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                                    Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
 TITOLO 1
 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 Art. 1
 (Principi generali) 1. Al fine di dare 
applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e 
di assicurare lefficacia, lefficienza e leconomicità della propria azione, la 
Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle 
entrate e delle spese, al metodo della programmazione di 
bilancio. 2. La presente legge ne disciplina gli elementi 
fondamentali con riferimento particolare: a. agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, agli 
strumenti e alle verifiche della programmazione regionale; b. agli strumenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio; c. alla gestione del bilancio intesa come procedimento di 
acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle 
spese; d. ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono 
il rendiconto generale della Regione; e. al sistema di controllo interno; f. alle responsabilità e ai controlli di 
gestione. 
 
 Art. 2
 (Disciplina dei 
procedimenti) 1. La disciplina dei 
procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio 
previsti dalla presente legge è volta: a. ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a 
promuovere il coordinamento e lintegrazione delle politiche regionali e a 
favorire il coordinamento territoriale degli interventi; b. a favorire il concorso degli operatori pubblici e 
privati alla decisione e realizzazione degli interventi 
programmati; c. a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione 
al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni 
reciproche; d. ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la 
certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei 
cittadini; e. a promuovere la diffusione del marketing territoriale, 
compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la valorizzazione 
dell’identità e delle specificità del territorio. 
 
 TITOLO 2
 PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 
 Sezione  I
 OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
 
 Art. 3
 (Obiettivi della programmazione 
regionale) 1. La programmazione 
regionale, intesa come metodo dellazione di governo ai sensi dellarticolo 3 
dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, 
sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio. 2. La programmazione regionale si conforma ai 
seguenti principi generali: a. sussidiarietà, come allocazione delle risorse e 
attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, 
efficienza ed economicità degli interventi; b. concertazione, tra operatori istituzionali e operatori 
economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di 
sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni di 
sistema; c. corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi 
soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione 
degli obiettivi concordati; d. concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria 
degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle 
suscettività presenti nelle diverse aree. 3. La programmazione 
regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento 
caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle 
forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo. 
 4. La programmazione 
regionale persegue lobiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e 
territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata 
locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio 
strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle 
regioni dEuropa. 5. La Regione concorre 
come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dellUnione 
europea e ne persegue gli obiettivi nellambito delle proprie competenze. A tal 
fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro 
della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui 
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 Art. 4
 (Soggetti della programmazione 
regionale) 1. Sono soggetti 
istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. 
Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste 
dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 Riordino delle funzioni e dei 
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali. 2. Gli enti locali, le 
associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi 
rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, 
del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli 
strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni 
regionali, nazionali e dellUnione europea. 3. Sono interlocutori 
della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le 
istituzioni, gli organi e le strutture dellUnione europea, il Governo 
nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, 
le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre 
Regioni, il complesso degli enti pubblici. 
 
 Art. 5
 (Concertazione e partenariato istituzionale e 
sociale) 1. La Giunta regionale 
promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato 
istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di 
programmazione regionale. 2. Il partenariato 
sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, 
attraverso listituzione, entro tre mesi dallinizio di ogni legislatura, di un 
tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati allarticolo 4, 
comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di 
concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione 
vengono precisate dintesa con le rappresentanze economico-sociali allinizio di 
ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei 
partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della 
rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica 
rispetto agli strumenti oggetto di esame partenTimes New 
Romane. 3. Gli altri 
interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 3, 
possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale e 
istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di 
istituto o con riferimento a specifiche normative. 4. La Regione promuove 
e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione 
degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale 
di concertazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2000, 
n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui 
all’articolo 6 della l.r. 22/2000.  5. La Giunta regionale 
attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e 
partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dellUnione europea. 
Nellambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le 
altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi 
comuni. 
 
 Sezione  II
 STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
REGIONALE 
 
 Art. 6
 (Programmi e progetti) 1. Le politiche 
regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si 
articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, 
sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una 
configurazione compiuta di sistema. 2. La Regione 
individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente 
attraverso lattivazione di programmi e di progetti. 3. Per programma 
sintende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di 
interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque 
finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici 
dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data 
specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli 
anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione 
delle scelte adottate. 4. I programmi si 
articolano, di norma, in progetti. Per progetto sintende un insieme organico di 
iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi 
predeterminati nellambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere 
la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di 
efficienza, efficacia e impatto sociale, lindicazione delle strutture 
organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei 
procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i 
tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, lentità 
delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche 
indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti 
pluriennali, nonché lindicazione dei meccanismi di controllo della relativa 
attuazione. 
 
 Art. 7
 (Atti della programmazione) 1. Sono atti della programmazione economica, 
sociale, territoriale e finanziaria regionale: a. il piano di sviluppo regionale 
(PSR); b. i piani di settore e 
intersettoriali; c. i programmi strutturali regionali dellUnione 
europea; d. i programmi integrati 
territoriali; e. gli strumenti di programmazione 
negoziata; f. il documento regionale annuale di programmazione 
economica e finanziaria (DAP); g. la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il 
bilancio annuale. 
 
 Art. 8
 (Piano di sviluppo 
regionale) 1. Il PSR definisce, 
per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di 
programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico 
territoriale (PUT), lo strumento che ne informa lattività di 
governo. 2. Il PSR si articola 
in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni 
programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, 
congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle 
coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e 
degli altri strumenti attuativi della programmazione 
regionale. 3. I quadri di riferimento 
comprendono: a. lanalisi dello scenario nel quale si collocano le 
politiche di sviluppo regionale; b. il contesto strutturale contenente lanalisi degli 
elementi fondamentali dello sviluppo regionale e lindividuazione degli ostacoli 
allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti; c. la stima previsionale delle risorse pubbliche 
disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei 
PSR; d. le opzioni politiche generali che rappresentano le 
scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità 
programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, 
economico, sociale, territoriale e ambientale. 4. Le determinazioni 
programmatiche: a. stabiliscono gli indirizzi rilevanti per lattività 
della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e 
intersettoriali; b. formulano le direttive per la determinazione di criteri 
e modalità cui gli organi e gli enti preposti allattuazione del PSR devono 
attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità 
assegnate; c. individuano gli strumenti normativi, amministrativi, 
procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e 
revisione dei PSR. 5. I programmi e i 
progetti, cosi come definiti allarticolo 6, costituiscono larticolazione delle 
determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti 
nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni allinterno dei piani di 
settore, dei programmi strutturali dellUnione europea, di area e/o negli 
strumenti di programmazione negoziata. 
 
 Art. 9
 (Piani di settore e 
intersettoriali) 1. I piani di settore e intersettoriali definiscono 
obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e 
procedure di controllo dellattuazione, con riferimento a particolari comparti 
dinteresse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi 
nazionali e regionali e di regolamenti comunitari. 
 
 Art. 10
 1. I Programmi di 
intervento regionali, in attuazione di atti dellUnione europea, costituiscono 
il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo 
nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in 
particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e 
comparti delleconomia regionale, concorrendo altresì al perseguimento 
dellarmonizzazione economica e sociale delle Regioni 
dEuropa. 2. Nella elaborazione 
dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione 
integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e 
fondi strutturali. 
 
 Art. 11
 (Programmi integrati 
territoriali) 1. I Programmi 
integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli 
allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di 
risorse regionali e locali. 2. Nel perseguire gli 
obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati 
territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è 
assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti 
collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare 
lefficacia dei primi. 
 
 Art. 12
 (Strumenti di programmazione 
negoziata) 1. La programmazione 
negoziata regola gli interventi che hanno ununica finalità di sviluppo e che 
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e 
privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione 
unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti 
coinvolti. 2. Ai sensi 
dellarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione 
assume come strumenti della programmazione negoziata: a. lintesa istituzionale di 
programma; b. l’accordo di programma quadro; c. il patto territoriale; d. il contratto d’area; e. il contratto di programma; f. gli accordi di programma 
regionali. 3. Lintesa 
istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra 
il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali 
e territoriali per i quali è necessaria unazione congiunta in un orizzonte 
temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di 
programma quadro. 4. Laccordo di 
programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri 
soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione 
dellintesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di 
interesse comune funzionalmente collegati. 5. Il patto 
territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma 
dinterventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in 
raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso 
da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può 
riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate 
allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua 
sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti 
e gli strumenti della programmazione regionale. 6. Il contratto darea 
è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni 
pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro 
nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e 
strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e 
creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle 
normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è 
sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza 
con gli strumenti della programmazione. 7. La Regione può 
partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi 
dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai 
sensi della l. 662/1996. 8. Sono, altresì, 
strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti 
accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività 
necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di 
prevalente competenza regionale e che richiedono lazione integrata e coordinata 
di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione 
pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli 
accordi di programma ai sensi dellarticolo 34 del d. lgs. 
267/2000. 
 
 Art. 13
 (Documento regionale annuale di programmazione 
economico-finanziaria) 1. La Regione 
stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea 
gli interventi di finanza regionale mediante il DAP. 2. Il DAP tiene conto, 
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi 
comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle 
valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla 
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e 
integrazioni. 3. Il DAP costituisce 
lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la 
programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale 
raccordo, il DAP: a. verifica e aggiorna annualmente le determinazioni 
programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e 
intersettoriali; b. delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali 
necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e 
gli effetti di bilancio. 4. Il DAP contiene una 
sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una 
valutazione degli andamenti delleconomia regionale. Nel DAP sono altresì 
indicati: a. le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in 
particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e delloccupazione nella 
regione nel triennio di riferimento; b. gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli 
altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare 
alla legislazione attuativa e alla strumentazione 
operativa; c. il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per 
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d. le regole di variazione delle entrate e delle spese del 
bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio 
pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale; 
 e. gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, 
collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio 
pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), 
nellambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e 
d); f. la valutazione di massima delleffetto 
economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla 
lettera e) in rapporto allandamento tendenziale; g. i criteri e i parametri per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione e lindividuazione delle priorità da 
realizzare. 
 
 Art. 14
 (Legge finanziaria, bilancio pluriennale e 
bilancio annuale) 1. La legge 
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di 
collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e 
di spesa in modo da assicurare, nellorizzonte pluriennale e annuale, i mezzi 
necessari allattuazione delle azioni previste negli atti della programmazione 
regionale. 2. La legge 
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel 
Titolo III della presente legge. 
 
 Sezione  III
 PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI 
PROGRAMMAZIONE 
 
 Art. 15
 (Organizzazione delle strutture della 
programmazione) 1. La Giunta regionale individua e disciplina 
lorganizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture 
deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e 
finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della 
collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità 
tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche 
dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all’articolo 21, comma 
3. 
 
 Art. 16
 (Procedimento di formazione del 
PSR) 1. Entro cinque mesi 
dallinizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR 
secondo il seguente iter procedurale interno: a. le strutture della programmazione, sulla base delle 
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno schema 
tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità 
amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e 
proposte; b. lo schema tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto 
delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla Giunta 
dall’Assessore alla programmazione; c. la Giunta regionale adotta lo schema di PSR ai fini 
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 
2. 2. Lo schema di PSR è 
sottoposto dalla Giunta allesame del tavolo di concertazione economico-sociale 
istituito ai sensi dellarticolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro 
funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di 
PSR. 3. La Giunta 
regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini 
di cui al comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta allesame del 
Consiglio regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i 
pareri che scaturiscono dalla concertazione. 4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di 
indirizzo politico del Consiglio regionale. 5. Qualora il PSR si riferisca a un periodo inferiore alla 
legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto 
economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al 
Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. Laggiornamento corrente delle 
determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede di approvazione 
del  
 
 Art. 17
 (Procedimento di formazione dei programmi di 
intervento strutturale regionale dellUnione europea) 1. I programmi 
strutturali regionali dellUnione europea sono elaborati sotto forma di piani di 
sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle 
strumentazioni e alle procedure dellUnione europea, del Governo nazionale e 
alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e 
istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione 
finanziaria, di monitoraggio e controllo. 2. La Giunta regionale 
designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento 
della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui 
al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L’elaborazione si effettua con 
specifico riferimento: a. allindividuazione delle misure e azioni in rapporto 
alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e 
con gli altri programmi dellUnione europea; b. alla valutazione ex ante economica, sociale, 
occupazionale e ambientale;  c. alla fattibilità 
finanziario-contabile; d. alle procedure di controllo della fase di 
realizzazione. 3. La Giunta 
regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il 
negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di 
orientamenti di programma da sottoporre all’esame del tavolo di concertazione 
economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla 
Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli 
orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in 
ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi 
programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze 
strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali 
dell’Ue. 4. La Giunta regionale 
assicura, attraverso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il 
coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, 
monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei 
programmi. 5. Gli adempimenti 
concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 
1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell’ambito dell’Area 
di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la 
presente legge. 
 
 Art. 18
 (Procedimento di formazione delle intese 
istituzionali di programma) 1. Le intese 
istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il 
quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale 
di interventi di interesse comune, procedono: a. a una ricognizione dei programmi e delle relative 
risorse finanziarie disponibili; b. allindividuazione dei soggetti interessati alla 
realizzazione degli impegni programmati; c. alla definizione delle procedure di attuazione, 
monitoraggio, controllo e revisione periodica dei 
programmi. 2. Alla gestione delle 
intese sono preposti un Comitato istituzionale di gestione composto in misura 
paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato 
paritetico di attuazione che presiede allesercizio delle funzioni tecniche 
connesse alle intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la 
composizione dei due Comitati suddetti. 3. Per la formazione e 
presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui 
al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono 
seguite le procedure interne previste dallarticolo 16, comma 
1. 4. La Giunta regionale 
per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di 
programma, che sottopone all’esame dei tavoli di concertazione di cui 
all’articolo 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione 
consiliare permanente competente in materia di programmazione. 
 
 Art. 19
 (Procedure interne di formazione disciplinate 
dalla Giunta) 1. Le procedure 
interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati 
territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai 
contratti darea, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali e 
ai contratti di programma di cui alla l. 662/1996, sono definite con atto di 
Giunta. 2. La Giunta regionale 
determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con 
responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella 
preparazione degli atti e definendo le modalità di 
presentazione. 3. La Giunta regionale 
definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i 
soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 
1. 
 
 Art. 20
 (Verifica di coerenza con il 
PSR) 1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi 
di cui allarticolo 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da 
specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne 
danno motivazione negli atti trasmessi allesame della Giunta. Tali motivazioni 
fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PSR espressi dagli altri 
Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla 
predisposizione degli atti di programmazione. 
 
 Sezione  IV
 VERIFICA DELLATTUAZIONE DEGLI ATTI DI 
PROGRAMMAZIONE 
 
 Art. 21
 (Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei 
progetti) 1. La Giunta regionale 
cura il monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei programmi e dei 
progetti. 2. Presso le strutture 
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è 
organizzato un sistema di monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei 
principali strumenti di programmazione. 3. La struttura 
deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è 
individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, istituito presso il Settore programmazione con l’articolo 12 della 
l.r. 13/2000, così come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 31 
maggio 2001, n. 14, in attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 
144. 4. La struttura di cui 
al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello 
di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di 
impatto socio-economico. 
 
 Art. 22
 (Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi 
e dei progetti) 1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi 
e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le 
indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla 
valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di 
risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I 
rapporti sullo stato di attuazione concorrono allelaborazione degli ulteriori 
programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli 
stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a 
disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti 
economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui 
allarticolo 5. 
 
 TITOLO 3
 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI 
BILANCIO 
 
 Sezione  I
 LEGGE FINANZIARIA E BILANCI 
 
 Art. 23
 (Nozione) 1. Al fine di 
assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo 
sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni 
di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione 
finanziaria. 2. La Regione realizza 
la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la 
trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la 
certezza dellimpiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio: a. il DAP; b. la legge finanziaria regionale; c. il bilancio pluriennale; d. il bilancio annuale di previsione. 
 
 Art. 24
 (Procedimento di formazione del 
DAP) 1. La Giunta regionale 
adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale: a. lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR 
e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle strutture 
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, dintesa 
con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di 
competenza; b. la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini degli 
adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all’articolo 5, 
comma 4. 2. La Giunta regionale 
presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale 
approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo 
politico. 
 
 Art. 25
 (Legge finanziaria 
regionale) 1. La finanza 
regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli 
obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito 
nazionale. 2. Le impostazioni 
delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al 
metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni 
anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni 
assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e 
comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è 
allegato al bilancio annuale. 3. Entro il 30 
settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge 
finanziaria per lanno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione 
espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione 
annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di 
adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della 
programmazione economico-finanziaria regionale. 4. Con la legge 
finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e 
contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal 
presente articolo. 5. La legge finanziaria regionale 
stabilisce: a. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni 
considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della 
programmazione regionale; b. gli importi dei fondi speciali previsti dallarticolo 
52; c. la determinazione, in apposita tabella, della quota da 
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio 
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è 
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; d. la determinazione, in apposita tabella, per le leggi 
regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa 
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. 6. La legge finanziaria regionale può 
disporre: a. variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e 
scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a imposte erTimes 
New Romani, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, 
nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della 
prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi 
regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dellanno cui la 
legge finanziaria regionale si riferisce; b. limporto complessivo massimo destinato, in ciascuno 
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del 
personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e 
normativo del personale medesimo, non compreso nel regime 
contrattuale; c. la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, 
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni 
di spesa vigenti; d. altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla 
legge finanziaria regionale dalle leggi regionali. 
 
 Art. 26
 (Bilancio pluriennale) 1. Il bilancio 
pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la 
compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel 
PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di 
competenza e per unità previsionale di base, espone 
separatamente: a. l’andamento delle entrate e delle spese in base alla 
legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a legislazione 
vigente); b. le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese 
tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei 
previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio 
pluriennale programmatico). 2. Le previsioni del 
bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e 
considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo 
della programmazione scorrevole. 3. Il bilancio 
pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non 
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi 
contemplate. 4. Il bilancio 
pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove 
o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi 
futuri. 
 
 Art. 27
 (Bilancio annuale)1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato 
dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II. 
 
 TITOLO 4
 RAPPORTI CON LA 
PROGRAMMAZIONE 
 
 Sezione  I
 LEGGI REGIONALI DI SPESA 
 
 Art. 28
 (Rapporto con la programmazione 
regionale) 1. Le leggi di spesa 
devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso 
previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le 
procedure da seguire. 2. La quota annuale 
della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri 
di cui all’articolo 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle 
disponibilità finanziarie dell’esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale 
e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun 
intervento. 
 
 Art. 29
 (Leggi che disciplinano spese continuative o 
ricorrenti) 1. Le leggi regionali 
che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano 
soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando 
espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della 
relativa spesa e della copertura finanziaria. 2. La Regione può dare 
corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni 
del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi 
stesse anche prima che sia determinata l’entità delle spese da eseguire, con 
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a 
norma dell’articolo 76. 3. In particolare può 
provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, 
all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di 
criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della 
spesa. 
 
 Art. 30
 (Leggi di spesa per programmi pluriennali di 
intervento) 1. Le leggi regionali 
che autorizzano spese per l’attuazione di programmi pluriennali di intervento 
indicano l’ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita 
alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a 
carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per 
l’assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la 
relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle 
successive quote annuali della spesa medesima. 2. Sulla base delle 
leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le 
quote annuali della spesa, all’espletamento di tutte le procedure degli 
adempimenti previsti per l’attuazione dei relativi interventi, con riferimento 
all’intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai 
quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’articolo 
76. 3. In particolare si 
può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all’istruttoria di 
domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la 
ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti 
esecutivi di opere. 
 
 Art. 31
 (Leggi di spesa per interventi comportanti 
obbligazioni pluriennali) 1. Le leggi regionali 
che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più 
esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all’articolo 30, comma 1, 
autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l’assunzione di 
obbligazioni nei limiti dell’intera somma indicata nella legge, fermo restando 
che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme 
corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo 
esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all’entità degli impegni 
destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi 
pagamenti. 2. Le leggi che 
autorizzano l’assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere 
che le opere o gli interventi siano iniziati entro l’esercizio in cui è assunta 
l’obbligazione. 3. Sulla base delle 
leggi di cui al comma 1 si provvede all’espletamento di tutte le procedure e 
adempimenti previsti con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa, 
nonché all’assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in 
relazione all’entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi 
successivi. 4. Le successive quote 
annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi 
bilanci, con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista 
in ciascun esercizio. 
 
 Art. 32
 (Prestazioni di garanzie 
finanziarie) 1. La legge regionale 
che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da 
parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per 
la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle 
competenze amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del 
relativo rischio. 2. Nel bilancio 
regionale viene iscritta un’apposita unità previsionale di spesa dotata 
annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni 
rapportate alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi 
assunti dalla Regione con le garanzie prestate. 3. In allegato al 
bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali 
o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri 
soggetti. 4. La concessione 
della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene 
anche previsto lesercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme 
eventualmente pagate dalla Regione. 5. Nellentrata del 
bilancio annuale è iscritta unapposita unità previsionale di base cui vengono 
imputate le somme recuperate. 
 
 Art. 33
 (Disciplina delle procedure di 
spesa) 1. Le leggi regionali 
di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun 
adempimento necessario per l’erogazione della spesa, in modo da rendere 
possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di 
spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all’assunzione degli impegni e 
alla scadenza delle relative obbligazioni. 2. Le leggi regionali 
di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire 
gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l’esecuzione dell’intervento 
o dell’opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o 
le opere previste, che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la 
fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene 
assunto l’impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese 
per investimenti. 3. Le leggi che 
disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In 
mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma 
2. 4. Il mancato rispetto 
dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva 
la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell’intervento per ragioni 
eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con 
delibera della Giunta regionale. 
 
 Art. 34
 (Relazione alle leggi di 
spesa) 1. I disegni e le 
proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero 
diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla 
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative 
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto 
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale 
e dellonere complessivo in relazione agli obiettivi 
previsti. 2. Il referto-tecnico 
dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità 
amministrativa competente per materia, deve essere vistato preventivamente dalla 
Ragioneria. 3. Il referto-tecnico 
delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle 
Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato 
preventivamente dalla Ragioneria. 4. La relazione 
accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un 
progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti 
elementi: a. lo stato di attuazione della spesa autorizzata da 
precedenti leggi aventi analoghe finalità; b. la coerenza degli obiettivi della legge con quanto 
stabilito dal PRS; c. i risultati, anche in termini di standards, che la legge 
intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di 
finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo 
adottati; d. gli organi e le unità organizzative responsabili dei 
singoli adempimenti previsti dalla legge;  e. i tempi dei procedimenti previsti dalla 
legge; f. i criteri per l’articolazione territoriale degli 
interventi. 
 
 Art. 35
 (Copertura finanziaria delle leggi di 
spesa) 1. La copertura 
finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero 
minori entrate, è determinata con le seguenti modalità: a. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei 
fondi speciali previsti dallarticolo 52, sia con riferimento al bilancio 
pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso lutilizzo 
di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte 
corrente; b. mediante riduzione di precedenti autorizzazioni 
legislative regionali di spesa; c. mediante modificazioni legislative che comportino nuove 
o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori 
spese correnti con entrate in conto capitale. 
 
 Sezione  II
 BILANCIO ANNUALE DI 
PREVISIONE 
 
 Art. 36
 (Anno finanziario) 1. La gestione delle 
entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di 
previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica 
finanziaria. 2. Il bilancio è 
redatto in termini di competenza e in termini di cassa. Lunità temporale della 
gestione è lanno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno. 
 
 Art. 37
 (Principi del bilancio) 1. Il bilancio della 
Regione è costruito sulla base dei principi dell’annualità, dell’integrità, 
dell’universalità, dell’unità e della pubblicità. 2. Sulla base del 
principio dellintegrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al 
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse. 
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere 
ridotte delle entrate correlate. 3. Sulla base dei 
principi delluniversalità e dellunità, è vietato gestire fondi al di fuori del 
bilancio della Regione. 
 
 Art. 38
 (Struttura di bilancio annuale di 
previsione) 1. Il bilancio annuale 
di previsione è articolato, per lentrata e per la spesa, in unità previsionali 
di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee 
di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze 
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un 
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa 
gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione 
regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono 
aggregate in un unica unità previsionale di base. 2. Per ogni unità 
previsionale di base sono indicati: a. lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla 
chiusura dellesercizio precedente quello cui il bilancio si 
riferisce; b. lammontare delle entrate che si prevede di accertare e 
delle spese che si prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si 
riferisce; c. lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e 
delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione 
tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 3. Gli stanziamenti di 
spesa di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura 
indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base 
della legislazione vigente, daranno luogo, nellesercizio cui il bilancio si 
riferisce, a impegni di spesa a norma dellarticolo 76. 4. Tra le entrate e le 
spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto leventuale saldo finanziario, 
positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dellesercizio 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 5. L’utilizzo 
dell’eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell’eventuale saldo 
finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui 
all’articolo 44. 6. Tra le entrate di 
cui al comma 2, lettera c), è iscritto lammontare del fondo di cassa che si 
presume esista allinizio dellesercizio cui il bilancio si 
riferisce. 7. In apposito 
allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai 
fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì 
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale 
di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, 
con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono 
determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto 
e il contenuto economico e funzionale per la spesa. 8. Formano oggetto di 
specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 
2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel 
loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), 
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e 
pagamento. 9. Gli stanziamenti di 
spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze 
funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si 
riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio 
della spesa storica incrementale. 10. Contestualmente 
all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di 
base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i 
programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle 
spese. 11. In relazione a 
quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a 
consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività 
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la 
corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti 
legislativi di entrata e di spesa. 
 
 Art. 39
 (Revisione dei capitoli di 
spesa) 1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria 
e l’azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del 
bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di 
spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun 
capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, 
assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di 
responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle 
autorizzazioni di bilancio. 
 
 Art. 40
 (Equilibrio del bilancio) 1. In ciascun bilancio 
annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale 
delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza 
iniziale di cassa. 2. Il totale delle 
spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate 
che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo 
sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di 
approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 71 Mutui e 
prestiti. 3. Il disavanzo di cui 
al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle 
spese di investimento, nonché di quelle per l’assunzione di partecipazioni in 
società finanziarie a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 
1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio 
precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di 
indebitamento già autorizzati. 4. Ai fini di cui al 
comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da 
assegnazioni dello Stato e della Ue. 
 
 Art. 41
 (Assestamento di bilancio) 1. Ad avvenuta 
approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e, comunque, entro e non 
oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge 
l’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede: a. all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il 
bilancio si riferisce; b. all’aggiornamento dell’eventuale saldo finanziario 
positivo o negativo risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si 
riferisce e alla rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento 
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario 
negativo; c. all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa 
risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si 
riferisce; d. alle variazioni degli stanziamenti delle unità 
previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto 
alle lettere a), b) e c), per ristabilire l’equilibrio di bilancio secondo 
quanto disposto dall’articolo 40; e. a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune 
anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del PSR e 
all’andamento della spesa delle politiche regionali. 
 
 Art. 42
 (Variazioni di bilancio) 1. La legge di 
approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio 
medesimo, da portare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti 
amministrativi, per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per 
l’inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici 
da parte dello Stato e della Ue, nonché per l’iscrizione delle relative spese, 
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in 
vigore. 2. La Giunta regionale 
con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra 
capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di 
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per 
quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve 
essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli 
articoli 49, 50, 51, 52 e 53. Possono essere autorizzate variazioni compensative 
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una 
stessa funzione–obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi 
con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro 
dieci giorni. 3. La legge di 
bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare 
la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all’interno della 
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente 
collegate nell’ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma 
o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria 
flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale 
può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità 
previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per 
l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da 
altri strumenti di programmazione negoziata. 4. Le variazioni di 
cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono 
essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti 
dalla Ue, dallo Stato e da altri soggetti. 5. Nessuna variazione 
al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 
novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce. 6. La Giunta regionale 
può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse 
unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi 
diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano 
interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi degli articoli 45 e 
46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 
giorni. 7. Ogni deliberazione 
con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 
 Art. 43
 (Divieto di storni) 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, è 
vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità 
previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di 
competenza che di cassa. 
 
 Art. 44
 (Iscrizione del saldo 
finanziario) 1. L’eventuale avanzo 
di amministrazione, per la parte derivante dall’applicazione dell’istituto della 
perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di 
assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la 
reiscrizione dei residui passivi perenti di cui all’articolo 
95. 2. Le ulteriori 
disponibilità dell’avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento 
di eventuali passività relative a esercizi pregressi e all’eventuale 
impinguamento del Fondo intersettoriale di cui all’articolo 54. Il relativo 
utilizzo è subordinato allapprovazione della legge di assestamento del bilancio 
di cui allarticolo 41. 3. Il saldo 
finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto 
generale dell’esercizio è iscritto nel bilancio dell’anno successivo mediante 
apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via 
presuntiva con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del 
bilancio per l’anno in corso. 4. Le leggi regionali 
di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di 
competenza nel quale il disavanzo viene iscritto. 
 
 Art. 45
 (Classificazione delle 
entrate) 1. Nel bilancio della 
Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della 
Regione, dal gettito di tributi erTimes New Romani o di quote di esso devolute 
alla Regione; Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
di parte corrente dellUe, dello Stato e di altri 
soggetti;    Titolo III: entrate 
extratributarie; Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni 
di crediti e da trasferimenti in conto capitale;    Titolo V: entrate derivanti da mutui, 
prestiti o altre operazioni creditizie;    Titolo VI: entrate per contabilità 
speciali. 2. Nellambito di ciascun Titolo e con esclusione 
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono 
in: a. categorie, secondo la natura dei 
cespiti; b. unità previsionali di base, ai fini dellapprovazione 
consiliare e dellaccertamento dei cespiti; c. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della 
gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli 
eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o 
della Regione. 3. Le unità 
previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione 
delle entrate. 4. Per ciascuna unità 
previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui 
all’articolo 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la 
denominazione. 
 
 Art. 46
 (Classificazione della 
spesa) 1. Nel bilancio della 
Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nellambito di ciascuna 
area di intervento le spese si ripartiscono in: a. funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche 
regionali; b. unità previsionali di base. 2. Le unità 
previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle 
spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di 
classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione 
e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione 
consiliare. 3. Le unità 
previsionali di base sono suddivise in: a. unità relative alla spesa 
corrente; b. unità relative alla spesa in conto 
capitale; c. unità per il rimborso di mutui e 
prestiti. Le unità relative alla spesa corrente possono 
essere ulteriormente ripartite in: a. unità per spese di funzionamento; b. unità per interventi operativi; c. unità per oneri comuni. Le unità relative alle spese in conto capitale 
possono essere ulteriormente ripartite in: a. unità per spese di investimento; b. unità per oneri comuni; Le unità per il rimborso di mutui e prestiti 
possono essere ulteriormente ripartite in : a. unità per oneri del debito; b. unità per il rimborso di prestiti. 4. In base al 
principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le 
classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in 
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In 
allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui 
risultino: a. le categorie in cui viene classificata la spesa secondo 
lanalisi economica; b. le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo 
lanalisi funzionale; c. gli incroci tra i diversi criteri di 
ripartizione; d. la ripartizione in Titoli: Titolo I: spese 
correnti; Titolo II: spese in conto 
capitale; Titolo III: spese per 
rimborso di mutui e prestiti; Titolo IV: spese per 
contabilità speciali. 
 
 Art. 47
 (Approvazione del bilancio) 1. Il bilancio di 
previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 ottobre dell’anno 
precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il 
successivo 15 dicembre. 2. Formano oggetto di 
approvazione, con legge, da parte del Consiglio regionale solo le previsioni di 
cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) e all’articolo 46, comma 4, 
lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere 
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di 
pagamento. 3. In apposito 
allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite 
in capitoli a fini conoscitivi. 
 
 Art. 48
 (Individuazione delle unità previsionali di base e 
dei capitoli) 1. La determinazione 
delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del 
bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o 
integrazioni rispetto all’anno precedente. 2. La disaggregazione 
di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e 
della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere 
incluse nel medesimo capitolo: a. spese attinenti a più centri di responsabilità 
amministrativa; b. spese correnti, spese in conto capitale e spese relative 
al rimborso di mutui e prestiti; c. spese relative a funzioni proprie della Regione e spese 
relative a funzioni delegate dallo Stato; d. spese finanziate con assegnazioni dello Stato a 
destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dellentrata dello 
stesso bilancio e spese di altra natura. 
 
 Art. 49
 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e 
dordine) 1. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per 
spese obbligatorie e dordine. 2. Dal fondo di cui al 
comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme 
necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità 
previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino 
spese aventi carattere obbligatorio o connesse con laccertamento e la 
riscossione delle entrate. 3. Fra le spese 
obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, 
agli oneri per lammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a 
fronte della fidejussione concessa dalla Regione. 4. Lelenco delle 
unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è 
allegato al bilancio. 
 
 Art. 50
 (Fondo di riserva per le spese 
impreviste) 1. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per 
le spese impreviste. 2. Dal fondo di cui al 
comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in 
aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di 
base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla 
legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, 
improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità all’atto 
dell’approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del 
bilancio medesimo.    3. Alla legge di 
approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle 
deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è 
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente 
articolo. 
 
 Art. 51
 (Fondo di riserva per le integrazioni delle 
autorizzazioni di cassa) 1. Nel bilancio 
annuale di cassa è iscritto un Fondo di riserva per lintegrazione delle 
autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato, con 
apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite 
massimo di un dodicesimo dellammontare dei pagamenti previsti 
nellesercizio. 2. Con deliberazione 
della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli 
stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme 
necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative 
dotazioni. 
 
 Art. 52
 (Fondi speciali) 1. Nel bilancio 
regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, 
distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, 
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della 
Regione che si perfezionano dopo l’approvazione del 
bilancio. 2. I fondi speciali 
non sono utilizzabili per l’imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del 
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità 
previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l’entrata in vigore 
dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese 
medesime. 3. Al bilancio è 
allegato, per ciascun fondo speciale, l’elenco dei provvedimenti legislativi da 
finanziare a carico del fondo stesso. 4. L’iscrizione in 
bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far 
fronte agli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio di competenza in 
applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi. 5. Le quote dei fondi 
speciali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono 
economia di spesa. 6. Con deliberazione 
della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono 
disposte le variazioni all’entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a 
leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma 
entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a 
quantificare la spesa autorizzata a carico dell’esercizio cui il bilancio si 
riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l’esercizio 
provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 
68. 7. Qualora le nuove 
spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate 
con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono 
consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata 
negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi 
speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso 
allegati. 
 
 Art. 53
 (Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel 
bilancio dell’esercizio precedente) 1. Ai fini della 
copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non 
approvati entro il termine dell’esercizio di bilancio in cui i fondi speciali 
sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei 
fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione 
vengano adottate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo 
e comunque non oltre il 30 giugno. 2. Nei casi di cui al 
comma 1 resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al 
bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese 
sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si 
perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. 3. Allo stanziamento 
di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi 
una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai 
fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il 
rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene 
conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 
45. 
 
 Art. 54
 (Fondi intersettoriali) 1. Nello stato di 
previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i 
fondi relativi al finanziamento: a. di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al 
cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, 
relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura 
finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da 
presentare, agli organi comunitari e statali; b. di intese istituzionali di programma, per la parte che 
non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche 
leggi regionali di settore; c. di programmi intersettoriali di rilevanza 
regionale. 2. La dotazione 
finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di 
bilancio. 3. La Giunta 
regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte 
dell’Ue o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede 
con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, 
all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base 
esistenti o all’istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni 
sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni. 4. La Giunta regionale 
è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero 
necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare 
gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani 
finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di 
programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci 
giorni. 5. Al fine di 
consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al 
comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con 
atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale 
della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio 
regionale entro dieci giorni. 6. Il prelievo dai 
fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere 
effettuati anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del 
bilancio. 
 
 Art. 55
 (Gestione dei fondi statali e della UE assegnati 
alla Regione) 1. La Regione può, in relazione all’epoca in cui 
avviene l’assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative 
spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo allorché non sia 
possibile far luogo all’impegno di tali spese entro il termine dell’esercizio 
nel corso del quale ha luogo l’assegnazione. 
 
 Sezione  III
 BILANCIO DI DIREZIONE 
 
 Art. 56
 (Bilancio di direzione. 
Nozione) 1. Il bilancio di 
direzione costituisce latto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo 
espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli 
obiettivi assegnati. 2. La struttura del 
bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti: a. con il bilancio annuale di previsione, adottando il 
medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito 
dallarticolo 47 con lulteriore specificazione in capitoli delle unità 
previsionali di base; b. con la struttura organizzativa della Regione attraverso 
la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità 
amministrativa; c. con gli strumenti della programmazione di cui al Titolo 
II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il bilancio 
pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi 
e progetti. 
 
 Art. 57
 (Formazione) 1. La proposta del bilancio di direzione, formulata 
dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a 
base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione 
annuale. 
 
 Art. 58
 (Contenuti) 1. La proposta di 
bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità 
amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i 
programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei 
centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie 
necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per lattività 
amministrativa e per la gestione. 2. Il bilancio di 
direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per 
la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità 
amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità 
previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente 
obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni 
legislative. 3. Il bilancio di 
direzione è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di dieci giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del 
bilancio o della legge di autorizzazione allesercizio provvisorio e, comunque, 
prima dellinizio dellesercizio cui si riferisce. 4. Il bilancio di 
direzione costituisce riferimento per lesercizio del sistema dei controlli 
interni e di gestione. 5. Al termine di 
ciascun semestre, il dirigente titolare del centro di responsabilità 
amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sullattività svolta 
e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. 
Analoga relazione, riferita alla gestione dellanno, va presentata alla Giunta 
regionale entro dieci giorni dalla chiusura 
dellesercizio. 6. Con la medesima 
periodicità di cui al comma 5, l’Assessore al bilancio riferisce alla 
Commissione consiliare competente. 
 
 Art. 59
 (Variazioni) 1. I dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con 
propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni 
compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziate nel 
bilancio loro assegnato. 2. Le variazioni ai 
capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e 
nellambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla 
Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre. 
 
 Sezione  IV
 BILANCI DI ALTRI ENTI 
 
 Art. 60
 (Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla 
Regione) 1. I bilanci degli 
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione 
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e 
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 2. Nei bilanci degli 
enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono 
classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dall’articolo 
47. 
 
 Art. 61
 (Rendiconto degli enti dipendenti dalla 
Regione) 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in 
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente 
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono 
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti 
in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98. 
 
 Sezione  V
 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO 
 
 Art. 62
 (Procedimento integrato di 
formazione) 1. Il processo di formazione della proposta del DAP, 
del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del 
disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e si 
svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei 
principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo 
Statuto. 
 
 Art. 63
 (Sessione di bilancio e adeguamento del 
regolamento interno del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio 
regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della 
presente legge provvedendo tra laltro a disciplinare la sessione di bilancio, 
le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, 
discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri 
regionali. 2. Dalla data di 
presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino 
allapprovazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, 
non possono essere iscritte allordine del giorno delle Commissioni consiliari e 
del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o 
alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio 
pluriennale. 
 
 Art. 64
 (Criteri di previsione) 1. Gli stanziamenti di 
competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati 
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi 
concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo 
preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica 
incrementale. 2. Le autorizzazioni 
di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto 
residui e in conto competenza nel corso dellesercizio cui il bilancio si 
riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento 
dei residui degli anni precedenti e delleffettiva capacità di spesa dei centri 
di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. 
Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle 
autorizzazioni di cassa di cui allarticolo 52. 
 
 Art. 65
 (Divulgazione della conoscenza del 
bilancio) 1. Un estratto del bilancio pluriennale e del 
bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato 
su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dellarticolo 6 della legge 25 
febbraio 1987, n. 67. 
 
 TITOLO 5
 GESTIONE DEL BILANCIO 
 
 Sezione  I
 ESERCIZIO PROVVISORIO 
 
 Art. 66
 (Esercizio provvisorio) 1. L’autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a 
quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente quello cui si riferisce il bilancio. 2. La legge di 
esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate, 
l’impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva 
per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 50 e dal fondo di 
riserva di cassa di cui all’articolo 52 sulla base del bilancio presentato al 
Consiglio, senza limite di somma. 3. Con la legge che 
autorizza l’esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni 
all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli 
stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base 
il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all’approvazione 
della legge di bilancio. 4. Nel caso in cui il 
bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto 
da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio 
provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato, 
limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di 
base per ogni mese di esercizio provvisorio. 
 
 Art. 67
 (Gestione provvisoria del 
bilancio) 1. Nel caso in cui la 
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è 
autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall’articolo 127 della 
Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a 
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, 
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese 
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o 
di pagamento frazionati in dodicesimi. 2. Nel caso in cui la 
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma 
dell’articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il 
Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma 
dell’ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire 
in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità 
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell’impugnativa ovvero, nel 
caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intero bilancio, limitatamente a 
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali 
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del 
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese 
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o 
di pagamento frazionati in dodicesimi. 
 
 Sezione  II
 ENTRATE DELLA REGIONE 
 
 Art. 68
 (Fasi dellentrata) 1. Lacquisizione delle entrate previste nel bilancio 
annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento 
amministrativo che si estrinseca nelle fasi dellaccertamento, della riscossione 
e del versamento. 
 
 Art. 69
 (Accertamento) 1. L’accertamento 
costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base 
di idonea documentazione, è: a. verificata la ragione del credito e la sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico; b. individuato il soggetto o i soggetti 
debitori; c. quantificata la somma da 
incassare; d. individuata la relativa scadenza. 2. Per le entrate 
provenienti da assegnazioni dello Stato, laccertamento è disposto sulla base 
dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi 
propri non riscossi mediante ruolo, laccertamento è disposto sulla base 
dellaccredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa 
comunicazione di accredito. 3. Per le entrate 
tributarie da riscuotere mediante ruoli, laccertamento è disposto tenendo conto 
delle rate che scadono entro i termini dellesercizio. 4. Per le entrate di 
natura patrimoniale, laccertamento è disposto, di norma, sulla base delle 
deliberazioni o dei contratti che ne quantificano lammontare e ne autorizzano 
la riscossione in conto dellesercizio di competenza. 5. Per le entrate 
concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, laccertamento 
consegue lassunzione dellimpegno o leffettuazione del pagamento nel capitolo 
e nellunità previsionale di base corrispondente della 
spesa. 6. In ogni altro caso, 
in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, laccertamento 
viene effettuato contestualmente alla riscossione del 
medesimo. 
 
 Art. 70
 (Riscossione e versamento) 1. La riscossione 
costituisce la successiva fase di gestione dell’entrata, che consiste nel 
materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati 
della riscossione delle somme dovute alla Regione. 2. La riscossione è 
disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e 
nei tempi previsti dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di 
tesoreria. 3. Il Tesoriere 
rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle 
modalità stabilite nella convenzione. 4. Il Tesoriere è 
tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i 
terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente 
l’indicazione della causa del versamento nonché la riserva salvo conferma di 
accettazione da parte della Regione Puglia. Di tali incassi il Tesoriere dà 
immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di 
riscossione. 5. Il Tesoriere è 
tenuto all’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in 
difetto. 6. Nessun titolo di 
credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. 
E’ fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della 
Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e 
privati. 7. Il versamento 
costituisce l’ultima fase di gestione dell’entrata e consiste nel trasferimento 
delle somme riscosse nelle casse della Regione. 8. Il versamento delle 
entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti 
dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre 
disposizioni che regolano la materia. 
 
 Art. 71
 (Mutui e prestiti) 1. Entro i limiti e 
per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte 
della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata 
dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al 
bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del 
periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al 
bilancio pluriennale. Lautorizzazione stessa cessa con il termine 
dellesercizio cui il bilancio si riferisce. 2. In ciascun 
esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che 
l’importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti 
dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio 
relativa all’esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 
per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel 
Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura 
nell’ambito del bilancio pluriennale. 3. Non può essere 
autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato 
dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all’esercizio di due anni 
precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi 
mutui. 4. Le rate di 
ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti 
obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti 
nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per 
la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al 
rimborso del capitale. 5. La contrazione dei 
mutui o lassunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive 
esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo 
e la durata, nonché lammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni 
accessorie. 6. Entro quindici 
giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e 
condizioni pattuiti. 7. Le entrate 
derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dellesercizio, se non 
riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi. 8. Le somme iscritte 
nello stato di previsione dellentrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non 
stipulati entro il termine dellesercizio, costituiscono minori entrate rispetto 
alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della 
gestione. 
 
 Art. 72
 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, 
riutilizzazione) 1. Eventuali recuperi, 
revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti 
pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati 
in apposito capitolo di entrata all’uopo istituito e riassegnati per la 
riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di 
originaria provenienza del bilancio corrente. 2. Il centro di 
responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero 
dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati 
dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e 
privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale 
degli stessi, sussiste la convenienza per l’Amministrazione regionale al 
recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono 
maggiorati degli interessi legali. 
 
 Art. 73
 (Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione 
delle entrate) 1. La Ragioneria 
regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla 
gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive 
attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che laccertamento, la 
riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e 
integralmente. 2. E tenuta, a cura 
della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle 
unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli 
ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in 
conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto 
residui. 
 
 Art. 74
 (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di 
modesta entità) 1. La legge regionale 
di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la 
rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si 
riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle 
operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata 
risulti eccessivo rispetto allammontare della medesima, entro il limite massimo 
di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge. 2. Lannullamento dei 
crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente 
per materia, senza onere alcuno per i debitori. 
 
 Sezione  III
 SPESE DELLA REGIONE 
 
 Art. 75
 (Fasi della spesa) 1. Sono spese della 
Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di 
leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di 
obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento 
dei servizi pubblici di competenza dellamministrazione 
regionale. 2. Tutte le spese della Regione passano attraverso 
le seguenti fasi: a. impegno; b. liquidazione; c. ordinazione; d. pagamento. Tali fasi possono essere 
simultanee. 
 
 Art. 76
 (Impegni di spesa) 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti 
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in 
corso. 2. Formano impegno 
sugli stanziamenti di competenza dellesercizio le somme dovute dalla Regione, 
in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o 
determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 
termine dell’esercizio. 3. Nel caso di 
obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di 
specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, 
quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano 
impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza 
nel corso dell’esercizio medesimo. 4. Per le spese da 
erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di 
impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dellautorizzazione di legge, 
costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni 
ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si 
estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli 
stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi. 5. Al fine di 
conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla 
Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a 
carico degli esercizi successivi in conformità con limporto e secondo la 
distribuzione temporale delle risorse disposte: a. dai piani finanziari, sia di programmazione sia di 
cassa, approvati dallUe e dalle relative deliberazioni del CIPE di 
cofinanziamento nazionale; b. dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di 
cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di 
risorse. 6. Nel caso di cui al 
comma 5, l’impegno è assunto nei limiti dell’intera somma di cui alle lettere a) 
e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle 
autorizzazioni annuali di bilancio. 7. Durante la gestione 
possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I 
provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si 
sia perfezionata giuridicamente l’obbligazione di spesa verso terzi con 
l’individuazione degli elementi di cui all’articolo 78 decadono a norma della 
presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo 
alla determinazione del risultato di amministrazione. 8. Per gli impegni di 
spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non 
concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 
i relativi atti conservano validità. 
 
 Art. 77
 (Assunzione di impegni sugli esercizi 
futuri) 1. Nel caso delle 
spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui allarticolo 76, comma 
3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al 
primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della 
legislatura. 2. Nel caso delle 
spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti dimpegno è 
circoscritta allesercizio immediatamente successivo a quello di normale 
scadenza della legislatura. 
 
 Art. 78
 (Soggetti preposti allassunzione degli impegni di 
spesa) 1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del 
dirigente competente per materia. 2. L’atto di impegno deve 
indicare: a. il creditore o i creditori con gli elementi idonei a 
identificarli; b. l’ammontare della somma dovuta; c. il capitolo di spesa sul quale la stessa è da 
imputare; d. il termine entro cui l’obbligazione si perfeziona 
giuridicamente. L’obbligazione si 
intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi 
dell’articolo 1326 del codice civile, del contratto che ne determina 
l’ammontare, ovvero con l’entrata in vigore della norma che impone il pagamento 
e, per le obbligazioni unilaterali, con l’esecutività del provvedimento 
adottato. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a 
comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l’intervenuto 
perfezionamento dell’obbligazione entro il termine dell’esercizio di 
competenza. 3. Il dirigente 
competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine 
dell’esercizio di competenza, può procedere all’individuazione del creditore o 
dei creditori con gli elementi idonei a identificarli. 4. La Ragioneria 
provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta 
comunicazione dell’avvenuto perfezionarsi dell’obbligazione entro e non oltre il 
15 gennaio dell’esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno 
decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono 
economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di 
amministrazione. 
 
 Art. 79
 (Procedimento per l’assunzione di 
impegni) 1. I dirigenti che provvedono all’adozione degli 
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine: a. alla legittimità e congruità della 
spesa; b. al rispetto degli obiettivi dei programmi 
regionali; c. alla completezza e regolarità della documentazione 
richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata; d. alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti 
capitoli di bilancio; e. alla corretta applicazione della normativa fiscale in 
materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura 
obbligatoria; f. alla contestuale verifica dell’accertamento dell’entrata 
sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi 
destinazione vincolata. 2. L’atto del 
dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua 
adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura 
finanziaria. 3. La Ragioneria è 
tenuta alla restituzione senza la registrazione dell’impegno, indicando le 
iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi: 
 a. quando si rileva l’insufficienza di disponibilità 
finanziaria a copertura della spesa; b. quando si rileva erronea imputazione della 
spesa; c. quando si rileva l’assenza dei requisiti di cui 
all’articolo 78, comma 2. 4. Il visto di cui al 
comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle 
sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità 
amministrativa. 5. Le proposte di 
deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura 
finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile 
rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma 
scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve 
essere adeguatamente motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua 
competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 
 
 Art. 80
 (Liquidazione delle spese) 1. La liquidazione 
consiste nellindividuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare 
della somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli 
comprovanti il diritto acquisito dal creditore. 2. Alla liquidazione 
delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del 
centro di responsabilità amministrativa competente per 
materia. 3. La liquidazione 
della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata 
imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o 
residui. 4. Con l’atto di 
liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del 
creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l’atto di liquidazione è 
responsabile in ordine: a. all’accertamento delle condizioni che rendono certa, 
liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti 
necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al 
contratto e agli eventuali atti successivi all’impegno 
medesimo; b. alla corretta applicazione della normativa fiscale e 
previdenziale; c. all’accertamento della disponibilità della somma 
impegnata; d. all’accertamento della disponibilità di 
cassa; e. al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 
34; f. alla completezza e regolarità della documentazione 
richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata; g. alla corretta individuazione del destinatario della 
spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, 
nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi 
dell’articolo 83. 5. L’atto di liquidazione deve in ogni caso 
indicare: a. il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla 
loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita 
IVA; b. la somma dovuta; c. le modalità di pagamento; d. l’anno, il numero dell’impegno di spesa e gli estremi 
del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; e. le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni, 
a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo. 6. Il provvedimento di 
liquidazione viene trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo 
contabile dell’atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e 
sulla legittimità della spesa, verificando: a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità 
a liquidare e pagare l’impegno stesso; b. la disponibilità dello stanziamento di 
cassa; c. l’esattezza dei dati riguardanti il destinatario della 
spesa e le modalità di pagamento; d. la conformità rispetto all’impegno di 
spesa. 7. Nel caso in cui si 
rilevino eventuali difformità dell’atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 
6, lo stesso viene restituito, con l’indicazione delle iniziative da assumere 
per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il 
provvedimento. 8. In presenza di atti 
di pignoramento emanati dall’Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in 
qualità di terzo pignorato, il dirigente del centro di responsabilità 
amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per 
l’importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a 
nuova disposizione della stessa Autorità che ha disposto il 
pignoramento. 
 
 Art. 81
 (Ordinazione e pagamento delle 
spese) 1. L’ordinazione 
consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento 
della spesa e avviene con l’emissione del mandato di pagamento a cura della 
Ragioneria. 2. Il pagamento delle 
spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di 
spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione 
secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. E 
ammesso lutilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste 
dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto 
applicabile. 3. I titoli di spesa 
sono firmati dal dirigente responsabile della Ragioneria. 4. Il dirigente 
responsabile della Ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in 
caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di 
spesa. 5. Gli ordinativi di 
pagamento, individuali o collettivi, devono contenere i seguenti 
elementi: a. il numero d’ordine progressivo per esercizio 
finanziario; b. la data di emissione; c. il creditore o i creditori con il relativo codice 
fiscale o partita IVA; d. la somma da pagare; e. l’esercizio cui la spesa si 
riferisce; f. il capitolo di bilancio cui la spesa è 
imputata; g. la causale del pagamento; h. le modalità di estinzione. 6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo 
capitolo di spesa. 7. Il mandato di 
pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza 
dell’impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al 
conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun 
esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei 
mandati al Tesoriere. 8. Il Tesoriere 
effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo 
e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del 
relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il 
relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 
 
 Art. 82
 (Estinzione dei titoli di 
spesa) 1. I titoli di spesa 
sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna 
unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa 
mediante: a. rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o 
loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede 
della Tesoreria regionale; b. accreditamento in conto corrente postale o bancario 
intestato ai beneficiari; c. commutazione in assegno circolare non trasferibile, da 
spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia 
postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del 
richiedente; d. commutazione in reversale dincasso a favore della 
Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui 
pagamenti; e. assegno postale localizzato. 2. Per lesecuzione 
dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 
occorre lespressa richiesta dei creditori. 3. Al fine di 
consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano 
estinti entro la chiusura dellesercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a 
commutare dufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in 
assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a 
riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi. 4. I titoli di spesa 
estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto 
generale della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il Tesoriere 
regionale in relazione allaccertamento delleffettivo pagamento degli assegni 
citati sono regolati nella convenzione di tesoreria. 5. La Giunta regionale 
è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti 
modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il 
regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di 
credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli 
interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa 
commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non 
è ammessa la commutazione d’ufficio. 6. Le disposizioni di 
pagamento di cui al presente articolo si intendono 
eseguite: a. alla data del versamento in conto corrente postale 
ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d) 
ed e); b. alla data della disposizione di bonifico emessa dal 
Tesoriere per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel 
caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera 
c). Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo 
stesso si intende eseguito a quest’ultima data. 
 
 Art. 83
 (Titoli di spesa 
ineseguibili) 1. Qualora la 
Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti 
a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, 
dufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, 
dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In 
ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la 
regolarizzazione dellatto. 2. Qualora il 
responsabile della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare 
un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne 
riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa 
competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora 
trattasi di atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione 
dei medesimi, il responsabile della Ragioneria riferisce allAssessore al 
bilancio, che informa la Giunta regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al 
provvedimento, lAssessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della 
Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi 
di: a. eccedenza della spesa rispetto allo 
stanziamento; b. imputazione ai residui anziché alla competenza e 
viceversa; c. incompatibilità della spesa rispetto alloggetto dello 
stanziamento. 3. Copia dellordine scritto di cui al comma 2 è 
allegato allatto dimpegno o al titolo di spesa. 
 
 Art. 84
 (Gestione unificata delle spese di 
funzionamento) 1. Al fine del 
contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle 
spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di 
responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o struttura 
di servizio. 2. Lindividuazione 
delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli 
uffici o strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta 
regionale. 3. I dirigenti dei 
centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le 
spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché lufficio di 
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, allesecuzione delle 
spese e allimputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva 
competenza. 
 
 Sezione  IV
 ECONOMO CASSIERE CENTRALE 
 
 Art. 85
 (Fondo di anticipazione al Cassiere 
centrale) 1. Al fine di 
provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di 
cui all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2, all’inizio di 
ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato, 
mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al 
Cassiere centrale. 2. La Ragioneria, 
sulla base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto 
dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel 
trimestre, emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta 
formulata, a favore del Cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa 
delle partite di giro. 
 
 Art. 86
 (Rendicontazione del Cassiere 
centrale) 1. Il Cassiere 
centrale deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a 
fronte delle anticipazioni disposte. 2. Il rendiconto di 
cui al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno 
per il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo 
semestre. Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo 
capitolo di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l’originario 
impegno di spesa. 3. All’atto 
dell’accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione 
delle persone all’uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla 
Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli 
ordinativi di pagamento. 
 
 Art. 87
 (Regolarizzazione contabile delle 
anticipazioni) 1. La Ragioneria sulla base dei rendiconti resi 
provvede, entro la chiusura dell’esercizio, a imputare le spese ai pertinenti 
capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al 
corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro. 
 
 Sezione  V
 SERVIZIO DI TESORERIA 
 
 Art. 88
 (Disciplina) 1. Il servizio di 
tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di 
credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente 
legislazione. 2. Il servizio di 
tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra laltro, norme atte a 
consentire agli uffici regionali lesercizio dei poteri di controllo sul 
servizio medesimo. 3. La convenzione di 
tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l’accertamento 
dello stato dei pagamenti relativi allattuazione dei servizi, progetti e 
programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la 
collaborazione fra gli uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la 
tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché lutilizzazione comune dei 
rispettivi sistemi informativi. 
 
 Art. 89
 (Anticipazione di cassa) 1. Con deliberazione 
della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, 
anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non 
eccedente lammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni 
devono essere estinte nellesercizio finanziario nel quale sono 
contratte. 2. Le condizioni e le 
modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base 
della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria. 3. Alle anticipazioni 
contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i 
corrispondenti atti dellamministrazione dello Stato. 4. Delle anticipazioni 
di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da 
quello in cui vi si è fatto ricorso 
 
 Sezione  VI
 RESIDUI 
 
 Art. 90
 (Residui attivi. Nozione) 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e 
non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine 
dellesercizio. 
 
 Art. 91
 (Ricognizione dei residui 
attivi) 1. Laccertamento 
definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di 
approvazione del rendiconto generale della Regione. 2. Prima della 
formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni 
anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, 
provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle seguenti 
categorie: a. crediti la cui riscossione è considerata certa per 
esserne stato acquisito il titolo o la documentazione 
probatoria; b. crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le 
procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; c. crediti riconosciuti inesigibili o 
insussistenti. 3. I crediti di cui 
alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono 
affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera 
c) sono eliminati dalle scritture. 
 
 Art. 92
 (Riduzione di residui attivi connessi a 
finanziamenti vincolati) 1. Eventuali riduzioni 
di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno 
prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui 
di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, 
mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell’esercizio 
attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di 
uscita. 2. L’eventuale 
assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e 
introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di 
disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l’attivazione dei 
procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno 
disposto i relativi atti. 
 
 Art. 93
 (Residui passivi. Nozione) 1. Costituiscono 
residui passivi le somme impegnate a norma dellarticolo 77 e non pagate entro 
il termine dellesercizio. 2. Non è ammessa la 
conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma 
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono 
iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo. 3. Le somme di cui al 
comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, 
successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato, per le spese correnti e 
per non più di sette anni per le spese in conto capitale. 4. Tutte le somme 
iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma 
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di 
spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della 
gestione. 5. Le somme iscritte 
negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine 
dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di 
stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima 
iscrizione.  6. Tutte le somme 
derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e 
della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, 
non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. 
Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a 
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le 
stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio, 
sono riscritte nella competenza dell’esercizio, con assegnazione agli originari 
capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità, 
ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti 
assegnatari. 
 
 Art. 94
 (Ricognizione dei residui 
passivi) 1. Laccertamento 
delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza 
dellesercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra 
i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con 
motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo. 2. Nella ricognizione dei residui passivi si 
osservano i seguenti principi: a. le quote degli stanziamenti delle spese correnti non 
impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario costituiscono economie di 
bilancio; b. le quote dei fondi di riserva e dei fondi speciali, sia 
di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura dell’esercizio, fatte 
salve le disposizioni di cui all’articolo 53, costituiscono economie di 
bilancio; c. le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa 
iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione 
legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il 
cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in 
corrispondenza dei relativi accertamenti dentrata, possono essere conservate, 
quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e 
nei corrispondenti capitoli del bilancio non oltre il terzo esercizio 
finanziario successivo alla prima iscrizione. 3. L’accertamento 
definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di 
approvazione del rendiconto generale della Regione. 
 
 Art. 95
 (Residui passivi perenti) 1. Costituiscono 
residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i 
termini di conservazione di cui all’articolo 93, comma 3. 2. Nello stato di 
previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi 
destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai 
sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a 
riscuotere da parte dei creditori. 3. Le somme eliminate 
per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con 
riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di 
nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi 
fossero stati, nel frattempo, soppressi. 4. Alla copertura del 
relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai 
fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che 
dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai 
creditori. 5. Alla ricognizione 
annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui 
all’articolo 94, comma 1. 
 
 TITOLO 6
 RENDICONTO GENERALE DELLA 
REGIONE 
 
 Art. 96
 (Definizione e contenuti) 1. Il rendiconto 
generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, 
patrimoniale ed economica svolta nellanno finanziario. 2. Il rendiconto 
generale comprende il conto del bilancio e il conto del 
patrimonio. 3. Al rendiconto 
generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi 
relativi sia al conto del bilancio sia al conto del 
patrimonio. 4. Il rendiconto 
generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento 
all’anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati 
relativi: a. alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e 
patrimoniali; b. allo stato di attuazione delle politiche di intervento 
con l’indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia 
conseguiti; c. al quadro d’insieme dei pagamenti regionali distinti per 
spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici 
e privati; d. alle spese e ai costi dei fattori di produzione quali 
l’amministrazione generale, le politiche del personale, dell’informatica, delle 
consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun 
fattore gli atti amministrativi adottati. 
 
 Art. 97
 (Conto del bilancio) 1. Il conto del 
bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle 
autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione 
di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei 
criteri stabiliti ai sensi dellarticolo 47, comma 3, la valutazione delle 
politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per 
funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la 
valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in 
relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di 
efficienza. 2. Per ciascuna unità 
previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del 
bilancio espone e dimostra: a. le entrate di competenza dellanno, risultanti dalle 
previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da 
riscuotere; b. le spese di competenza dellanno, risultanti dalle 
previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da 
pagare; c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 
precedenti; d. il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi 
che si tramandano allesercizio successivo. 3. Le riscossioni e i 
pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e 
nel totale.  
 
 Art. 98
 (Conto del patrimonio) 1. Il conto generale 
del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura 
dellesercizio cui il conto si riferisce: a. le attività e le passività 
finanziarie; b. i beni mobili e immobili; c. ogni altra attività e passività, nonché le poste 
rettificative. 2. Il conto del 
patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra 
la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. 3. Al fine di 
consentire lindividuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione 
economica, è introdotta nel conto del patrimonio lulteriore classificazione 
secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al decreto legislativo 7 
agosto 1997, n. 279. 4. Al conto del 
patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle 
partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si 
riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale 
reddito da essi prodotto.  
 
 Art. 99
 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla 
Regione) 1. I rendiconti degli 
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione 
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e 
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 
Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 
98. 2. I bilanci di 
esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione 
finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell’anno cui si 
riferiscono. 
 
 Art. 100
 (Relazione della Giunta 
regionale) 1. Al rendiconto è allegata una relazione della 
Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il 
significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in 
particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun 
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi 
degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente 
legge. 
 
 Art. 101
 (Formazione e approvazione) 1. Il rendiconto 
generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 
31 maggio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si 
riferisce. 2. Il Consiglio 
regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il 
successivo 30 giugno. 3. Ai fini del 
coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale 
della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione 
stabiliti da leggi dello Stato. 
 
 Art. 102
 (Autonomia contabile del Consiglio 
regionale) 1. Il Consiglio 
regionale dispone, per lesercizio delle proprie funzioni, di un bilancio 
autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità. 2. L’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli 
interni ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. 
 3. Le somme stanziate 
nel bilancio regionale per lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio 
regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo 
Presidente. 
 
 TITOLO 7
 SISTEMI CONTABILI 
 
 Art. 103
 (Sistema di contabilità 
generale) 1. In ordine ai 
criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto 
applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n.94 e del d. lgs. 279/1997. 
 2. La Ragioneria cura 
la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta 
rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione 
della Regione. 3. Il sistema di 
contabilità generale è costituito da: a. un sistema di contabilità 
finanziaria; b. un sistema di contabilità 
patrimoniale; c. un sistema di contabilità economica analitica per centri 
di costo. 4. Il sistema 
contabile si avvale di procedure informatiche.  
 
 Art. 104
 (Sistema di contabilità 
finanziaria) 1. La contabilità 
finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità 
previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini 
di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del 
bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella 
contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese 
di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia 
in conto residui. 2. La chiusura delle 
scritture di contabilità finanziaria al termine dellesercizio consente di 
determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del 
conto del bilancio. 
 
 Art. 105
 (Sistema di contabilità 
patrimoniale) 1. La contabilità 
patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, della Regione allinizio dellesercizio, le variazioni intervenute nel 
patrimonio nel corso dellanno, sia per effetto della gestione del bilancio sia 
per altre cause, lincremento o decremento netto del patrimonio 
iniziale. 2. Le scritture della 
contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di 
consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della 
rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli 
elementi attivi e passivi del patrimonio. 
 
 Art. 106
 (Sistema di contabilità economica analitica per 
centri di costo) 1. Al fine di 
consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la 
Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità 
economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di 
costo. 2. In ordine alle 
componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità 
economica di cui al comma 1 si osserva larticolo 10 del d. lgs. 279/1997 in 
quanto applicabile. 3. Le rilevazioni e le 
risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della 
formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di 
bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti 
finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei 
provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei 
controlli interni.  
 
 TITOLO 8
 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI 
GESTIONE 
 
 Art. 107
 (Principi generali del controllo interno e di 
gestione) 1. La Giunta regionale 
adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti 
principi generali: a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo 
di regolarità contabile); b. verificare lefficacia, lefficienza e leconomicità 
dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di 
gestione); c. valutare le prestazioni del personale, in particolare 
della dirigenza, anche ai fini dellattribuzione della quota variabile della 
retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del 
personale); d. valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di 
determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo 
strategico). 2. L’organizzazione 
del sistema dei controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi 
regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 
 TITOLO 9
 COOPERAZIONE STATO REGIONE
 RESPONSABILITA E CONTROLLI 
PARTICOLARI 
 
 Art. 108
 (Cooperazione Stato-Regione) 1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, 
nellambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento 
delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a 
concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi 
informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dellarticolo 34 della 
legge 19 maggio 1976, n.335 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112. 
 
 Art. 109
 (Responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti verso la Regione) 1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, 
per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi 
e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 
1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti 
processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni 
statali. 
 
 Art. 110
 (Controllo della spesa delegata agli enti 
locali) 1. Le leggi regionali 
che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme 
di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e 
contabile. 2. Gli enti delegati, 
oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nellesercizio delle funzioni 
delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione che documenti i 
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali 
funzioni. 3. Le spese inerenti 
alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate 
dalla Giunta regionale. 4. In ogni tempo il 
Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla 
destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni 
regionali. 5. Al fine di 
garantire lomogeneità delle procedure, laccelerazione delle spese e 
lattuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie 
ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione 
e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti 
riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni 
rimedi. 
 
 Art. 111
 (Obbligo di rendiconto per contributi 
straordinari) 1. Per tutti i 
contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni, 
Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la 
presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni 
dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del 
responsabile del servizio finanziario. 2. Il rendiconto, 
oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti 
in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. 3. Il termine di cui 
al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione 
del contributo straordinario assegnato. 4. I responsabili dei 
centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili 
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. Ove il contributo 
attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui 
al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio. 
 
 TITOLO 10
 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 Art. 112
 (Disposizioni di carattere 
organizzativo) 1. Per l’applicazione 
delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l’Area di 
coordinamento per le politiche economiche e finanziarie. 2. All’Area di coordinamento di cui al comma 1 
fanno capo i seguenti settori. a. programmazione; b. finanze; c. ragioneria, bilancio e controlli interni per la 
regolarità amministrativa e contabile; d. controllo interno di gestione. 3. L’Area di 
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti 
ambiti di operatività: a. analisi dei problemi economici e finanziari 
regionali; b. elaborazione delle linee di programmazione economica e 
finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di 
stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue; c. copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, 
gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi 
andamenti e flussi; d. gestioni finanziarie delle partecipazioni azionarie 
della Regione Puglia; e. controlli interni di regolarità contabile e 
amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del d. lgs. 
286/1999; f. gestione della formazione specialistica nelle materie di 
competenza. 4. Il Settore programmazione, in 
particolare: a. contribuisce a definire, sul piano operativo, gli 
obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la 
programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee 
programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta 
regionale; b. svolge funzioni di collaborazione e supporto nei 
confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su 
richiesta e d’intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di 
promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa 
l’eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli 
interventi; c. interviene nella promozione e nella stipula delle intese 
istituzionali di programma e promuove l’attivazione degli strumenti di 
programmazione negoziata; d. concorre a definire il piano degli interventi per lo 
sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con 
riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo. 5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i 
seguenti compiti: a. gestione delle imposte regionali sulle attività 
produttive; b. gestione delle addizionali e compartecipazione ai 
tributi erTimes New Romani; c. gestione delle tasse 
automobilistiche; d. gestione degli altri tributi 
regionali. 6. Il Settore 
ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e 
contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della 
Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste 
dall’ordinamento contabile regionale e statale; b. formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della 
Regione; c. monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi 
di cassa; d. monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei 
flussi finanziari regionali e comunitari; e. verifica della legittimità, regolarità contabile e 
correttezza dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, 
statale e comunitaria. Le verifiche di 
regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in 
quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della 
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel 
settore. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende 
verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente 
previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le 
definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate 
dall’organo amministrativo responsabile. 7. Il Settore controlli interni di gestione 
svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. analisi, verifica e valutazione dell’efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa regionale; b. monitoraggio del rapporto tra costi e 
risultati. Il sistema dei 
controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di 
responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di 
direzione di cui all’articolo 59 e provvede: a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre 
unità organizzative; b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli 
fattori produttivi impiegati; c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati 
quantitativi e qualitativi della gestione; d. all’elaborazione e all’applicazione di indicatori di 
efficacia, efficienza e di economicità dell’azione 
amministrativa. La struttura di cui al 
presente comma è l’organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei 
costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di 
contabilità economica di cui all’articolo 107. Il controllo di gestione si 
avvale di un idoneo sistema informativo. 
 
 Art. 113
 1. Il controllo 
strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell’elaborazione delle 
direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all’articolo 3, comma 
1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a 
verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti 
medesimi. 2. Il controllo 
strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo 
provvedimento della Giunta regionale. 
 
 TITOLO 11
 DISPOSIZIONI FINALI E 
TRANSITORIE 
 
 Art. 114
 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si 
fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto 
applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella l. 468/1978, 
nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella l. 94/1997, nel d. lgs. 279/1997 e 
successive modificazioni, nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 
76. 
 
 Art. 115
 (Abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge di approvazione del bilancio per lesercizio 2002 sono abrogati: 
 1) la legge 
regionale 1° luglio 1972, n. 5;  2) la legge 
regionale 30 maggio 1977, n. 17;  3) la legge 
regionale 30 maggio 1977, n. 18;  4) la legge 
regionale 11 luglio 1978, n. 30;  5) la legge 
regionale 18 aprile 1979, n. 25;  6) larticolo 17 della legge 
regionale 6 giugno 1979, n. 31;  7) larticolo 4 della legge 
regionale 13 novembre 1979, n. 67;  8) la legge 
regionale 13 novembre 1983, n. 23;  9) la legge 
regionale 4 giugno 1984, n. 28;  10) la legge 
regionale 11 settembre 1986, n. 25;  11) la legge 
regionale 22 aprile 1987, n. 9;  12) la legge 
regionale 12 agosto 1988, n. 21;  13) larticolo 5 
della legge 
regionale 23 gennaio 1991, n. 1;  14) la legge 
regionale 4 dicembre 1991, n. 11;  15) la legge 
regionale 23 giugno 1992, n. 10;  16) larticolo 24 
della legge 
regionale 19 giugno 1993, n. 9;  17) gli articoli 38 
e 39 
della legge 
regionale 17 giugno 1994, n. 21;  18) larticolo 13 
della legge 
regionale 30 dicembre 1994, n. 37;  19) larticolo 46 
della legge 
regionale 3 giugno 1996, n. 6;  20) larticolo 6 
della legge 
regionale 18 dicembre 1996, n. 27;  21) larticolo 4 
della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 1;  22) larticolo 9 
della legge 
regionale 22 dicembre 1997, n. 22;  23) larticolo 22 
della legge 
regionale 6 maggio 1998, n. 14;  24) larticolo 6 
della legge 
regionale 13 agosto 1998, n. 22;  25) larticolo 1 
della legge 
regionale 4 maggio 1999, n. 17;  26) larticolo 52 
della legge 
regionale 25 settembre 2000, n. 13;  27) il comma 2 dellarticolo 9 
della legge 
regionale 31 maggio 2001, n. 14;  e tutte le altre disposizioni con essa 
incompatibili.  
 
 Art. 116
 (Prima articolazione delle unità previsionali di 
base) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, provvede, in attuazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità 
previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri 
di responsabilità amministrativa. 
 
 Disposizioni finali
 La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per 
gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 
 
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