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                                    Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
 TITOLO I
 Disposizioni generali  
 
 Art. 1
 Princìpi generali 1. Al fine di dare applicazione ai princìpi in 
materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare lefficacia, 
lefficienza e leconomicità della propria azione, la Regione Puglia si 
conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, 
al metodo della programmazione di bilancio.  2. La presente legge ne disciplina gli elementi 
fondamentali con riferimento particolare:  a) agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, 
agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;  b) agli strumenti di programmazione finanziaria e 
di bilancio;  c) alla gestione del bilancio intesa come 
procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle 
spese;  d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che 
compongono il rendiconto generale della Regione; e) al sistema di controllo interno;  f) alle responsabilità e ai controlli di 
gestione; f-bis) alle risorse impiegate per finalità 
ambientale.(1) 
 
 
 
 Art. 2
 Disciplina dei procedimenti 1. La disciplina dei procedimenti di formazione 
degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è 
volta:  a) ad assicurare la coerenza delle azioni di 
governo, a promuovere il coordinamento e lintegrazione delle politiche 
regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;  b) a favorire il concorso degli operatori 
pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati; 
 c) a promuovere la cooperazione tra Enti locali e 
Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche; 
 d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e 
la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti 
dei cittadini;  e) a promuovere la diffusione del marketing 
territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la 
valorizzazione dellidentità e delle specificità del territorio. 
 
 
 TITOLO II
 Programmazione regionale  
 
 Sezione I
 Obiettivi e soggetti della programmazione  
 
 Art. 3
 Obiettivi della programmazione regionale 1. La programmazione regionale, intesa come 
metodo dellazione di governo ai sensi dellarticolo 3 dello Statuto della 
Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, 
finanziaria e di bilancio.  2. La programmazione regionale si conforma ai 
seguenti princìpi generali:  a) sussidiarietà, come allocazione delle risorse 
e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, 
efficienza ed economicità degli interventi;  b) concertazione, tra operatori istituzionali e 
Operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli 
obiettivi di sviluppo, lintegrazione delle risorse e le innovazioni di sistema; 
 c) corresponsabilità, come impegno reciproco dei 
diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi àmbiti per la 
realizzazione degli obiettivi concordati;  d) concentrazione e integrazione, tematica e 
finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle 
suscettività presenti nelle diverse aree. 
 3. La programmazione regionale mira a valorizzare 
il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della 
Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla 
formazione degli indirizzi di governo.  4. La programmazione regionale persegue 
lobiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della 
Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, 
concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale 
volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni 
dEuropa.  5. La Regione concorre come soggetto autonomo al 
processo di programmazione nazionale e dellUnione europea e ne persegue gli 
obiettivi nellàmbito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i 
propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina 
della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui allarticolo 4, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.    
 
 Art. 4
 Soggetti della programmazione regionale 1. Sono soggetti istituzionali della 
programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti 
esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla  legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 22 Riordino delle funzioni e dei compiti 
amministrativi della Regione e degli Enti locali.  2. Gli enti locali, le associazioni 
rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi 
degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore 
e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di 
programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, 
nazionali e dellunione europea.  3. Sono interlocutori della Regione nella 
definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le 
strutture dellUnione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali 
dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università, 
le agenzie ed enti di ricerca, le altre regioni, il complesso degli enti 
pubblici.    
 
 Art. 5
 Concertazione e partenariato istituzionale e sociale 1. La Giunta regionale promuove le più ampie 
forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai 
fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale. 
 2. Il partenariato sociale si attua, anche con 
riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso listituzione, 
entro tre mesi dallinizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a 
cui partecipano i soggetti indicati allarticolo 4, comma 2. La Giunta regionale 
definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. 
Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate dintesa con le 
rappresentanze economico-sociali allinizio di ogni anno. La Giunta regionale, 
nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai 
criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei 
soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di 
esame partenariale.  3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e 
comunitari, di cui allarticolo 4, comma 3, possono essere chiamati a 
partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al 
presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con 
riferimento a specifiche normative.  4. La Regione promuove e assicura la 
partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti 
fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di 
concertazione di cui allarticolo 5 
della legge 
regionale 25 settembre 2000, n. 13, nonché della Conferenza permanente 
Regione - Autonomie locali di cui allarticolo 6 della L.R. 
n. 22/2000.  5. La Giunta regionale attua e promuove la più 
ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal 
Governo e dalle istituzioni dellUnione europea. Nellambito di tale attività, 
la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della 
proposizione di istanze e programmi comuni.  
 
 TITOLO II
 Programmazione regionale  
 
 Sezione II
 Strumenti della programmazione regionale  
 
 Art. 6
 Programmi e progetti 1. Le politiche regionali di promozione dello 
sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in 
politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di 
integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di 
sistema.  2. La Regione individua e attua le politiche di 
promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso lattivazione di 
programmi e di progetti.  3. Per programma sintende un complesso 
coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a 
realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse 
generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico, 
sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle 
finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si 
articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte 
adottate.  4. I programmi si articolano, di norma, in 
progetti. Per progetto sintende un insieme organico di iniziative, di attività 
o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati 
nellambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la 
specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, 
efficacia e impatto sociale, lindicazione delle strutture organizzative 
competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i 
dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici 
occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, lentità delle risorse 
finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a 
quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, 
nonché lindicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.  
 
 Art. 7
 Atti della programmazione 1. Sono atti della programmazione economica, 
sociale, territoriale e finanziaria regionale:  a) il Piano di sviluppo regionale (P.S.R.);  b) i piani di settore e intersettoriali;  c) i programmi strutturali regionali dellUnione 
europea;  d) i programmi integrati territoriali;  e) gli strumenti di programmazione negoziata; 
 f) il documento regionale annuale di 
programmazione economica e finanziaria (DAP);  g) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale 
e il bilancio annuale. 
   
 
 Art. 8
 Piano di sviluppo regionale 1. Il P.S.R. definisce, per un periodo non 
inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della 
Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale 
(P.U.T.), lo strumento che ne informa lattività di governo.  2. Il P.S.R. si articola in due parti 
fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le 
determinazioni programmatiche del P.S.R. costituiscono, congiuntamente al 
P.U.T., il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze 
programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli 
altri strumenti attuativi della programmazione regionale.  3. I quadri di riferimento comprendono:  a) lanalisi dello scenario nel quale si 
collocano le politiche di sviluppo regionale;  b) il contesto strutturale contenente lanalisi 
degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e lindividuazione degli 
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;  c) la stima previsionale delle risorse pubbliche 
disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei P.S.R.;  d) le opzioni politiche generali che 
rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione 
delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo 
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale. 
 4. Le determinazioni programmatiche:  a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per 
lattività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e 
intersettoriali;  b) formulano le direttive per la determinazione 
di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti allattuazione del 
P.S.R. devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità 
assegnate;  c) individuano gli strumenti normativi, 
amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, 
controllo e revisione dei P.S.R. 
 5. I programmi e i progetti, cosi come definiti 
allarticolo 6, costituiscono larticolazione delle determinazioni 
programmatiche del P.S.R. e possono essere integralmente definiti nel P.S.R. 
stesso, o richiedere ulteriori specificazioni allinterno dei piani di settore, 
dei programmi strutturali dellUnione europea, di area e/o negli strumenti di 
programmazione negoziata.  
 
 Art. 9
 Piani di settore e intersettoriali 1. I piani di settore e intersettoriali 
definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché 
strumenti e procedure di controllo dellattuazione, con riferimento a 
particolari comparti dinteresse sociale, economico o territoriale e in 
attuazione del P.S.R. o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti 
comunitari.  
 
 Art. 10
 Programmi di intervento strutturale regionale dellUnione europea 1. I Programmi di intervento regionali, in 
attuazione di atti dellUnione europea, costituiscono il momento di integrazione 
tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi 
programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il 
riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti delleconomia regionale, 
concorrendo altresì al perseguimento dellarmonizzazione economica e sociale 
delle Regioni dEuropa.  2. Nella elaborazione dei programmi di cui al 
comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando 
ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali 
 
 Art. 11
 Programmi integrati territoriali 1. I Programmi integrati territoriali hanno come 
obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree 
della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.  2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo 
locale di cui al comma 1, i Programmi integrati territoriali definiscono le 
azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel 
processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo 
di agevolare la realizzazione e/o di aumentare lefficacia dei primi.  
 
 Art. 12
 Strumenti di programmazione negoziata 1. La programmazione negoziata regola gli 
interventi che hanno ununica finalità di sviluppo e che coinvolgono una 
molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che 
richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle 
procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.  2. Ai sensi dellarticolo 2, comma 203, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della 
programmazione negoziata:  a) lintesa istituzionale di programma,  b) laccordo di programma quadro;  c) il patto territoriale,  d) il contratto darea;  e) il contratto di programma;  f) gli accordi di programma regionali. 
 3. Lintesa istituzionale di programma 
costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta 
regionale vengono stabiliti obiettivi e àmbiti settoriali e territoriali per i 
quali è necessaria unazione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le 
intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.  4. Laccordo di programma quadro è un accordo 
promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti 
locali che si pone quale strumento di attuazione dellintesa istituzionale di 
programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune 
funzionalmente collegati.  5. Il patto territoriale costituisce uno 
strumento con cui si definisce un programma dinterventi con specifici obiettivi 
di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della 
programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da 
altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori 
economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta 
regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una 
specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della 
programmazione regionale.  6. Il contratto darea è uno strumento di 
programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, 
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti 
interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione 
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in 
territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di 
crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo 
e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della 
programmazione.  7. La Regione può partecipare alla definizione e 
realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello 
Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della L. n. 662/1996.  8. Sono, altresì, strumenti di programmazione 
negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di 
assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione 
di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che 
richiedono lazione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti 
pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti 
privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi 
dellarticolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 Art. 13
 Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria 1. La Regione stabilisce i contenuti della 
politica socio - economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza 
regionale mediante il DAP.  2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso 
nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, 
delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del 
DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e 
successive modificazioni e integrazioni.  3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale 
di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione. finanziaria e di 
bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:  a) verifica e aggiorna annualmente le 
determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e 
intersettoriali;  b) delinea il quadro delle risorse finanziarie 
regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le 
scelte e gli effetti di bilancio. 
 4. Il DAP contiene una sintetica descrizione 
della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli 
andamenti delleconomia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:  a) le tendenze e gli obiettivi macro-economici, 
in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e delloccupazione 
nella regione nel triennio di riferimento;  b) gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e 
degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da 
apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;  c) il limite massimo del ricorso al mercato 
finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;  d) le regole di variazione delle entrate e delle 
spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce 
il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale; 
 e) gli indirizzi per gli interventi, anche di 
settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel 
bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla 
lettera b), nellambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);  f) la valutazione di massima delleffetto 
economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla 
lettera e) in rapporto allandamento tendenziale;  g) i criteri e i parametri per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione e lindividuazione delle priorità 
da realizzare. 
 
 
 Art. 14
 Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale 1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale 
e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della 
Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, 
nellorizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari allattuazione delle 
azioni previste negli atti della programmazione regionale.  2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale 
e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.   
 
 TITOLO II
 Programmazione regionale  
 
 Sezione III
 Procedure di formazione degli atti di programmazione  
 
 Art. 15
 Organizzazione delle strutture della programmazione 1. La Giunta regionale individua e disciplina 
lorganizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture 
deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e 
finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della 
collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità 
tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche 
dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui allarticolo 21, comma 
3.    
 
 Art. 16
 Procedimento di formazione del P.S.R 1. Entro cinque mesi dallinizio della 
legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di P.S.R. secondo il seguente 
iter procedurale interno:  a) le strutture della programmazione, sulla base 
delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno 
schema tecnico di P.S.R. che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di 
responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e 
proposte;  b) lo schema tecnico di P.S.R., rielaborato 
tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla 
Giunta dallAssessore alla programmazione;  c) la Giunta regionale adotta lo schema di P.S.R. 
ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al 
comma 2. 
 2. Lo schema di P.S.R. è sottoposto dalla Giunta 
allesame del tavolo di concertazione economico - sociale istituito ai sensi 
dellarticolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro 
quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di P.S.R.  3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta 
giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il 
progetto di P.S.R. e lo presenta allesame del Consiglio regionale nei 
successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla 
concertazione.  4. Il P.S.R. è approvato con atto amministrativo 
di indirizzo politico del Consiglio regionale.  5. Qualora il P.S.R. si riferisca a un periodo 
inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel 
contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al 
Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. Laggiornamento corrente delle 
determinazioni programmatiche del P.S.R. avviene, di norma, in sede di 
approvazione del DAP.  
 
 Art. 17
 Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale 
dellUnione europea 1. I programmi strutturali regionali dellUnione 
europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di 
sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure 
dellUnione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in 
ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex 
ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo. 
 2. La Giunta regionale designa le strutture 
regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, 
sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei 
relativi programmi strutturali. Lelaborazione si effettua con specifico 
riferimento:  a) allindividuazione delle misure e azioni in 
rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione 
regionale e con gli altri programmi dellUnione europea;  b) alla valutazione ex ante economica, sociale, 
occupazionale e ambientale;  c) alla fattibilità finanziario - contabile;  d) alle procedure di controllo della fase di 
realizzazione. 
 3. La Giunta regionale, preliminarmente alla 
elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la 
Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da 
sottoporre allesame del tavolo di concertazione economico - sociale. Lo schema 
generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente 
competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della 
Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello 
schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro 
di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità 
regionali e indirizzi generali dellUe.  4. La Giunta regionale assicura, attraverso 
lArea di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale 
delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in 
itinere e finale dei programmi.  5. [Gli adempimenti concernenti 
il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99 
sono assicurati da una struttura operativa creata nellambito dellArea di 
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente 
legge].(2)   
 
 
 
 Art. 18
 Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma 1. Le intese istituzionali di programma di cui 
alla L. n. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta 
regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse 
comune, procedono:  a) a una ricognizione dei programmi e delle 
relative risorse finanziarie disponibili;  b) allindividuazione dei soggetti interessati 
alla realizzazione degli impegni programmati;  c) alla definizione delle procedure di 
attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi. 
 2. Alla gestione delle intese sono preposti un 
Comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da 
rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato paritetico di 
attuazione che presiede allesercizio delle funzioni tecniche connesse alle 
intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la composizione 
dei due Comitati suddetti.  3. Per la formazione e presentazione alla Giunta 
regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle 
proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure 
interne previste dallarticolo 16, comma 1.  4. La Giunta regionale per il negoziato con il 
Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone 
allesame dei tavoli di concertazione di cui allarticolo 5. Lo schema generale 
è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente 
in materia di programmazione.  
 
 Art. 19
 Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta 1. Le procedure interne di formazione delle 
proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di 
programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti darea, nonché quelle 
relative agli accordi di programma regionali e ai contratti di programma di cui 
alla L. n. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.  2. La Giunta regionale determina le procedure di 
cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, 
individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le 
modalità di presentazione.  
 3. La Giunta regionale definisce altresì le 
procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni 
coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.  
 
 Art. 20
 Verifica di coerenza con il P.S.R. 1. Le verifiche di coerenza di progetti e 
programmi di cui allarticolo 6 con il P.S.R., qualora non diversamente disposto 
da specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne 
danno motivazione negli atti trasmessi allesame della Giunta. Tali motivazioni 
fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il P.S.R. espressi dagli 
altri Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla 
predisposizione degli atti di programmazione.    
 
 TITOLO II
 Programmazione regionale  
 
 Sezione IV
 Verifica dellattuazione degli atti di programmazione  
 
 Art. 21
 Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti 1. La Giunta regionale cura il monitoraggio 
dellattuazione e dellefficacia dei programmi e dei progetti. 1 
bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché del regolamento 
regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno 
2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa nella Regione Puglia), la Regione Puglia istituisce il bilancio 
sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura 
un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa.(4)  2. Presso le strutture dellArea di coordinamento 
delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di 
monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei principali strumenti di 
programmazione.  3. La struttura deputata al monitoraggio e 
valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il Settore 
programmazione con larticolo 12 
della L.R. 
n. 13/2000, così come modificato dallarticolo 48 
della legge 
regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dellarticolo 1 della legge 
17 maggio 1999, n. 144. (3)  4. La struttura di cui al comma 3 provvede al 
monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze 
settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio - 
economico. 
 
 
 Art. 22
 Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti 1. I rapporti sullo stato di attuazione dei 
programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo 
le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla 
valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di 
risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I 
rapporti sullo stato di attuazione concorrono allelaborazione degli ulteriori 
programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli 
stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a 
disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti 
economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui 
allarticolo 5.  
 
 TITOLO III
 Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio  
 
 Sezione I
 Legge finanziaria e bilanci  
 
 Art. 23
 Nozione 1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di 
governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica 
finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio 
in base al metodo della programmazione finanziaria.  2. La Regione realizza la programmazione 
finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle 
decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dellimpiego 
delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e 
di bilancio:  a) il DAP;  b) la legge finanziaria regionale;  c) il bilancio pluriennale;  d) il bilancio annuale di previsione. 
 
 
 Art. 24
 Procedimento di formazione del DAP 1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il 
seguente iter procedurale:  a) lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla 
base del P.S.R. e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle 
strutture dellArea di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, 
dintesa con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di 
competenza;  b) la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini 
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui allarticolo 
5, comma 4. 
 2. La Giunta regionale presenta al Consiglio 
regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31 
luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.    
 
 Art. 25
 Legge finanziaria regionale(5)  1. La finanza regionale concorre con la finanza 
statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità 
derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea e opera in coerenza 
con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.  2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e 
di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione 
finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio 
annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di 
riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non 
superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio 
annuale.  3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al 
Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per lanno successivo. Con 
la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di 
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e 
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze 
previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti 
finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - 
finanziaria regionale.  4. Con la legge finanziaria regionale la Regione 
non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o 
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. (6)  5. La legge finanziaria regionale stabilisce: 
 a) il livello massimo del ricorso al mercato 
finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno 
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi 
della programmazione regionale;  b) gli importi dei fondi speciali previsti 
dallarticolo 52;  c) la determinazione, in apposita tabella, della 
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio 
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è 
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;  d) la determinazione, in apposita tabella, per le 
leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di 
spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. 
 6. La legge finanziaria regionale può disporre: 
 a) variazioni delle misure di aliquote, 
detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a 
imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della 
Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del 
quantum della prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe 
e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio 
dellanno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;  b) limporto complessivo massimo destinato, in 
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti 
del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento 
economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime 
contrattuale;  c) la determinazione, in apposita tabella, delle 
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di 
autorizzazioni di spesa vigenti;  d) altre regolazioni meramente quantitative 
rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali. 
 6-bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato 
le risorse impiegate in finalità di protezione dellambiente, riguardanti 
attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle 
risorse e del patrimonio naturale. 
 
 (5) (6) Comma 
aggiunto dalla l.r. 29/2012, art. 1, c.1, lett. b) . L’art. 2 della
medesima legge dispone che con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore, sono definite le modalità operative di attuazione. 
 Art. 26
 Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale è strumento 
programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del 
bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A 
tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per 
unità previsionale di base, espone separatamente:  a) landamento delle entrate e delle spese in 
base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a 
legislazione vigente);  b) le previsioni sullandamento delle entrate e 
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel P.S.R. 
e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello 
Stato (bilancio pluriennale programmatico). 
 2. Le previsioni del bilancio pluriennale 
assumono come termini di riferimento quelli dei P.S.R. e considerano, comunque, 
un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione 
scorrevole.  3. Il bilancio pluriennale è approvato con 
apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a 
riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.  4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di 
riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da 
leggi regionali a carico di esercizi futuri.  4-bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in 
allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi 
natura o contenuti ambientali. (7)  
 
 (7) Comma 
aggiunto dalla l.r. 29/2012, art. 1, c.1, lett. c). L’art. 2 della
medesima legge dispone che con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni
dalla sua entrata in vigore, sono definite le modalità operative di attuazione. 
 Art. 27
 Bilancio annuale 1. Il bilancio di previsione annuale è 
regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.  1-bis. Il Bilancio annuale deve avere in allegato 
la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o 
contenuti ambientali. (8)  
 
 (8) 
 
 TITOLO IV
 Rapporti con la programmazione  
 
 Sezione I
 
 
 Art. 28
 Rapporto con la programmazione regionale 1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli 
obiettivi definiti dal P.S.R. e ai progetti da esso previsti; esse determinano 
di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.  2. La quota annuale della spesa è determinata 
dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui allarticolo 31, 
in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie 
dellesercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di 
avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.  
 
 Art. 29
 Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti 1. Le leggi regionali che prevedono spese 
operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli 
interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle 
leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della 
copertura finanziaria.  2. La Regione può dare corso, sulla base delle 
leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio 
pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche 
prima che sia determinata lentità delle spese da eseguire, con esclusione degli 
atti dai quali comunque sorga lobbligo di assumere impegni a norma 
dellarticolo 76.  3. In particolare può provvedersi, a norma del 
comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, allistruttoria di 
domande, allacquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la 
ripartizione territoriale e settoriale della spesa.  
 
 Art. 30
 Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento 1. Le leggi regionali che autorizzano spese per 
lattuazione di programmi pluriennali di intervento indicano lammontare 
complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del 
bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in 
corso o già presentato al Consiglio regionale per lassunzione di impegni aventi 
scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle 
leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa 
medesima.  2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si 
può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, 
allespletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per 
lattuazione dei relativi interventi, con riferimento allinter programma 
pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga 
lobbligo di assumere impegni a norma dellarticolo 76.  3. In particolare si può provvedere alla 
predisposizione dei programmi operativi, allistruttoria di domande, 
allacquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione 
territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di 
opere.    
 
 Art. 31
 Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali 1. Le leggi regionali che autorizzano opere e 
interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli 
elementi di cui allarticolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei 
contratti o comunque lassunzione di obbligazioni nei limiti dellintera somma 
indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di 
ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che 
vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre 
dei limiti allentità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e 
dei relativi pagamenti.  2. Le leggi che autorizzano lassunzione di 
obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi 
siano iniziati entro lesercizio in cui è assunta lobbligazione.  3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si 
provvede allespletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con 
riferimento allintero programma pluriennale di spesa, nonché allassunzione 
delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione allentità 
degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.  4. Le successive quote annuali di spesa sono 
determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo 
allentità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.   
 
 Art. 32
 Prestazioni di garanzie finanziarie 1. La legge regionale che prevede la 
prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione 
a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di 
mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze 
amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo 
rischio. (9)  2. Nel bilancio regionale viene iscritta 
unapposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma 
presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità 
del rischio, per lassolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le 
garanzie prestate.  3. In allegato al bilancio preventivo della 
Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate 
dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.  4. La concessione della garanzia regionale forma 
oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto lesercizio 
delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla 
Regione.  5. Nellentrata del bilancio annuale è iscritta 
unapposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.   
 
 
 Art. 33
 Disciplina delle procedure di spesa 1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini 
entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per 
lerogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi 
massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, 
con riguardo allassunzione degli impegni e alla scadenza delle relative 
obbligazioni.  2. Le leggi regionali di spesa individuano 
espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da 
parte di terzi che condizionano lesecuzione dellintervento o dellopera e i 
termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste, 
che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e 
del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto limpegno, 
rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti. 
 3. Le leggi che disciplinano le opere o gli 
interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in 
ogni caso i termini di cui al comma 2.  4. Il mancato rispetto dei termini comporta la 
decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel 
caso di mancata ultimazione dellintervento per ragioni eccezionali non 
dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della 
Giunta regionale.    
 
 Art. 34
 Relazione alle leggi di spesa 1. I disegni e le proposte di legge regionale che 
comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere 
corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da 
ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la 
spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli 
anni compresi nel bilancio pluriennale e dellonere complessivo in relazione 
agli obiettivi previsti.  2. Il referto-tecnico dei disegni di legge di cui 
al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente 
per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.  3. Il referto tecnico delle proposte di legge di 
cui al comma 1 predisposto dallufficio di segreteria della Commissione 
consiliare competente e vistato dal centro di responsabilità amministrativa 
competente per materia, entro sette giorni dalla data di ricevimento e dal 
Settore ragioneria entro i successivi quindici giorni.(10)  4. La relazione accompagnatoria ai progetti di 
legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso 
nel P.S.R., mette in evidenza i seguenti elementi:  a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata 
da precedenti leggi aventi analoghe finalità;  b) la coerenza degli obiettivi della legge con 
quanto stabilito dal PRS;  c) i risultati, anche in termini di standard, che 
la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative 
fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di 
calcolo adottati;  d) gli organi e le unità organizzative 
responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;  e) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge; 
 f) i criteri per larticolazione territoriale 
degli interventi. 
 
 
 
 Art. 35
 Copertura finanziaria delle leggi di spesa 1. La copertura finanziaria delle leggi regionali 
che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con 
le seguenti modalità:  a) mediante utilizzo degli accantonamenti 
iscritti nei fondi speciali previsti dallarticolo 52, sia con riferimento al 
bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso 
lutilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte 
corrente;  b) mediante riduzione di precedenti 
autorizzazioni legislative regionali di spesa;  c) mediante modificazioni legislative che 
comportino nuove o maggiori entrate.  Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove 
e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.  
 
 TITOLO IV
 Rapporti con la programmazione  
 
 Sezione II
 Bilancio annuale di previsione  
 
 Art. 36
 Anno finanziario 1. La gestione delle entrate e delle spese della 
Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come 
strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.  2. Il bilancio è redatto in termini di competenza 
e in termini di cassa. Lunità temporale della gestione è lanno finanziario che 
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.  
 
 Art. 37
 Princìpi del bilancio 1. Il bilancio della Regione è costruito sulla 
base dei princìpi dellannualità, dellintegrità, delluniversalità, dellunità 
e della pubblicità.  2. Sulla base del princìpio dellintegrità, tutte 
le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di 
riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.  Parimenti tutte le spese sono iscritte in 
bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.  3. Sulla base dei princìpi delluniversalità e 
dellunità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.  
 
 Art. 38
 Struttura di bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale di previsione è 
articolato, per lentrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le 
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di 
attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze 
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un 
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa 
gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione 
regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono 
aggregate in un unica unità previsionale di base.  2. Per ogni unità previsionale di base sono 
indicati:  a) lammontare presunto dei residui attivi o 
passivi alla chiusura dellesercizio precedente quello cui il bilancio si 
riferisce;  b) lammontare delle entrate che si prevede di 
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si 
riferisce;  c) lammontare delle entrate che si prevede di 
riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza 
distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 
 3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2, 
lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo 
svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione 
vigente, daranno luogo, nellesercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni 
di spesa a norma dellarticolo 76.  4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2, 
lettera b), è iscritto leventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che 
si presume di accertare al termine dellesercizio precedente a quello cui il 
bilancio si riferisce.  5. Lutilizzo delleventuale saldo finanziario 
positivo o il ripiano delleventuale saldo finanziario negativo sono effettuati 
nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 44.  6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c), 
è iscritto lammontare del fondo di cassa che si presume esista allinizio 
dellesercizio cui il bilancio si riferisce.  7. Lapposito allegato al bilancio le unità 
previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per 
capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere 
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con levidenziazione 
delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in 
relazione al rispettivo oggetto per lentrata e secondo loggetto e il contenuto 
economico e funzionale per la spesa.  8. Formano oggetto di specifica approvazione del 
Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3, 
4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le 
previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite 
per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.  9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono 
determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli 
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, 
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica 
incrementale.  10. Contestualmente allapprovazione della legge 
di bilancio o dellautorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta regionale 
provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della 
gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati 
nellambito dello stato di previsione delle spese.  11. In relazione a quanto disposto dal comma 10, 
la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire lanalisi e il 
controllo dei costi e dei rendimenti dellattività amministrativa, della 
gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione 
delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di 
spesa.  
 
 Art. 39
 Revisione dei capitoli di spesa 1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e lazione amministrativa, 
la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede 
alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto 
economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse 
esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni 
capitolo corrisponda a un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove 
necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio. 
 
 Art. 40
 Equilibrio del bilancio 1. In ciascun bilancio annuale il totale dei 
pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si 
prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.  2. Il totale delle spese di cui si autorizza 
limpegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di 
accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da 
mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione 
del bilancio nei limiti di cui allarticolo 71 Mutui e prestiti.  3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni 
caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché 
di quelle per lassunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma 
dellarticolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della 
quota del saldo negativo presunto dellesercizio precedente determinata dalla 
mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati. 
 4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto 
delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Ue.   
 
 Art. 41
 Assestamento di bilancio(11)  1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto 
dellesercizio precedente di norma entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio 
regionale approva con legge lassestamento del bilancio mediante il quale si 
provvede:  a) allaggiornamento dellammontare dei residui 
attivi e passivi risultanti alla chiusura dellesercizio precedente a quello cui 
il bilancio si riferisce;  b) allaggiornamento delleventuale saldo 
finanziario positivo o negativo risultante allinizio dellesercizio cui il 
bilancio si riferisce e alla rideterminazione dellammontare dellindebitamento 
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;  c) allaggiornamento dellammontare della 
giacenza di cassa risultante allinizio dellesercizio cui il bilancio si 
riferisce;  d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità 
previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto 
alle lettere a), b) e c), per ristabilire lequilibrio di bilancio secondo 
quanto disposto dallarticolo 40;  e) a tutte le altre variazioni che si ritengono 
opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari 
del P.S.R. e allandamento della spesa delle politiche regionali. 
 
 
 
 Art. 42
 Variazioni di bilancio  1. La legge di approvazione del bilancio regionale può 
autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dellesercizio 
mediante provvedimenti amministrativi, per listituzione di nuove unità 
previsionali di entrata, per linscrizione di entrate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per 
liscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate 
dalla legislazione in vigore.  2. La Giunta regionale con provvedimento 
amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della 
medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura 
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle 
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere 
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 
49, 50, 51, 52, 53 e 54.(12)  Possono essere autorizzate variazioni 
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate 
nellambito di una stessa funzione - obiettivo o di uno stesso programma o 
progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al 
Consiglio regionale entro dieci giorni.  3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti 
legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare 
variazioni compensative, allinterno della medesima classificazione economica, 
tra unità previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa 
funzione - obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse 
modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle 
disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a 
effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse 
qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi 
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 
programmazione negoziata.  4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative 
ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nellambito 
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri 
soggetti.  5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle 
di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 
6-quinquies, e 95, comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dellanno 
a cui il bilancio stesso si riferisce. (13)  6. La Giunta regionale può disporre variazioni 
compensative, nellambito della stessa o di diverse unità di base di conto 
capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che 
si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa 
funzione - obiettivo ai sensi dellart. 46. Il relativo 
provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.(14) (15)  6-bis. A seguito di rimodulazioni, definite 
secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi 
di programma quadro finanziati con risorse vincolate dellUnione europea o dello 
Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta 
regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio 
entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata, 
mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla 
competenza dellesercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui 
attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla 
competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa 
eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri [e di 
stanziamento] nonché delle economie vincolate.(16) (17) (18)  6 
ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la 
pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della 
Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo 
integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente 
articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6 
bis. (19)  7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte 
variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.  
 
 
 Art. 43
 Divieto di storni(20)  1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dellart. 59 e dai successivi 
articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, è vietato il trasporto, con atto 
amministrativo, di somme da una unità previsionale allaltra del bilancio, sia 
per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa. 
 
 
 Art. 44
 Iscrizione del saldo finanziario 1. Leventuale avanzo di amministrazione, per la 
parte derivante dallapplicazione dellistituto della perenzione amministrativa, 
deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di 
previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui 
passivi perenti di cui allarticolo 95.  2. Le ulteriori disponibilità dellavanzo vanno 
prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative 
a esercizi pregressi e alleventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di 
cui allarticolo 54. Il relativo utilizzo è subordinato allapprovazione della 
legge di assestamento del bilancio di cui allarticolo 41.  3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla 
legge di approvazione del rendiconto generale dellesercizio è iscritto nel 
bilancio dellanno successivo mediante apposita legge regionale per la parte 
alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio.(21)  4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono 
assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il 
disavanzo viene iscritto.  
 
 (21) 
 
 Art. 45
 Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio della Regione le entrate sono 
ripartite nei seguenti titoli:  Titolo I: entrate derivanti da tributi propri 
della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso 
devolute alla Regione;  Titolo II: entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti di parte corrente dellUe, dello Stato e di altri soggetti;  Titolo III: entrate extratributarie;  Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da 
riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;  Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o 
altre operazioni creditizie;  Titolo VI: entrate per contabilità speciali. 
 2. Nellambito di ciascun Titolo e con esclusione 
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:  a) categorie, secondo la natura dei cespiti;  b) unità previsionali di base, ai fini 
dellapprovazione consiliare e dellaccertamento dei cespiti;  c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai 
fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta 
menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi 
dello Stato o della Regione. 
 3. Le unità previsionali di base costituiscono le 
unità fondamentali di classificazione delle entrate.  4. Per ciascuna unità previsionale di base di 
entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui allarticolo 38, comma 2, la 
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione. 
 
 Art. 46
 Classificazione della spesa 1. Nel bilancio della Regione le spese sono 
ripartite per aree di intervento.  Nellambito di ciascuna area di intervento le 
spese si ripartiscono in:  a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle 
politiche regionali;  b) unità previsionali di base. 
 2. Le unità previsionali di base costituiscono 
unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più 
capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico 
predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad 
approvazione consiliare.  3. Le unità previsionali di base sono suddivise 
in:  a) unità relative alla spesa corrente;  b) unità relative alla spesa in conto capitale; 
 c) unità per il rimborso di mutui e prestiti. 
 Le unità relative alla spesa corrente possono 
essere ulteriormente ripartite in:  a) unità per spese di funzionamento;  b) unità per interventi operativi;  c) unità per oneri comuni. 
 Le unità relative alle spese in conto capitale 
possono essere ulteriormente ripartite in:  a) unità per spese di investimento;  b) unità per oneri comuni; 
 Le unità per il rimborso di mutui e prestiti 
possono essere ulteriormente ripartite in:  a) unità per oneri del debito;  b) unità per il rimborso di prestiti. 
 4. In base al princìpio del coordinamento e del 
consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si 
conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore 
della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione 
viene presentato un quadro da cui risultino:  a) le categorie in cui viene classificata la 
spesa secondo lanalisi economica;  b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa 
secondo lanalisi funzionale;  c) gli incroci tra i diversi criteri di 
ripartizione;  d) la ripartizione in Titoli: 
 Titolo I: spese correnti; 
 Titolo II: spese in conto capitale; 
 Titolo III: spese per rimborso di mutui e 
prestiti; 
 Titolo IV: spese per contabilità speciali. 
   
 
 Art. 47
 Approvazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione è presentato dalla 
Giunta al Consiglio di norma entro il 30 ottobre dellanno precedente a quello 
cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.(22)  2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da 
parte del Consiglio regionale solo le previsioni di cui allarticolo 45, comma 
2, lettere a) e b) e allarticolo 46, comma 1, lettere a) e b) . Le previsioni di spesa di 
cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, 
rispettivamente, di impegno e di pagamento. (23)  3. In apposito allegato al bilancio di 
previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini di 
gestione e rendicontazione. (24)  
 
 
 Art. 48
 Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli 1. La determinazione delle unità previsionali di 
base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità 
previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere 
apportate con le leggi di variazione e di assestamento. (25)  2. La disaggregazione di ciascuna unità 
previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione 
è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo 
capitolo, salvo quanto disposto dallart. 84: (26)  a) spese attinenti a più centri di responsabilità 
amministrativa;  b) spese correnti, spese in conto capitale e 
spese relative al rimborso di mutui e prestiti;  c) spese relative a funzioni proprie della 
Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;  d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato 
a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dellentrata dello 
stesso bilancio e spese di altra natura. 
 
 
 
 Art. 49
 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine 1. Nello stato di previsione della spesa del 
bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e 
dordine.  2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, 
con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli 
stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si 
rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere 
obbligatorio o connesse con laccertamento e la riscossione delle entrate.  3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni 
caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per lammortamento di 
mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione 
concessa dalla Regione.  4. Lelenco delle unità previsionali di base che 
possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.  
 
 Art. 50
 
 
 Art. 51
 Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un 
Fondo di riserva per lintegrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui 
stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di 
approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo 
dellammontare dei pagamenti previsti nellesercizio.  2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto 
dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono 
prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità 
previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali 
deficienze delle relative dotazioni. (27)  
 
 
 Art. 51 bis
 Fondo svalutazione crediti(28)  1. Nell’ambito delle spese correnti dell’unità 
previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n. 1110065, 
denominato ”Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare eventuali 
minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente 
inesigibili. 2. La somma stanziata costituisce, al termine 
dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale 
fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa 
inesigibilità . 
 
 
 Art. 52
 Fondi speciali 1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi 
speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di 
spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri 
derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo 
lapprovazione del bilancio.  2. I fondi speciali non sono utilizzabili per 
limputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da 
iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base 
esistenti oppure in nuove unità, dopo lentrata in vigore dei provvedimenti 
legislativi che autorizzano le spese medesime.  3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo 
speciale, lelenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del 
fondo stesso.  4. Liscrizione in bilancio dei fondi speciali 
avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si 
prevede di assumere nellesercizio di competenza in applicazione dei nuovi 
provvedimenti legislativi.  5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al 
termine dellesercizio di competenza costituiscono economia di spesa.  6. Con deliberazione della Giunta regionale, da 
comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni 
allentrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal 
Consiglio regionale prima dellapprovazione del bilancio, ma entrate in vigore 
successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la 
spesa autorizzata a carico dellesercizio cui il bilancio si riferisce. Tali 
deliberazioni possono essere adottate anche durante lesercizio provvisorio ai 
sensi dellart. 66.(29)  7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi 
regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori 
entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura 
finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti 
legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di 
previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.  
 
 (29) 
 
 Art. 53
 Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dellesercizio precedente 1. Ai fini della copertura finanziaria delle 
spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine 
dellesercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può 
essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto 
esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima 
dellapprovazione del rendiconto dellesercizio medesimo e comunque non oltre il 
30 giugno.  2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma 
lassegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi 
sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio 
dellesercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi 
provvedimenti legislativi.  3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore 
spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui 
risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali 
dellesercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale 
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del 
calcolo delleventuale disavanzo di cui allarticolo 44. (30)  
 
 
 Art. 54
 1. Nello stato di previsione della spesa sono 
iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al 
finanziamento:  a) di programmi e di progetti ammessi o 
ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo 
costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, 
della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, 
presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;  b) di intese istituzionali di programma, per la 
parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le 
specifiche leggi regionali di settore;  c) di programmi intersettoriali di rilevanza 
regionale;  c-bis) di passività pregresse.(31)  2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al 
comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.  3. La Giunta regionale, in relazione 
allapprovazione di programmi o progetti da parte dell Ue o di accordi di 
programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie 
deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, alliscrizione 
delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o 
allistituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono 
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.  4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad 
apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante 
prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio 
a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti 
comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono 
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.  5. Al fine di consentire la riallocazione delle 
risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, 
sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra 
unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. 
Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.  6. Il prelievo dai fondi e le variazioni 
compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante 
lesercizio provvisorio.(32)  
 
 (31) (32)
 
 
 Art. 55
 Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione 1. La Regione può, in relazione allepoca in cui avviene lassegnazione dei 
fondi statali e della Ue, attribuire le relative spese alla competenza 
dellesercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo 
allimpegno di tali spese entro il termine dellesercizio nel corso del quale ha 
luogo lassegnazione. 
 
 TITOLO IV
 Rapporti con la programmazione  
 
 Sezione III
 Bilancio di direzione  
 
 Art. 56
 Bilancio di direzione. Nozione. 1. Il bilancio di direzione costituisce latto 
fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi 
regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati. 
 2. La struttura del bilancio di direzione 
realizza i seguenti collegamenti:  a) con il bilancio annuale di previsione, 
adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese 
stabilito dallarticolo 47 con lulteriore specificazione in capitoli delle 
unità previsionali di base;  b) con la struttura organizzativa della Regione 
attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di 
responsabilità amministrativa;  c) con gli strumenti della programmazione di cui 
al Titolo II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il 
bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, 
programmi e progetti. 
   
 
 Art. 57
 Formazione 1. La proposta del bilancio di direzione, 
formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è 
assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione 
annuale.    
 
 Art. 58
 Contenuti 1. La proposta di bilancio di direzione, 
formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina 
gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la 
realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente 
alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle 
direttive generali impartite per lattività amministrativa e per la gestione. 
 2. Il bilancio di direzione costituisce atto di 
indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei 
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di 
previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il 
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le 
relative disposizioni legislative.  3. Il bilancio di direzione è adottato dalla 
Giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di 
autorizzazione allesercizio provvisorio e, comunque, prima dellinizio 
dellesercizio cui si riferisce.  4. Il bilancio di direzione costituisce 
riferimento per lesercizio del sistema dei controlli interni e di gestione. 
 5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente 
titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta 
regionale una relazione sullattività svolta e sui risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla 
gestione dellanno, va presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla 
chiusura dellesercizio.  6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5, 
lAssessore al bilancio riferisce alla Commissione consiliare competente.  
 
 Art. 59
 Variazioni 1. I dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare 
entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi 
alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro assegnato.  2. [Le variazioni ai capitoli 
del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nellàmbito 
della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta 
regionale entro e non oltre il 30 novembre].(33)  
 
 
 TITOLO IV
 Rapporti con la programmazione  
 
 Sezione IV
 Bilanci di altri enti  
 
 Art. 60
 Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione(34)  1. I bilanci degli enti e degli organismi in 
qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente 
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono 
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.  2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di 
cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in 
conformità a quanto disposto dagli articoli 45 e 46.(35)  
 
 (34) (35)
 
 
 Art. 61
 Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in 
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente 
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti 
in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.  1-bis. Al bilancio di previsione sono allegati, 
in apposito prospetto, le risultanze dei rendiconti dei suddetti enti ed 
organismi relative al penultimo esercizio antecendente quello cui il bilancio si 
riferisce. (36)  
 
 
 TITOLO IV
 Rapporti con la programmazione  
 
 Sezione IV
 Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio  
 
 Art. 62
 Procedimento integrato di formazione 1. Il processo di formazione della proposta del 
DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e 
del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e 
si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei 
princìpi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo 
Statuto.    
 
 Art. 63
 Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio 
regionale 1. Il Consiglio regionale informa il proprio 
regolamento interno ai princìpi e alle norme della presente legge provvedendo 
tra laltro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, 
discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione 
degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.  2. Dalla data di presentazione dei disegni di 
legge della finanziaria regionale e fino allapprovazione da parte del Consiglio 
regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte allordine del 
giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge 
che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al 
periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.  
 
 Art. 64
 Criteri di previsione 1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio 
annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione 
alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo 
cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul 
mero calcolo della spesa storica incrementale.  2. Le autorizzazioni di cassa previste in 
bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto 
competenza nel corso dellesercizio cui il bilancio si riferisce, sono 
determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli 
anni precedenti e delleffettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità 
amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali 
integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di 
cassa di cui allarticolo 51.(37)  
 
 
 Art. 65
 Divulgazione della conoscenza del bilancio 1. Un estratto del bilancio pluriennale e del 
bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato 
su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dellarticolo 6 della legge 25 
febbraio 1987, n. 67.    
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione I
 Esercizio provvisorio  
 
 Art. 66
 Esercizio provvisorio 1. Lautorizzazione allesercizio provvisorio del 
bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge 
adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dellanno precedente 
quello cui si riferisce il bilancio.  2. La legge di esercizio provvisorio autorizza 
laccertamento e la riscossione delle entrate, limpegno e il pagamento delle 
spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e 
dordine di cui allarticolo 49 e dal fondo di riserva di cassa di cui 
allarticolo 51 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di 
somma.(38)  3. Con la legge che autorizza lesercizio 
provvisorio possono essere stabilite limitazioni allesecuzione delle spese non 
obbligatorie, sia in ordine allentità degli stanziamenti utilizzabili, sia in 
ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in 
tutto o in parte vietato fino allapprovazione della legge di bilancio.  4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato 
ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia 
stato ancora presentato il nuovo bilancio, lesercizio provvisorio è autorizzato 
sulla base dellultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello 
stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio 
provvisorio o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa 
obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o 
di pagamento frazionabili in dodicesimi.(39)  
 
 
 Art. 67
 Gestione provvisoria del bilancio(40)  [1. Nel caso in cui la legge di 
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione allesercizio provvisorio 
siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dellanno 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in 
pendenza degli adempimenti previsti dallarticolo 127 della Costituzione, a 
gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo 
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie 
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento 
frazionati in dodicesimi.  2. Nel caso in cui la legge di 
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione allesercizio provvisorio 
siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma dellarticolo 127 
della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia 
promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dellultimo 
comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via 
provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità 
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nellimpugnativa ovvero, nel 
caso che il rinvio o limpugnativa investano lintero bilancio, limitatamente a 
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali 
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del 
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese 
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o 
di pagamento frazionati in dodicesimi] 
 
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione II
 Entrate della regione  
 
 Art. 68
 Fasi dellentrata 1. Lacquisizione delle entrate previste nel 
bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento 
amministrativo che si estrinseca nelle fasi dellaccertamento, della riscossione 
e del versamento. 
 
 Art. 69
 Accertamento 1. Laccertamento costituisce la prima fase di 
gestione dellentrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è: 
 a) verificata la ragione del credito e la 
sussistenza di un idoneo titolo giuridico;  b) individuato il soggetto o i soggetti debitori; 
 c) quantificata la somma da incassare;  d) individuata la relativa scadenza. 
 2. Per le entrate provenienti da assegnazioni 
dello Stato, laccertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di 
assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi 
mediante ruolo, laccertamento è disposto sulla base dellaccredito dei fondi da 
parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito. 
 3. Per le entrate tributarie da riscuotere 
mediante ruoli, laccertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono 
entro i termini dellesercizio.  4. Per le entrate di natura patrimoniale, 
laccertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei 
contratti che ne quantificano lammontare e ne autorizzano la riscossione in 
conto dellesercizio di competenza.  5. Per le entrate concernenti partite di giro o 
poste compensative della spesa, laccertamento consegue lassunzione 
dellimpegno o leffettuazione del pagamento nel capitolo e nellunità 
previsionale di base corrispondente della spesa.  6. In ogni altro caso, in mancanza di 
comunicazioni preventive concernenti il credito, laccertamento viene effettuato 
contestualmente alla riscossione del medesimo.    
 
 Art. 70
 Riscossione e versamento 1. La riscossione costituisce la successiva fase 
di gestione dellentrata, che consiste nel materiale introito da parte del 
Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute 
alla Regione.(41)  2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito 
ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla 
convenzione relativa allaffidamento del servizio di tesoreria.  3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria 
delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella 
convenzione.  4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche 
senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a 
qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente lindicazione della causa 
del versamento nonché la riserva salvo conferma di accettazione da parte della 
Regione Puglia. Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla 
Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.  5. Il Tesoriere è tenuto allincasso delle somme 
anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.  6. Nessun titolo di credito verso la Regione può 
essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. È fatto divieto di 
compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei 
confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.  7. Il versamento costituisce lultima fase di 
gestione dellentrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle 
casse della Regione.  8. Il versamento delle entrate regionali deve 
essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai 
contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che 
regolano la materia.  
 
 
 Art. 71
 Mutui e prestiti 1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla 
legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i 
relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di 
bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che 
fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la 
copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. 
Lautorizzazione stessa cessa con il termine dellesercizio cui il bilancio si 
riferisce.  2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la 
contrazione di mutui in misura tale che limporto delle relative annualità di 
ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli 
autorizzati con la legge di bilancio relativa allesercizio precedente e con le 
relative variazioni, non superi il 20 per cento dellammontare complessivo delle 
entrate tributarie non vincolate della Regione. (42)  3. Non può essere autorizzata la contrazione di 
nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il 
rendiconto relativo allesercizio di due anni precedenti a quello al cui 
bilancio si riferiscono i nuovi mutui.  4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri 
derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di 
buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità 
previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli 
interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.  5. La contrazione dei mutui o lassunzione dei 
prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla 
Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché 
lammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.  6. Entro quindici giorni dalla definizione del 
mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.  7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti 
stipulati entro il termine dellesercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra 
i residui attivi.  8. Le somme iscritte nello stato di previsione 
dellentrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il 
termine dellesercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e 
concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.  
 
 (42) Comma dalla l.r 38/2011, art.1 Il comma era così formulato: " 2. In 
ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale 
che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle 
derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di 
bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non 
superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle 
entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di 
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale." 
 Art. 72
 Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione 1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore 
di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati 
dallUnione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con 
imputazione alloriginario capitolo di entrata e riassegnati, per leventuale 
riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo 
di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei 
confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali (43)  2.  Il centro di responsabilità amministrativo, a far data dal primo gennaio 2018, 
può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di 
settantadue mensilità, (45)  di crediti vantati dalla 
Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati 
allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli 
stessi, sussiste la convenienza per lAmministrazione regionale al recupero 
dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli 
interessi legali (43).  (44)  
 
 (43) Il presente comma, già sostituito dall’art. 29, 
comma 1, lettera j), L.R. 
9 dicembre 2002, n. 20 e dall’art. 4, 
comma 1, lettera e), L.R. 
2 dicembre 2005, n. 17, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 2, 
L.R. 31 dicembre 2010, n. 19. Il testo precedente era così 
formulato: «1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente 
erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti 
vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente 
con imputazione all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per 
l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al 
competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I 
recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi 
legali.».(44) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi
la l.r. 12/2005, art. 19 e la l.r. 4/2003, art. 10(45) Parole sostituite dalla l.r. 
67/2017, art. 1, 
comma 1. 
 Art. 73
 Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate 1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari 
della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, 
curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale 
responsabilità, che laccertamento, la riscossione e il versamento delle entrate 
siano effettuati prontamente e integralmente.  2. È tenuta, a cura della Ragioneria, separata 
registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di 
bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per 
gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli 
relativi a riscossioni in conto residui.  
 
 Art. 74
 Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità 1. La legge regionale di approvazione del 
bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di 
credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni 
amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di 
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo 
rispetto allammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità 
fissato annualmente dalla stessa legge. (46)  2. Lannullamento dei crediti medesimi viene 
disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza 
onere alcuno per i debitori.  
 
 (46) 
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione III
 Spese della regione (47)  
 
 
 Art. 75
 Fasi della spesa 1. Sono spese della Regione quelle cui si deve 
provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri 
atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e 
quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di 
competenza dellamministrazione regionale.  2. Tutte le spese della Regione passano 
attraverso le seguenti fasi:  a) impegno;  b) liquidazione;  c) ordinazione,  d) pagamento. 
 Tali fasi possono essere simultanee.    
 
 Art. 76
 Impegni di spesa 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti 
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.  2. Formano impegno sugli stanziamenti di 
competenza dellesercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a 
contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dellesercizio. 
 3. Nel caso di obbligazioni a carattere 
pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione 
legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia 
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli 
stanziamenti dellesercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso 
dellesercizio medesimo.  4. Per le spese da erogarsi in annualità, il 
primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in 
bilancio in dipendenza dellautorizzazione di legge, costituisce il limite 
massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti 
relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti 
esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio 
degli esercizi successivi.  5. Al fine di conseguire il più efficiente e 
completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è 
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi 
in conformità con limporto e secondo la distribuzione temporale delle risorse 
disposte:  a) dai piani finanziari, sia di programmazione 
sia di cassa, approvati dallUe e dalle relative deliberazioni del CIPE di 
cofinanziamento nazionale;  b) dai quadri finanziari, sia di programmazione 
sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. 
 6. Nel caso di cui al comma 5, limpegno è 
assunto nei limiti dellintera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi 
pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni 
annuali di bilancio.  7. Durante la gestione possono essere assunti 
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti 
per i quali, entro il termine dellesercizio, non si sia perfezionata 
giuridicamente lobbligazione di spesa verso terzi con lindividuazione degli 
elementi di cui allarticolo 78 decadono a norma della presente legge e le somme 
impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del 
risultato di amministrazione.  8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure 
di gara bandite prima della fine dellesercizio e non concluse entro tale 
termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti 
conservano validità.  
 
 Art. 77
 Assunzione di impegni sugli esercizi futuri 1. Nel caso delle spese in conto capitale di 
carattere pluriennale di cui allarticolo 76, comma 3, la facoltà di assumere 
impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a 
quello di normale scadenza della legislatura.  2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà 
di assumere impegni su nuovi limiti dimpegno è circoscritta allesercizio 
immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.  
 
 Art. 78
 Soggetti preposti allassunzione degli impegni di spesa 1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del 
dirigente competente per materia.  2. Latto di impegno deve indicare:  a) il creditore o i creditori con gli elementi 
idonei a identificarli;  b) lammontare della somma dovuta;  c) il capitolo di spesa sul quale la stessa è da 
imputare;  d) il termine entro cui lobbligazione si 
perfeziona giuridicamente. 
 Lobbligazione si intende perfezionata ai fini 
del presente comma con la conclusione, ai sensi dellarticolo 1326 del codice 
civile, del contratto che ne determina lammontare, ovvero con lentrata in 
vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali, 
con lesecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di 
responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla 
Ragioneria, che ne dà ricevuta, lintervenuto perfezionamento dellobbligazione 
entro il termine dellesercizio di competenza.  3. Il dirigente competente per materia, con 
successivo atto da assumersi entro il termine dellesercizio di competenza, può 
procedere allindividuazione del creditore o dei creditori con gli elementi 
idonei a identificarli.  4. La Ragioneria provvede alla cancellazione 
degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dellavvenuto 
perfezionarsi dellobbligazione entro e non oltre il 31 gennaio dellesercizio 
successivo informandone il competente Settore. I 
correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le 
somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione 
del risultato di amministrazione. (48)  
 
 
 Art. 79
 Procedimento per lassunzione di impegni 1. I dirigenti che provvedono alladozione degli 
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:  a) alla legittimità e congruità della spesa;  b) al rispetto degli obiettivi dei programmi 
regionali;  c) alla completezza e regolarità della 
documentazione richiamata nellatto amministrativo o a esso allegata;  d) alla corretta imputazione della spesa sui 
pertinenti capitoli di bilancio;  e) alla corretta applicazione della normativa 
fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi 
natura obbligatoria;  f) alla contestuale verifica dellaccertamento 
dellentrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di 
risorse aventi destinazione vincolata. 
 2. Latto del dirigente che comporta impegni di 
spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la 
registrazione contabile e diventa esecutivo con lapposizione del visto di 
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.  3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza 
la registrazione dellimpegno, indicando le iniziative da assumere per la 
regolarizzazione, nei seguenti casi:  a) quando si rileva linsufficienza di 
disponibilità finanziaria a copertura della spesa;  b) quando si rileva erronea imputazione della 
spesa;  c) quando si rileva lassenza dei requisiti di 
cui allarticolo 78, comma 2. 
 4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma 
scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei 
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.  5. Le proposte di deliberazioni della Giunta 
regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere 
corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il 
parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella 
deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente 
motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può 
effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di 
bilancio. (50)  5-bis. Gli atti deliberativi della Giunta 
regionale che producono comunque effetti di spesa sul bilancio regionale in 
corso o su quello degli esercizi successivi sono assoggettati da parte della 
Ragioneria, dopo il previsto riscontro della loro regolarità contabile, a 
registrazione della prenotazione di impegno. (49)  5-ter. Le prenotazioni di impegno producono 
laccantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per 
altri fini. Le stesse decadono al termine dellesercizio in cui sono prese se 
non trasformate in impegno definitivo. 
 
 
 Art. 80
 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione consiste nellindividuare il 
creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della 
causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto 
acquisito dal creditore.  2. Alla liquidazione delle spese già impegnate 
con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità 
amministrativa competente per materia.  3. La liquidazione della spesa è disposta nei 
limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si 
tratti di pagamento in conto competenza o residui.  4. Con latto di liquidazione si attesta che la 
spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il 
dirigente che adotta latto di liquidazione è responsabile in ordine:  a) allaccertamento delle condizioni che rendono 
certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei 
presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, allatto di impegno, 
al contratto e agli eventuali atti successivi allimpegno medesimo;  b) alla corretta applicazione della normativa 
fiscale e previdenziale;  c) allaccertamento della disponibilità della 
somma impegnata;  d) allaccertamento della disponibilità di cassa; 
 e) al rispetto delle disposizioni di cui 
allarticolo 34;  f) alla completezza e regolarità della 
documentazione richiamata nellatto amministrativo o a esso allegata;  g) alla corretta individuazione del destinatario 
della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione 
sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai 
sensi dellarticolo 83. 
 5. Latto di liquidazione deve in ogni caso 
indicare:  a) il creditore o i creditori, con gli elementi 
idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita 
IVA;  b) la somma dovuta;  c) le modalità di pagamento;  d) lanno, il numero dellimpegno di spesa e gli 
estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;  e) le eventuali economie di spesa realizzate 
sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo. 
 6. Il provvedimento di liquidazione viene 
trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dellatto di 
liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità 
della spesa, verificando:  a) la correttezza del numero di impegno e la 
disponibilità a liquidare e pagare limpegno stesso;  b) la disponibilità dello stanziamento di cassa; 
 c) lesattezza dei dati riguardanti il 
destinatario della spesa e le modalità di pagamento;  d) la conformità rispetto allimpegno di spesa. 
 7. Nel caso in cui si rilevino eventuali 
difformità dellatto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene 
restituito, con lindicazione delle iniziative da assumere per la 
regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.  8. In presenza di atti di pignoramento emanati 
dallAutorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di terzo 
pignorato, il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede, 
comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per limporto pignorato, 
che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione 
della stessa Autorità che ha disposto il pignoramento.  
 
 Art. 81
 Ordinazione e pagamento delle spese 1. Lordinazione consiste nella disposizione 
impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con 
lemissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.  2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di 
mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di 
spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento 
in conto competenza o in conto residui. È ammesso lutilizzo del mandato 
informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le 
amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.  3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente 
responsabile della Ragioneria.  4. Il dirigente responsabile della Ragioneria, 
con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato 
a firmare i titoli di spesa.  5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o 
collettivi, devono contenere i seguenti elementi:  a) il numero dordine progressivo per esercizio 
finanziario;  b) la data di emissione;  c) il creditore o i creditori con il relativo 
codice fiscale o partita IVA;  d) la somma da pagare;  e) lesercizio cui la spesa si riferisce;  f) il capitolo di bilancio cui la spesa è 
imputata;  g) la causale del pagamento;  h) le modalità di estinzione. 
 6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo 
capitolo di spesa.  7. Il mandato di pagamento è controllato dalla 
Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dellimpegno e della liquidazione e 
che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei 
residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria 
provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.  8. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da 
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento 
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. 
La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della 
regolarizzazione.  
 
 Art. 82
 Estinzione dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere 
regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base 
e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:  a) rilascio di quietanza del creditore o dei 
creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso 
la sede della Tesoreria regionale;  b) accreditamento in conto corrente postale o 
bancario intestato ai beneficiari;  c) commutazione in assegno circolare non 
trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a 
mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del 
richiedente;  d) commutazione in reversale dincasso a favore 
della Regione per le ritenute o accantonamenti a qualunque titolo effettuate sui 
pagamenti; (51)  e) assegno postale localizzato.  2. Per lesecuzione dei pagamenti nelle forme di 
cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre lespressa richiesta dei 
creditori.  3. Al fine di consentire che tutti i titoli di 
spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura 
dellesercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare dufficio, con 
inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non 
trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i 
titoli medesimi.  4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 
si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli 
pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione allaccertamento 
delleffettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di 
tesoreria.  5. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i 
rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di 
applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti 
conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro 
inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della 
Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in 
assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la 
commutazione dufficio.  6. Le disposizioni di pagamento di cui al 
presente articolo si intendono eseguite:  a) alla data del versamento in conto corrente 
postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere 
c), d) ed e);  b) alla data della disposizione di bonifico 
emessa dal Tesoriere per lesecuzione dellaccreditamento al creditore della 
Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal 
comma 1, lettera c). Qualora laccreditamento debba effettuarsi in data certa 
prestabilita, lo stesso si intende eseguito a questultima data.  
 
 
 Art. 82 bis
 Regolarizzazione carte contabili(52)  1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto 
ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il 
Settore legale, cui latto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia 
al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita 
debitoria.  2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di 
motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dallautorità giudiziaria e/o 
di legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di 
liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare 
le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con 
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:  a) dal Fondo per la reiscrizione dei residui 
passivi perenti per i casi e nei limiti dellintervenuta perenzione 
amministrativa;  b) dal Fondo per spese impreviste per le 
eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie. 
 Gli eventuali oneri accessori per interessi 
moratori, spese legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio. 
 3. Qualora si determini, a seguito di 
provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, la formazione di carte 
contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere dufficio, ad avvenuta 
acquisizione degli atti di riferimento, allemissione dei relativi mandati di 
pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di 
tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri 
accessori, sul capitolo di bilancio alluopo istituito.  4. Contestualmente allemissione dei mandati di 
pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al 
Settore legale al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce 
la partita debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei 
successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi 
alleventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli 
già inviati in perenzione amministrativa .  4-bis. Al fine di assicurare la puntuale 
attuazione delle disposizioni relative al sistema di rilevazione automatica 
degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (Sistema 
informativo delle operazioni degli enti pubblici), la Ragioneria è autorizzata a 
emettere, entro e non oltre il mese di febbraio, riversali di incasso relative 
ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a regolarizzazione contabile dei 
provvisori di uscita relativi all’esercizio finanziario precedente con 
imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097 dello stesso esercizio. (53)  
 
 
 Art. 83
 Titoli di spesa ineseguibili 1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri 
irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 
77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, dufficio alla rimozione delle 
irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di 
responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro 
medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dellatto.  2. Qualora il responsabile della Ragioneria non 
ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di 
dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, 
al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere 
alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta 
regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile 
della Ragioneria riferisce allAssessore al bilancio, che informa la Giunta 
regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al provvedimento, lAssessore al 
bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a 
eseguirlo, a eccezione dei casi di:  a) eccedenza della spesa rispetto allo 
stanziamento;  b) imputazione ai residui anziché alla competenza 
e viceversa;  c) incompatibilità della spesa rispetto 
alloggetto dello stanziamento. 
 3. Copia dellordine scritto di cui al comma 2 è 
allegato allatto dimpegno o al titolo di spesa.    
 
 Art. 84
 Gestione unificata delle spese di funzionamento 1. Al fine del contenimento dei costi e di 
evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e 
spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può 
essere affidata, con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di 
responsabilità amministrativa. (54)  1-bis. La Giunta regionale, con propria 
deliberazione, può disciplinare i criteri e le modalità di esecuzione delle 
spese di cui al comma 1. (55)  2. [Lindividuazione delle spese 
che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o 
strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale]. (56) 3. [I dirigenti dei centri di 
responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese 
comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché lufficio di 
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, allesecuzione delle 
spese e allimputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva 
competenza].(57)  
 
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione IV
 Economo cassiere centrale  
 
 Art. 85
 Fondo di anticipazione al cassiere centrale(58)  1. Al fine di provvedere al pagamento di spese 
economali per la fornitura di beni e servizi di cui allarticolo 13 della legge 
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore 
provveditorato-economato-contratti e appalti), allinizio di ogni trimestre, con 
atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato, 
mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un 
fondo di anticipazione allEconomo cassiere centrale necessario a fronteggiare 
il fabbisogno del trimestre. Latto dirigenziale deve contenere, altresì, 
lindicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali lanticipazione 
è complessivamente riferita.  2. La Ragioneria, in esecuzione dellatto 
dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e 
provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme. 
Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai 
pertinenti capitoli di spesa.  3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di 
provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte 
anticipazioni allEconomo cassiere centrale per esigenze di propria competenza. 
 
 
 Art. 86
 Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione contabile(59)  1. Il Cassiere centrale deve rendere, 
trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni 
disposte.  2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere 
reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a 
eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dellultimo trimestre che va 
reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni 
del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al 
trimestre che precede.  3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti, 
provvede al reintegro dellanticipazione mediante lemissione di mandati in 
favore del Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato 
assunto loriginario impegno provvisorio ai sensi dellarticolo 85, comma 2. 
 4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20 
febbraio dellesercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della 
somma ricevuta in anticipazione ai sensi dellarticolo 85 mediante riversale di 
incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle 
partite di giro. 
 
 
 Art. 87
 Responsabilità dei cassieri(60)  1. La vigilanza sul funzionamento delle casse 
economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e 
gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei 
pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni 
concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.  2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle 
attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno 
una volta lanno.  
 
 (60) 
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione V
 Servizio di tesoreria  
 
 Art. 88
 Disciplina 1. Il servizio di tesoreria è affidato, con 
procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere 
detta attività in base alla vigente legislazione.  2. Il servizio di tesoreria è regolato da una 
convenzione che detta, tra laltro, norme atte a consentire agli uffici 
regionali lesercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.  3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a 
consentire agli uffici regionali laccertamento dello stato dei pagamenti 
relativi allattuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La 
convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli 
uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la 
speditezza dei pagamenti, nonché lutilizzazione comune dei rispettivi sistemi 
informativi. 
 
 Art. 89
 Anticipazione di cassa 1. Con deliberazione della Giunta regionale 
possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per 
fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente 
lammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono 
essere estinte nellesercizio finanziario nel quale sono contratte.  2. Le condizioni e le modalità delle 
anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della 
convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.  3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è 
applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti 
dellamministrazione dello Stato.  4. Delle anticipazioni di cassa e delle 
specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto 
ricorso.  
 
 TITOLO V
 Gestione del bilancio  
 
 Sezione VI
 Residui  
 
 Art. 90
 Residui attivi. Nozione. 1. Costituiscono residui attivi le somme 
accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine 
dellesercizio.  
 
 Art. 91
 Ricognizione dei residui attivi 1. Laccertamento definitivo delle somme 
conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del 
rendiconto generale della Regione.  2. Prima della formazione di tale rendiconto, la 
Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione 
predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione 
e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:  a) crediti la cui riscossione è considerata certa 
per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;  b) crediti per cui sono da intraprendere o sono 
in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione,  c) crediti riconosciuti inesigibili o 
insussistenti.  3. I crediti di cui alle lettere a) e b) 
continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione 
degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle 
scritture.  
 
 Art. 92
 Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati 1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi 
a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate 
attraverso la riduzione di pari importo delle economie vincolate relative 
ai dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via 
subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza 
dellesercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di 
uscita. (61)  2. Leventuale assoluta impossibilità di 
procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai 
correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio 
autonomo regionale determina lattivazione dei procedimenti di responsabilità 
per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.  
 
 (61) 
 
 Art. 93
 Residui passivi. Nozione. 1. Costituiscono residui passivi le somme 
impegnate a norma dellarticolo 76 e non pagate entro il termine dellesercizio. (62)  2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei 
residui di somme non impegnate, a norma dellarticolo 76, entro il termine 
dellesercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, [salvo quanto previsto dal 
presente articolo].  (63) (64)  3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente a 
quelle iscritte nel bilancio autonomo regionale e con esclusione di quelle 
derivanti da risorse con vincolo di destinazione, comprese le quote di 
cofinanziamento regionale, sono conservate nel conto dei residui per non più di 
due anni successivi a quello in cui limpegno si è perfezionato per le spese 
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. (65)  4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di 
competenza del bilancio e non impegnate, a norma dellarticolo 76, entro il 
termine dellesercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo 
concorrono a determinare i risultati finali della gestione.  (66)  5.  Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e quelle 
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale derivanti dalle 
deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente 
non impegnate entro il termine dellesercizio confluiscono nel fondo delle 
economie vincolate. Confluiscono nel fondo delle economie vincolate le somme 
affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a 
finanziare i capitoli di spesa a essi collegati.(67)  6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con
        vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Ue confluiscono nel fondo
        delle economie vincolate.  (68)  6-bis. Dal fondo di cui al comma 6 sono 
prelevate, con atto dirigenziale del competente Settore e sulla base dellatto 
ricognitivo di cui allarticolo 94, le somme che si ritiene di utilizzare e di 
impegnare entro il termine dellesercizio, mediante assegnazione agli originari 
capitoli di spesa per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova 
istituzione per leventuale restituzione agli enti assegnatari.  (69)  6-ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di 
cui allarticolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il 
disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso 
a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle 
originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6-bis. (70)  6-quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di 
insussistenza di residui passivi [o di stanziamento]  (71)connessi a progetti o programmi i cui termini 
di realizzazione scadono entro lesercizio di competenza, le stesse somme sono 
immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore.  (72)  
 6-quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6-bis, 
6-ter e 6-quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere 
adottati entro il termine dellesercizio e anche, limitatamente alle 
disponibilità residue al 31 dicembre dellanno precedente, durante lesercizio 
provvisorio.  (73)  
 
 (62) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29(63) Parole soppresse dalla l.r. 35/2013, art. 1, c.1,
lett. c); il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica ha effetto a
partire dall’esercizio finanziario 2014. (64) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29(65) (66) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 29(67) (68) (69) Comma aggiunto dalla l.r. 18/2003, art. 12 e
successivamente così integrato dalla l.r. 17/2005, art. 4(70) Comma aggiunto dalla l.r. 17/2005, art. 4(71) (72) (73) Comma aggiunto dalla l.r. 39/2006, art. 4 
 Art. 94
 Ricognizione dei residui passivi 1. Laccertamento delle somme da iscrivere come 
residuo per la parte riferibile alla competenza dellesercizio scaduto, nonché 
il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi 
precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da 
adottare entro il 31 marzo. (74)  2. Nella ricognizione dei residui passivi si 
osservano i seguenti princìpi:  a) le quote degli stanziamenti delle spese 
correnti non impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario costituiscono 
economie di bilancio;  b) le quote dei fondi di riserva e dei fondi 
speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura 
dellesercizio, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 53, 
costituiscono economie di bilancio;  c) le quote non impegnate degli stanziamenti di
        spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a
        destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa
        per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari,
        in corrispondenza dei relativi accertamenti dentrata, confluiscono nel fondo
        delle economie vincolate. (75) 
 3. Laccertamento definitivo delle somme 
conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del 
rendiconto generale della Regione.  
 
 (74) (75) Lettera modificata prima dalla l.r. 4/2008, art. 2
e successivamente dalla l.r. 35/2013, art. 1, c.1, lett. d), il comma 2 del
medesimo articolo dispone che la modifica ha effetto a partire dall’esercizio
finanziario 2014.  
 Art. 95
 Residui passivi perenti 1. Costituiscono residui perenti le somme 
iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di 
cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al 
comma 3 dellarticolo 93.(76)  2. Nello stato di previsione della spesa del 
bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la 
riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali 
sia prevedibile lesercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori. 
 3. Le somme eliminate per perenzione 
amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai 
pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione 
aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel 
frattempo, soppressi.  4. Alla copertura del relativo fabbisogno si 
provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 
2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la 
relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i 
competenti settori di spesa sono autorizzati ad effettuare qualora la 
reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo 
di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli 
per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una 
dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel 
rispetto delle originarie finalità.(77)  4-bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di 
prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il 
termine dellesercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 
dicembre dellanno precedente, durante lesercizio provvisorio. (78)  5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti 
si provvede con il medesimo provvedimento di cui allarticolo 94, comma 1.  
 
 (76) Comma così sostituito dalla l.r. 4/2008, art. 2(77) Il presente comma, già modificato dalla l.r.
20/2002, art. 29, dalla l.r. 1/2004,art.
7 e dalla l.r.12/2005, art. 27, è stato poi così sostituito dalla l.r.
4/2008, art. 2.(78) Comma aggiunto dalla l.r.  39/2006, art. 4, comma 1, lettera c)  
 TITOLO VI
 Rendiconto generale della Regione  
 
 Art. 96
 Definizione e contenuti 1. Il rendiconto generale della Regione dimostra 
i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta 
nellanno finanziario.  2. Il rendiconto generale comprende il conto del 
bilancio e il conto del patrimonio.  3. Al rendiconto generale è premessa una 
relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del 
bilancio sia al conto del patrimonio.  4. Il rendiconto generale si completa con il 
rapporto di gestione che contiene, con riferimento allanno di rendiconto e ai 
due esercizi precedenti, i risultati relativi:  a) alle entrate e alle spese delle gestioni 
finanziarie e patrimoniali;  b) allo stato di attuazione delle politiche di 
intervento con lindicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di 
efficacia conseguiti;  c) al quadro dinsieme dei pagamenti regionali 
distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti 
percettori pubblici e privati;  d) [alle spese e ai costi dei 
fattori di produzione quali lamministrazione generale, le politiche del 
personale, dellinformatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle 
ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi 
adottati].(79) 
 
 
 (79) 
 
 Art. 97
 Conto del bilancio 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati 
finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle 
limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la 
medesima struttura.  Esso deve consentire, sulla base dei criteri 
stabiliti ai sensi dellarticolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche 
pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni - 
obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione 
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli 
obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.  2. Per ciascuna unità previsionale di base e per 
ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra: 
 a) le entrate di competenza dellanno, risultanti 
dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;  b) le spese di competenza dellanno, risultanti 
dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;  c) la gestione dei residui attivi e passivi degli 
esercizi precedenti;  d) il conto totale dei residui attivi e dei 
residui passivi che si tramandano allesercizio successivo. 
 3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati 
distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.  
 
 Art. 98
 Conto del patrimonio 1. Il conto generale del patrimonio indica in 
termini di valori aggiornati alla data di chiusura dellesercizio cui il conto 
si riferisce:  a) le attività e le passività finanziarie;  b) i beni mobili e immobili;  c) ogni altra attività e passività, nonché le 
poste rettificative. 
 2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere 
la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e 
quella del patrimonio.  3. Al fine di consentire lindividuazione dei 
beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel 
conto del patrimonio lulteriore classificazione secondo la tipologia esposta 
nella tabella C allegata al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.  4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco 
descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di 
chiusura dellesercizio cui il conto si riferisce, con lindicazione delle 
rispettive destinazioni e delleventuale reddito da essi prodotto.  
 
 Art. 99
 Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in 
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente 
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono 
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.  Tali rendiconti sono redatti in conformità a 
quanto disposto dagli articoli 97 e 98.  2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna 
società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al 
rendiconto generale della Regione dellanno cui si riferiscono.  
 
 Art. 100
 Relazione della Giunta regionale 1. Al rendiconto è allegata una relazione della 
Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il 
significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in 
particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun 
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi 
degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.   1 
bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta 
giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il 
bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati 
dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e 
operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per 
consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati 
raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per 
l’amministrazione.(80)   
 
 
 Art. 101
 Formazione e approvazione 1. Il rendiconto generale della Regione è 
presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dellanno 
successivo allesercizio cui questo si riferisce.  2. Il Consiglio regionale approva con legge il 
rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.  3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento 
dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla 
base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato. 
 
 Art. 102
 Autonomia contabile del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale dispone, per 
lesercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in 
conformità delle norme stabilite dal regolamento interno di amministrazione e 
contabilità.  2. LUfficio di Presidenza del Consiglio 
regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni ai princìpi del D.Lgs. 
30 luglio 1999, n. 286.  3. Le somme stanziate nel bilancio regionale per 
lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a 
disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente 
 
 TITOLO VII
 Sistemi contabili  
 
 Art. 103
 Sistema di contabilità generale 1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta 
dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i princìpi della 
legge 3 aprile 1997, n. 94 e del D.Lgs. n. 279/1997.  2. La Ragioneria cura la tenuta di un sistema di 
scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti 
finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.  3. Il sistema di contabilità generale è 
costituito da:  a) un sistema di contabilità finanziaria;  b) un sistema di contabilità patrimoniale;  c) un sistema di contabilità economica analitica 
per centri di costo. 
 Il sistema contabile si avvale di procedure 
informatiche.  
 
 Art. 104
 Sistema di contabilità finanziaria 1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni 
di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per 
ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini 
di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, 
pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli 
accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le 
riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.  2. La chiusura delle scritture di contabilità 
finanziaria al termine dellesercizio consente di determinare il risultato 
finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio 
 
 Art. 105
 Sistema di contabilità patrimoniale 1. La contabilità patrimoniale rileva la 
consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione 
allinizio dellesercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso 
dellanno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause, 
lincremento o decremento netto del patrimonio iniziale.  2. Le scritture della contabilità patrimoniale 
consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di 
partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli 
aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e 
passivi del patrimonio.  
 
 Art. 106
 Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo 1. Al fine di consentire la valutazione economica 
dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito 
regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni 
analitiche per centri di costo.  2. In ordine alle componenti e ai criteri di 
impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1 si 
osserva larticolo 10 del D.Lgs. n. 279/1997 in quanto applicabile.  3. Le rilevazioni e le risultanze della 
contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli 
strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore 
impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre 
di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle 
iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.  
 
 TITOLO VIII
 Sistema dei controlli interni e di gestione   
 
 Art. 107
 Princìpi generali del controllo interno e di gestione 1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema 
di controllo interno e di gestione ai seguenti princìpi generali:  a) garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e 
controllo di regolarità contabile);  b) verificare lefficacia, lefficienza e 
leconomicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati (controllo 
di gestione);  c) valutare le prestazioni del personale, in 
particolare della dirigenza, anche ai fini dellattribuzione della quota 
variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del 
personale);  d) valutare ladeguatezza delle scelte compiute 
in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della 
programmazione e di determinazione dellindirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e 
controllo strategico). 
 2. Lorganizzazione del sistema dei controlli 
interni dellAmministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(81)  
 
 
 TITOLO IX
 Cooperazione stato regione responsabilità e controlli particolari  
 
 Art. 108
 Cooperazione Stato - Regione(82)  1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nellambito di un rapporto 
di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella 
materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di 
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di 
collaborazione, ai sensi dellarticolo 32 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76. 
 
 (82) 
 
 Art. 109
 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione 1. Gli amministratori e i dipendenti della 
Regione, per danni arrecati nellesercizio delle loro funzioni, rispondono nei 
soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla 
legge 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di 
responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle 
amministrazioni statali.  
 
 Art. 110
 Controllo della spesa delegata agli enti locali 1. Le leggi regionali che prevedono la delega di 
funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di 
controllo a carattere economico, finanziario e contabile.  2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione 
delle spese effettuate nellesercizio delle funzioni delegate, devono presentare 
alla Giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in 
termini di efficienza ed efficacia nellesercizio di tali funzioni. (83)  3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono 
gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.  4. In ogni tempo il Presidente della Giunta può 
disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di 
esecuzione delle assegnazioni regionali.  5. Al fine di garantire lomogeneità delle 
procedure, laccelerazione delle spese e lattuazione dei programmi e progetti 
da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con 
finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni 
delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua 
collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.  
 
 (83) Ai sensi della l.r. 17/2007, art. 11 gli enti
delegati provvedono a presentare rendiconto e relazione entro il termine del 28
febbraio di ciascun anno 
 Art. 111
 Obbligo di rendiconto per contributi straordinari 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati 
dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e 
unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto allamministrazione 
erogante entro sessanta giorni dal termine dellesercizio finanziario relativo, a cura del segretario 
e del responsabile del servizio finanziario. (84)  2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione 
contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza 
ed efficacia dellintervento.  3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La 
sua inosservanza comporta lobbligo di restituzione del contributo straordinario 
assegnato.  4. I responsabili dei centri amministrativi che 
hanno erogato detti contributi sono responsabili dellapplicazione delle 
disposizioni di cui al comma 3.  5. Ove il contributo attenga a un intervento 
realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al 
rendiconto per ciascun esercizio.  
 
 (84) 
 
 TITOLO X
 Disposizioni organizzative  
 
 Art. 112
 Disposizioni di carattere organizzativo 1. Per lapplicazione delle norme previste dalla 
presente legge e ai sensi dellarticolo 8, 
comma 1, della legge 
regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata lArea di coordinamento per le 
politiche economiche e finanziarie.  2. AllArea di coordinamento di cui al comma 1 
fanno capo i seguenti settori.  a) programmazione;  b) finanze;  c) ragioneria, bilancio e controlli interni per 
la regolarità amministrativa e contabile;  d) controllo interno di gestione. 
 3. LArea di coordinamento delle politiche 
economiche e finanziarie comprende i seguenti àmbiti di operatività:  a) analisi dei problemi economici e finanziari 
regionali;  b) elaborazione delle linee di programmazione 
economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza 
e di stabilità derivanti dallappartenenza dellItalia allUe;  c) copertura del fabbisogno finanziario, 
indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei 
relativi andamenti e flussi;  d) gestioni finanziarie delle partecipazioni 
azionarie della Regione Puglia;  e) controlli interni di regolarità contabile e 
amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999; 
 f) gestione della formazione specialistica nelle 
materie di competenza. 
 4. Il Settore programmazione, in particolare: 
 a) contribuisce a definire, sul piano operativo, 
gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la 
programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee 
programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta regionale;  b) svolge funzioni di collaborazione e supporto 
nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su 
richiesta e dintesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di 
promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa 
leventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli 
interventi;  c) interviene nella promozione e nella stipula 
delle intese istituzionali di programma e promuove lattivazione degli strumenti 
di programmazione negoziata;  d) concorre a definire il piano degli interventi 
per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con 
riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo. 
 5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i 
seguenti compiti:  a) gestione delle imposte regionali sulle 
attività produttive;  b) gestione delle addizionali e compartecipazione 
ai tributi erTimes New Romani;  c) gestione delle tasse automobilistiche;  d) gestione degli altri tributi regionali. 
 6. Il Settore ragioneria, bilancio e controlli 
interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i 
seguenti compiti:  a) esercizio sugli atti amministrativi e 
legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche 
previste dallordinamento contabile regionale e statale;  b) formazione e gestione dei bilanci e dei 
rendiconti della Regione;  c) monitoraggio degli andamenti di tesoreria e 
dei flussi di cassa;  d) monitoraggio e coordinamento della spesa 
regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;  e) verifica della legittimità, regolarità 
contabile e correttezza dellazione amministrativa, nel rispetto della normativa 
regionale, statale e comunitaria. 
 Le verifiche di regolarità amministrativa e 
contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla 
pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale 
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da 
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge 
e fatto salvo, in ogni caso, il princìpio secondo cui le definitive 
determinazioni in ordine allefficacia dellatto sono adottate dallorgano 
amministrativo responsabile.  7. Il Settore controlli interni di gestione 
svolge, in particolare, i seguenti compiti:  a) analisi, verifica e valutazione 
dellefficienza ed economicità dellazione amministrativa regionale;  b) monitoraggio del rapporto tra costi e 
risultati. 
 Il sistema dei controlli di gestione supporta le 
funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo 
come riferimento il bilancio di direzione di cui allarticolo 59 e provvede: 
 a) a misurare le prestazioni dei centri medesimi 
e di altre unità organizzative;  b) alla rilevazione dei dati relativi ai costi 
dei singoli fattori produttivi impiegati;  c) alla rilevazione dei dati relativi ai 
risultati quantitativi e qualitativi della gestione;  d) allelaborazione e allapplicazione di 
indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dellazione amministrativa. 
 La struttura di cui al presente comma è 
lorganismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei 
risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità 
economica di cui allarticolo 107. Il controllo di gestione si avvale di un 
idoneo sistema informativo.    
 
 Art. 113
 Controllo strategico 1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la 
Giunta regionale nellelaborazione delle direttive e degli altri atti di 
indirizzo politico di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29 e a verificare leffettiva attuazione delle scelte 
contenute negli atti medesimi.  2. Il controllo strategico sarà esercitato da 
apposita struttura individuata con successivo provvedimento della Giunta 
regionale. 
 
 TITOLO XI
 Disposizioni finali e transitorie  
 
 Art. 114
 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, 
si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto 
applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella L. n. 468/1978, 
nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella L. n. 94/1997, nel D.Lgs. n. 279/1997 
e successive modificazioni, nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.  
 
 Art. 115
 Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge di approvazione del bilancio per lesercizio 2002 sono abrogati: 
 1) la legge 
regionale 1° luglio 1972, n. 5;  2) la legge 
regionale 30 maggio 1977, n. 17;  3) la legge 
regionale 30 maggio 1977, n. 18;  4) la legge 
regionale 11 luglio 1978, n. 30;  5) la legge 
regionale 18 aprile 1979, n. 25;  6) larticolo 17 della legge 
regionale 6 giugno 1979, n. 31;  7) larticolo 4 della legge 
regionale 13 novembre 1979, n. 67;  8) la legge 
regionale 13 novembre 1983, n. 23;  9) la legge 
regionale 4 giugno 1984, n. 28;  10) la legge 
regionale 11 settembre 1986, n. 25;  11) la legge 
regionale 22 aprile 1987, n. 9;  12) la legge 
regionale 12 agosto 1988, n. 21;  13) larticolo 5 
della legge 
regionale 23 gennaio 1991, n. 1;  14) la legge 
regionale 4 dicembre 1991, n. 11;  15) la legge 
regionale 23 giugno 1992, n. 10;  16) larticolo 24 
della legge 
regionale 19 giugno 1993, n. 9;  17) gli articoli 38 
e 39 
della legge 
regionale 17 giugno 1994, n. 21;  18) larticolo 13 
della legge 
regionale 30 dicembre 1994, n. 37;  19) larticolo 46 
della legge 
regionale 3 giugno 1996, n. 6;  20) larticolo 6 
della legge 
regionale 18 dicembre 1996, n. 27;  21) larticolo 4 
della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 1;  22) larticolo 9 
della legge 
regionale 22 dicembre 1997, n. 22;  23) larticolo 22 
della legge 
regionale 6 maggio 1998, n. 14;  24) larticolo 6 
della legge 
regionale 13 agosto 1998, n. 22;  25) larticolo 1 
della legge 
regionale 4 maggio 1999, n. 17;  26) larticolo 52 
della legge 
regionale 25 settembre 2000, n. 13;  27) il comma 2 dellarticolo 9 
della legge 
regionale 31 maggio 2001, n. 14;  e tutte le altre disposizioni con essa 
incompatibili.  
 
 Art. 116
 Prima articolazione delle unità previsionali di base 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione 
del bilancio di previsione per lesercizio 2002, provvede, in attuazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità 
previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri 
di responsabilità amministrativa.  
 
 Disposizioni finali
 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto 
 ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.   Allegati omissis  
 
 
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