Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1Princìpi generali 1. Al fine di dare applicazione ai princìpi in
materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare lefficacia,
lefficienza e leconomicità della propria azione, la Regione Puglia si
conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese,
al metodo della programmazione di bilancio.
2. La presente legge ne disciplina gli elementi
fondamentali con riferimento particolare:
a) agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure,
agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale; b) agli strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio; c) alla gestione del bilancio intesa come
procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle
spese; d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che
compongono il rendiconto generale della Regione; e) al sistema di controllo interno; f) alle responsabilità e ai controlli di
gestione; f-bis) alle risorse impiegate per finalità
ambientale.(1)
(1) Lettera aggiunta dalla l.r.29/2012, art. 1,c.1, lettera a)
Art. 2Disciplina dei procedimenti 1. La disciplina dei procedimenti di formazione
degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è
volta:
a) ad assicurare la coerenza delle azioni di
governo, a promuovere il coordinamento e lintegrazione delle politiche
regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi; b) a favorire il concorso degli operatori
pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;
c) a promuovere la cooperazione tra Enti locali e
Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;
d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e
la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti
dei cittadini; e) a promuovere la diffusione del marketing
territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la
valorizzazione dellidentità e delle specificità del territorio.
TITOLO II Programmazione regionale
Sezione I Obiettivi e soggetti della programmazione
Art. 3Obiettivi della programmazione regionale 1. La programmazione regionale, intesa come
metodo dellazione di governo ai sensi dellarticolo 3 dello Statuto della
Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale,
finanziaria e di bilancio.
2. La programmazione regionale si conforma ai
seguenti princìpi generali:
a) sussidiarietà, come allocazione delle risorse
e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità degli interventi; b) concertazione, tra operatori istituzionali e
Operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli
obiettivi di sviluppo, lintegrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
c) corresponsabilità, come impegno reciproco dei
diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi àmbiti per la
realizzazione degli obiettivi concordati; d) concentrazione e integrazione, tematica e
finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle
suscettività presenti nelle diverse aree.
3. La programmazione regionale mira a valorizzare
il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della
Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla
formazione degli indirizzi di governo.
4. La programmazione regionale persegue
lobiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della
Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale,
concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale
volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni
dEuropa.
5. La Regione concorre come soggetto autonomo al
processo di programmazione nazionale e dellUnione europea e ne persegue gli
obiettivi nellàmbito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i
propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina
della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui allarticolo 4, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4Soggetti della programmazione regionale 1. Sono soggetti istituzionali della
programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti
esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli Enti locali.
2. Gli enti locali, le associazioni
rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi
degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore
e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di
programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali,
nazionali e dellunione europea.
3. Sono interlocutori della Regione nella
definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le
strutture dellUnione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali
dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università,
le agenzie ed enti di ricerca, le altre regioni, il complesso degli enti
pubblici.
Art. 5Concertazione e partenariato istituzionale e sociale 1. La Giunta regionale promuove le più ampie
forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai
fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con
riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso listituzione,
entro tre mesi dallinizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a
cui partecipano i soggetti indicati allarticolo 4, comma 2. La Giunta regionale
definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività.
Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate dintesa con le
rappresentanze economico-sociali allinizio di ogni anno. La Giunta regionale,
nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai
criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei
soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di
esame partenariale.
3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e
comunitari, di cui allarticolo 4, comma 3, possono essere chiamati a
partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al
presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con
riferimento a specifiche normative.
4. La Regione promuove e assicura la
partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti
fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di
concertazione di cui allarticolo 5
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13, nonché della Conferenza permanente
Regione - Autonomie locali di cui allarticolo 6 della L.R.
n. 22/2000.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più
ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal
Governo e dalle istituzioni dellUnione europea. Nellambito di tale attività,
la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della
proposizione di istanze e programmi comuni.
TITOLO II Programmazione regionale
Sezione II Strumenti della programmazione regionale
Art. 6Programmi e progetti 1. Le politiche regionali di promozione dello
sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in
politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di
integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di
sistema.
2. La Regione individua e attua le politiche di
promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso lattivazione di
programmi e di progetti.
3. Per programma sintende un complesso
coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a
realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse
generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico,
sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle
finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e
strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si
articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte
adottate.
4. I programmi si articolano, di norma, in
progetti. Per progetto sintende un insieme organico di iniziative, di attività
o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati
nellambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la
specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza,
efficacia e impatto sociale, lindicazione delle strutture organizzative
competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i
dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici
occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, lentità delle risorse
finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a
quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali,
nonché lindicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.
Art. 7Atti della programmazione 1. Sono atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria regionale:
a) il Piano di sviluppo regionale (P.S.R.); b) i piani di settore e intersettoriali; c) i programmi strutturali regionali dellUnione
europea; d) i programmi integrati territoriali; e) gli strumenti di programmazione negoziata;
f) il documento regionale annuale di
programmazione economica e finanziaria (DAP); g) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale.
Art. 8Piano di sviluppo regionale 1. Il P.S.R. definisce, per un periodo non
inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della
Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale
(P.U.T.), lo strumento che ne informa lattività di governo.
2. Il P.S.R. si articola in due parti
fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le
determinazioni programmatiche del P.S.R. costituiscono, congiuntamente al
P.U.T., il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze
programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli
altri strumenti attuativi della programmazione regionale.
3. I quadri di riferimento comprendono:
a) lanalisi dello scenario nel quale si
collocano le politiche di sviluppo regionale; b) il contesto strutturale contenente lanalisi
degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e lindividuazione degli
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti; c) la stima previsionale delle risorse pubbliche
disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei P.S.R.; d) le opzioni politiche generali che
rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione
delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.
4. Le determinazioni programmatiche:
a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per
lattività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e
intersettoriali; b) formulano le direttive per la determinazione
di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti allattuazione del
P.S.R. devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità
assegnate; c) individuano gli strumenti normativi,
amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione,
controllo e revisione dei P.S.R.
5. I programmi e i progetti, cosi come definiti
allarticolo 6, costituiscono larticolazione delle determinazioni
programmatiche del P.S.R. e possono essere integralmente definiti nel P.S.R.
stesso, o richiedere ulteriori specificazioni allinterno dei piani di settore,
dei programmi strutturali dellUnione europea, di area e/o negli strumenti di
programmazione negoziata.
Art. 9Piani di settore e intersettoriali 1. I piani di settore e intersettoriali
definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché
strumenti e procedure di controllo dellattuazione, con riferimento a
particolari comparti dinteresse sociale, economico o territoriale e in
attuazione del P.S.R. o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti
comunitari.
Art. 10Programmi di intervento strutturale regionale dellUnione europea 1. I Programmi di intervento regionali, in
attuazione di atti dellUnione europea, costituiscono il momento di integrazione
tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi
programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il
riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti delleconomia regionale,
concorrendo altresì al perseguimento dellarmonizzazione economica e sociale
delle Regioni dEuropa.
2. Nella elaborazione dei programmi di cui al
comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando
ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali
Art. 11Programmi integrati territoriali 1. I Programmi integrati territoriali hanno come
obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree
della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.
2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo
locale di cui al comma 1, i Programmi integrati territoriali definiscono le
azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel
processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo
di agevolare la realizzazione e/o di aumentare lefficacia dei primi.
Art. 12Strumenti di programmazione negoziata 1. La programmazione negoziata regola gli
interventi che hanno ununica finalità di sviluppo e che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che
richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle
procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.
2. Ai sensi dellarticolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della
programmazione negoziata:
a) lintesa istituzionale di programma, b) laccordo di programma quadro; c) il patto territoriale, d) il contratto darea; e) il contratto di programma; f) gli accordi di programma regionali.
3. Lintesa istituzionale di programma
costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta
regionale vengono stabiliti obiettivi e àmbiti settoriali e territoriali per i
quali è necessaria unazione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le
intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.
4. Laccordo di programma quadro è un accordo
promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti
locali che si pone quale strumento di attuazione dellintesa istituzionale di
programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune
funzionalmente collegati.
5. Il patto territoriale costituisce uno
strumento con cui si definisce un programma dinterventi con specifici obiettivi
di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della
programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da
altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori
economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta
regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una
specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della
programmazione regionale.
6. Il contratto darea è uno strumento di
programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti
interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in
territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di
crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo
e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della
programmazione.
7. La Regione può partecipare alla definizione e
realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello
Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della L. n. 662/1996.
8. Sono, altresì, strumenti di programmazione
negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di
assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione
di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che
richiedono lazione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti
pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti
privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi
dellarticolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 13Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria 1. La Regione stabilisce i contenuti della
politica socio - economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza
regionale mediante il DAP.
2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore,
delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del
DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale
di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione. finanziaria e di
bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:
a) verifica e aggiorna annualmente le
determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e
intersettoriali; b) delinea il quadro delle risorse finanziarie
regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le
scelte e gli effetti di bilancio.
4. Il DAP contiene una sintetica descrizione
della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli
andamenti delleconomia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:
a) le tendenze e gli obiettivi macro-economici,
in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e delloccupazione
nella regione nel triennio di riferimento; b) gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e
degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da
apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa; c) il limite massimo del ricorso al mercato
finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) le regole di variazione delle entrate e delle
spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce
il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
e) gli indirizzi per gli interventi, anche di
settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla
lettera b), nellambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d); f) la valutazione di massima delleffetto
economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla
lettera e) in rapporto allandamento tendenziale; g) i criteri e i parametri per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione e lindividuazione delle priorità
da realizzare.
Art. 14Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale 1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della
Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare,
nellorizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari allattuazione delle
azioni previste negli atti della programmazione regionale.
2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.
TITOLO II Programmazione regionale
Sezione III Procedure di formazione degli atti di programmazione
Art. 15Organizzazione delle strutture della programmazione 1. La Giunta regionale individua e disciplina
lorganizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture
deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e
finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della
collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità
tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche
dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui allarticolo 21, comma
3.
Art. 16Procedimento di formazione del P.S.R 1. Entro cinque mesi dallinizio della
legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di P.S.R. secondo il seguente
iter procedurale interno:
a) le strutture della programmazione, sulla base
delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno
schema tecnico di P.S.R. che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e
proposte; b) lo schema tecnico di P.S.R., rielaborato
tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla
Giunta dallAssessore alla programmazione; c) la Giunta regionale adotta lo schema di P.S.R.
ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al
comma 2.
2. Lo schema di P.S.R. è sottoposto dalla Giunta
allesame del tavolo di concertazione economico - sociale istituito ai sensi
dellarticolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di P.S.R.
3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta
giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il
progetto di P.S.R. e lo presenta allesame del Consiglio regionale nei
successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla
concertazione.
4. Il P.S.R. è approvato con atto amministrativo
di indirizzo politico del Consiglio regionale.
5. Qualora il P.S.R. si riferisca a un periodo
inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel
contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al
Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. Laggiornamento corrente delle
determinazioni programmatiche del P.S.R. avviene, di norma, in sede di
approvazione del DAP.
Art. 17Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale
dellUnione europea 1. I programmi strutturali regionali dellUnione
europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di
sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure
dellUnione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in
ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex
ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2. La Giunta regionale designa le strutture
regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione,
sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei
relativi programmi strutturali. Lelaborazione si effettua con specifico
riferimento:
a) allindividuazione delle misure e azioni in
rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione
regionale e con gli altri programmi dellUnione europea; b) alla valutazione ex ante economica, sociale,
occupazionale e ambientale; c) alla fattibilità finanziario - contabile; d) alle procedure di controllo della fase di
realizzazione.
3. La Giunta regionale, preliminarmente alla
elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la
Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da
sottoporre allesame del tavolo di concertazione economico - sociale. Lo schema
generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente
competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della
Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello
schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro
di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità
regionali e indirizzi generali dellUe.
4. La Giunta regionale assicura, attraverso
lArea di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale
delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in
itinere e finale dei programmi. 5. [Gli adempimenti concernenti
il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99
sono assicurati da una struttura operativa creata nellambito dellArea di
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente
legge].(2)
(2) Comma abrogato dalla l. r. 7/2002, art. 52
Art. 18Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma 1. Le intese istituzionali di programma di cui
alla L. n. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta
regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse
comune, procedono:
a) a una ricognizione dei programmi e delle
relative risorse finanziarie disponibili; b) allindividuazione dei soggetti interessati
alla realizzazione degli impegni programmati; c) alla definizione delle procedure di
attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.
2. Alla gestione delle intese sono preposti un
Comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da
rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato paritetico di
attuazione che presiede allesercizio delle funzioni tecniche connesse alle
intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la composizione
dei due Comitati suddetti.
3. Per la formazione e presentazione alla Giunta
regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle
proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure
interne previste dallarticolo 16, comma 1.
4. La Giunta regionale per il negoziato con il
Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone
allesame dei tavoli di concertazione di cui allarticolo 5. Lo schema generale
è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente
in materia di programmazione.
Art. 19Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta 1. Le procedure interne di formazione delle
proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di
programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti darea, nonché quelle
relative agli accordi di programma regionali e ai contratti di programma di cui
alla L. n. 662/1996, sono definite con atto di Giunta. 2. La Giunta regionale determina le procedure di
cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente,
individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le
modalità di presentazione.
3. La Giunta regionale definisce altresì le
procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni
coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.
Art. 20Verifica di coerenza con il P.S.R. 1. Le verifiche di coerenza di progetti e
programmi di cui allarticolo 6 con il P.S.R., qualora non diversamente disposto
da specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne
danno motivazione negli atti trasmessi allesame della Giunta. Tali motivazioni
fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il P.S.R. espressi dagli
altri Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla
predisposizione degli atti di programmazione.
TITOLO II Programmazione regionale
Sezione IV Verifica dellattuazione degli atti di programmazione
Art. 21Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti 1. La Giunta regionale cura il monitoraggio
dellattuazione e dellefficacia dei programmi e dei progetti. 1
bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché del regolamento
regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno
2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia), la Regione Puglia istituisce il bilancio
sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura
un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa.(4)
2. Presso le strutture dellArea di coordinamento
delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di
monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei principali strumenti di
programmazione.
3. La struttura deputata al monitoraggio e
valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il Settore
programmazione con larticolo 12
della L.R.
n. 13/2000, così come modificato dallarticolo 48
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dellarticolo 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144. (3)
4. La struttura di cui al comma 3 provvede al
monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze
settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio -
economico.
(3) L’art. 12 della l.r. 13/2000, già modificato dalla
l.r. 14/2001, art. 48, è stato abrogato dalla l.r. 4/2007 che ha dettato la
nuova disciplina in materia di NVVIP. (4) Comma inserito dalla l.r. 15/2014, art.1
Art. 22Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti 1. I rapporti sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo
le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla
valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di
risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I
rapporti sullo stato di attuazione concorrono allelaborazione degli ulteriori
programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli
stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a
disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti
economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui
allarticolo 5.
TITOLO III Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Sezione I Legge finanziaria e bilanci
Art. 23Nozione 1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di
governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica
finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio
in base al metodo della programmazione finanziaria.
2. La Regione realizza la programmazione
finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle
decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dellimpiego
delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio:
a) il DAP; b) la legge finanziaria regionale; c) il bilancio pluriennale; d) il bilancio annuale di previsione.
Art. 24Procedimento di formazione del DAP 1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il
seguente iter procedurale:
a) lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla
base del P.S.R. e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle
strutture dellArea di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie,
dintesa con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di
competenza; b) la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui allarticolo
5, comma 4.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31
luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.
Art. 25Legge finanziaria regionale(5) 1. La finanza regionale concorre con la finanza
statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità
derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea e opera in coerenza
con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e
di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione
finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio
annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di
riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non
superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio
annuale.
3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al
Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per lanno successivo. Con
la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze
previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti
finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico -
finanziaria regionale.
4. Con la legge finanziaria regionale la Regione
non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. (6)
5. La legge finanziaria regionale stabilisce:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi
della programmazione regionale; b) gli importi dei fondi speciali previsti
dallarticolo 52; c) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; d) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di
spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.
6. La legge finanziaria regionale può disporre:
a) variazioni delle misure di aliquote,
detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a
imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della
Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del
quantum della prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe
e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio
dellanno cui la legge finanziaria regionale si riferisce; b) limporto complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti
del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime
contrattuale; c) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni di spesa vigenti; d) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.
6-bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato
le risorse impiegate in finalità di protezione dellambiente, riguardanti
attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle
risorse e del patrimonio naturale.
(5) L’art. 1
della l.r. 1/2004 così dispone :“1. Per
gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di
cui all'articolo 25 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è
determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente
in euro 620 milioni, 200 milioni e 150 milioni. ” (6) Comma
aggiunto dalla l.r. 29/2012, art. 1, c.1, lett. b) . L’art. 2 della
medesima legge dispone che con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore, sono definite le modalità operative di attuazione.
Art. 26Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale è strumento
programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del
bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A
tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per
unità previsionale di base, espone separatamente:
a) landamento delle entrate e delle spese in
base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a
legislazione vigente); b) le previsioni sullandamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel P.S.R.
e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello
Stato (bilancio pluriennale programmatico).
2. Le previsioni del bilancio pluriennale
assumono come termini di riferimento quelli dei P.S.R. e considerano, comunque,
un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione
scorrevole.
3. Il bilancio pluriennale è approvato con
apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di
riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da
leggi regionali a carico di esercizi futuri.
4-bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in
allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi
natura o contenuti ambientali. (7)
(7) Comma
aggiunto dalla l.r. 29/2012, art. 1, c.1, lett. c). L’art. 2 della
medesima legge dispone che con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore, sono definite le modalità operative di attuazione.
Art. 27Bilancio annuale 1. Il bilancio di previsione annuale è
regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.
1-bis. Il Bilancio annuale deve avere in allegato
la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o
contenuti ambientali. (8)
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 29/2012, art.
1, c.1, lett. d). L’art. 2 della medesima legge dispone che con regolamento, da
emanarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, sono definite le
modalità operative di attuazione.
TITOLO IV Rapporti con la programmazione
Sezione I
Art. 28Rapporto con la programmazione regionale 1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli
obiettivi definiti dal P.S.R. e ai progetti da esso previsti; esse determinano
di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.
2. La quota annuale della spesa è determinata
dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui allarticolo 31,
in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie
dellesercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di
avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.
Art. 29Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti 1. Le leggi regionali che prevedono spese
operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli
interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle
leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della
copertura finanziaria.
2. La Regione può dare corso, sulla base delle
leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio
pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche
prima che sia determinata lentità delle spese da eseguire, con esclusione degli
atti dai quali comunque sorga lobbligo di assumere impegni a norma
dellarticolo 76.
3. In particolare può provvedersi, a norma del
comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, allistruttoria di
domande, allacquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la
ripartizione territoriale e settoriale della spesa.
Art. 30Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento 1. Le leggi regionali che autorizzano spese per
lattuazione di programmi pluriennali di intervento indicano lammontare
complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del
bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in
corso o già presentato al Consiglio regionale per lassunzione di impegni aventi
scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle
leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa
medesima.
2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si
può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa,
allespletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per
lattuazione dei relativi interventi, con riferimento allinter programma
pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga
lobbligo di assumere impegni a norma dellarticolo 76.
3. In particolare si può provvedere alla
predisposizione dei programmi operativi, allistruttoria di domande,
allacquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione
territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di
opere.
Art. 31Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali 1. Le leggi regionali che autorizzano opere e
interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli
elementi di cui allarticolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei
contratti o comunque lassunzione di obbligazioni nei limiti dellintera somma
indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di
ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che
vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre
dei limiti allentità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e
dei relativi pagamenti.
2. Le leggi che autorizzano lassunzione di
obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi
siano iniziati entro lesercizio in cui è assunta lobbligazione.
3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si
provvede allespletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con
riferimento allintero programma pluriennale di spesa, nonché allassunzione
delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione allentità
degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.
4. Le successive quote annuali di spesa sono
determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo
allentità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
Art. 32Prestazioni di garanzie finanziarie 1. La legge regionale che prevede la
prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione
a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di
mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze
amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo
rischio. (9)
2. Nel bilancio regionale viene iscritta
unapposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma
presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità
del rischio, per lassolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le
garanzie prestate.
3. In allegato al bilancio preventivo della
Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate
dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.
4. La concessione della garanzia regionale forma
oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto lesercizio
delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla
Regione.
5. Nellentrata del bilancio annuale è iscritta
unapposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.
(9) A riguardo vedasi l'art. 2
della legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 38.
Art. 33Disciplina delle procedure di spesa 1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini
entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per
lerogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi
massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa,
con riguardo allassunzione degli impegni e alla scadenza delle relative
obbligazioni.
2. Le leggi regionali di spesa individuano
espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da
parte di terzi che condizionano lesecuzione dellintervento o dellopera e i
termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste,
che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e
del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto limpegno,
rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti.
3. Le leggi che disciplinano le opere o gli
interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in
ogni caso i termini di cui al comma 2.
4. Il mancato rispetto dei termini comporta la
decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel
caso di mancata ultimazione dellintervento per ragioni eccezionali non
dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della
Giunta regionale.
Art. 34Relazione alle leggi di spesa 1. I disegni e le proposte di legge regionale che
comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere
corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da
ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
anni compresi nel bilancio pluriennale e dellonere complessivo in relazione
agli obiettivi previsti.
2. Il referto-tecnico dei disegni di legge di cui
al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente
per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.
3. Il referto tecnico delle proposte di legge di
cui al comma 1 predisposto dallufficio di segreteria della Commissione
consiliare competente e vistato dal centro di responsabilità amministrativa
competente per materia, entro sette giorni dalla data di ricevimento e dal
Settore ragioneria entro i successivi quindici giorni.(10)
4. La relazione accompagnatoria ai progetti di
legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso
nel P.S.R., mette in evidenza i seguenti elementi:
a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata
da precedenti leggi aventi analoghe finalità; b) la coerenza degli obiettivi della legge con
quanto stabilito dal PRS; c) i risultati, anche in termini di standard, che
la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative
fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di
calcolo adottati; d) gli organi e le unità organizzative
responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge; e) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;
f) i criteri per larticolazione territoriale
degli interventi.
(10) Comma già sostituito dalla l.r. 25/2007, art. 5 così nuovamente sostituito dalla
l.r.35/2013, art. 3
Art. 35Copertura finanziaria delle leggi di spesa 1. La copertura finanziaria delle leggi regionali
che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con
le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondi speciali previsti dallarticolo 52, sia con riferimento al
bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso
lutilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente;
b) mediante riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative regionali di spesa;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate.
Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove
e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
TITOLO IV Rapporti con la programmazione
Sezione II Bilancio annuale di previsione
Art. 36Anno finanziario 1. La gestione delle entrate e delle spese della
Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come
strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.
2. Il bilancio è redatto in termini di competenza
e in termini di cassa. Lunità temporale della gestione è lanno finanziario che
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 37Princìpi del bilancio 1. Il bilancio della Regione è costruito sulla
base dei princìpi dellannualità, dellintegrità, delluniversalità, dellunità
e della pubblicità.
2. Sulla base del princìpio dellintegrità, tutte
le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in
bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.
3. Sulla base dei princìpi delluniversalità e
dellunità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.
Art. 38Struttura di bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale di previsione è
articolato, per lentrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di
attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione
regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono
aggregate in un unica unità previsionale di base.
2. Per ogni unità previsionale di base sono
indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dellesercizio precedente quello cui il bilancio si
riferisce; b) lammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si
riferisce; c) lammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza
distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2,
lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo
svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione
vigente, daranno luogo, nellesercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni
di spesa a norma dellarticolo 76.
4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2,
lettera b), è iscritto leventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che
si presume di accertare al termine dellesercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce.
5. Lutilizzo delleventuale saldo finanziario
positivo o il ripiano delleventuale saldo finanziario negativo sono effettuati
nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 44.
6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c),
è iscritto lammontare del fondo di cassa che si presume esista allinizio
dellesercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Lapposito allegato al bilancio le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per
capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con levidenziazione
delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in
relazione al rispettivo oggetto per lentrata e secondo loggetto e il contenuto
economico e funzionale per la spesa.
8. Formano oggetto di specifica approvazione del
Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3,
4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le
previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite
per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.
9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono
determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio,
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale.
10. Contestualmente allapprovazione della legge
di bilancio o dellautorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta regionale
provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della
gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati
nellambito dello stato di previsione delle spese.
11. In relazione a quanto disposto dal comma 10,
la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire lanalisi e il
controllo dei costi e dei rendimenti dellattività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione
delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di
spesa.
Art. 39Revisione dei capitoli di spesa 1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e lazione amministrativa,
la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede
alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto
economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse
esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni
capitolo corrisponda a un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove
necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.
Art. 40Equilibrio del bilancio 1. In ciascun bilancio annuale il totale dei
pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si
prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza
limpegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da
mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione
del bilancio nei limiti di cui allarticolo 71 Mutui e prestiti.
3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni
caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché
di quelle per lassunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma
dellarticolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della
quota del saldo negativo presunto dellesercizio precedente determinata dalla
mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.
4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto
delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Ue.
Art. 41Assestamento di bilancio(11) 1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto
dellesercizio precedente di norma entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio
regionale approva con legge lassestamento del bilancio mediante il quale si
provvede:
a) allaggiornamento dellammontare dei residui
attivi e passivi risultanti alla chiusura dellesercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce; b) allaggiornamento delleventuale saldo
finanziario positivo o negativo risultante allinizio dellesercizio cui il
bilancio si riferisce e alla rideterminazione dellammontare dellindebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo; c) allaggiornamento dellammontare della
giacenza di cassa risultante allinizio dellesercizio cui il bilancio si
riferisce; d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità
previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto
alle lettere a), b) e c), per ristabilire lequilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dallarticolo 40; e) a tutte le altre variazioni che si ritengono
opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari
del P.S.R. e allandamento della spesa delle politiche regionali.
(11) Articolo così
modificato dalla l.r. 20/2002, dall'art. 29
Art. 42Variazioni di bilancio 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può
autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dellesercizio
mediante provvedimenti amministrativi, per listituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per linscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per
liscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale con provvedimento
amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della
medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli
49, 50, 51, 52, 53 e 54.(12)
Possono essere autorizzate variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nellambito di una stessa funzione - obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al
Consiglio regionale entro dieci giorni.
3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare
variazioni compensative, allinterno della medesima classificazione economica,
tra unità previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa
funzione - obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse
modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle
disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a
effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative
ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nellambito
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri
soggetti.
5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle
di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e
6-quinquies, e 95, comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dellanno
a cui il bilancio stesso si riferisce. (13)
6. La Giunta regionale può disporre variazioni
compensative, nellambito della stessa o di diverse unità di base di conto
capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che
si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa
funzione - obiettivo ai sensi dellart. 46. Il relativo
provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.(14) (15)
6-bis. A seguito di rimodulazioni, definite
secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi
di programma quadro finanziati con risorse vincolate dellUnione europea o dello
Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta
regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio
entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata,
mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla
competenza dellesercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui
attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla
competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa
eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri [e di
stanziamento] nonché delle economie vincolate.(16) (17) (18)
6
ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la
pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della
Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo
integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente
articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6
bis. (19)
7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte
variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
(12) Periodo così modificato dalla l.r. 32/2001 art. 29 (13) Comma così
modificato dalla l.r. 39/2006, dall'art. 4 (14) Comma così modificato dalla l.r. 32/2001 art. 29 (15) Vedi, con riferimento
all’esercizio finanziario 2010, la l.r. 35/2009, art. 11; all’esercizio finanziario 2013 la l.r.
46/2012, art. 12 (16) Comma inserito dalla l.r. 22/2006, art. 5, e modificato dalla l.r. 35/2013, art.1,c.1, lett. a),il comma 2 del medesimo
articolo dispone che la modifica ha effetto a partire dall’esercizio
finanziario 2014. (17) Vedi, con riferimento
all’esercizio finanziario 2010, la l.r. 35/2009, art. 11; all’esercizio
finanziario 2013 la l.r. 46/2012, art. 12 (18) La l.r. 42/2008, art. 3,
comma 3 così dispone : “3. Le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 6 bis,
come inserito dall’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22,
della l. r. 28/2001 si applicano anche durante la gestione dell’esercizio
provvisorio.” (19) Comma inserito dalla l.r. 19/2013, art. 5.
Art. 43Divieto di storni(20) 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dellart. 59 e dai successivi
articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, è vietato il trasporto, con atto
amministrativo, di somme da una unità previsionale allaltra del bilancio, sia
per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa.
(20) Articolo così modificato dalla l.r. 32/2001, art. 29 e dalla
l.r. 20/2002, art. 29
Art. 44Iscrizione del saldo finanziario 1. Leventuale avanzo di amministrazione, per la
parte derivante dallapplicazione dellistituto della perenzione amministrativa,
deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di
previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di cui allarticolo 95.
2. Le ulteriori disponibilità dellavanzo vanno
prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative
a esercizi pregressi e alleventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di
cui allarticolo 54. Il relativo utilizzo è subordinato allapprovazione della
legge di assestamento del bilancio di cui allarticolo 41.
3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla
legge di approvazione del rendiconto generale dellesercizio è iscritto nel
bilancio dellanno successivo mediante apposita legge regionale per la parte
alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio.(21)
4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono
assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il
disavanzo viene iscritto.
(21) Comma così modificato dalla
l.r. 32/2001, art. 29
Art. 45Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio della Regione le entrate sono
ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri
della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
devolute alla Regione; Titolo II: entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dellUe, dello Stato e di altri soggetti; Titolo III: entrate extratributarie; Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da
riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale; Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie; Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Nellambito di ciascun Titolo e con esclusione
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:
a) categorie, secondo la natura dei cespiti; b) unità previsionali di base, ai fini
dellapprovazione consiliare e dellaccertamento dei cespiti; c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai
fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta
menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi
dello Stato o della Regione.
3. Le unità previsionali di base costituiscono le
unità fondamentali di classificazione delle entrate.
4. Per ciascuna unità previsionale di base di
entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui allarticolo 38, comma 2, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 46Classificazione della spesa 1. Nel bilancio della Regione le spese sono
ripartite per aree di intervento.
Nellambito di ciascuna area di intervento le
spese si ripartiscono in:
a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle
politiche regionali; b) unità previsionali di base.
2. Le unità previsionali di base costituiscono
unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più
capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico
predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad
approvazione consiliare.
3. Le unità previsionali di base sono suddivise
in:
a) unità relative alla spesa corrente; b) unità relative alla spesa in conto capitale;
c) unità per il rimborso di mutui e prestiti.
Le unità relative alla spesa corrente possono
essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per spese di funzionamento; b) unità per interventi operativi; c) unità per oneri comuni.
Le unità relative alle spese in conto capitale
possono essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per spese di investimento; b) unità per oneri comuni;
Le unità per il rimborso di mutui e prestiti
possono essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per oneri del debito; b) unità per il rimborso di prestiti.
4. In base al princìpio del coordinamento e del
consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione
viene presentato un quadro da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la
spesa secondo lanalisi economica; b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa
secondo lanalisi funzionale; c) gli incroci tra i diversi criteri di
ripartizione; d) la ripartizione in Titoli:
Titolo I: spese correnti;
Titolo II: spese in conto capitale;
Titolo III: spese per rimborso di mutui e
prestiti;
Titolo IV: spese per contabilità speciali.
Art. 47Approvazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione è presentato dalla
Giunta al Consiglio di norma entro il 30 ottobre dellanno precedente a quello
cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.(22)
2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da
parte del Consiglio regionale solo le previsioni di cui allarticolo 45, comma
2, lettere a) e b) e allarticolo 46, comma 1, lettere a) e b) . Le previsioni di spesa di
cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni,
rispettivamente, di impegno e di pagamento. (23)
3. In apposito allegato al bilancio di
previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini di
gestione e rendicontazione. (24)
(22) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (23) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (24) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29
Art. 48Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli 1. La determinazione delle unità previsionali di
base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità
previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere
apportate con le leggi di variazione e di assestamento. (25)
2. La disaggregazione di ciascuna unità
previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione
è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo
capitolo, salvo quanto disposto dallart. 84: (26)
a) spese attinenti a più centri di responsabilità
amministrativa; b) spese correnti, spese in conto capitale e
spese relative al rimborso di mutui e prestiti; c) spese relative a funzioni proprie della
Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato; d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato
a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dellentrata dello
stesso bilancio e spese di altra natura.
(25) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2005, art. 4 (26) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29
Art. 49Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine 1. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e
dordine.
2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate,
con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli
stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si
rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere
obbligatorio o connesse con laccertamento e la riscossione delle entrate.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni
caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per lammortamento di
mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione
concessa dalla Regione.
4. Lelenco delle unità previsionali di base che
possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.
Art. 50
Art. 51Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un
Fondo di riserva per lintegrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui
stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di
approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo
dellammontare dei pagamenti previsti nellesercizio.
2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto
dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono
prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità
previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali
deficienze delle relative dotazioni. (27)
(27) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 7
Art. 51 bisFondo svalutazione crediti(28) 1. Nell’ambito delle spese correnti dell’unità
previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n. 1110065,
denominato ”Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare eventuali
minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente
inesigibili.
2. La somma stanziata costituisce, al termine
dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale
fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa
inesigibilità .
(28) Articolo inserito dalla l.r. 9/2010, art. 5
Art. 52Fondi speciali 1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi
speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di
spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo
lapprovazione del bilancio.
2. I fondi speciali non sono utilizzabili per
limputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base
esistenti oppure in nuove unità, dopo lentrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo
speciale, lelenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del
fondo stesso.
4. Liscrizione in bilancio dei fondi speciali
avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si
prevede di assumere nellesercizio di competenza in applicazione dei nuovi
provvedimenti legislativi.
5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al
termine dellesercizio di competenza costituiscono economia di spesa.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da
comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni
allentrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal
Consiglio regionale prima dellapprovazione del bilancio, ma entrate in vigore
successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la
spesa autorizzata a carico dellesercizio cui il bilancio si riferisce. Tali
deliberazioni possono essere adottate anche durante lesercizio provvisorio ai
sensi dellart. 66.(29)
7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi
regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori
entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura
finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti
legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di
previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.
(29) Comma così modificato dalla l. r. 20/2002, art. 29
Art. 53Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dellesercizio precedente 1. Ai fini della copertura finanziaria delle
spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine
dellesercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può
essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto
esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima
dellapprovazione del rendiconto dellesercizio medesimo e comunque non oltre il
30 giugno.
2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma
lassegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi
sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio
dellesercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore
spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui
risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali
dellesercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del
calcolo delleventuale disavanzo di cui allarticolo 44. (30)
(30) Comma così modificato dalla l. r. 20/2002, art. 29
Art. 541. Nello stato di previsione della spesa sono
iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al
finanziamento:
a) di programmi e di progetti ammessi o
ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo
costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale,
della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto,
presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;
b) di intese istituzionali di programma, per la
parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le
specifiche leggi regionali di settore;
c) di programmi intersettoriali di rilevanza
regionale;
c-bis) di passività pregresse.(31)
2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al
comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale, in relazione
allapprovazione di programmi o progetti da parte dell Ue o di accordi di
programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie
deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, alliscrizione
delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o
allistituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad
apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante
prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio
a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti
comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
5. Al fine di consentire la riallocazione delle
risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione,
sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra
unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo.
Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. Il prelievo dai fondi e le variazioni
compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante
lesercizio provvisorio.(32)
(31) Lettera aggiunta dalla l.r. 20/2002, art. 29 (32) Comma così modificato
dalla l.r. 17/2005, art. 4
Art. 55Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione 1. La Regione può, in relazione allepoca in cui avviene lassegnazione dei
fondi statali e della Ue, attribuire le relative spese alla competenza
dellesercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo
allimpegno di tali spese entro il termine dellesercizio nel corso del quale ha
luogo lassegnazione.
TITOLO IV Rapporti con la programmazione
Sezione III Bilancio di direzione
Art. 56Bilancio di direzione. Nozione. 1. Il bilancio di direzione costituisce latto
fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi
regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2. La struttura del bilancio di direzione
realizza i seguenti collegamenti:
a) con il bilancio annuale di previsione,
adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese
stabilito dallarticolo 47 con lulteriore specificazione in capitoli delle
unità previsionali di base; b) con la struttura organizzativa della Regione
attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di
responsabilità amministrativa; c) con gli strumenti della programmazione di cui
al Titolo II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il
bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi,
programmi e progetti.
Art. 57Formazione 1. La proposta del bilancio di direzione,
formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è
assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione
annuale.
Art. 58Contenuti 1. La proposta di bilancio di direzione,
formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina
gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la
realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente
alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle
direttive generali impartite per lattività amministrativa e per la gestione.
2. Il bilancio di direzione costituisce atto di
indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di
previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le
relative disposizioni legislative. 3. Il bilancio di direzione è adottato dalla
Giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di
autorizzazione allesercizio provvisorio e, comunque, prima dellinizio
dellesercizio cui si riferisce. 4. Il bilancio di direzione costituisce
riferimento per lesercizio del sistema dei controlli interni e di gestione.
5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente
titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta
regionale una relazione sullattività svolta e sui risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla
gestione dellanno, va presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla
chiusura dellesercizio. 6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5,
lAssessore al bilancio riferisce alla Commissione consiliare competente.
Art. 59Variazioni 1. I dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare
entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi
alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro assegnato.
2. [Le variazioni ai capitoli
del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nellàmbito
della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 30 novembre].(33)
(33) Comma abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 29
TITOLO IV Rapporti con la programmazione
Sezione IV Bilanci di altri enti
Art. 60Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione(34) 1. I bilanci degli enti e degli organismi in
qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di
cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in
conformità a quanto disposto dagli articoli 45 e 46.(35)
(34) Articolo così corretto con
avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 169 Suppl. (35) Comma così modificato dalla l.r. 32/2001, art. 29
Art. 61Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti
in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
1-bis. Al bilancio di previsione sono allegati,
in apposito prospetto, le risultanze dei rendiconti dei suddetti enti ed
organismi relative al penultimo esercizio antecendente quello cui il bilancio si
riferisce. (36)
(36) Comma aggiunto
dalla l.r. 13/2004, art. 12
TITOLO IV Rapporti con la programmazione
Sezione IV Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio
Art. 62Procedimento integrato di formazione 1. Il processo di formazione della proposta del
DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e
del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e
si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei
princìpi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo
Statuto.
Art. 63Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio
regionale 1. Il Consiglio regionale informa il proprio
regolamento interno ai princìpi e alle norme della presente legge provvedendo
tra laltro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame,
discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione
degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.
2. Dalla data di presentazione dei disegni di
legge della finanziaria regionale e fino allapprovazione da parte del Consiglio
regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte allordine del
giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge
che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al
periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.
Art. 64Criteri di previsione 1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio
annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione
alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo
cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul
mero calcolo della spesa storica incrementale.
2. Le autorizzazioni di cassa previste in
bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto
competenza nel corso dellesercizio cui il bilancio si riferisce, sono
determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli
anni precedenti e delleffettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità
amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali
integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di
cassa di cui allarticolo 51.(37)
(37) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29
Art. 65Divulgazione della conoscenza del bilancio 1. Un estratto del bilancio pluriennale e del
bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato
su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dellarticolo 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione I Esercizio provvisorio
Art. 66Esercizio provvisorio 1. Lautorizzazione allesercizio provvisorio del
bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge
adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dellanno precedente
quello cui si riferisce il bilancio.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza
laccertamento e la riscossione delle entrate, limpegno e il pagamento delle
spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e
dordine di cui allarticolo 49 e dal fondo di riserva di cassa di cui
allarticolo 51 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di
somma.(38)
3. Con la legge che autorizza lesercizio
provvisorio possono essere stabilite limitazioni allesecuzione delle spese non
obbligatorie, sia in ordine allentità degli stanziamenti utilizzabili, sia in
ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in
tutto o in parte vietato fino allapprovazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato
ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia
stato ancora presentato il nuovo bilancio, lesercizio provvisorio è autorizzato
sulla base dellultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello
stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio
provvisorio o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa
obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o
di pagamento frazionabili in dodicesimi.(39)
(38) Comma così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 4 (39) Comma così modificato
dalla l.r. 32/2001, art. 29
Art. 67Gestione provvisoria del bilancio(40) [1. Nel caso in cui la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione allesercizio provvisorio
siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dellanno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in
pendenza degli adempimenti previsti dallarticolo 127 della Costituzione, a
gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
2. Nel caso in cui la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione allesercizio provvisorio
siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma dellarticolo 127
della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia
promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dellultimo
comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via
provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nellimpugnativa ovvero, nel
caso che il rinvio o limpugnativa investano lintero bilancio, limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi]
(40) Articolo abrogato
dalla l.r. 32/2001, art. 29
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione II Entrate della regione
Art. 68Fasi dellentrata 1. Lacquisizione delle entrate previste nel
bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento
amministrativo che si estrinseca nelle fasi dellaccertamento, della riscossione
e del versamento.
Art. 69Accertamento 1. Laccertamento costituisce la prima fase di
gestione dellentrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:
a) verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico; b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare; d) individuata la relativa scadenza.
2. Per le entrate provenienti da assegnazioni
dello Stato, laccertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di
assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi
mediante ruolo, laccertamento è disposto sulla base dellaccredito dei fondi da
parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
3. Per le entrate tributarie da riscuotere
mediante ruoli, laccertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono
entro i termini dellesercizio.
4. Per le entrate di natura patrimoniale,
laccertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei
contratti che ne quantificano lammontare e ne autorizzano la riscossione in
conto dellesercizio di competenza.
5. Per le entrate concernenti partite di giro o
poste compensative della spesa, laccertamento consegue lassunzione
dellimpegno o leffettuazione del pagamento nel capitolo e nellunità
previsionale di base corrispondente della spesa.
6. In ogni altro caso, in mancanza di
comunicazioni preventive concernenti il credito, laccertamento viene effettuato
contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 70Riscossione e versamento 1. La riscossione costituisce la successiva fase
di gestione dellentrata, che consiste nel materiale introito da parte del
Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute
alla Regione.(41)
2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito
ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione relativa allaffidamento del servizio di tesoreria.
3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria
delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella
convenzione.
4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche
senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a
qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente lindicazione della causa
del versamento nonché la riserva salvo conferma di accettazione da parte della
Regione Puglia. Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla
Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.
5. Il Tesoriere è tenuto allincasso delle somme
anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.
6. Nessun titolo di credito verso la Regione può
essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. È fatto divieto di
compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei
confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
7. Il versamento costituisce lultima fase di
gestione dellentrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse della Regione.
8. Il versamento delle entrate regionali deve
essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai
contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che
regolano la materia.
(41) Comma così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 4
Art. 71Mutui e prestiti 1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla
legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i
relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di
bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che
fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la
copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale.
Lautorizzazione stessa cessa con il termine dellesercizio cui il bilancio si
riferisce.
2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la
contrazione di mutui in misura tale che limporto delle relative annualità di
ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli
autorizzati con la legge di bilancio relativa allesercizio precedente e con le
relative variazioni, non superi il 20 per cento dellammontare complessivo delle
entrate tributarie non vincolate della Regione. (42)
3. Non può essere autorizzata la contrazione di
nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto relativo allesercizio di due anni precedenti a quello al cui
bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri
derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di
buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità
previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli
interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.
5. La contrazione dei mutui o lassunzione dei
prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla
Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché
lammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.
6. Entro quindici giorni dalla definizione del
mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.
7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti
stipulati entro il termine dellesercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra
i residui attivi.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione
dellentrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il
termine dellesercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e
concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.
(42) Comma dalla l.r 38/2011, art.1 Il comma era così formulato: " 2. In
ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale
che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle
derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di
bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non
superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle
entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale."
Art. 72Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione 1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore
di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati
dallUnione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con
imputazione alloriginario capitolo di entrata e riassegnati, per leventuale
riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo
di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei
confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali (43)
2. Il centro di responsabilità amministrativo, [a far data dal primo gennaio 2018,] (46) può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di centoventi rate mensili, (45) di crediti vantati dalla
Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati
allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli
stessi, sussiste la convenienza per lAmministrazione regionale al recupero
dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli
interessi legali . (44) (47) 2 bis. Fermo restando il rispetto di eventuali differenti termini previsti da specifiche disposizioni nazionali e/o convenzionali, su richiesta dell’ente locale, il recupero è dilazionato sino a un massimo di trenta rate semestrali. In caso di mancato o ritardato pagamento di tre rate, anche non consecutive, alla scadenza prefissata, la struttura regionale competente in materia provvede al recupero dell’importo dovuto nei confronti dell’ente locale, anche a valere sui trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti. (48)
(43) Il presente comma, già sostituito dall’art. 29,
comma 1, lettera j), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20 e dall’art. 4,
comma 1, lettera e), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 2,
L.R. 31 dicembre 2010, n. 19. Il testo precedente era così
formulato: «1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente
erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti
vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente
con imputazione all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per
l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al
competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I
recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi
legali.». Parole nuovamente sostituite dalla l.r. 48/2021, art.11, comma 2. (44) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi
la l.r. 12/2005, art. 19 e la l.r. 4/2003, art. 10 (45) Parole sostituite dalla l.r.
67/2017, art. 1,
comma 1. (46) Parole soppresse dalla l.r. 48/2021, art. 11, comma 1. (47) Il comma 3 della l.r. 48/2021 , art. 11 cosi dispone : Su richiesta dell’ente locale e previa verifica del mantenimento degli equilibri del bilancio regionale, la procedura prevista dal comma 2 del presente articolo si applica anche ai piani di rientro approvati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. (48) Comma aggiunto dalla l.r. 48/2021, art. 11, comma 2.
Art. 73Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate 1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari
della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali,
curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilità, che laccertamento, la riscossione e il versamento delle entrate
siano effettuati prontamente e integralmente.
2. È tenuta, a cura della Ragioneria, separata
registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di
bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per
gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli
relativi a riscossioni in conto residui.
Art. 74Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità 1. La legge regionale di approvazione del
bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di
credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni
amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo
rispetto allammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità
fissato annualmente dalla stessa legge. (49)
2. Lannullamento dei crediti medesimi viene
disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza
onere alcuno per i debitori.
(49) Il limite massimo è stato
fissato in euro 25, 00 dalla l.r. 4/2003, art. 47 e in ultimo confermato dalla
l.r. 46/2013, art. 14
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione III Spese della regione (50)
(50) Vedi anche la l.r. 17/2005
Art. 75Fasi della spesa 1. Sono spese della Regione quelle cui si deve
provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri
atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e
quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di
competenza dellamministrazione regionale.
2. Tutte le spese della Regione passano
attraverso le seguenti fasi:
a) impegno; b) liquidazione; c) ordinazione, d) pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 76Impegni di spesa 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di
competenza dellesercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a
contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito
di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dellesercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere
pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione
legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli
stanziamenti dellesercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso
dellesercizio medesimo.
4. Per le spese da erogarsi in annualità, il
primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in
bilancio in dipendenza dellautorizzazione di legge, costituisce il limite
massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti
relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti
esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio
degli esercizi successivi.
5. Al fine di conseguire il più efficiente e
completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi
in conformità con limporto e secondo la distribuzione temporale delle risorse
disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione
sia di cassa, approvati dallUe e dalle relative deliberazioni del CIPE di
cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari, sia di programmazione
sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
6. Nel caso di cui al comma 5, limpegno è
assunto nei limiti dellintera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi
pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio.
7. Durante la gestione possono essere assunti
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti
per i quali, entro il termine dellesercizio, non si sia perfezionata
giuridicamente lobbligazione di spesa verso terzi con lindividuazione degli
elementi di cui allarticolo 78 decadono a norma della presente legge e le somme
impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del
risultato di amministrazione.
8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure
di gara bandite prima della fine dellesercizio e non concluse entro tale
termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti
conservano validità.
Art. 77Assunzione di impegni sugli esercizi futuri 1. Nel caso delle spese in conto capitale di
carattere pluriennale di cui allarticolo 76, comma 3, la facoltà di assumere
impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a
quello di normale scadenza della legislatura.
2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà
di assumere impegni su nuovi limiti dimpegno è circoscritta allesercizio
immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 78Soggetti preposti allassunzione degli impegni di spesa 1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del
dirigente competente per materia.
2. Latto di impegno deve indicare:
a) il creditore o i creditori con gli elementi
idonei a identificarli; b) lammontare della somma dovuta; c) il capitolo di spesa sul quale la stessa è da
imputare; d) il termine entro cui lobbligazione si
perfeziona giuridicamente.
Lobbligazione si intende perfezionata ai fini
del presente comma con la conclusione, ai sensi dellarticolo 1326 del codice
civile, del contratto che ne determina lammontare, ovvero con lentrata in
vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali,
con lesecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla
Ragioneria, che ne dà ricevuta, lintervenuto perfezionamento dellobbligazione
entro il termine dellesercizio di competenza.
3. Il dirigente competente per materia, con
successivo atto da assumersi entro il termine dellesercizio di competenza, può
procedere allindividuazione del creditore o dei creditori con gli elementi
idonei a identificarli.
4. La Ragioneria provvede alla cancellazione
degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dellavvenuto
perfezionarsi dellobbligazione entro e non oltre il 31 gennaio dellesercizio
successivo informandone il competente Settore. I
correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le
somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione
del risultato di amministrazione. (51)
(51) Periodo così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 4
Art. 79Procedimento per lassunzione di impegni 1. I dirigenti che provvedono alladozione degli
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
a) alla legittimità e congruità della spesa; b) al rispetto degli obiettivi dei programmi
regionali; c) alla completezza e regolarità della
documentazione richiamata nellatto amministrativo o a esso allegata; d) alla corretta imputazione della spesa sui
pertinenti capitoli di bilancio; e) alla corretta applicazione della normativa
fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi
natura obbligatoria; f) alla contestuale verifica dellaccertamento
dellentrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di
risorse aventi destinazione vincolata.
2. Latto del dirigente che comporta impegni di
spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la
registrazione contabile e diventa esecutivo con lapposizione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.
3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza
la registrazione dellimpegno, indicando le iniziative da assumere per la
regolarizzazione, nei seguenti casi:
a) quando si rileva linsufficienza di
disponibilità finanziaria a copertura della spesa; b) quando si rileva erronea imputazione della
spesa; c) quando si rileva lassenza dei requisiti di
cui allarticolo 78, comma 2.
4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma
scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.
5. Le proposte di deliberazioni della Giunta
regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere
corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il
parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella
deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente
motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può
effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di
bilancio. (53)
5-bis. Gli atti deliberativi della Giunta
regionale che producono comunque effetti di spesa sul bilancio regionale in
corso o su quello degli esercizi successivi sono assoggettati da parte della
Ragioneria, dopo il previsto riscontro della loro regolarità contabile, a
registrazione della prenotazione di impegno. (52)
5-ter. Le prenotazioni di impegno producono
laccantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per
altri fini. Le stesse decadono al termine dellesercizio in cui sono prese se
non trasformate in impegno definitivo.
(52) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2008, art. 2 (53) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2008, art. 2
Art. 80Liquidazione delle spese 1. La liquidazione consiste nellindividuare il
creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della
causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto
acquisito dal creditore.
2. Alla liquidazione delle spese già impegnate
con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità
amministrativa competente per materia.
3. La liquidazione della spesa è disposta nei
limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si
tratti di pagamento in conto competenza o residui.
4. Con latto di liquidazione si attesta che la
spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il
dirigente che adotta latto di liquidazione è responsabile in ordine:
a) allaccertamento delle condizioni che rendono
certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei
presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, allatto di impegno,
al contratto e agli eventuali atti successivi allimpegno medesimo; b) alla corretta applicazione della normativa
fiscale e previdenziale; c) allaccertamento della disponibilità della
somma impegnata; d) allaccertamento della disponibilità di cassa;
e) al rispetto delle disposizioni di cui
allarticolo 34; f) alla completezza e regolarità della
documentazione richiamata nellatto amministrativo o a esso allegata; g) alla corretta individuazione del destinatario
della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione
sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai
sensi dellarticolo 83.
5. Latto di liquidazione deve in ogni caso
indicare:
a) il creditore o i creditori, con gli elementi
idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita
IVA; b) la somma dovuta; c) le modalità di pagamento; d) lanno, il numero dellimpegno di spesa e gli
estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; e) le eventuali economie di spesa realizzate
sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.
6. Il provvedimento di liquidazione viene
trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dellatto di
liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità
della spesa, verificando:
a) la correttezza del numero di impegno e la
disponibilità a liquidare e pagare limpegno stesso; b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;
c) lesattezza dei dati riguardanti il
destinatario della spesa e le modalità di pagamento; d) la conformità rispetto allimpegno di spesa.
7. Nel caso in cui si rilevino eventuali
difformità dellatto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene
restituito, con lindicazione delle iniziative da assumere per la
regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.
8. In presenza di atti di pignoramento emanati
dallAutorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di terzo
pignorato, il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede,
comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per limporto pignorato,
che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione
della stessa Autorità che ha disposto il pignoramento.
Art. 81Ordinazione e pagamento delle spese 1. Lordinazione consiste nella disposizione
impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con
lemissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.
2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di
mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di
spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento
in conto competenza o in conto residui. È ammesso lutilizzo del mandato
informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le
amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.
3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente
responsabile della Ragioneria.
4. Il dirigente responsabile della Ragioneria,
con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato
a firmare i titoli di spesa.
5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o
collettivi, devono contenere i seguenti elementi:
a) il numero dordine progressivo per esercizio
finanziario; b) la data di emissione; c) il creditore o i creditori con il relativo
codice fiscale o partita IVA; d) la somma da pagare; e) lesercizio cui la spesa si riferisce; f) il capitolo di bilancio cui la spesa è
imputata; g) la causale del pagamento; h) le modalità di estinzione.
6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo
capitolo di spesa.
7. Il mandato di pagamento è controllato dalla
Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dellimpegno e della liquidazione e
che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei
residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria
provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.
8. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
Art. 82Estinzione dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere
regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base
e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:
a) rilascio di quietanza del creditore o dei
creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso
la sede della Tesoreria regionale;
b) accreditamento in conto corrente postale o
bancario intestato ai beneficiari;
c) commutazione in assegno circolare non
trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a
mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del
richiedente;
d) commutazione in reversale dincasso a favore
della Regione per le ritenute o accantonamenti a qualunque titolo effettuate sui
pagamenti; (54)
e) assegno postale localizzato.
2. Per lesecuzione dei pagamenti nelle forme di
cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre lespressa richiesta dei
creditori.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di
spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura
dellesercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare dufficio, con
inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non
trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i
titoli medesimi.
4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3
si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli
pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione allaccertamento
delleffettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di
tesoreria.
5. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i
rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di
applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti
conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro
inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della
Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in
assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la
commutazione dufficio.
6. Le disposizioni di pagamento di cui al
presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data del versamento in conto corrente
postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere
c), d) ed e);
b) alla data della disposizione di bonifico
emessa dal Tesoriere per lesecuzione dellaccreditamento al creditore della
Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal
comma 1, lettera c). Qualora laccreditamento debba effettuarsi in data certa
prestabilita, lo stesso si intende eseguito a questultima data.
(54) Lettera così modificata dalla l.r. 20/2002, art. 29
Art. 82 bisRegolarizzazione carte contabili(55) 1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto
ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il
Settore legale, cui latto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia
al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita
debitoria.
2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di
motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dallautorità giudiziaria e/o
di legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare
le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:
a) dal Fondo per la reiscrizione dei residui
passivi perenti per i casi e nei limiti dellintervenuta perenzione
amministrativa; b) dal Fondo per spese impreviste per le
eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie.
Gli eventuali oneri accessori per interessi
moratori, spese legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Qualora si determini, a seguito di
provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, la formazione di carte
contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere dufficio, ad avvenuta
acquisizione degli atti di riferimento, allemissione dei relativi mandati di
pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di
tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri
accessori, sul capitolo di bilancio alluopo istituito.
4. Contestualmente allemissione dei mandati di
pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al
Settore legale al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce
la partita debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei
successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi
alleventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli
già inviati in perenzione amministrativa .
4-bis. Al fine di assicurare la puntuale
attuazione delle disposizioni relative al sistema di rilevazione automatica
degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici), la Ragioneria è autorizzata a
emettere, entro e non oltre il mese di febbraio, riversali di incasso relative
ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a regolarizzazione contabile dei
provvisori di uscita relativi all’esercizio finanziario precedente con
imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097 dello stesso esercizio. (56)
(55) Articolo inserito dalla l.r.
17/2005, art. 4. Vedi anche la l.r. 23/97, art. 11 e la l.r. 17/2005, artt. 5 e
6 (56) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2008, art. 3
Art. 83Titoli di spesa ineseguibili 1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri
irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli
77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, dufficio alla rimozione delle
irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di
responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro
medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dellatto.
2. Qualora il responsabile della Ragioneria non
ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di
dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione,
al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere
alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta
regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile
della Ragioneria riferisce allAssessore al bilancio, che informa la Giunta
regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al provvedimento, lAssessore al
bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a
eseguirlo, a eccezione dei casi di:
a) eccedenza della spesa rispetto allo
stanziamento; b) imputazione ai residui anziché alla competenza
e viceversa; c) incompatibilità della spesa rispetto
alloggetto dello stanziamento.
3. Copia dellordine scritto di cui al comma 2 è
allegato allatto dimpegno o al titolo di spesa.
Art. 84Gestione unificata delle spese di funzionamento 1. Al fine del contenimento dei costi e di
evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e
spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può
essere affidata, con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di
responsabilità amministrativa. (57)
1-bis. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, può disciplinare i criteri e le modalità di esecuzione delle
spese di cui al comma 1. (58)
2. [Lindividuazione delle spese
che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o
strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale]. (59)
3. [I dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese
comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché lufficio di
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, allesecuzione delle
spese e allimputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva
competenza].(60)
(57) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (58) Comma inserito dalla l.r. 20/2002, art. 29 (59) Comma abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (60) Comma abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 29
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione IV Economo cassiere centrale
Art. 85Fondo di anticipazione al cassiere centrale(61) 1. Al fine di provvedere al pagamento di spese
economali per la fornitura di beni e servizi di cui allarticolo 13 della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti), allinizio di ogni trimestre, con
atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato,
mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un
fondo di anticipazione allEconomo cassiere centrale necessario a fronteggiare
il fabbisogno del trimestre. Latto dirigenziale deve contenere, altresì,
lindicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali lanticipazione
è complessivamente riferita.
2. La Ragioneria, in esecuzione dellatto
dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e
provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme.
Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai
pertinenti capitoli di spesa.
3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di
provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte
anticipazioni allEconomo cassiere centrale per esigenze di propria competenza.
(61) Articolo così sostituito dalla l.r. 17/2005, art. 4. Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 7 così come integrato dalla l.r. 20/2005, art. 23 che individua le tipologie di spesa per le quali può essere disposta l’anticipazione.
Art. 86Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione contabile(62) 1. Il Cassiere centrale deve rendere,
trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni
disposte.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere
reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a
eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dellultimo trimestre che va
reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni
del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al
trimestre che precede.
3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti,
provvede al reintegro dellanticipazione mediante lemissione di mandati in
favore del Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato
assunto loriginario impegno provvisorio ai sensi dellarticolo 85, comma 2.
4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20
febbraio dellesercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della
somma ricevuta in anticipazione ai sensi dellarticolo 85 mediante riversale di
incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle
partite di giro.
(62) Articolo già modificato dalla l.r. 32/2001, art.
29, dalla l.r. 20/2002, art. 29 e dalla l.r. 13/2004, art. 13 è stato
successivamente così sostituito dalla l.r. 17/2005, art. 4
Art. 87Responsabilità dei cassieri(63) 1. La vigilanza sul funzionamento delle casse
economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e
gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei
pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni
concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.
2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle
attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno
una volta lanno.
(63) Articolo già modificato dalla
l.r. 20/2002, art. 29 è stato successivamente così sostituito dalla l.r.
17/2005, art. 4
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione V Servizio di tesoreria
Art. 88Disciplina 1. Il servizio di tesoreria è affidato, con
procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere
detta attività in base alla vigente legislazione.
2. Il servizio di tesoreria è regolato da una
convenzione che detta, tra laltro, norme atte a consentire agli uffici
regionali lesercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.
3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a
consentire agli uffici regionali laccertamento dello stato dei pagamenti
relativi allattuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La
convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli
uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la
speditezza dei pagamenti, nonché lutilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi.
Art. 89Anticipazione di cassa 1. Con deliberazione della Giunta regionale
possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per
fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente
lammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono
essere estinte nellesercizio finanziario nel quale sono contratte.
2. Le condizioni e le modalità delle
anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della
convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è
applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dellamministrazione dello Stato.
4. Delle anticipazioni di cassa e delle
specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto
ricorso.
TITOLO V Gestione del bilancio
Sezione VI Residui
Art. 90Residui attivi. Nozione. 1. Costituiscono residui attivi le somme
accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine
dellesercizio.
Art. 91Ricognizione dei residui attivi 1. Laccertamento definitivo delle somme
conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del
rendiconto generale della Regione.
2. Prima della formazione di tale rendiconto, la
Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione
predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione
e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione è considerata certa
per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono
in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione,
c) crediti riconosciuti inesigibili o
insussistenti.
3. I crediti di cui alle lettere a) e b)
continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione
degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle
scritture.
Art. 92Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati 1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi
a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate
attraverso la riduzione di pari importo delle economie vincolate relative
ai dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via
subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza
dellesercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di
uscita. (64)
2. Leventuale assoluta impossibilità di
procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai
correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio
autonomo regionale determina lattivazione dei procedimenti di responsabilità
per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.
(64) Comma così modificato dalla
l.r. 35/2013, art.1, c.1, lett. b); il comma 2 del medesimo articolo dispone
che la modifica ha effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014.
Art. 93Residui passivi. Nozione. 1. Costituiscono residui passivi le somme
impegnate a norma dellarticolo 76 e non pagate entro il termine dellesercizio. (65)
2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei
residui di somme non impegnate, a norma dellarticolo 76, entro il termine
dellesercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, [salvo quanto previsto dal
presente articolo]. (66) (67)
3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente a
quelle iscritte nel bilancio autonomo regionale e con esclusione di quelle
derivanti da risorse con vincolo di destinazione, comprese le quote di
cofinanziamento regionale, sono conservate nel conto dei residui per non più di
due anni successivi a quello in cui limpegno si è perfezionato per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. (68)
4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di
competenza del bilancio e non impegnate, a norma dellarticolo 76, entro il
termine dellesercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione. (69)
5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e quelle
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale derivanti dalle
deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente
non impegnate entro il termine dellesercizio confluiscono nel fondo delle
economie vincolate. Confluiscono nel fondo delle economie vincolate le somme
affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a
finanziare i capitoli di spesa a essi collegati.(70)
6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con
vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Ue confluiscono nel fondo
delle economie vincolate. (71)
6-bis. Dal fondo di cui al comma 6 sono
prelevate, con atto dirigenziale del competente Settore e sulla base dellatto
ricognitivo di cui allarticolo 94, le somme che si ritiene di utilizzare e di
impegnare entro il termine dellesercizio, mediante assegnazione agli originari
capitoli di spesa per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova
istituzione per leventuale restituzione agli enti assegnatari. (72)
6-ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di
cui allarticolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il
disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso
a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle
originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6-bis. (73) 6-quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di
insussistenza di residui passivi [o di stanziamento] (74)connessi a progetti o programmi i cui termini
di realizzazione scadono entro lesercizio di competenza, le stesse somme sono
immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore. (75)
6-quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6-bis,
6-ter e 6-quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere
adottati entro il termine dellesercizio e anche, limitatamente alle
disponibilità residue al 31 dicembre dellanno precedente, durante lesercizio
provvisorio. (76)
(65) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (66) Parole soppresse dalla l.r. 35/2013, art. 1, c.1,
lett. c); il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica ha effetto a
partire dall’esercizio finanziario 2014. (67) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (68) Comma così sostituito dalla l.r. 4/2008, art. 2 (69) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29 (70) Comma così modificato e
integrato dalla l.r. 4/2008, art. 2, dalla l.r. 32/2008, art. 3 e dalla l.r.
35/2013, art. 1, c.1, lett. c); il comma 2 del medesimo articolo dispone che la
modifica ha effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014. (71) Comma già modificato dalla
l.r. 18/2003, art. 12; dalla l.r. 22/2006, art. 5, dalla l.r. 4/2008, art. 2 è
stato infine così modificato dalla l.r. 35/2013, art. 1, c.1, lett. c); il
comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica ha effetto a partire
dall’esercizio finanziario 2014. (72) Comma aggiunto dalla l.r. 18/2003, art. 12 e
successivamente così integrato dalla l.r. 17/2005, art. 4 (73) Comma aggiunto dalla l.r. 17/2005, art. 4 (74) Parole soppresse dalla l.r.
35/2013, art. 1, c.1, lett. c); il comma 2 del medesimo articolo dispone che la
modifica ha effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014. (75) Comma aggiunto dalla l.r.
22/2006, art. 5 (76) Comma aggiunto dalla l.r. 39/2006, art. 4
Art. 94Ricognizione dei residui passivi 1. Laccertamento delle somme da iscrivere come
residuo per la parte riferibile alla competenza dellesercizio scaduto, nonché
il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi
precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da
adottare entro il 31 marzo. (77)
2. Nella ricognizione dei residui passivi si
osservano i seguenti princìpi:
a) le quote degli stanziamenti delle spese
correnti non impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario costituiscono
economie di bilancio; b) le quote dei fondi di riserva e dei fondi
speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura
dellesercizio, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 53,
costituiscono economie di bilancio; c) le quote non impegnate degli stanziamenti di
spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a
destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa
per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari,
in corrispondenza dei relativi accertamenti dentrata, confluiscono nel fondo
delle economie vincolate. (78)
3. Laccertamento definitivo delle somme
conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del
rendiconto generale della Regione.
(77) Per l’utilizzazione e
conseguente impegno delle somme conservate in bilancio quali residui di
stanziamento nel corso dell’esercizio provvisorio vedi la l.r. 42/2008, art. 4. (78) Lettera modificata prima dalla l.r. 4/2008, art. 2
e successivamente dalla l.r. 35/2013, art. 1, c.1, lett. d), il comma 2 del
medesimo articolo dispone che la modifica ha effetto a partire dall’esercizio
finanziario 2014.
Art. 95Residui passivi perenti 1. Costituiscono residui perenti le somme
iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di
cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al
comma 3 dellarticolo 93.(79)
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la
riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali
sia prevedibile lesercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. Le somme eliminate per perenzione
amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai
pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione
aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel
frattempo, soppressi.
4. Alla copertura del relativo fabbisogno si
provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma
2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la
relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i
competenti settori di spesa sono autorizzati ad effettuare qualora la
reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo
di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli
per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una
dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel
rispetto delle originarie finalità.(80)
4-bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di
prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il
termine dellesercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31
dicembre dellanno precedente, durante lesercizio provvisorio. (81)
5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti
si provvede con il medesimo provvedimento di cui allarticolo 94, comma 1.
(79) Comma così sostituito dalla l.r. 4/2008, art. 2 (80) Il presente comma, già modificato dalla l.r.
20/2002, art. 29, dalla l.r. 1/2004,art.
7 e dalla l.r.12/2005, art. 27, è stato poi così sostituito dalla l.r.
4/2008, art. 2. (81) Comma aggiunto dalla l.r. 39/2006, art. 4, comma 1, lettera c)
TITOLO VI Rendiconto generale della Regione
Art. 96Definizione e contenuti 1. Il rendiconto generale della Regione dimostra
i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta
nellanno finanziario.
2. Il rendiconto generale comprende il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto generale è premessa una
relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del
bilancio sia al conto del patrimonio.
4. Il rendiconto generale si completa con il
rapporto di gestione che contiene, con riferimento allanno di rendiconto e ai
due esercizi precedenti, i risultati relativi:
a) alle entrate e alle spese delle gestioni
finanziarie e patrimoniali; b) allo stato di attuazione delle politiche di
intervento con lindicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di
efficacia conseguiti; c) al quadro dinsieme dei pagamenti regionali
distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti
percettori pubblici e privati; d) [alle spese e ai costi dei
fattori di produzione quali lamministrazione generale, le politiche del
personale, dellinformatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle
ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi
adottati].(82)
(82) Lettera abrogata dalla l.r.
13/2004, art. 14
Art. 97Conto del bilancio 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle
limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la
medesima struttura.
Esso deve consentire, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dellarticolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche
pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni -
obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli
obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per
ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:
a) le entrate di competenza dellanno, risultanti
dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dellanno, risultanti
dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi precedenti; d) il conto totale dei residui attivi e dei
residui passivi che si tramandano allesercizio successivo.
3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati
distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.
Art. 98Conto del patrimonio 1. Il conto generale del patrimonio indica in
termini di valori aggiornati alla data di chiusura dellesercizio cui il conto
si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili e immobili; c) ogni altra attività e passività, nonché le
poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere
la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e
quella del patrimonio.
3. Al fine di consentire lindividuazione dei
beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel
conto del patrimonio lulteriore classificazione secondo la tipologia esposta
nella tabella C allegata al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco
descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di
chiusura dellesercizio cui il conto si riferisce, con lindicazione delle
rispettive destinazioni e delleventuale reddito da essi prodotto.
Art. 99Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tali rendiconti sono redatti in conformità a
quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna
società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al
rendiconto generale della Regione dellanno cui si riferiscono.
Art. 100Relazione della Giunta regionale 1. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in
particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi
degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge. 1
bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta
giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il
bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati
dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e
operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per
consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati
raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per
l’amministrazione.(83)
(83) Comma inserito dalla l.r. 15/2014, art. 2
Art. 101Formazione e approvazione 1. Il rendiconto generale della Regione è
presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dellanno
successivo allesercizio cui questo si riferisce.
2. Il Consiglio regionale approva con legge il
rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.
3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento
dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla
base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.
Art. 102Autonomia contabile del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale dispone, per
lesercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in
conformità delle norme stabilite dal regolamento interno di amministrazione e
contabilità.
2. LUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni ai princìpi del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 286.
3. Le somme stanziate nel bilancio regionale per
lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a
disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente
TITOLO VII Sistemi contabili
Art. 103Sistema di contabilità generale 1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta
dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i princìpi della
legge 3 aprile 1997, n. 94 e del D.Lgs. n. 279/1997.
2. La Ragioneria cura la tenuta di un sistema di
scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti
finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.
3. Il sistema di contabilità generale è
costituito da:
a) un sistema di contabilità finanziaria; b) un sistema di contabilità patrimoniale; c) un sistema di contabilità economica analitica
per centri di costo.
Il sistema contabile si avvale di procedure
informatiche.
Art. 104Sistema di contabilità finanziaria 1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni
di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per
ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini
di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono,
pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli
accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le
riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.
2. La chiusura delle scritture di contabilità
finanziaria al termine dellesercizio consente di determinare il risultato
finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio
Art. 105Sistema di contabilità patrimoniale 1. La contabilità patrimoniale rileva la
consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione
allinizio dellesercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso
dellanno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause,
lincremento o decremento netto del patrimonio iniziale.
2. Le scritture della contabilità patrimoniale
consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di
partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli
aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e
passivi del patrimonio.
Art. 106Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo 1. Al fine di consentire la valutazione economica
dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo.
2. In ordine alle componenti e ai criteri di
impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1 si
osserva larticolo 10 del D.Lgs. n. 279/1997 in quanto applicabile.
3. Le rilevazioni e le risultanze della
contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli
strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore
impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre
di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle
iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.
TITOLO VIII Sistema dei controlli interni e di gestione
Art. 107Princìpi generali del controllo interno e di gestione 1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema
di controllo interno e di gestione ai seguenti princìpi generali:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e
controllo di regolarità contabile); b) verificare lefficacia, lefficienza e
leconomicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati (controllo
di gestione); c) valutare le prestazioni del personale, in
particolare della dirigenza, anche ai fini dellattribuzione della quota
variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del
personale); d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della
programmazione e di determinazione dellindirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e
controllo strategico).
2. Lorganizzazione del sistema dei controlli
interni dellAmministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(84)
(84) Vedi il regolamento regionale attuativo n. 15/2003
TITOLO IX Cooperazione stato regione responsabilità e controlli particolari
Art. 108Cooperazione Stato - Regione(85) 1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nellambito di un rapporto
di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella
materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di
collaborazione, ai sensi dellarticolo 32 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
(85) Articolo così modificato dalla
l.r. 32/2001, art. 29
Art. 109Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione 1. Gli amministratori e i dipendenti della
Regione, per danni arrecati nellesercizio delle loro funzioni, rispondono nei
soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla
legge 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di
responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle
amministrazioni statali.
Art. 110Controllo della spesa delegata agli enti locali 1. Le leggi regionali che prevedono la delega di
funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di
controllo a carattere economico, finanziario e contabile.
2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione
delle spese effettuate nellesercizio delle funzioni delegate, devono presentare
alla Giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in
termini di efficienza ed efficacia nellesercizio di tali funzioni. (86)
3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono
gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.
4. In ogni tempo il Presidente della Giunta può
disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di
esecuzione delle assegnazioni regionali.
5. Al fine di garantire lomogeneità delle
procedure, laccelerazione delle spese e lattuazione dei programmi e progetti
da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con
finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni
delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua
collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
(86) Ai sensi della l.r. 17/2007, art. 11 gli enti
delegati provvedono a presentare rendiconto e relazione entro il termine del 28
febbraio di ciascun anno
Art. 111Obbligo di rendiconto per contributi straordinari 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati
dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e
unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto allamministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dellesercizio finanziario relativo, a cura del segretario
e del responsabile del servizio finanziario. (87)
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione
contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza
ed efficacia dellintervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La
sua inosservanza comporta lobbligo di restituzione del contributo straordinario
assegnato.
4. I responsabili dei centri amministrativi che
hanno erogato detti contributi sono responsabili dellapplicazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Ove il contributo attenga a un intervento
realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al
rendiconto per ciascun esercizio.
(87) Per la proroga del termine
indicato nel presente comma vedi l’art. 42 della l.r. 1/2005 che così dispone :
“ I termini di cui all'articolo 111 della
l.r. 28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle amministrazioni
pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di assistenza
sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al 30 giugno 2005. ”
TITOLO X Disposizioni organizzative
Art. 112Disposizioni di carattere organizzativo 1. Per lapplicazione delle norme previste dalla
presente legge e ai sensi dellarticolo 8,
comma 1, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata lArea di coordinamento per le
politiche economiche e finanziarie.
2. AllArea di coordinamento di cui al comma 1
fanno capo i seguenti settori.
a) programmazione; b) finanze; c) ragioneria, bilancio e controlli interni per
la regolarità amministrativa e contabile; d) controllo interno di gestione.
3. LArea di coordinamento delle politiche
economiche e finanziarie comprende i seguenti àmbiti di operatività:
a) analisi dei problemi economici e finanziari
regionali; b) elaborazione delle linee di programmazione
economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza
e di stabilità derivanti dallappartenenza dellItalia allUe; c) copertura del fabbisogno finanziario,
indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei
relativi andamenti e flussi; d) gestioni finanziarie delle partecipazioni
azionarie della Regione Puglia; e) controlli interni di regolarità contabile e
amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999;
f) gestione della formazione specialistica nelle
materie di competenza.
4. Il Settore programmazione, in particolare:
a) contribuisce a definire, sul piano operativo,
gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la
programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee
programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta regionale; b) svolge funzioni di collaborazione e supporto
nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su
richiesta e dintesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di
promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa
leventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli
interventi; c) interviene nella promozione e nella stipula
delle intese istituzionali di programma e promuove lattivazione degli strumenti
di programmazione negoziata; d) concorre a definire il piano degli interventi
per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con
riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) gestione delle imposte regionali sulle
attività produttive; b) gestione delle addizionali e compartecipazione
ai tributi erTimes New Romani; c) gestione delle tasse automobilistiche; d) gestione degli altri tributi regionali.
6. Il Settore ragioneria, bilancio e controlli
interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) esercizio sugli atti amministrativi e
legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche
previste dallordinamento contabile regionale e statale; b) formazione e gestione dei bilanci e dei
rendiconti della Regione; c) monitoraggio degli andamenti di tesoreria e
dei flussi di cassa; d) monitoraggio e coordinamento della spesa
regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari; e) verifica della legittimità, regolarità
contabile e correttezza dellazione amministrativa, nel rispetto della normativa
regionale, statale e comunitaria.
Le verifiche di regolarità amministrativa e
contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge
e fatto salvo, in ogni caso, il princìpio secondo cui le definitive
determinazioni in ordine allefficacia dellatto sono adottate dallorgano
amministrativo responsabile.
7. Il Settore controlli interni di gestione
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) analisi, verifica e valutazione
dellefficienza ed economicità dellazione amministrativa regionale; b) monitoraggio del rapporto tra costi e
risultati.
Il sistema dei controlli di gestione supporta le
funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo
come riferimento il bilancio di direzione di cui allarticolo 59 e provvede:
a) a misurare le prestazioni dei centri medesimi
e di altre unità organizzative; b) alla rilevazione dei dati relativi ai costi
dei singoli fattori produttivi impiegati; c) alla rilevazione dei dati relativi ai
risultati quantitativi e qualitativi della gestione; d) allelaborazione e allapplicazione di
indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dellazione amministrativa.
La struttura di cui al presente comma è
lorganismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei
risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità
economica di cui allarticolo 107. Il controllo di gestione si avvale di un
idoneo sistema informativo.
Art. 113Controllo strategico 1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la
Giunta regionale nellelaborazione delle direttive e degli altri atti di
indirizzo politico di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e a verificare leffettiva attuazione delle scelte
contenute negli atti medesimi.
2. Il controllo strategico sarà esercitato da
apposita struttura individuata con successivo provvedimento della Giunta
regionale.
TITOLO XI Disposizioni finali e transitorie
Art. 114Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge,
si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto
applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella L. n. 468/1978,
nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella L. n. 94/1997, nel D.Lgs. n. 279/1997
e successive modificazioni, nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Art. 115Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per lesercizio 2002 sono abrogati:
1) la legge
regionale 1° luglio 1972, n. 5;
2) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17;
3) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 18;
4) la legge
regionale 11 luglio 1978, n. 30;
5) la legge
regionale 18 aprile 1979, n. 25;
6) larticolo 17 della legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31;
7) larticolo 4 della legge
regionale 13 novembre 1979, n. 67;
8) la legge
regionale 13 novembre 1983, n. 23;
9) la legge
regionale 4 giugno 1984, n. 28;
10) la legge
regionale 11 settembre 1986, n. 25;
11) la legge
regionale 22 aprile 1987, n. 9;
12) la legge
regionale 12 agosto 1988, n. 21;
13) larticolo 5
della legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
14) la legge
regionale 4 dicembre 1991, n. 11;
15) la legge
regionale 23 giugno 1992, n. 10;
16) larticolo 24
della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9;
17) gli articoli 38
e 39
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21;
18) larticolo 13
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37;
19) larticolo 46
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6;
20) larticolo 6
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
21) larticolo 4
della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 1;
22) larticolo 9
della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22;
23) larticolo 22
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14;
24) larticolo 6
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 22;
25) larticolo 1
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17;
26) larticolo 52
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13;
27) il comma 2 dellarticolo 9
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14;
e tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili.
Art. 116Prima articolazione delle unità previsionali di base 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione
del bilancio di previsione per lesercizio 2002, provvede, in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità
previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri
di responsabilità amministrativa.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Allegati omissis
|