Anno 1995
Numero 27
Data 26/04/1995
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
Note Pubblicata nel B.U.R, Puglia n. 52 del 16 maggio 1995
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Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.



TITOLO 1





Art. 1

Finalità.


1. La presente legge, nellambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, lesercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.

 

2. La presente legge intende inoltre:

a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;

b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.




TITOLO 2

Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale





CAPO 1

Tipologia dei beni





Art. 2

Beni del demanio.


1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dallart. 822, comma 2, del Codice civile.

 2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dellart. 11 della legge n. 281 del 1970. 




Art. 3

Beni del patrimonio.


1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

 2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

 3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dallart. 826 del Codice civile.

 4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale. 




CAPO 2

Classificazione dei beni





Art. 4

Classificazione e destinazione dei beni.


1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

 2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati allesercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.

 3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dellinventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, allatto della loro acquisizione.

 4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.  




TITOLO 3

Attivita regioni in materia di valorizzazione, gestione e amministrazione dei beni





CAPO 1

Norme generali





Art. 5

(Attivita regionali)


1. Le attivita regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprieta regionale si distinguono in:
a) acquisizione dei beni;
b) catalogazione e inventariazione dei beni;
c) uso e amministrazione dei beni;
d) valorizzazione dei beni;
e) conservazione e realizzazione dei beni;
f) alienazione dei beni.



TITOLO 4

Acquisizione dei beni





CAPO 1

Beni regionali





Art. 6

(Beni regionali)


1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:
a) trasferimento ex lege;
b) acquisto;
c) costruzione;
d) atto di liberalita;
e) permuta.



CAPO 2

Acquisizione dei beni





Art. 7

(Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege)


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.



Art. 8

(Acquisizione dei beni a seguito di acquisto)


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attivita di carattere istituzionale o per servizi regionali.
2. All acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:
a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.
3. All acquisto dei beni immobili la Giunta regionale puo provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all uso cui l immobile e destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.



Art. 9

(Acquisizione di beni a seguito di costruzione)


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.



Art. 10

(Acquisizione di beni per atti di liberalita)


1. SOno acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengano alla Regione per donazione, eredita, legato e altre liberalita.
2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.



Art. 11

(Acquisizione dei beni per permuta)


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
2. La Giunta regionale puo procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprieta di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
3. La permuta e effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprieta dello Stato o di altri enti pubblici.
4. La stima dei beni oggetto di permuta e determinata dall Ufficio tecnico erTimes New Romane.
5. La permuta di beni immobili non e consentita se l eventuale conguaglio e superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore e quello del bene di proprieta regionale.



TITOLO 5

Catalogazione e inventariazione dei beni





CAPO 1

Norme generali





Art. 12

(Norme generali)


1. I beni di proprieta della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.



CAPO 2

Catalogazione dei beni





Art. 13

(Catalogo dei beni immobili demaniali)


1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e caratteristiche del bene;
b) titolo di provenienza;
c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
d) tipo di amministrazione o ente preposto;
e) utilizzazione e relativo titolo;
f) valore;
g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.



Art. 14

(Catalogo dei beni immobili patrimoniali)


1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e caratteristiche del bene;
b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
c) titolo di provenienza;
d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
e) tipo di amministrazione o ente preposto;
f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
h) valore.



CAPO 3

Inventariazione dei Beni





Art. 15

(Inventari dei beni mobili)


1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:
categoria A: arredi;
categoria B: macchine e attrezzature;
categoria C: libri e riviste;
categoria D: opere d arte;
categoria E: altri beni.
2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.



Art. 16

(Valutazione dei beni)


1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizione periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.


TITOLO 6

Uso e amministrazione dei beni





CAPO 1

Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale





Art. 17

(Concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile)


1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attivita non corrispondenti alla funzione pubblico cui il singole bene e designato, alle seguenti condizioni:
- che sia garantita la continuita della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
- che le attivita da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.
4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l atto di concessione viene rilasciato con decreto dell Assessore agli affari generali.
5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l atto di concessione quanto cio sia richiesto da interesse pubblico o non sia piu garantito l ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene e destinato.



Art. 18

(Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)


1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.
2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parita di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.
3. L atto di locazione e deliberato dalla Giunta regionale di disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della condizione.



Art. 19

(Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti)


1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affini di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.



CAPO 2

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale





Art. 20

(Norme generali)


1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.



Art. 21

(Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale)


1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per lesercizio di specifiche attivita di prevalente interesse pubblico.
2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.  



CAPO 3

Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse





Art. 22

(Norme generali)


1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:
a) direttamente, a mezzo dell Assessorato competente in materia;
b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.



TITOLO 7

Valorizzazione dei beni





Art. 23

(Valorizzazione dei beni)


1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.



TITOLO 8

Alienazione dei beni





CAPO 1

Norme generali





Art. 24

(Norme generali)


1. I beni di proprieta regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.
2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilita del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.
3. L alienazione avviene a titolo oneroso ed e disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.



CAPO 2

Norme sul patrimonio agricolo - forestale





Art. 25

(Norme sul patrimonio agricolo - forestale)


1. I beni del patrimonio agricolo - forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando le cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un piu razionale assetto del patrimonio regionale. L alienazione avviene con le modalita e le forme previste dalla presente legge.



CAPO 3

Alienazione di beni immobili





Art. 26

(Alienazione del patrimonio regionale)


1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Societa di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n°386.



Art. 27

(Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica)


1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d asta il prezzo di stima.
2. L asta viene presieduto dall Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.
3. Qualora l asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale puo deliberare di procedere all alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d asta per non piu di un decimo.



Art. 28

(Prezzo di stima e Commissioni tecniche)


1. Il prezzo di stima dei beni immobili e stabilito dallUfficio tecnico erTimes New Romane competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 19985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.
2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunita montane e/ o loro consorzi) e Universita statali istituite nel territorio regionale, che abbiano gia nella loro disponibilita il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall Ufficio tecnico erTimes New Romane e decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.
3. Le detrazione di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.



Art. 29

(Svolgimento della gara e aggiudicazione)


1. Per lo svolgimento della gara e aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
2. L aggiudicazione e definitiva e il verbale d asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l approvazione della Giunta regionale.



Art. 30

(Destinazione dei proventi dell alienazione)


1. E istituito il Fondo speciale dei proventi dell alienazione dei beni immobili.
2. Il Consiglio regionale delibera l utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:
a) realizzazione delle sedi regionali;
b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;
c) attuazione dei programmi comunitari.



CAPO 4

Alienazione di beni mobili





Art. 31

(Alienazione di beni mobili)


1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili e non adotti agli scopi originari, purche dichiarati << fuori uso >> dal competente Servizio economico e cassa.
2. L alienazione di tali beni e disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorita a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, e invitata a rilasciare apposita dichiarazione.
4. L alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, e regolata dalle norme che disciplinano l attivita del Settore economato e provveditorato dell Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.



TITOLO 9

Disposizioni finali e transitorie





Art. 32

(Pareri)


1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.


Art. 33

(Programma di alienazione)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.
2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:
1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
2) palestra ex GI, via Napoli 204, Bari.