Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27 Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.
TITOLO 1Finalità e principi generali
(•)
Art. 1Finalità. 1. La presente legge, in conformità all’articolo 62
dello Statuto (2) disciplina l’amministrazione del
demanio e del patrimonio regionale.(3) [2. La presente legge intende inoltre: a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito; b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.] (1)
TITOLO 2[Tipologia e classificazione dei beni del regionali] (•) (•)
CAPO 1Tipologia dei beni e loro regime giuridico.(•)
Art. 2Beni del demanio. 1. Il
demanio regionale è costituito dai beni, [ in quanto ] (•) appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi
titolo, così come individuati dallart. 822, comma 2, del Codice civile e sono
assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c
(4) 2. Il
regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni
appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dellart. 11
della legge n. 281 del 1970. dall’articolo 825 c.c.; (5)
2 bis.
Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte
del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in
via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile
a difesa della proprietà e del possesso (6)
(•) Parola soppressa dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett. a)(4) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett. b)(5) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett. c)(6) Comma aggiunto dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 7, comma 1, lett. d)
Art. 3Beni del patrimonio. 1. Il
patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla
Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.
2. Il
patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il
patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di
pertinenza regionale, dallart. 826 del Codice civile e sono assoggettati al
regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice (7) 4. Gli
altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile
regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario. (8)
(7) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 8,
comma 1, lett. a).(8) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 8,
comma 1, lett. b).
CAPO 2Classificazione dei beni
Art. 4Classificazione e destinazione dei beni. 1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla
destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro
classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2
e 3 e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12. (9)
2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati
demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità
pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale. (10) [3. La classificazione ha luogo in sede di prima
approvazione del catalogo dei beni immobili e dellinventario dei beni mobili e,
per i beni successivamente acquisiti, allatto della loro acquisizione.] (11)
3 bis. Il passaggio da una
tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta
regionale. (12)
4. La
Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori
a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei
beni.
(10) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett. a).(11) Comma abrogato dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 33,comma
1, lett. b).(12) Comma inserito dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett. c).(9) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 10
,comma 1, lett.
a).
TITOLO 3[
Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e] amministrazione dei beni(•)
CAPO 1Norme generali
Art. 5Attivita [
regionali](•) 1.
L’amministrazione dei beni regionali consiste in:
a) acquisizione; b) catalogazione e
inventariazione; c) alienazione; d) locazione e concessione; e)
valorizzazione; f) costruzione e conservazione; g) razionalizzazione
delle sedi degli uffici.(13)
TITOLO 4[Acquisizione
dei beni](•)
(•) Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni” che
precedono sono soppresse. dalla l. .r.
29/2020, art. 15,comma 1..
CAPO 1Modi di acquisizione (•)
(•) Parole sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. a).
Art. 6Modi di acquisizione.(•) 1. I
beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità :
(14)
a) trasferimento ex lege;
b) acquisto;
c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di
interessi propri della Regione.
(15)
d) atto di liberalità;
e) permuta.
(•) Parole sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. a).(14) Parole sostituite dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. b).(15) Parole aggiunte dalla l.r. l.r.
29/2020, art. 14
,comma 1, lett. c).
CAPO 2[Acquisizione dei beni](••)
(••) Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni” che
precedono sono soppresse. dalla l. .r.
29/2020, art. 15,comma 1..
Art. 7(Acquisizione
dei beni per trasferimento ex lege)(••) [1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni
trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di
legge.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33,comma
1, lett. c).
Art. 8Acquisizione dei beni a seguito di per acquisto e permuta (••) 1.
Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da
destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale. (16)
2.
Allacquisto dei beni provvede la Giunta regionale: a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle
vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza
pubblica. (17)
3. La
Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando
non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche
richieste per il bene oggetto di acquisto.
(18)
3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni
di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse
regionale. (19)
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza
pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di
proprietà dello Stato o di altri enti pubblici. (20)
(••) Rubrica modificata dalla
l. .r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. a).(16) Comma sostituito dalla l.
.r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. b).(17) Parole sostituite dalla l.
.r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. c).(18) Comma sostituito dalla l.
.r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. d).(19) Comma aggiunto dalla l.
.r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. e).(20) Comma aggiunto dalla l.
.r. 29/2020,
art. 16, comma
1, lett. e).
Art. 9(Acquisizione
di beni a seguito di costruzione)(••) [1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni
realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi
nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.]
(••) Articolo soppresso dalla
l. .r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. d).
Art. 10(Acquisizione
di beni per atti di liberalita) 1.
Sono acquisiti in proprietà”, i beni che pervengono alla Regione per
donazione, eredità, legato e altre liberalità previa accettazione da parte della
Giunta regionale. (21) [2. Detti beni devono essere formalmente accettati
dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. ] (22) [3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di
autorizzazione previste dalle leggi vigenti. ]
(23)
(21) Comma modificato dalla l.
.r. 29/2020,
art. 17, comma
1, lett. a, b ).(22) Comma soppresso dalla l.
.r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. e).(23) Comma soppresso dalla l.
.r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. e).
Art. 11(Acquisizione
dei beni per permuta) (••) [1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che
pervengono alla Regione per operazioni di permuta.
2.
La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della
Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il
soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
3.
La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta
procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello
Stato o di altri enti pubblici.
4.
Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di
cui allarticolo 28. (24)
5.
La permuta di beni immobili non è consentita se leventuale conguaglio è
superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello
del bene di proprietà regionale. ]
(••) Articolo soppresso dalla
l. .r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. f).(24) Comma così sostituito dall’art. 30,
comma 1, lettera a), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni
oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.».
TITOLO 5Catalogazione
e inventariazione dei beni
CAPO 1Norme generali
Art. 12(Norme
generali) 1. I beni di proprieta della Regione sono iscritti
in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari
nel caso di beni mobili.
CAPO 2Catalogazione dei beni
Art. 13(Catalogo dei
beni immobili demaniali)(••) [1. Il catalogo dei
beni immobili del demanio regionale consiste nell elenco di schede riportanti,
di norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e
caratteristiche del bene;
b) titolo di
provenienza;
c) estensione,
ubicazione e altri dati catastali;
d) tipo di
amministrazione o ente preposto;
e) utilizzazione e
relativo titolo;
f)
valore;
g) annotazioni
inerenti funzioni esercitate sul bene.]
(••) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett. g).
Art. 14Catalogo dei
beni immobili [ patrimoniali.](••) 1. Il
catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nellelenco di schede
riportanti, esemplificativamente, (••) le seguenti
indicazioni: a)
descrizione e ubicazione del bene; b) classificazione del bene; c)
titolo di proprietà; d) situazione catastale e ipotecaria; e)
destinazione urbanistica e di uso; f) stato di possesso; g) valore
stimato al prezzo attuale di mercato; h) vincoli e oneri giuridici. (25)
(••) Parola soppressa dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma
1, lett. a).(••) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma
1, lett. b).(25) Lettere sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma
1, lett. c).
CAPO 3[Inventariazione dei Beni](••)
(••) Parole soppresse dalla l. .r.
29/2020, art. 18,
comma 3.
Art. 15(Inventari
dei beni mobili) 1. Gli
inventari dei beni mobili [ ricadono nella competenza del Settore
provveditorato ed economato,] (26) e sono articolati
dalla struttura competente (27) per categorie secondo la
seguente classifica((28) :
categoria A: arredi;
categoria B: macchine e attrezzature;
categoria C: libri e riviste;
categoria D: opere darte;
categoria E: altri beni.
2.
Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati
alla produzione.
Art. 16(Valutazione
dei beni) 1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizione
periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10
anni.
TITOLO 6[Uso e
amministrazione dei beni](••)
(••) Sostituiti numerazione e titolo del titolo VI dalla l. .r. 29/2020, art. 21 comma
1.Diventa : TITOLO V
CAPO 1[Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale](••)
(••) Parole soppresse dalla l. .r.
29/2020, art. 21 comma
2.
Art. 17(Concessione
in uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile) 1. Sui
beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere
autorizzate [occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero ] (29) concessioni in uso temporaneo (30)
[per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica
cui il singolo bene è destinato,] (31) alle seguenti
condizioni: - per i beni demaniali, sia garantita
la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio.(32) - per i beni del patrimonio
indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica. (33) 2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si
provvede con concessione amministrativa. [3. La Giunta regionale disciplina la durata del
rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della
concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i
requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena
la decadenza della concessione. ] (34) [4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali,
laddove non specificatamente previsto, latto di concessione viene rilasciato
con decreto dellAssessore agli affari generali. ] (35) [5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio,
revoca latto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o
non sia più garantito lordinario svolgimento della funzione pubblica cui il
bene è destinato. ] (36)
(29) Parole soppresse dalla l. .r.
29/2020, art. 22, comma
1, lett. a).(30) Parola aggiunta dalla l. .r.
29/2020, art. 22, comma
1, lett. b).(31) Parole soppresse dalla l. .r.
29/2020, art. 22, comma
1, lett. c).(32) Parole sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 22, comma
1, lett. d).(33) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. h).(34) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. h).(35) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. h).(36) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. h).
Art. 18(Locazione
dei beni immobili del patrimonio disponibile)(••) 1. I
beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione
con procedura di evidenza pubblica .
(37) [2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta
del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale
alle richieste degli enti locali. ] (38) [3. Latto di locazione è deliberato dalla Giunta
regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le
condizioni di esercizio della conduzione. ] (39) 3
bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di
locazione. (40)
(••) Parole sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 23, comma
1, lett. a).(37) Parole sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 23, comma
1, lett. b)(38) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. ì).(39) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. ì).(40) Comma aggiunto dalla l. .r.
29/2020, art. 23, comma
1, lett. c).
Art. 19(Destinazione
dei proventi delle concessioni e delle locazioni o
affitti)(••) [1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle
locazioni o affini di beni regionali sono destinate alla conservazione,
ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare
regionale.]
(••) (67) Articolo
abrogato dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma
1, lett. j).
CAPO 2Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale
Art. 20(Norme
generali)(••) [1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono
amministrati nell osservanza delle leggi e dei regolamenti
regionali.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. k).
Art. 21(Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile regionale)(••) [1. I beni del
patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non
necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo
oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o
privati, per lesercizio di specifiche attivita di prevalente interesse
pubblico.
2. I rapporti tra la
Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni
affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attivita di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza. ]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. l).
21 bis Spese istruttorie(••) [1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di
proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le
modalità stabilite da regolamento.]
(••) Articolo aggiunto dall’art. 50,
comma 1, lettera e), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione; successivamente è stato abrogato l.
.r. 29/2020,
art. 33, comma
1, lett. m).
CAPO 3[Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di
pubblico interesse](••)
(••) Parole soppresse dalla l. .r.
29/2020, art. 21 comma
3.
Art. 22(Norme
generali)
(••) [1. Alla gestione dei
beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale
nelle seguenti forme:
a) direttamente, a
mezzo dell Assessorato competente in materia;
b) in concessione a
enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano
specifica competenza.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. n).
TITOLO 7[Valorizzazione dei beni](••)
(••) Parole soppresse l .r. 29/2020, art. 24, comma
1.
Art. 23(Valorizzazione dei beni)(••) [1. Prima di procedere alla alienazione dei propri
beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni
da alienare.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. o).
TITOLO 8[Alienazione
dei beni](••)
(••) numerazione e rubrica sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 25 comma
1.
CAPO 1[Norme generali](••)
(••) numerazione e rubrica
sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 25 comma
3.
Art. 24(Norme
generali) 1. Sono alienabili
i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile. (41) [2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili
nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta
regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le
esigenze proprie o di altro uso pubblico.](42) 3.
Lalienazione è (•• a titolo oneroso[ ed è disposta
dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.](43)
3
bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali
sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per
soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a
titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. E’ altresì disposto a
titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali. (44)
(••) Lettera sostituito dalla l. .r.
29/2020, art. 26 comma
1.lett. b)(41) Comma sostituito dalla l. .r.
29/2020, art. 26 comma
1.lett. a)(42) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. p).(43) Lettere sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 26 comma
1.lett. b)(44) Comma aggiunto dalla l.r.
35/2019, art.2,
comma 1.
CAPO 2[Norme sul patrimonio agricolo - forestale](••)
(••) numerazione e rubrica
sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 25 comma
3.
Art. 25(Norme sul
patrimonio agricolo - forestale)(••) [1. I beni del patrimonio agricolo - forestale possono
essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili
al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando le cessione, per
la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un piu razionale
assetto del patrimonio regionale. L alienazione avviene con le modalita e le
forme previste dalla presente legge.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. q).
CAPO 3[Alienazione di beni immobili](••)
(••) numerazione e rubrica
sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 25 comma
3.
Art. 26[Alienazione
del patrimonio regionale](••) [1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede
la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di
mandato a Societa di servizi, specializzate nel settore immobiliare,
individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico
bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n°386.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. r).
Art. 26 Bis (Alienazione beni demaniali)(••) 1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che
gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti
norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti
disposizioni:
a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in
base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto, ridotto di un terzo; b) i fabbricati sono alienati al
prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza, con la
riduzione 50 per cento;
2. Gli attuali concessionari, ai fini dell’acquisto, devono
essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso in buona
fede, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione
e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato
l’inizio dell’occupazione; 3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono alienati con
procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
(••) Articolo aggiunto dalla l. .r.
29/2020, art. 27 comma
1.
Art. 27(Alienazione
di beni immobili mediante asta pubblica) 1. I
beni immobili sono alienati mediante [ procedura di evidenza pubblica ], (••) assumendo come base dasta il prezzo di stima. [2.
Lasta viene presieduta dallAssessore al demanio e patrimonio o da suo
delegato. ] (45) 3.
Qualora la procedura (46) vada deserta per due volte
consecutive, (••) la Giunta regionale può deliberare di
procedere allalienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo
dasta per non più di un decimo.
(••) (88) Parole sostituite dalla l.
.r. 29/2020, art. 28 comma
1, lett.
a)(••) Parola sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 28 comma
1, lett. b)(45) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. s).(46) Parola sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 28 comma
1, lett. b)
Art. 28(Prezzo di
stima e Commissioni tecniche) 1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:a) dalla struttura (••)regionale competente per i beni di valore non
superiore a euro 500 mila; b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da
professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da
scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore
superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla
normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e
dellOpera nazionale per i combattenti e della riforma fondiaria“e della riforma fondiaria (47) (51)
[2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro
consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel
territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile,
ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di
cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri
sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene] (48) (49) [3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono
comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del
precedente comma 1. ] (50)
(••) Parola sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 29 comma
1, lett. a)(47) Comma così sostituito dall’art. 30,
comma 1, lettera b), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il prezzo di stima
dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per
territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15
febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio
regionale.».(48) Comma così sostituito dall’art. 30,
comma 1, lettera c), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora enti locali
territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane e/o loro consorzi) e
Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella
loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di
stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione
corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la
valorizzazione del bene.».(49) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. t).(50) Comma abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. t).(51) Parola aggiunte dalla l. .r.
29/2020, art. 29 comma
1, lett. b)
Art. 29(Svolgimento
della gara e aggiudicazione)(••) [1. Per lo svolgimento
della gara e aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme
vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
2. L aggiudicazione
e definitiva e il verbale d asta ha gli effetti del contratto di vendita,
salva l approvazione della Giunta regionale.]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. u).
Art. 29 Bis(Regolamento)(••) 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di
alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.
(••) Articolo aggiunto dalla l. .r.
29/2020, art. 30 comma
1.
Art. 30(Destinazione
dei proventi dell alienazione)(••) [1. E istituito il
Fondo speciale dei proventi dell alienazione dei beni
immobili.
2. Il Consiglio
regionale delibera l utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti
indicazioni:
a) realizzazione delle
sedi regionali;
b) interventi sul
disavanzo finanziario della Regione;
c) attuazione dei
programmi comunitari.](52)
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art. 33, comma
1, lett. v).(52) Vedi anche quanto disposto dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
CAPO 4Alienazione di beni mobili
Art. 31(Alienazione
di beni mobili) 1. I beni mobili che possono essere alienati sono
quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati
«fuori uso» dalla competente struttura regionale di (104)(53)
economato e cassa.
2. L alienazione di
tali beni e disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le
condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di
alienazione gratuita, ha diritto di priorita a ottenere i beni la Croce rossa
italiana che, se non interessata agli stessi, e invitata a rilasciare apposita
dichiarazione.
4. L alienazione dei
beni mobili, a titolo oneroso, e regolata dalle norme che disciplinano l
attivita del Settore economato e provveditorato dell Assessorato agli affari
generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.
(53) Parole sostituite dalla l. .r.
29/2020, art. 32 comma
1.
TITOLO 9Disposizioni
finali e transitorie
Art. 32(Pareri) 1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si
intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della
richiesta.
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art.33 comma
1, lett. w)
Art. 33(Programma di
alienazione)(••) [1. Al fine di promuovere il riordino, la
valorizzazione e lalienazione del patrimonio immobiliare della Regione la
Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati
nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio
disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate
le modalità di dismissione (54) .
1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad
aggiornare periodicamente lelenco dei beni inseriti nella tabella A, previo
atto del Dirigente del settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni . (55)
1-ter. Alla dismissione dei beni di cui alla
tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di
cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni
immobili ai sensi dellarticolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (56) .
2. In deroga al disposto di cui al precedente
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni
disponibili:
1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione
dei terreni;
2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.
2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari
alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato
dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal
precedente articolo 27 ••. ()
2-ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale
è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via
Caggese, a:
a) concedere il compendio immobiliare,
costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di
superficie per la durata di anni 99 allUniversità degli Studi di Bari per
lespletamento delle relative attività didattiche e amministrative;
b) utilizzare il terreno adiacente al citato
compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione duso
prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura
universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per
terziario direzionale . (57)
2-quater. LUniversità degli studi di Foggia,
appena resa autonoma a seguito dellemanazione del decreto ministeriale
costitutivo, subentra allUniversità agli Studi di Bari nel diritto di
superficie . (58)
2-quinques. In caso di modifica di destinazione
duso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna
nellimmediata proprietà del legittimo proprietario
. (59)
2-sexies. Al trasferimento del compendio
immobiliare provvede lAssessorato regionale agli Affari generali in relazione
alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede
dellex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività
istituzionale . (60)
2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla
realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dellex Istituto
regionale dincremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con
lintero importo dei proventi rivenienti dallalienazione del complesso ex
SICEM in Foggia . (61)
02-septies 1. Per lintervenuta indisponibilità
dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte
essenziale dellAccordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra
Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale
di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti
interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di
ciascuno (62) .
2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito allUniversità degli studi
di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine
di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti .(63)
2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di
superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a),
b), c), e), f), g), h), i) el l) e per la durata di anni venti per il bene di
cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies
:(64)
a) al Comune di Brindisi il compendio
immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze
funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali ;(65)
b) alla Fondazione S. Girolamo Emiliani della
provincia romana dei chierici regolari somaschi limmobile colonia collinare ex
G.I. A. Motolese in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le
finalità di assistenza ai minori in disagio;
c) allUniversità degli studi di Lecce
l’immobile ex INAPLI alla via Birago e limmobile ex Collegio Fiorini in Lecce,
per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso ;(66)
d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio
adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche
;(67)
e) al Comune Sannicola (Le) la colonia L.
Staiano per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata
nellanno in favore di giovani e anziani;
f) allUniversità degli Studi di Foggia la
Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori
agli studenti ;(68)
g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno
ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali (69) ;
h) all’Università degli studi di Foggia la
“Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per
attività istituzionali e didattiche .(70) (71)
i)
al comune di Fasano l’immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze,
da utilizzare per finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro.
(72)
I)
al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia
Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali —
turistiche. (73)
2-nonies. Agli oneri di manutenzione
straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dei beni elencati nel comma
2-octies provvedono i rispettivi concessionari
.(74)
2-decies. I beni sono retrocessi alla Regione,
con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la
finalità definita al comma 2-octies .(75) ]
(••) Articolo abrogato dalla l. .r.
29/2020, art.33 comma
1, lett. x)(••) Comma aggiunto dall'art. 38,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.(54) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 21,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La
Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati
nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio
disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio
regionale.». (55) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 21,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La
Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati
nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio
disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio
regionale.». (56) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 21,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La
Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati
nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio
disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio
regionale.». (57) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
23 ottobre 1995, n. 35. (58) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 6. (59) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 6. (60) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 6. (61) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 6. (62) Comma aggiunto dall'art. 1,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 6, poi così modificato dall'art. 17,
L.R.
22 dicembre 2000, n. 28 e dall'art. 40,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.(63) Comma aggiunto dall'art. 40,
comma 1, lettera b), L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il comma 2 del medesimo articolo abroga tutte le
norme in contrasto con il presente comma.(64) Comma aggiunto dall'art. 12,
L.R.
19 dicembre 2008, n. 42.(65) Alinea così modificato dapprima dall'art. 41,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10, poi dall’art.6,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5 , successivamente dall’art. 50,
comma 1, lettera b), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19 e dalla l.r. n. 30/2015, art. 2, c. 1, lett. a), infine dalla l.r.
n. 31/2016, art. 1, lettera a) .(66) Lettera così sostituita dall’art. 50,
comma 1, lettera a), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «a) alla Provincia di
Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di
diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale "N. Tommaseo", con le
pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e
turistico-congressuali;».(67) Lettera così sostituita dall'art. 29,
comma 1, lettera a), L.R.
3 agosto 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «c)
all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via
Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il
contenzioso;».(68) Lettera così sostituita dall’art. 30,
comma 1, lettera d), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) alla Provincia di
Lecce il "Campo di calcio", adiacente alla residenza universitaria "E. De
Giorgi", per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d'intesa con
la Federazione italiana "Giuoco calcio";».(69) La presente lettera, aggiunta dall’art. 41,
comma 1, lettera b), L.R.
30 aprile 2009, n. 10, è stata poi così sostituita dall’art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
27 ottobre 2009, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «f) al
comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da
utilizzare per finalità sociali.». (70) Lettera aggiunta dall’art. 6,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.(71) Lettera aggiunta dall’art. 50,
comma 1, lettera c), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19.(72) Comma aggiunto dall'art. 38,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10, poi così modificato come indicato nelle note che
precedono.(73) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 30/2015, art. 2, c. 1, lett. b)(74) Lettera aggiunta dalla l.r.
n. 31/2016, art. 1, lettera b).(75) Il presente comma, aggiunto dall'art. 38,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10, poi modificato dall'art. 29,
comma 1, lettera b), L.R.
3 agosto 2007, n. 25, e successivamente sostituito dall'art. 41,
comma 2, L.R.
30 aprile 2009, n. 10 e dall'art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
27 ottobre 2009, n. 25, poi modificato dall’art.6,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5 , è stato nuovamente così sostituito dall’art. 50,
comma 1, lettera d), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2-nonies. Agli oneri di
manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio
Navale "N. Tommaseo", della Colonia Collinare ex G.I. "A. Motolese", dell'ex
INAPLI e dell'ex Collegio Fiorini, dell'area del Campo di calcio, adiacente alla
residenza universitaria "E De Giorgi", della Colonia Stajano e della Palestra di
via Galliani e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù) provvedono
rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione
"S. Girolamo Emiliani" della provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi,
l'Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il comune di
Sannicola, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Alberobello.».
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