Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3].
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto
l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della
Regione Puglia (L.
R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c e 44,
comma 2;
Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di adozione del
Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1Campo di applicazione e finalità.
1. Il presente regolamento disciplina, in
attuazione delle disposizioni dellart. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006,
la gestione di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da
insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000
abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria. (1)
2. Il presente regolamento ha come finalità
precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e
sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia
approvato con Delib.C.R. 20 ottobre 2009, n. 230 e dei suoi
aggiornamenti.
3. A tale scopo, il presente regolamento
definisce, in particolare:
• lassimilazione ad acque reflue
domestiche, ai sensi dellart. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. n.
152/2006; • i valori limite di emissione da
applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da
insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.; • i trattamenti a cui devono essere
sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai
sensi dellart. 100, comma 3, dello stesso decreto; • il regime autorizzatorio degli
scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.
Art. 2Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento, si
richiamano le seguenti definizioni del D.Lgs. n. 152/2006: a) abitante
equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque reflue domestiche: acque reflue
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; c) acque reflue industriali: qualsiasi
tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; d) acque reflue urbane: acque reflue
domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato; e) agglomerato: larea in cui la
popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai
benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito
finale;
f) applicazione al terreno: lapporto di
materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati
superficiali, iniezione, interramento; g) utilizzazione agronomica: la gestione
di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione
delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione fino allapplicazione al terreno ovvero
al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati allutilizzo delle sostanze
nutritive e ammendanti nei medesimi contenute; h) bestiame: tutti gli animali allevati
per uso o profitto; i) scarico: qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
allarticolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006;
j) acque di scarico: tutte le acque
reflue provenienti da uno scarico; k) trattamento appropriato: il
trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema
di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici
recettori ai relativi obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle
disposizioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. l) trattamento primario: il trattamento
delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante
processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento
ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; m) trattamento secondario: il
trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo
in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dellallegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; n) valore limite di emissione: limite di
accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima lavorata, o
in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite
di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dallimpianto, senza tener conto delleventuale diluizione; leffetto
di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dellimpianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dellambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nellambiente. 2. Inoltre, si intende per:
o)
insediamenti, installazioni o edifici isolati (di seguito insediamenti isolati):
le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria; p) titolare dello scarico: il titolare
dellattività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità
tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;
q) titolare dellimpianto di
trattamento: il titolare dellattività da cui provengono le acque reflue
domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa
e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione
delle opere; r) acque di scambio termico: acque
utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici
allinterno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia
lavorata; s) scarichi in atto e/o esistenti: gli
scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla
disciplina e al regime autorizzatorio previgente. t) gestione di acque reflue domestiche e
assimilate: trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate
ovvero deposito temporaneo delle stesse; (2)
u)
deposito temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel
luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso
conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di
rifiuti; (3)
v) Autorità competente: soggetto preposto
al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. (4)
Art. 3Acque reflue assimilate alle domestiche.
1. Ai fini della gestione delle acque
reflue, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a
quelle indicate allart. 101, comma 7 (5) , del
D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive
elencate di seguito:(6) a) attività di produzione e commercio di beni o servizi
le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque
derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche; b) allevamento di altri animali diversi da
bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per
anno non superiore alle 2 tonnellate; c) stabulazione e custodia di animali non ai
fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione,
qualora venga richiesta specificamente dallautorità competente
allautorizzazione allo scarico o dallautorità sanitaria); d) commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche
con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso
commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di
massima attività; e) laboratori artigianali per la produzione di
dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione
dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico giornaliero fino a
5 mc nel periodo di massima attività; f) laboratori artigianali per la produzione dei
derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto
lavorato non superiore a 700 Kg di latte al giorno e a condizione che non
sussista scarico del siero; g) attività alberghiere e ricettive (di cui
alla L.R. n. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di
allevamento solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi; h) attività di ristorazione, a condizione che
gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque
reflue sia dotato di pozzetti degrassatori; i) bar, caffè, gelaterie (anche con
intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione; j) discoteche, sale da ballo, night clubs,
pubs, sale giochi e biliardi e simili; k) stabilimenti balneari (marittimi,
lacuali e fluviali); l) centri e stabilimenti per il benessere
fisico; m) piscine (con esclusione delle piscine
riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti
idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non
preventivamente trattate; n) asili nido, istruzione primaria e secondaria
di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui
vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellAllegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/2006); o) case di riposo senza cure mediche; p) ambulatori medici, studi veterinari o
odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che
reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta; q) laboratori di parruccheria, barberia ed
istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di
massima attività; r) lavanderie e/o tintorie che trattano non
più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di
sostanze solventi.
2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e
servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore
ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento
depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla
tabella A - Allegato 1.
3. Fermo restando le assimilabilità di cui al
precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica
fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato.
(5) (art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006) .Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. (6) Comma modificato dal r.r. n. 7/2016, art. 4.
CAPO II Disciplina degli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate
Art. 4Principi generali.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a
trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e
privati, di seguito denominati trattamenti appropriati.
2. I sistemi di trattamento da adottare devono
garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal
presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale delle acque superficiali e sotterranee.
3. Fermo restando le disposizioni del presente
regolamento, nellambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica, gli enti locali possono incentivare lutilizzo di tecniche per il
recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli
interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R.
n. 13/2008 “Norme per labitare sostenibile”.
Art. 5Calcolo degli abitanti equivalenti.
1. I sistemi di trattamento dei reflui devono
essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti
(nel seguito A.E.) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene
utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile
veicolato dalle acque reflue.
2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti
parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dellart.
74 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossigeno (COD)
e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione
dei seguenti valori unitari:
- 1 A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5
giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno; - 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD)
= 130 grammi di ossigeno al giorno; - 1 A.E. = volume di scarico = 120 litri al
giorno. Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la
scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è
pari al valore più alto risultante dallapplicazione delle suddette equivalenze. (7)
3. I parametri di cui al punto precedente sono
da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo
carico dellattività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo
idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali
altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati
in ragione della tipologia delle attività svolte. 3 bis) Qualora non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo
diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il
carico in A.E. sulla base della dotazione idrica valutata secondo i criteri
tecnici utilizzati per la progettazione e dettati dalla letteratura di
riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati in ragione della
tipologia delle attività svolte. (8)
Art. 6 Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite
di emissione stabiliti dal presente regolamento ed tabella B - indicati nella
Allegato 2.
2. Il rispetto dei valori limite di emissione
non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.
3. I valori limite di emissione allo scarico
previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in
funzione della dimensione dellinsediamento e della tipologia del corpo
ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente alla
consistenza dellinsediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità
dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti
serviti:
a) fino a 50 A.E. b) tra 51 e 500 A.E. c) tra 501 e 2.000 A.E.
4. La conformità ai valori limite di emissione
non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate
provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i
quali deve, comunque, essere garantita lefficienza del trattamento appropriato
adottato.
5. Lindividuazione del trattamento depurativo
necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in
base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello
scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state
individuate, in funzione della consistenza dellinsediamento e del recapito
finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (tabella
C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei
principali interventi manutentivi (Allegato 4).
6. Fermo restando il rispetto dei valori limite
di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione
impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti ulteriori
indicazioni:
• Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a
1.000 presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti
di tipo tecnologico. • Per insediamenti isolati recapitanti in aree
sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è classificato
“elevato” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di
abbattimento dellazoto. A tal fine si ritengono adeguate:
- le configurazioni costituite da vasche Imhoff
seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza
compresa fra 51 e 500 A.E.;
- le configurazioni costituite da impianti
tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali
stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza
compresa fra 501 e 2.000 A.E.
7. I titolari degli scarichi possono proporre all’Autorità competente linstallazione di sistemi alternativi a quelli individuati nella suddetta
tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando
lobbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente
regolamento. (9)
CAPO III Regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e assimilate
Art. 7Disposizioni generali.
1. Tutti gli scarichi oggetto del presente
regolamento devono essere preventivamente autorizzati.
2. Fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 la domanda di autorizzazione agli scarichi è
presentata allautorità competente secondo quanto disposto dalla L.R.
n. 24/1983 come modificata dalla L.R.
n. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R.
n. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dallart.
42,
comma 1(10) , della L.R.
n. 24/1983 “ Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle
acque in Puglia” e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini
dellapplicazione del presente regolamento:(11) - si assume che gli
“insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi”
corrispondono in termini di carico inquinante ad “ insediamenti di
consistenza fino a 50 A.E.”, di cui al presente regolamento; - per la definizione dei “ campeggi e
villaggi turistici” si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della
L.R.
n. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.
3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acque
reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o
edifici isolati inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle
disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata
in vigore dello stesso.
4. In deroga a quanto previsto al comma
precedente, lautorità competente al rilascio dellautorizzazione, per prevenire
possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle
modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al
presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli
interventi necessari.
5.
E’ altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e
assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo
smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel
successivo articolo 10 bis. (12)
(10) (art. 42, comma 1, della L.R. n. 24/1983 s.m.i.) I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.(11) Comma modificato dal r.r.
n. 7/2016, art. 7.(12) Comma sostituito dal r.r.
n. 7/2016, art. 7.
Art. 8Autorizzazione allo scarico.
1. Lautorizzazione è rilasciata in forma
definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e
le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.
2. Lautorizzazione può prevedere un periodo
provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico,
per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione
provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione
alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dallimpianto e comunque non
superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su
valutazione dellautorità competente conseguente a motivata richiesta.
Lautorità competente potrà altresì stabilire, nellatto autorizzativo, una
specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
3. Lautorizzazione allo scarico viene concessa
al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di
legge) corredata della documentazione di cui allAllegato 5. Per scarichi
esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta
documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche
e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data
di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora
lattività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al periodo
dattività dellimpianto.
4. Lautorità competente definisce eventuali
documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi
dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente
art. 6.
5. Lautorità competente provvede al rilascio
dellautorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda
completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla
Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.
6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da
insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare
listanza di cui al comma 3 prima dellacquisizione del titolo abilitativo alla
costruzione e comunque preventivamente allinizio dei lavori di realizzazione
degli stessi. Lautorità competente attiverà la procedura per il rilascio
dellautorizzazione preliminare, propedeutica allautorizzazione definitiva, in
cui sono definiti: - i tempi di attivazione dello scarico; - i limiti allo
scarico, in conformità al dettato del presente regolamento; - la durata
dellautorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo abilitativo
alla costruzione; - il numero di eventuali autocontrolli. Ad avvenuta
realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne comunicazione allautorità
competente che attiverà la procedura per il rilascio dellautorizzazione
definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche dello scarico
realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere
prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.
7. Per i nuovi scarichi di acque reflue
assimilabili alle domestiche, lautorità competente, acquisita la documentazione
prevista allAllegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al
precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dellautorizzazione
preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi
provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di
settore; allatto del rilascio dellautorizzazione definitiva dovrà accertare il
reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.
8. Al
di fuori dell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 lautorizzazione è valida per quattro anni
dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico
deve chiederne il rinnovo allautorità competente. (13)
9. Lautorità competente stabilisce la
documentazione da allegare allistanza di rinnovo, in funzione dei documenti
presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di
rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino alladozione di un nuovo
provvedimento. Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed
assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del
rilascio, conformemente a quanto disposto dallart. 124, comma 8, del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i.
10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano
modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche
quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli
stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione allautorità competente, con
contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione. Lautorità
competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore
secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti
conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si intendono:
- la
variazione della destinazione duso dellinsediamento o lincremento
dellattività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che
comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da
richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di quanto previsto al
capo II e alla tabella 2 – allegato 3 del presente regolamento; - la variazione del recapito finale tale da
richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai
sensi di quanto previsto al capo II, alla tabella 2 - allegato 3 e alla tabella
3 - allegato 4 del presente regolamento.
Art. 9 Prescrizioni dellautorizzazione.
1. Lautorizzazione contiene i seguenti
obblighi minimi per il titolare dello scarico:
a) obbligo per il titolare
dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione,
manutenzione e funzionamento degli impianti; b) obbligo per il titolare dello scarico di
garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in
relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire; c) obbligo di notificare allEnte autorizzante
ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti
dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della
gestione dellimpianto di depurazione; d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50
A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte
dellautorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;
e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500
A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque
scaricate inviando annualmente allautorità competente al rilascio
dellautorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita
dallimpianto, riferite al periodo di attività dello stesso; f) per gli scarichi oltre i 1.000 A.E., obbligo
di prevedere un “Quaderno di impianto” nel quale devono essere indicate entro le
24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le
eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e
in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo; g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000
A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o,
laddove ritenuto opportuno dallautorità competente al rilascio
dellautorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione
giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.
2. Lautorità competente al rilascio
dellautorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e
prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare laumento dellinquinamento del
corpo recettore.
3. In sede di autorizzazione allo scarico
lautorità competente, stabilisce:
- le modalità di realizzazione degli
autocontrolli di verifica della qualità delle acque; - gli specifici parametri sui quali dovrà
essere esercitata lattività di autocontrollo e di controllo, in funzione della
natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori
limite di emissione di cui alla tabella B - allegato 2- del presente
regolamento; - il limite opportuno relativo al parametro
“Escherichia coli” espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non
superiore a 5.000 UFC/100 ml.
Art. 10Revoca dellautorizzazione.
1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere
revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente
regolamento.
2. Prima di revocare lautorizzazione,
lautorità competente al controllo, ferma restando lapplicazione delle sanzioni
di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine
perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che
linteressato vi abbia provveduto, lautorità competente contestualmente alla
revoca dellautorizzazione, ingiunge limmediata cessazione dello
scarico.
3. Qualora si manifestino situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per lambiente, lautorità competente dispone,
contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione
dellautorizzazione per un tempo determinato.
Art. 10 bisDeroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque
reflue. (14) 1.
il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove
costruzioni.
Per
insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica
di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento
appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale
deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque
reflue.
Il
deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con
estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi-3, deve rispettare i
sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 4 -
punto 4.1.
2.
Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve
inoltrare apposita comunicazione all’Autorità competente. La comunicazione deve
essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato,
comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento % la
realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento,
nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell’Allegato
6.
L’Autorità
competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni
dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si
intende acquisito.
3.
Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo
incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela
delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere
provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L’efficacia del
nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e
l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più
essere consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L’allacciamento dovrà
avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le
modalità previste dal soggettogestore.
4.
Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali
rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui
all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell’Autorità competente
l’eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con
caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità
igienico-sanitaria dell’ASL territorialmente competente, fermo restando il
rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore
disposizione vigente in materia.
5.
Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti
prescrizioni minime per il produttore del refluo:
a)
adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di
conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo
parere dell’ASL territorialmente competente;
b)
obbligo di notificare all’Autorità competente ogni variazione della destinazione
d’uso dell’insediamento o l’incremento dell’attività che comporta un aumento del
carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche
al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di
applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della
proprietà;
c)
obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono
realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono
sprovviste.
6.
Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato
rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca,
l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine
perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue.
Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità
competente ingiunge l’immediata cessazione del deposito
temporaneo.
7.
Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui
al comma precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta per un tempo
determinato.”
Nota
3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con
successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o
privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi,
previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono
essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso
Decreto.
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 11Vigilanza e Controllo.
1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a
costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche
o assimilabili alle domestiche di consistenza
superiore a 50 A.E, lente concedente accerta il possesso
dellautorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente. (15)
2. Lautorità preposta al rilascio delle
autorizzazioni e/o nulla osta attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di
cui al presente regolamento. (16)
3. I controlli devono essere effettuati con
cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito
dallautorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali
autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare
funzionamento delle attrezzature tecniche nonché losservanza delle presenti
norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione.
4. I controlli devono, comunque, accertare che
le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e
allambiente.
5. In sede di controllo deve essere redatto
apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e delleventuale
prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di campionamento,
le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali
descritte nel Reg.
reg. 3 novembre 1989, n. 1(Disciplina del prelevamento campioni acque
reflue). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere
notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni
vigenti, lautorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo
scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici
giorni dal ricevimento. 6. Il controllo sul
successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da
stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle
disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. (17)
Art. 12Sanzioni.
1. In caso di
violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni
previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della
Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo
smaltimento dei rifiuti. (18)
2. Allaccertamento delle violazioni provvedono
i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 11. I
soggetti cui compete effettuare laccertamento possono accedere alle proprietà
private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle
operazioni necessarie allo svolgimento.
Art. 13Norme finali e di rinvio.
1. Le disposizioni contenute nel presente
regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Dalla stessa data sono abrogati il Reg.
reg. 20 febbraio 1988, n. 1 recante “Disciplina degli impianti di
smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani
o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica
fognatura” e il Reg.
reg. 3 novembre 1989, n. 4 recante “Disciplina degli impianti provvisori di
smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50
vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche
fognature”.
3. Per quanto non espressamente disciplinato
dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale
materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R.
n. 24/1983 s.m.i. e allaL.R.
n. 17/2000.
ALLEGATO 1 ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 ALLEGATO 2
ALLEGATO 3 ALLEGATO 3
ALLEGATO 4 ALLEGATO 4
ALLEGATO 5 ALLEGATO 5 Dlgs. 152-2006, art. 100
Disposizioni finali Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart.
53,
comma 1, della L.R.12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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