferimento accrescono la dotazione
dei medesimi capitoli per lanno successivo.
3. Non possono essere sostenute spese
per sponsorizzazioni.
(4) La Corte Costituzionale , con sentenza n. 262 - anno 2012 ,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale al comma 1, secondo periodo, della
presente legge.
Art. 11Spesa per missioni e noleggio autovetture. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. Sono escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.(5) 1–bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al
personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi
statutari regionali di cui agli articoli 9,
21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
(Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del
personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai
Gruppi consiliari di cui alla legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese,
qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1. (6) 2. [ A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i Gruppi consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di duecentodieci giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. Le spese rivenienti dai rimborsi così determinati non possono superare il limite di cui al comma 1. E’ corrisposto, altresì, un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato all’importo dello stesso, attribuito al personale regionale, in considerazione dell’orario di lavoro.] (7) 3. [ Gli economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.] (8) 4. [ Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano solo per le distanze superiori ai 40 chilometri tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro del dipendente.] (9) 5. [ Ai fini del contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative di cui al comma 2 si provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie pari al 50 per cento di quanto, allo stesso titolo, sostenuto nell’anno 2009 per il personale in distacco in via continuativa.] (10) 6. [ Fuori dall’ipotesi prevista al comma 2,] (11) al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di: a) contenimento e razionalizzazione della spesa; b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di appartenenza. 7. Il rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di: a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori; b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione. In tali casi viene riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella della missione. 8. Ai fini del contenimento della spesa di cui al comma 1, alle strutture amministrative si provvede, per le spese di cui ai commi 6 e 7, alla ripartizione e assegnazione, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie allo stesso titolo sostenute nell’anno 2009. 9. A partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e l’esercizio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi non deve essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Tale limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(10) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte
Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione
di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.(11) Parole soppresse dalla l.r. 10/2011, art. 2, c. 1, lett. c)(5) Comma inserito dalla l.r. 10/2011, art. 2(6) Comma inserito dalla l.r. 10/2011, art. 2, c. 1. lett. b)(7) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte
Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione
di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.(8) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte
Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione
di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.(9) Comma abrogato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), l.r. 16 giugno 2011, n. 10, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Peraltro, in merito al comma la Corte
Costituzionale, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla questione
di legittimità costituzionale, promosso, in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera1), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 12Spese per attività di formazione. 1. A partire dal 1°
gennaio 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, con
esclusione di quella relativa ad attività di aggiornamento, deve essere pari al
50 per cento di quella impegnata per le stesse finalità nel 2009.
2. Tale limite può
essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti
pluriennali, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 12 bisModulazione percentuali di risparmio(•) 1. La
Regione, dopo aver determinato, sulla base delle spese risultanti
complessivamente dai rendiconti per lanno 2009, lammontare complessivo della
riduzione delle spese di funzionamento dellente indicate dallarticolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare tale
ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in
misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
2. Con la
legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, lammontare
complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è
ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla
modulazione delle percentuali di risparmio.
(•) Il presente articolo, aggiunto dall’ art. 2,
l.r.
25 luglio 2011, n. 20, poi modificato dall’ art.46,
l.r.
30 dicembre 2011, n. 38, è stato successivamente così sostituito
dall’ art. 46,
comma 1, l.r.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12–bis. Modulazione
percentuali di risparmio . 1. A decorrere dall'anno 2011, la Giunta regionale,
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle
spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato
l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente
indicate dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante
una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto
a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12. 2. [Per gli anni successivi,
con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione,
l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al
comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla
modulazione delle percentuali di risparmio]. (comma soppresso dall'art. 46,
comma 1, lettera b), l.r.
30 dicembre 2011, n. 38)».
Art. 13 Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni. 1. In considerazione di quanto disposto dallarticolo 9, comma 28, della L. n.
122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione Puglia, nel rispetto di
quanto previsto dallarticolo 7, commi 6 e 36, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), può avvalersi di personale assunto con forme
contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e continuative per
una spesa complessiva pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le
stesse finalità. Il limite di spesa di cui al presente articolo non si
applica ai contratti flessibili e alle collaborazioni coordinate e continuative
con oneri a valere sul bilancio vincolato.
Art. 13 bisTrattamento giuridico ed economico dei dipendenti (•) 1. Ai sensi
del comma 1 dellarticolo 9 (Contenimento delle spese
in materia di impiego pubblico) del D.L. n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli anni
2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nellinquadramento dei dipendenti regionali
riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici a far data
dal 1° gennaio 2014.
2. A tutto il
personale regionale in servizio sono riconosciuti linquadramento giuridico e il
trattamento economico avente il carattere della fissità e della continuità in
godimento alla data del 31 dicembre 2010.
Art. 14 Abrogazioni. 1. Ai sensi
del comma 1 dellarticolo 9 (Contenimento delle spese
in materia di impiego pubblico) del D.L. n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli anni
2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nellinquadramento dei dipendenti regionali
riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici a far data
dal 1° gennaio 2014.
2. A tutto il
personale regionale in servizio sono riconosciuti linquadramento giuridico e il
trattamento economico avente il carattere della fissità e della continuità in
godimento alla data del 31 dicembre 2010.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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