Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27 Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.
TITOLO 1
Art. 1Finalità. 1. La presente legge, nellambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, lesercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni. 2. La presente legge intende inoltre: a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito; b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.
TITOLO 2Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale
CAPO 1Tipologia dei beni
Art. 2Beni del demanio. 1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dallart. 822, comma 2, del Codice civile.
2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dellart. 11 della legge n. 281 del 1970.
Art. 3Beni del patrimonio. 1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1. 2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dallart. 826 del Codice civile.
4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.
CAPO 2Classificazione dei beni
Art. 4Classificazione e destinazione dei beni. 1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3. 2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati allesercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.
3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dellinventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, allatto della loro acquisizione.
4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.
TITOLO 3Attivita regioni in materia di valorizzazione,
gestione e amministrazione dei beni
CAPO 1Norme generali
Art. 5(Attivita
regionali) 1. Le attivita
regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei
beni di proprieta regionale si distinguono in:
a) acquisizione dei
beni;
b) catalogazione e
inventariazione dei beni;
c) uso e
amministrazione dei beni;
d) valorizzazione dei
beni;
e) conservazione e
realizzazione dei beni;
f) alienazione dei
beni.
TITOLO 4Acquisizione
dei beni
CAPO 1Beni regionali
Art. 6(Beni
regionali) 1. Sono beni regionali
e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e
immobili alla stessa pervenuti a seguito di:
a) trasferimento ex
lege;
b)
acquisto;
c)
costruzione;
d) atto di
liberalita;
e)
permuta.
CAPO 2Acquisizione dei beni
Art. 7(Acquisizione
dei beni per trasferimento ex lege) 1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni
trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di
legge.
Art. 8(Acquisizione
dei beni a seguito di acquisto) 1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attivita
di carattere istituzionale o per servizi regionali.
2. All acquisto dei
beni provvede la Giunta regionale:
a) per i beni mobili,
secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di
Economato e Provveditorato;
b) per i beni
immobili, a seguito di pubblico bando.
3. All acquisto dei
beni immobili la Giunta regionale puo provvedere anche a seguito di trattativa
privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in
relazione all uso cui l immobile e destinato, per la sua localizzazione,
composizione e dimensione.
Art. 9(Acquisizione
di beni a seguito di costruzione) 1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni
realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi
nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 10(Acquisizione
di beni per atti di liberalita) 1. SOno acquisiti al
patrimonio regionale i beni che pervengano alla Regione per donazione, eredita,
legato e altre liberalita.
2. Detti beni devono
essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento.
3. Sono fatte salve le
eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi
vigenti.
Art. 11(Acquisizione
dei beni per permuta) 1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di
permuta.
2. La Giunta regionale
puo procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di
proprieta di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico
interesse pubblico e una evidente convenienza.
3. La permuta e
effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non
si applica quando i beni da acquisire sono di proprieta dello Stato o di altri
enti pubblici.
4. La stima dei beni
oggetto di permuta e determinata dall Ufficio tecnico erTimes New
Romane.
5. La permuta di beni
immobili non e consentita se l eventuale conguaglio e superiore al cinquanta
per cento del valore maggiore, se tale valore e quello del bene di proprieta
regionale.
TITOLO 5Catalogazione
e inventariazione dei beni
CAPO 1Norme generali
Art. 12(Norme
generali) 1. I beni di proprieta della Regione sono iscritti
in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari
nel caso di beni mobili.
CAPO 2Catalogazione dei beni
Art. 13(Catalogo dei
beni immobili demaniali) 1. Il catalogo dei
beni immobili del demanio regionale consiste nell elenco di schede riportanti,
di norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e
caratteristiche del bene;
b) titolo di
provenienza;
c) estensione,
ubicazione e altri dati catastali;
d) tipo di
amministrazione o ente preposto;
e) utilizzazione e
relativo titolo;
f)
valore;
g) annotazioni
inerenti funzioni esercitate sul bene.
Art. 14(Catalogo dei
beni immobili patrimoniali) 1. Il catalogo dei
beni immobili patrimoniali consiste nell elenco di schede riportanti, di norma,
le seguenti indicazioni:
a) descrizione e
caratteristiche del bene;
b) appartenenza al
patrimonio indisponibile o disponibile;
c) titolo di
provenienza;
d) estensione,
ubicazione e altri dati catastali;
e) tipo di
amministrazione o ente preposto;
f) concessioni,
diritti a favore di terzi e relativi titoli;
g) uso o servizio
speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
h)
valore.
CAPO 3Inventariazione dei Beni
Art. 15(Inventari
dei beni mobili) 1. Gli inventari dei
beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente
classifica:
categoria A:
arredi;
categoria B: macchine
e attrezzature;
categoria C: libri e
riviste;
categoria D: opere d
arte;
categoria E: altri
beni.
2. Sono esclusi dagli
inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla
produzione.
Art. 16(Valutazione
dei beni) 1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizione
periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10
anni.
TITOLO 6Uso e
amministrazione dei beni
CAPO 1Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale
Art. 17(Concessione
in uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile) 1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attivita non corrispondenti alla funzione pubblico cui il singole bene e designato, alle seguenti condizioni: - che sia garantita la continuita della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali; - che le attivita da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile. 2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa. 3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione. 4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l atto di concessione viene rilasciato con decreto dell Assessore agli affari generali. 5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l atto di concessione quanto cio sia richiesto da interesse pubblico o non sia piu garantito l ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene e destinato.
Art. 18(Concessione
in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile) 1. I beni immobili del
patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso
pubblico.
2. La Giunta regionale
fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parita di
condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti
locali.
3. L atto di
locazione e deliberato dalla Giunta regionale di disciplina la durata del
rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della
condizione.
Art. 19(Destinazione
dei proventi delle concessioni e delle locazioni o
affitti) 1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle
locazioni o affini di beni regionali sono destinate alla conservazione,
ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare
regionale.
CAPO 2Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale
Art. 20(Norme
generali) 1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono
amministrati nell osservanza delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Art. 21(Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile regionale) 1. I beni del
patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non
necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo
oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o
privati, per lesercizio di specifiche attivita di prevalente interesse
pubblico.
2. I rapporti tra la
Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni
affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attivita di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.
CAPO 3Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di
pubblico interesse
Art. 22(Norme
generali)
1. Alla gestione dei
beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale
nelle seguenti forme:
a) direttamente, a
mezzo dell Assessorato competente in materia;
b) in concessione a
enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano
specifica competenza.
TITOLO 7Valorizzazione dei beni
Art. 23(Valorizzazione dei beni) 1. Prima di procedere alla alienazione dei propri
beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni
da alienare.
TITOLO 8Alienazione
dei beni
CAPO 1Norme generali
Art. 24(Norme
generali) 1. I beni di
proprieta regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al
patrimonio della Regione.
2. I beni del
patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi
regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la
non fruibilita del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso
pubblico.
3. L alienazione
avviene a titolo oneroso ed e disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto
delle norme della presente legge. 3 bis. Il trasferimento dei beni regionali e la
costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che
ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico
interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale.
E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture
pubbliche stradali. (1)
CAPO 2Norme sul patrimonio agricolo - forestale
Art. 25(Norme sul
patrimonio agricolo - forestale) 1. I beni del patrimonio agricolo - forestale possono
essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili
al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando le cessione, per
la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un piu razionale
assetto del patrimonio regionale. L alienazione avviene con le modalita e le
forme previste dalla presente legge.
CAPO 3Alienazione di beni immobili
Art. 26(Alienazione
del patrimonio regionale) 1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede
la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di
mandato a Societa di servizi, specializzate nel settore immobiliare,
individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico
bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n°386.
Art. 27(Alienazione
di beni immobili mediante asta pubblica) 1. I beni immobili
sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in
aumento, assumendo come base d asta il prezzo di stima.
2. L asta viene
presieduto dall Assessore al demanio e patrimonio o da suo
delegato.
3. Qualora l asta
vada deserta per due volte, la Giunta regionale puo deliberare di procedere
all alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d asta per
non piu di un decimo.
Art. 28(Prezzo di
stima e Commissioni tecniche) 1. Il prezzo di stima
dei beni immobili e stabilito dallUfficio tecnico erTimes New Romane
competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge
regionale 15 febbraio 19985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio
armentizio regionale.
2. Qualora enti locali
territoriali (Comuni, Province, Comunita montane e/ o loro consorzi) e
Universita statali istituite nel territorio regionale, che abbiano gia nella
loro disponibilita il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di
stima fissato dall Ufficio tecnico erTimes New Romane e decurtato dei canoni
di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione
straordinaria e la valorizzazione del bene.
3. Le detrazione di
cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento
del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.
Art. 29(Svolgimento
della gara e aggiudicazione) 1. Per lo svolgimento
della gara e aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme
vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
2. L aggiudicazione
e definitiva e il verbale d asta ha gli effetti del contratto di vendita,
salva l approvazione della Giunta regionale.
Art. 30(Destinazione
dei proventi dell alienazione) 1. E istituito il
Fondo speciale dei proventi dell alienazione dei beni
immobili.
2. Il Consiglio
regionale delibera l utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti
indicazioni:
a) realizzazione delle
sedi regionali;
b) interventi sul
disavanzo finanziario della Regione;
c) attuazione dei
programmi comunitari.
CAPO 4Alienazione di beni mobili
Art. 31(Alienazione
di beni mobili) 1. I beni mobili che
possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili e non adotti agli scopi
originari, purche dichiarati << fuori uso >> dal competente
Servizio economico e cassa.
2. L alienazione di
tali beni e disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le
condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di
alienazione gratuita, ha diritto di priorita a ottenere i beni la Croce rossa
italiana che, se non interessata agli stessi, e invitata a rilasciare apposita
dichiarazione.
4. L alienazione dei
beni mobili, a titolo oneroso, e regolata dalle norme che disciplinano l
attivita del Settore economato e provveditorato dell Assessorato agli affari
generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.
TITOLO 9Disposizioni
finali e transitorie
Art. 32(Pareri) 1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si
intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della
richiesta.
Art. 33(Programma di
alienazione) 1. La Giunta regionale
e autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A)
allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della
Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio
regionale.
2. In deroga al
disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e autorizzata ad
alienare i seguenti beni disponibili:
1) compendio
immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
2) palestra ex GI, via
Napoli 204, Bari.
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