Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Principi generali) 1. Al fine di dare
applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e
di assicurare lefficacia, lefficienza e leconomicità della propria azione, la
Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle
entrate e delle spese, al metodo della programmazione di
bilancio.
2. La presente legge ne disciplina gli elementi
fondamentali con riferimento particolare:
a. agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, agli
strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;
b. agli strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio;
c. alla gestione del bilancio intesa come procedimento di
acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle
spese;
d. ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono
il rendiconto generale della Regione;
e. al sistema di controllo interno;
f. alle responsabilità e ai controlli di
gestione.
Art. 2(Disciplina dei
procedimenti) 1. La disciplina dei
procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio
previsti dalla presente legge è volta:
a. ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a
promuovere il coordinamento e lintegrazione delle politiche regionali e a
favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
b. a favorire il concorso degli operatori pubblici e
privati alla decisione e realizzazione degli interventi
programmati;
c. a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione
al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni
reciproche;
d. ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la
certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei
cittadini;
e. a promuovere la diffusione del marketing territoriale,
compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la valorizzazione
dell’identità e delle specificità del territorio.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Sezione I OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA
PROGRAMMAZIONE
Art. 3(Obiettivi della programmazione
regionale) 1. La programmazione
regionale, intesa come metodo dellazione di governo ai sensi dellarticolo 3
dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica,
sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.
2. La programmazione regionale si conforma ai
seguenti principi generali:
a. sussidiarietà, come allocazione delle risorse e
attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità degli interventi;
b. concertazione, tra operatori istituzionali e operatori
economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di
sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni di
sistema;
c. corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi
soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione
degli obiettivi concordati;
d. concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria
degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle
suscettività presenti nelle diverse aree.
3. La programmazione
regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento
caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle
forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.
4. La programmazione
regionale persegue lobiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e
territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata
locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio
strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle
regioni dEuropa.
5. La Regione concorre
come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dellUnione
europea e ne persegue gli obiettivi nellambito delle proprie competenze. A tal
fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro
della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 4(Soggetti della programmazione
regionale) 1. Sono soggetti
istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali.
Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste
dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali.
2. Gli enti locali, le
associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi
rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali,
del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli
strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni
regionali, nazionali e dellUnione europea.
3. Sono interlocutori
della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le
istituzioni, gli organi e le strutture dellUnione europea, il Governo
nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati,
le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre
Regioni, il complesso degli enti pubblici.
Art. 5(Concertazione e partenariato istituzionale e
sociale) 1. La Giunta regionale
promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato
istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di
programmazione regionale.
2. Il partenariato
sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie,
attraverso listituzione, entro tre mesi dallinizio di ogni legislatura, di un
tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati allarticolo 4,
comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di
concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione
vengono precisate dintesa con le rappresentanze economico-sociali allinizio di
ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei
partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della
rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica
rispetto agli strumenti oggetto di esame partenTimes New
Romane.
3. Gli altri
interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 3,
possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale e
istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di
istituto o con riferimento a specifiche normative.
4. La Regione promuove
e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione
degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale
di concertazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2000,
n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui
all’articolo 6 della l.r. 22/2000.
5. La Giunta regionale
attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e
partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dellUnione europea.
Nellambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le
altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi
comuni.
Sezione II STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
Art. 6(Programmi e progetti) 1. Le politiche
regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si
articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori,
sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una
configurazione compiuta di sistema.
2. La Regione
individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente
attraverso lattivazione di programmi e di progetti.
3. Per programma
sintende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di
interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque
finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici
dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data
specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane,
finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli
anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione
delle scelte adottate.
4. I programmi si
articolano, di norma, in progetti. Per progetto sintende un insieme organico di
iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi
predeterminati nellambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere
la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di
efficienza, efficacia e impatto sociale, lindicazione delle strutture
organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei
procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i
tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, lentità
delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche
indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti
pluriennali, nonché lindicazione dei meccanismi di controllo della relativa
attuazione.
Art. 7(Atti della programmazione) 1. Sono atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria regionale:
a. il piano di sviluppo regionale
(PSR);
b. i piani di settore e
intersettoriali;
c. i programmi strutturali regionali dellUnione
europea;
d. i programmi integrati
territoriali;
e. gli strumenti di programmazione
negoziata;
f. il documento regionale annuale di programmazione
economica e finanziaria (DAP);
g. la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il
bilancio annuale.
Art. 8(Piano di sviluppo
regionale) 1. Il PSR definisce,
per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di
programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico
territoriale (PUT), lo strumento che ne informa lattività di
governo.
2. Il PSR si articola
in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni
programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono,
congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle
coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e
degli altri strumenti attuativi della programmazione
regionale.
3. I quadri di riferimento
comprendono:
a. lanalisi dello scenario nel quale si collocano le
politiche di sviluppo regionale;
b. il contesto strutturale contenente lanalisi degli
elementi fondamentali dello sviluppo regionale e lindividuazione degli ostacoli
allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
c. la stima previsionale delle risorse pubbliche
disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei
PSR;
d. le opzioni politiche generali che rappresentano le
scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità
programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale,
economico, sociale, territoriale e ambientale.
4. Le determinazioni
programmatiche:
a. stabiliscono gli indirizzi rilevanti per lattività
della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e
intersettoriali;
b. formulano le direttive per la determinazione di criteri
e modalità cui gli organi e gli enti preposti allattuazione del PSR devono
attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità
assegnate;
c. individuano gli strumenti normativi, amministrativi,
procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e
revisione dei PSR.
5. I programmi e i
progetti, cosi come definiti allarticolo 6, costituiscono larticolazione delle
determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti
nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni allinterno dei piani di
settore, dei programmi strutturali dellUnione europea, di area e/o negli
strumenti di programmazione negoziata.
Art. 9(Piani di settore e
intersettoriali) 1. I piani di settore e intersettoriali definiscono
obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e
procedure di controllo dellattuazione, con riferimento a particolari comparti
dinteresse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi
nazionali e regionali e di regolamenti comunitari.
Art. 101. I Programmi di
intervento regionali, in attuazione di atti dellUnione europea, costituiscono
il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo
nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in
particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e
comparti delleconomia regionale, concorrendo altresì al perseguimento
dellarmonizzazione economica e sociale delle Regioni
dEuropa.
2. Nella elaborazione
dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione
integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e
fondi strutturali.
Art. 11(Programmi integrati
territoriali) 1. I Programmi
integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli
allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di
risorse regionali e locali.
2. Nel perseguire gli
obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati
territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è
assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti
collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare
lefficacia dei primi.
Art. 12(Strumenti di programmazione
negoziata) 1. La programmazione
negoziata regola gli interventi che hanno ununica finalità di sviluppo e che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e
privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione
unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti
coinvolti.
2. Ai sensi
dellarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione
assume come strumenti della programmazione negoziata:
a. lintesa istituzionale di
programma;
b. l’accordo di programma quadro;
c. il patto territoriale;
d. il contratto d’area;
e. il contratto di programma;
f. gli accordi di programma
regionali.
3. Lintesa
istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra
il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali
e territoriali per i quali è necessaria unazione congiunta in un orizzonte
temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di
programma quadro.
4. Laccordo di
programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri
soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione
dellintesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di
interesse comune funzionalmente collegati.
5. Il patto
territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma
dinterventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in
raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso
da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può
riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate
allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua
sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti
e gli strumenti della programmazione regionale.
6. Il contratto darea
è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni
pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro
nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e
strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e
creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle
normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è
sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza
con gli strumenti della programmazione.
7. La Regione può
partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi
dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai
sensi della l. 662/1996.
8. Sono, altresì,
strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti
accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività
necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di
prevalente competenza regionale e che richiedono lazione integrata e coordinata
di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione
pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli
accordi di programma ai sensi dellarticolo 34 del d. lgs.
267/2000.
Art. 13(Documento regionale annuale di programmazione
economico-finanziaria) 1. La Regione
stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea
gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.
2. Il DAP tiene conto,
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi
comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle
valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il DAP costituisce
lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la
programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale
raccordo, il DAP:
a. verifica e aggiorna annualmente le determinazioni
programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e
intersettoriali;
b. delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali
necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e
gli effetti di bilancio.
4. Il DAP contiene una
sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una
valutazione degli andamenti delleconomia regionale. Nel DAP sono altresì
indicati:
a. le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in
particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e delloccupazione nella
regione nel triennio di riferimento;
b. gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli
altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare
alla legislazione attuativa e alla strumentazione
operativa;
c. il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d. le regole di variazione delle entrate e delle spese del
bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio
pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
e. gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b),
nellambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e
d);
f. la valutazione di massima delleffetto
economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla
lettera e) in rapporto allandamento tendenziale;
g. i criteri e i parametri per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione e lindividuazione delle priorità da
realizzare.
Art. 14(Legge finanziaria, bilancio pluriennale e
bilancio annuale) 1. La legge
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di
collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e
di spesa in modo da assicurare, nellorizzonte pluriennale e annuale, i mezzi
necessari allattuazione delle azioni previste negli atti della programmazione
regionale.
2. La legge
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel
Titolo III della presente legge.
Sezione III PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI
PROGRAMMAZIONE
Art. 15(Organizzazione delle strutture della
programmazione) 1. La Giunta regionale individua e disciplina
lorganizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture
deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e
finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della
collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità
tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche
dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all’articolo 21, comma
3.
Art. 16(Procedimento di formazione del
PSR) 1. Entro cinque mesi
dallinizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR
secondo il seguente iter procedurale interno:
a. le strutture della programmazione, sulla base delle
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno schema
tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e
proposte;
b. lo schema tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto
delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla Giunta
dall’Assessore alla programmazione;
c. la Giunta regionale adotta lo schema di PSR ai fini
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma
2.
2. Lo schema di PSR è
sottoposto dalla Giunta allesame del tavolo di concertazione economico-sociale
istituito ai sensi dellarticolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro
funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di
PSR.
3. La Giunta
regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini
di cui al comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta allesame del
Consiglio regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i
pareri che scaturiscono dalla concertazione.
4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di
indirizzo politico del Consiglio regionale.
5. Qualora il PSR si riferisca a un periodo inferiore alla
legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto
economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al
Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. Laggiornamento corrente delle
determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede di approvazione
del
Art. 17(Procedimento di formazione dei programmi di
intervento strutturale regionale dellUnione europea) 1. I programmi
strutturali regionali dellUnione europea sono elaborati sotto forma di piani di
sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle
strumentazioni e alle procedure dellUnione europea, del Governo nazionale e
alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e
istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione
finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2. La Giunta regionale
designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento
della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui
al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L’elaborazione si effettua con
specifico riferimento:
a. allindividuazione delle misure e azioni in rapporto
alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e
con gli altri programmi dellUnione europea;
b. alla valutazione ex ante economica, sociale,
occupazionale e ambientale;
c. alla fattibilità
finanziario-contabile;
d. alle procedure di controllo della fase di
realizzazione.
3. La Giunta
regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il
negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di
orientamenti di programma da sottoporre all’esame del tavolo di concertazione
economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla
Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli
orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in
ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi
programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze
strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali
dell’Ue.
4. La Giunta regionale
assicura, attraverso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il
coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione,
monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei
programmi.
5. Gli adempimenti
concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e
1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell’ambito dell’Area
di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la
presente legge.
Art. 18(Procedimento di formazione delle intese
istituzionali di programma) 1. Le intese
istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il
quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale
di interventi di interesse comune, procedono:
a. a una ricognizione dei programmi e delle relative
risorse finanziarie disponibili;
b. allindividuazione dei soggetti interessati alla
realizzazione degli impegni programmati;
c. alla definizione delle procedure di attuazione,
monitoraggio, controllo e revisione periodica dei
programmi.
2. Alla gestione delle
intese sono preposti un Comitato istituzionale di gestione composto in misura
paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato
paritetico di attuazione che presiede allesercizio delle funzioni tecniche
connesse alle intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la
composizione dei due Comitati suddetti.
3. Per la formazione e
presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui
al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono
seguite le procedure interne previste dallarticolo 16, comma
1.
4. La Giunta regionale
per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di
programma, che sottopone all’esame dei tavoli di concertazione di cui
all’articolo 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione
consiliare permanente competente in materia di programmazione.
Art. 19(Procedure interne di formazione disciplinate
dalla Giunta) 1. Le procedure
interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati
territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai
contratti darea, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali e
ai contratti di programma di cui alla l. 662/1996, sono definite con atto di
Giunta.
2. La Giunta regionale
determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con
responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella
preparazione degli atti e definendo le modalità di
presentazione.
3. La Giunta regionale
definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i
soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma
1.
Art. 20(Verifica di coerenza con il
PSR) 1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi
di cui allarticolo 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da
specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne
danno motivazione negli atti trasmessi allesame della Giunta. Tali motivazioni
fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PSR espressi dagli altri
Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla
predisposizione degli atti di programmazione.
Sezione IV VERIFICA DELLATTUAZIONE DEGLI ATTI DI
PROGRAMMAZIONE
Art. 21(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei
progetti) 1. La Giunta regionale
cura il monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei programmi e dei
progetti.
2. Presso le strutture
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è
organizzato un sistema di monitoraggio dellattuazione e dellefficacia dei
principali strumenti di programmazione.
3. La struttura
deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è
individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, istituito presso il Settore programmazione con l’articolo 12 della
l.r. 13/2000, così come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 14, in attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. La struttura di cui
al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello
di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di
impatto socio-economico.
Art. 22(Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi
e dei progetti) 1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi
e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le
indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla
valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di
risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I
rapporti sullo stato di attuazione concorrono allelaborazione degli ulteriori
programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli
stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a
disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti
economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui
allarticolo 5.
TITOLO 3STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI
BILANCIO
Sezione I LEGGE FINANZIARIA E BILANCI
Art. 23(Nozione) 1. Al fine di
assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo
sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni
di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione
finanziaria.
2. La Regione realizza
la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la
trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la
certezza dellimpiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di
programmazione finanziaria e di bilancio:
a. il DAP;
b. la legge finanziaria regionale;
c. il bilancio pluriennale;
d. il bilancio annuale di previsione.
Art. 24(Procedimento di formazione del
DAP) 1. La Giunta regionale
adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:
a. lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR
e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle strutture
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, dintesa
con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di
competenza;
b. la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini degli
adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all’articolo 5,
comma 4.
2. La Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale
approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo
politico.
Art. 25(Legge finanziaria
regionale) 1. La finanza
regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli
obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito
nazionale.
2. Le impostazioni
delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al
metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni
anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni
assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e
comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è
allegato al bilancio annuale.
3. Entro il 30
settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge
finanziaria per lanno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione
espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione
annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di
adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della
programmazione economico-finanziaria regionale.
4. Con la legge
finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal
presente articolo.
5. La legge finanziaria regionale
stabilisce:
a. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della
programmazione regionale;
b. gli importi dei fondi speciali previsti dallarticolo
52;
c. la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
d. la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.
6. La legge finanziaria regionale può
disporre:
a. variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e
scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a imposte erTimes
New Romani, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima,
nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi
regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dellanno cui la
legge finanziaria regionale si riferisce;
b. limporto complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del
personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale medesimo, non compreso nel regime
contrattuale;
c. la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
di spesa vigenti;
d. altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.
Art. 26(Bilancio pluriennale) 1. Il bilancio
pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la
compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel
PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di
competenza e per unità previsionale di base, espone
separatamente:
a. l’andamento delle entrate e delle spese in base alla
legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a legislazione
vigente);
b. le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese
tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei
previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio
pluriennale programmatico).
2. Le previsioni del
bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e
considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo
della programmazione scorrevole.
3. Il bilancio
pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi
contemplate.
4. Il bilancio
pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove
o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi
futuri.
Art. 27(Bilancio annuale) 1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato
dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.
TITOLO 4RAPPORTI CON LA
PROGRAMMAZIONE
Sezione I LEGGI REGIONALI DI SPESA
Art. 28(Rapporto con la programmazione
regionale) 1. Le leggi di spesa
devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso
previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le
procedure da seguire.
2. La quota annuale
della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri
di cui all’articolo 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle
disponibilità finanziarie dell’esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale
e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun
intervento.
Art. 29(Leggi che disciplinano spese continuative o
ricorrenti) 1. Le leggi regionali
che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano
soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando
espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della
relativa spesa e della copertura finanziaria.
2. La Regione può dare
corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni
del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi
stesse anche prima che sia determinata l’entità delle spese da eseguire, con
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a
norma dell’articolo 76.
3. In particolare può
provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi,
all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di
criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della
spesa.
Art. 30(Leggi di spesa per programmi pluriennali di
intervento) 1. Le leggi regionali
che autorizzano spese per l’attuazione di programmi pluriennali di intervento
indicano l’ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita
alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a
carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per
l’assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la
relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle
successive quote annuali della spesa medesima.
2. Sulla base delle
leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le
quote annuali della spesa, all’espletamento di tutte le procedure degli
adempimenti previsti per l’attuazione dei relativi interventi, con riferimento
all’intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai
quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’articolo
76.
3. In particolare si
può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all’istruttoria di
domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la
ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti
esecutivi di opere.
Art. 31(Leggi di spesa per interventi comportanti
obbligazioni pluriennali) 1. Le leggi regionali
che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più
esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all’articolo 30, comma 1,
autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l’assunzione di
obbligazioni nei limiti dell’intera somma indicata nella legge, fermo restando
che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme
corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo
esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all’entità degli impegni
destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi
pagamenti.
2. Le leggi che
autorizzano l’assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere
che le opere o gli interventi siano iniziati entro l’esercizio in cui è assunta
l’obbligazione.
3. Sulla base delle
leggi di cui al comma 1 si provvede all’espletamento di tutte le procedure e
adempimenti previsti con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa,
nonché all’assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in
relazione all’entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi
successivi.
4. Le successive quote
annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci, con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista
in ciascun esercizio.
Art. 32(Prestazioni di garanzie
finanziarie) 1. La legge regionale
che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da
parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per
la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle
competenze amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del
relativo rischio.
2. Nel bilancio
regionale viene iscritta un’apposita unità previsionale di spesa dotata
annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni
rapportate alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi
assunti dalla Regione con le garanzie prestate.
3. In allegato al
bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali
o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri
soggetti.
4. La concessione
della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene
anche previsto lesercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme
eventualmente pagate dalla Regione.
5. Nellentrata del
bilancio annuale è iscritta unapposita unità previsionale di base cui vengono
imputate le somme recuperate.
Art. 33(Disciplina delle procedure di
spesa) 1. Le leggi regionali
di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun
adempimento necessario per l’erogazione della spesa, in modo da rendere
possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di
spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all’assunzione degli impegni e
alla scadenza delle relative obbligazioni.
2. Le leggi regionali
di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire
gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l’esecuzione dell’intervento
o dell’opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o
le opere previste, che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la
fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene
assunto l’impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese
per investimenti.
3. Le leggi che
disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In
mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma
2.
4. Il mancato rispetto
dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva
la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell’intervento per ragioni
eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con
delibera della Giunta regionale.
Art. 34(Relazione alle leggi di
spesa) 1. I disegni e le
proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero
diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale
e dellonere complessivo in relazione agli obiettivi
previsti.
2. Il referto-tecnico
dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità
amministrativa competente per materia, deve essere vistato preventivamente dalla
Ragioneria.
3. Il referto-tecnico
delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle
Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato
preventivamente dalla Ragioneria.
4. La relazione
accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un
progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti
elementi:
a. lo stato di attuazione della spesa autorizzata da
precedenti leggi aventi analoghe finalità;
b. la coerenza degli obiettivi della legge con quanto
stabilito dal PRS;
c. i risultati, anche in termini di standards, che la legge
intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di
finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo
adottati;
d. gli organi e le unità organizzative responsabili dei
singoli adempimenti previsti dalla legge;
e. i tempi dei procedimenti previsti dalla
legge;
f. i criteri per l’articolazione territoriale degli
interventi.
Art. 35(Copertura finanziaria delle leggi di
spesa) 1. La copertura
finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:
a. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dallarticolo 52, sia con riferimento al bilancio
pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso lutilizzo
di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente;
b. mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative regionali di spesa;
c. mediante modificazioni legislative che comportino nuove
o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori
spese correnti con entrate in conto capitale.
Sezione II BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE
Art. 36(Anno finanziario) 1. La gestione delle
entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di
previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica
finanziaria.
2. Il bilancio è
redatto in termini di competenza e in termini di cassa. Lunità temporale della
gestione è lanno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
dello stesso anno.
Art. 37(Principi del bilancio) 1. Il bilancio della
Regione è costruito sulla base dei principi dell’annualità, dell’integrità,
dell’universalità, dell’unità e della pubblicità.
2. Sulla base del
principio dellintegrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere
ridotte delle entrate correlate.
3. Sulla base dei
principi delluniversalità e dellunità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio della Regione.
Art. 38(Struttura di bilancio annuale di
previsione) 1. Il bilancio annuale
di previsione è articolato, per lentrata e per la spesa, in unità previsionali
di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee
di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione
regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono
aggregate in un unica unità previsionale di base.
2. Per ogni unità
previsionale di base sono indicati:
a. lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dellesercizio precedente quello cui il bilancio si
riferisce;
b. lammontare delle entrate che si prevede di accertare e
delle spese che si prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si
riferisce;
c. lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e
delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione
tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Gli stanziamenti di
spesa di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura
indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base
della legislazione vigente, daranno luogo, nellesercizio cui il bilancio si
riferisce, a impegni di spesa a norma dellarticolo 76.
4. Tra le entrate e le
spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto leventuale saldo finanziario,
positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dellesercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
5. L’utilizzo
dell’eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell’eventuale saldo
finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 44.
6. Tra le entrate di
cui al comma 2, lettera c), è iscritto lammontare del fondo di cassa che si
presume esista allinizio dellesercizio cui il bilancio si
riferisce.
7. In apposito
allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale
di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa,
con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono
determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto
e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
8. Formano oggetto di
specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1,
2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel
loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c),
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e
pagamento.
9. Gli stanziamenti di
spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze
funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio
della spesa storica incrementale.
10. Contestualmente
all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di
base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i
programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle
spese.
11. In relazione a
quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a
consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la
corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti
legislativi di entrata e di spesa.
Art. 39(Revisione dei capitoli di
spesa) 1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria
e l’azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di
spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun
capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria,
assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di
responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle
autorizzazioni di bilancio.
Art. 40(Equilibrio del bilancio) 1. In ciascun bilancio
annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale
delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza
iniziale di cassa.
2. Il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate
che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo
sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 71 Mutui e
prestiti.
3. Il disavanzo di cui
al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle
spese di investimento, nonché di quelle per l’assunzione di partecipazioni in
società finanziarie a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio
1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio
precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di
indebitamento già autorizzati.
4. Ai fini di cui al
comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da
assegnazioni dello Stato e della Ue.
Art. 41(Assestamento di bilancio) 1. Ad avvenuta
approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e, comunque, entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge
l’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:
a. all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e
passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b. all’aggiornamento dell’eventuale saldo finanziario
positivo o negativo risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce e alla rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario
negativo;
c. all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa
risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce;
d. alle variazioni degli stanziamenti delle unità
previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto
alle lettere a), b) e c), per ristabilire l’equilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dall’articolo 40;
e. a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune
anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del PSR e
all’andamento della spesa delle politiche regionali.
Art. 42(Variazioni di bilancio) 1. La legge di
approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio
medesimo, da portare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti
amministrativi, per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per
l’inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
da parte dello Stato e della Ue, nonché per l’iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore.
2. La Giunta regionale
con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra
capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per
quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve
essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 49, 50, 51, 52 e 53. Possono essere autorizzate variazioni compensative
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una
stessa funzione–obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi
con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro
dieci giorni.
3. La legge di
bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare
la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all’interno della
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nell’ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma
o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria
flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale
può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità
previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per
l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Le variazioni di
cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono
essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dalla Ue, dallo Stato e da altri soggetti.
5. Nessuna variazione
al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30
novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
6. La Giunta regionale
può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse
unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi
diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano
interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi degli articoli 45 e
46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10
giorni.
7. Ogni deliberazione
con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 43(Divieto di storni) 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, è
vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità
previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di
competenza che di cassa.
Art. 44(Iscrizione del saldo
finanziario) 1. L’eventuale avanzo
di amministrazione, per la parte derivante dall’applicazione dell’istituto della
perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di
assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di cui all’articolo
95.
2. Le ulteriori
disponibilità dell’avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento
di eventuali passività relative a esercizi pregressi e all’eventuale
impinguamento del Fondo intersettoriale di cui all’articolo 54. Il relativo
utilizzo è subordinato allapprovazione della legge di assestamento del bilancio
di cui allarticolo 41.
3. Il saldo
finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto
generale dell’esercizio è iscritto nel bilancio dell’anno successivo mediante
apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via
presuntiva con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del
bilancio per l’anno in corso.
4. Le leggi regionali
di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di
competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.
Art. 45(Classificazione delle
entrate) 1. Nel bilancio della
Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erTimes New Romani o di quote di esso devolute
alla Regione;
Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti
di parte corrente dellUe, dello Stato e di altri
soggetti;
Titolo III: entrate
extratributarie;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni
di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui,
prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilità
speciali.
2. Nellambito di ciascun Titolo e con esclusione
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono
in:
a. categorie, secondo la natura dei
cespiti;
b. unità previsionali di base, ai fini dellapprovazione
consiliare e dellaccertamento dei cespiti;
c. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli
eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o
della Regione.
3. Le unità
previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione
delle entrate.
4. Per ciascuna unità
previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui
all’articolo 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la
denominazione.
Art. 46(Classificazione della
spesa) 1. Nel bilancio della
Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nellambito di ciascuna
area di intervento le spese si ripartiscono in:
a. funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche
regionali;
b. unità previsionali di base.
2. Le unità
previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle
spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di
classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione
e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione
consiliare.
3. Le unità
previsionali di base sono suddivise in:
a. unità relative alla spesa
corrente;
b. unità relative alla spesa in conto
capitale;
c. unità per il rimborso di mutui e
prestiti.
Le unità relative alla spesa corrente possono
essere ulteriormente ripartite in:
a. unità per spese di funzionamento;
b. unità per interventi operativi;
c. unità per oneri comuni.
Le unità relative alle spese in conto capitale
possono essere ulteriormente ripartite in:
a. unità per spese di investimento;
b. unità per oneri comuni;
Le unità per il rimborso di mutui e prestiti
possono essere ulteriormente ripartite in :
a. unità per oneri del debito;
b. unità per il rimborso di prestiti.
4. In base al
principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le
classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In
allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui
risultino:
a. le categorie in cui viene classificata la spesa secondo
lanalisi economica;
b. le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo
lanalisi funzionale;
c. gli incroci tra i diversi criteri di
ripartizione;
d. la ripartizione in Titoli:
Titolo I: spese
correnti;
Titolo II: spese in conto
capitale;
Titolo III: spese per
rimborso di mutui e prestiti;
Titolo IV: spese per
contabilità speciali.
Art. 47(Approvazione del bilancio) 1. Il bilancio di
previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 ottobre dell’anno
precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il
successivo 15 dicembre.
2. Formano oggetto di
approvazione, con legge, da parte del Consiglio regionale solo le previsioni di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) e all’articolo 46, comma 4,
lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento.
3. In apposito
allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite
in capitoli a fini conoscitivi.
Art. 48(Individuazione delle unità previsionali di base e
dei capitoli) 1. La determinazione
delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del
bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o
integrazioni rispetto all’anno precedente.
2. La disaggregazione
di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e
della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere
incluse nel medesimo capitolo:
a. spese attinenti a più centri di responsabilità
amministrativa;
b. spese correnti, spese in conto capitale e spese relative
al rimborso di mutui e prestiti;
c. spese relative a funzioni proprie della Regione e spese
relative a funzioni delegate dallo Stato;
d. spese finanziate con assegnazioni dello Stato a
destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dellentrata dello
stesso bilancio e spese di altra natura.
Art. 49(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
dordine) 1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per
spese obbligatorie e dordine.
2. Dal fondo di cui al
comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme
necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità
previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino
spese aventi carattere obbligatorio o connesse con laccertamento e la
riscossione delle entrate.
3. Fra le spese
obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale,
agli oneri per lammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a
fronte della fidejussione concessa dalla Regione.
4. Lelenco delle
unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è
allegato al bilancio.
Art. 50(Fondo di riserva per le spese
impreviste) 1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per
le spese impreviste.
2. Dal fondo di cui al
comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in
aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di
base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla
legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità,
improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità all’atto
dell’approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del
bilancio medesimo.
3. Alla legge di
approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle
deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.
Art. 51(Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa) 1. Nel bilancio
annuale di cassa è iscritto un Fondo di riserva per lintegrazione delle
autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato, con
apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite
massimo di un dodicesimo dellammontare dei pagamenti previsti
nellesercizio.
2. Con deliberazione
della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli
stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme
necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative
dotazioni.
Art. 52(Fondi speciali) 1. Nel bilancio
regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa,
distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della
Regione che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio.
2. I fondi speciali
non sono utilizzabili per l’imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità
previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l’entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
3. Al bilancio è
allegato, per ciascun fondo speciale, l’elenco dei provvedimenti legislativi da
finanziare a carico del fondo stesso.
4. L’iscrizione in
bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far
fronte agli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio di competenza in
applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.
5. Le quote dei fondi
speciali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono
economia di spesa.
6. Con deliberazione
della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono
disposte le variazioni all’entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a
leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma
entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a
quantificare la spesa autorizzata a carico dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e
68.
7. Qualora le nuove
spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate
con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono
consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata
negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi
speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso
allegati.
Art. 53(Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel
bilancio dell’esercizio precedente) 1. Ai fini della
copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non
approvati entro il termine dell’esercizio di bilancio in cui i fondi speciali
sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei
fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione
vengano adottate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo
e comunque non oltre il 30 giugno.
2. Nei casi di cui al
comma 1 resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al
bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese
sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si
perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
3. Allo stanziamento
di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi
una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai
fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il
rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene
conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo
45.
Art. 54(Fondi intersettoriali) 1. Nello stato di
previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i
fondi relativi al finanziamento:
a. di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro,
relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura
finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da
presentare, agli organi comunitari e statali;
b. di intese istituzionali di programma, per la parte che
non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche
leggi regionali di settore;
c. di programmi intersettoriali di rilevanza
regionale.
2. La dotazione
finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di
bilancio.
3. La Giunta
regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte
dell’Ue o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede
con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1,
all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base
esistenti o all’istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni
sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
4. La Giunta regionale
è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero
necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare
gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani
finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di
programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci
giorni.
5. Al fine di
consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al
comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con
atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale
della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio
regionale entro dieci giorni.
6. Il prelievo dai
fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere
effettuati anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
bilancio.
Art. 55(Gestione dei fondi statali e della UE assegnati
alla Regione) 1. La Regione può, in relazione all’epoca in cui
avviene l’assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative
spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo allorché non sia
possibile far luogo all’impegno di tali spese entro il termine dell’esercizio
nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.
Sezione III BILANCIO DI DIREZIONE
Art. 56(Bilancio di direzione.
Nozione) 1. Il bilancio di
direzione costituisce latto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo
espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli
obiettivi assegnati.
2. La struttura del
bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:
a. con il bilancio annuale di previsione, adottando il
medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito
dallarticolo 47 con lulteriore specificazione in capitoli delle unità
previsionali di base;
b. con la struttura organizzativa della Regione attraverso
la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità
amministrativa;
c. con gli strumenti della programmazione di cui al Titolo
II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il bilancio
pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi
e progetti.
Art. 57(Formazione) 1. La proposta del bilancio di direzione, formulata
dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a
base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione
annuale.
Art. 58(Contenuti) 1. La proposta di
bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i
programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei
centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie
necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per lattività
amministrativa e per la gestione.
2. Il bilancio di
direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per
la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità
previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente
obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni
legislative.
3. Il bilancio di
direzione è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio o della legge di autorizzazione allesercizio provvisorio e, comunque,
prima dellinizio dellesercizio cui si riferisce.
4. Il bilancio di
direzione costituisce riferimento per lesercizio del sistema dei controlli
interni e di gestione.
5. Al termine di
ciascun semestre, il dirigente titolare del centro di responsabilità
amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sullattività svolta
e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati.
Analoga relazione, riferita alla gestione dellanno, va presentata alla Giunta
regionale entro dieci giorni dalla chiusura
dellesercizio.
6. Con la medesima
periodicità di cui al comma 5, l’Assessore al bilancio riferisce alla
Commissione consiliare competente.
Art. 59(Variazioni) 1. I dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con
propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni
compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziate nel
bilancio loro assegnato.
2. Le variazioni ai
capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e
nellambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla
Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.
Sezione IV BILANCI DI ALTRI ENTI
Art. 60(Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla
Regione) 1. I bilanci degli
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.
2. Nei bilanci degli
enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono
classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dall’articolo
47.
Art. 61(Rendiconto degli enti dipendenti dalla
Regione) 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti
in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
Sezione V PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
Art. 62(Procedimento integrato di
formazione) 1. Il processo di formazione della proposta del DAP,
del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del
disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e si
svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei
principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo
Statuto.
Art. 63(Sessione di bilancio e adeguamento del
regolamento interno del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio
regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della
presente legge provvedendo tra laltro a disciplinare la sessione di bilancio,
le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione
finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame,
discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri
regionali.
2. Dalla data di
presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino
allapprovazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione,
non possono essere iscritte allordine del giorno delle Commissioni consiliari e
del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o
alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio
pluriennale.
Art. 64(Criteri di previsione) 1. Gli stanziamenti di
competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi
concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo
preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
2. Le autorizzazioni
di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto
residui e in conto competenza nel corso dellesercizio cui il bilancio si
riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento
dei residui degli anni precedenti e delleffettiva capacità di spesa dei centri
di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base.
Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle
autorizzazioni di cassa di cui allarticolo 52.
Art. 65(Divulgazione della conoscenza del
bilancio) 1. Un estratto del bilancio pluriennale e del
bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato
su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dellarticolo 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
TITOLO 5GESTIONE DEL BILANCIO
Sezione I ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 66(Esercizio provvisorio) 1. L’autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a
quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
dell’anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.
2. La legge di
esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate,
l’impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 50 e dal fondo di
riserva di cassa di cui all’articolo 52 sulla base del bilancio presentato al
Consiglio, senza limite di somma.
3. Con la legge che
autorizza l’esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni
all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli
stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base
il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all’approvazione
della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il
bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto
da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio
provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato,
limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di
base per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art. 67(Gestione provvisoria del
bilancio) 1. Nel caso in cui la
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è
autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall’articolo 127 della
Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. Nel caso in cui la
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma
dell’articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il
Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma
dell’ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire
in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell’impugnativa ovvero, nel
caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intero bilancio, limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi.
Sezione II ENTRATE DELLA REGIONE
Art. 68(Fasi dellentrata) 1. Lacquisizione delle entrate previste nel bilancio
annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento
amministrativo che si estrinseca nelle fasi dellaccertamento, della riscossione
e del versamento.
Art. 69(Accertamento) 1. L’accertamento
costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base
di idonea documentazione, è:
a. verificata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico;
b. individuato il soggetto o i soggetti
debitori;
c. quantificata la somma da
incassare;
d. individuata la relativa scadenza.
2. Per le entrate
provenienti da assegnazioni dello Stato, laccertamento è disposto sulla base
dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi
propri non riscossi mediante ruolo, laccertamento è disposto sulla base
dellaccredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa
comunicazione di accredito.
3. Per le entrate
tributarie da riscuotere mediante ruoli, laccertamento è disposto tenendo conto
delle rate che scadono entro i termini dellesercizio.
4. Per le entrate di
natura patrimoniale, laccertamento è disposto, di norma, sulla base delle
deliberazioni o dei contratti che ne quantificano lammontare e ne autorizzano
la riscossione in conto dellesercizio di competenza.
5. Per le entrate
concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, laccertamento
consegue lassunzione dellimpegno o leffettuazione del pagamento nel capitolo
e nellunità previsionale di base corrispondente della
spesa.
6. In ogni altro caso,
in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, laccertamento
viene effettuato contestualmente alla riscossione del
medesimo.
Art. 70(Riscossione e versamento) 1. La riscossione
costituisce la successiva fase di gestione dell’entrata, che consiste nel
materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati
della riscossione delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione è
disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e
nei tempi previsti dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di
tesoreria.
3. Il Tesoriere
rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle
modalità stabilite nella convenzione.
4. Il Tesoriere è
tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i
terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente
l’indicazione della causa del versamento nonché la riserva salvo conferma di
accettazione da parte della Regione Puglia. Di tali incassi il Tesoriere dà
immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di
riscossione.
5. Il Tesoriere è
tenuto all’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in
difetto.
6. Nessun titolo di
credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa.
E’ fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della
Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e
privati.
7. Il versamento
costituisce l’ultima fase di gestione dell’entrata e consiste nel trasferimento
delle somme riscosse nelle casse della Regione.
8. Il versamento delle
entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti
dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre
disposizioni che regolano la materia.
Art. 71(Mutui e prestiti) 1. Entro i limiti e
per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte
della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata
dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al
bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del
periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al
bilancio pluriennale. Lautorizzazione stessa cessa con il termine
dellesercizio cui il bilancio si riferisce.
2. In ciascun
esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che
l’importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti
dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio
relativa all’esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25
per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel
Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell’ambito del bilancio pluriennale.
3. Non può essere
autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato
dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all’esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi
mutui.
4. Le rate di
ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti
obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti
nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per
la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al
rimborso del capitale.
5. La contrazione dei
mutui o lassunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive
esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo
e la durata, nonché lammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni
accessorie.
6. Entro quindici
giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e
condizioni pattuiti.
7. Le entrate
derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dellesercizio, se non
riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.
8. Le somme iscritte
nello stato di previsione dellentrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non
stipulati entro il termine dellesercizio, costituiscono minori entrate rispetto
alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della
gestione.
Art. 72(Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione,
riutilizzazione) 1. Eventuali recuperi,
revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti
pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati
in apposito capitolo di entrata all’uopo istituito e riassegnati per la
riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del bilancio corrente.
2. Il centro di
responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero
dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati
dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e
privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale
degli stessi, sussiste la convenienza per l’Amministrazione regionale al
recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono
maggiorati degli interessi legali.
Art. 73(Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione
delle entrate) 1. La Ragioneria
regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla
gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive
attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che laccertamento, la
riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e
integralmente.
2. E tenuta, a cura
della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle
unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli
ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in
conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto
residui.
Art. 74(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di
modesta entità) 1. La legge regionale
di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la
rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si
riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle
operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata
risulti eccessivo rispetto allammontare della medesima, entro il limite massimo
di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2. Lannullamento dei
crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente
per materia, senza onere alcuno per i debitori.
Sezione III SPESE DELLA REGIONE
Art. 75(Fasi della spesa) 1. Sono spese della
Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di
leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di
obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento
dei servizi pubblici di competenza dellamministrazione
regionale.
2. Tutte le spese della Regione passano attraverso
le seguenti fasi:
a. impegno;
b. liquidazione;
c. ordinazione;
d. pagamento.
Tali fasi possono essere
simultanee.
Art. 76(Impegni di spesa) 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in
corso.
2. Formano impegno
sugli stanziamenti di competenza dellesercizio le somme dovute dalla Regione,
in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il
termine dell’esercizio.
3. Nel caso di
obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di
specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti,
quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano
impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza
nel corso dell’esercizio medesimo.
4. Per le spese da
erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di
impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dellautorizzazione di legge,
costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni
ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si
estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli
stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
5. Al fine di
conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla
Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a
carico degli esercizi successivi in conformità con limporto e secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a. dai piani finanziari, sia di programmazione sia di
cassa, approvati dallUe e dalle relative deliberazioni del CIPE di
cofinanziamento nazionale;
b. dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di
cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di
risorse.
6. Nel caso di cui al
comma 5, l’impegno è assunto nei limiti dell’intera somma di cui alle lettere a)
e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
7. Durante la gestione
possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si
sia perfezionata giuridicamente l’obbligazione di spesa verso terzi con
l’individuazione degli elementi di cui all’articolo 78 decadono a norma della
presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo
alla determinazione del risultato di amministrazione.
8. Per gli impegni di
spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non
concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e
i relativi atti conservano validità.
Art. 77(Assunzione di impegni sugli esercizi
futuri) 1. Nel caso delle
spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui allarticolo 76, comma
3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al
primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della
legislatura.
2. Nel caso delle
spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti dimpegno è
circoscritta allesercizio immediatamente successivo a quello di normale
scadenza della legislatura.
Art. 78(Soggetti preposti allassunzione degli impegni di
spesa) 1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del
dirigente competente per materia.
2. L’atto di impegno deve
indicare:
a. il creditore o i creditori con gli elementi idonei a
identificarli;
b. l’ammontare della somma dovuta;
c. il capitolo di spesa sul quale la stessa è da
imputare;
d. il termine entro cui l’obbligazione si perfeziona
giuridicamente.
L’obbligazione si
intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi
dell’articolo 1326 del codice civile, del contratto che ne determina
l’ammontare, ovvero con l’entrata in vigore della norma che impone il pagamento
e, per le obbligazioni unilaterali, con l’esecutività del provvedimento
adottato. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a
comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l’intervenuto
perfezionamento dell’obbligazione entro il termine dell’esercizio di
competenza.
3. Il dirigente
competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine
dell’esercizio di competenza, può procedere all’individuazione del creditore o
dei creditori con gli elementi idonei a identificarli.
4. La Ragioneria
provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta
comunicazione dell’avvenuto perfezionarsi dell’obbligazione entro e non oltre il
15 gennaio dell’esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno
decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono
economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di
amministrazione.
Art. 79(Procedimento per l’assunzione di
impegni) 1. I dirigenti che provvedono all’adozione degli
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
a. alla legittimità e congruità della
spesa;
b. al rispetto degli obiettivi dei programmi
regionali;
c. alla completezza e regolarità della documentazione
richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;
d. alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti
capitoli di bilancio;
e. alla corretta applicazione della normativa fiscale in
materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura
obbligatoria;
f. alla contestuale verifica dell’accertamento dell’entrata
sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi
destinazione vincolata.
2. L’atto del
dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua
adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura
finanziaria.
3. La Ragioneria è
tenuta alla restituzione senza la registrazione dell’impegno, indicando le
iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:
a. quando si rileva l’insufficienza di disponibilità
finanziaria a copertura della spesa;
b. quando si rileva erronea imputazione della
spesa;
c. quando si rileva l’assenza dei requisiti di cui
all’articolo 78, comma 2.
4. Il visto di cui al
comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle
sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa.
5. Le proposte di
deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura
finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile
rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma
scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve
essere adeguatamente motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua
competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli
equilibri di bilancio.
Art. 80(Liquidazione delle spese) 1. La liquidazione
consiste nellindividuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare
della somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli
comprovanti il diritto acquisito dal creditore.
2. Alla liquidazione
delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del
centro di responsabilità amministrativa competente per
materia.
3. La liquidazione
della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata
imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o
residui.
4. Con l’atto di
liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del
creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l’atto di liquidazione è
responsabile in ordine:
a. all’accertamento delle condizioni che rendono certa,
liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti
necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al
contratto e agli eventuali atti successivi all’impegno
medesimo;
b. alla corretta applicazione della normativa fiscale e
previdenziale;
c. all’accertamento della disponibilità della somma
impegnata;
d. all’accertamento della disponibilità di
cassa;
e. al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
34;
f. alla completezza e regolarità della documentazione
richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;
g. alla corretta individuazione del destinatario della
spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale,
nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi
dell’articolo 83.
5. L’atto di liquidazione deve in ogni caso
indicare:
a. il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla
loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita
IVA;
b. la somma dovuta;
c. le modalità di pagamento;
d. l’anno, il numero dell’impegno di spesa e gli estremi
del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e. le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni,
a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.
6. Il provvedimento di
liquidazione viene trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo
contabile dell’atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e
sulla legittimità della spesa, verificando:
a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità
a liquidare e pagare l’impegno stesso;
b. la disponibilità dello stanziamento di
cassa;
c. l’esattezza dei dati riguardanti il destinatario della
spesa e le modalità di pagamento;
d. la conformità rispetto all’impegno di
spesa.
7. Nel caso in cui si
rilevino eventuali difformità dell’atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e
6, lo stesso viene restituito, con l’indicazione delle iniziative da assumere
per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il
provvedimento.
8. In presenza di atti
di pignoramento emanati dall’Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in
qualità di terzo pignorato, il dirigente del centro di responsabilità
amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per
l’importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a
nuova disposizione della stessa Autorità che ha disposto il
pignoramento.
Art. 81(Ordinazione e pagamento delle
spese) 1. L’ordinazione
consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento
della spesa e avviene con l’emissione del mandato di pagamento a cura della
Ragioneria.
2. Il pagamento delle
spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di
spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione
secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. E
ammesso lutilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste
dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto
applicabile.
3. I titoli di spesa
sono firmati dal dirigente responsabile della Ragioneria.
4. Il dirigente
responsabile della Ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in
caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di
spesa.
5. Gli ordinativi di
pagamento, individuali o collettivi, devono contenere i seguenti
elementi:
a. il numero d’ordine progressivo per esercizio
finanziario;
b. la data di emissione;
c. il creditore o i creditori con il relativo codice
fiscale o partita IVA;
d. la somma da pagare;
e. l’esercizio cui la spesa si
riferisce;
f. il capitolo di bilancio cui la spesa è
imputata;
g. la causale del pagamento;
h. le modalità di estinzione.
6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo
capitolo di spesa.
7. Il mandato di
pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza
dell’impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al
conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun
esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei
mandati al Tesoriere.
8. Il Tesoriere
effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo
e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del
relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
Art. 82(Estinzione dei titoli di
spesa) 1. I titoli di spesa
sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna
unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa
mediante:
a. rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o
loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede
della Tesoreria regionale;
b. accreditamento in conto corrente postale o bancario
intestato ai beneficiari;
c. commutazione in assegno circolare non trasferibile, da
spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia
postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del
richiedente;
d. commutazione in reversale dincasso a favore della
Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui
pagamenti;
e. assegno postale localizzato.
2. Per lesecuzione
dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1
occorre lespressa richiesta dei creditori.
3. Al fine di
consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano
estinti entro la chiusura dellesercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a
commutare dufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in
assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a
riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.
4. I titoli di spesa
estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto
generale della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il Tesoriere
regionale in relazione allaccertamento delleffettivo pagamento degli assegni
citati sono regolati nella convenzione di tesoreria.
5. La Giunta regionale
è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti
modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il
regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di
credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli
interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa
commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non
è ammessa la commutazione d’ufficio.
6. Le disposizioni di
pagamento di cui al presente articolo si intendono
eseguite:
a. alla data del versamento in conto corrente postale
ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d)
ed e);
b. alla data della disposizione di bonifico emessa dal
Tesoriere per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel
caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera
c). Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo
stesso si intende eseguito a quest’ultima data.
Art. 83(Titoli di spesa
ineseguibili) 1. Qualora la
Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti
a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile,
dufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori,
dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In
ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la
regolarizzazione dellatto.
2. Qualora il
responsabile della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare
un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne
riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa
competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora
trattasi di atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione
dei medesimi, il responsabile della Ragioneria riferisce allAssessore al
bilancio, che informa la Giunta regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al
provvedimento, lAssessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della
Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi
di:
a. eccedenza della spesa rispetto allo
stanziamento;
b. imputazione ai residui anziché alla competenza e
viceversa;
c. incompatibilità della spesa rispetto alloggetto dello
stanziamento.
3. Copia dellordine scritto di cui al comma 2 è
allegato allatto dimpegno o al titolo di spesa.
Art. 84(Gestione unificata delle spese di
funzionamento) 1. Al fine del
contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle
spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di
responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o struttura
di servizio.
2. Lindividuazione
delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli
uffici o strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta
regionale.
3. I dirigenti dei
centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le
spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché lufficio di
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, allesecuzione delle
spese e allimputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva
competenza.
Sezione IV ECONOMO CASSIERE CENTRALE
Art. 85(Fondo di anticipazione al Cassiere
centrale) 1. Al fine di
provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di
cui all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2, all’inizio di
ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato,
mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al
Cassiere centrale.
2. La Ragioneria,
sulla base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto
dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel
trimestre, emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta
formulata, a favore del Cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa
delle partite di giro.
Art. 86(Rendicontazione del Cassiere
centrale) 1. Il Cassiere
centrale deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a
fronte delle anticipazioni disposte.
2. Il rendiconto di
cui al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno
per il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo
semestre. Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo
capitolo di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l’originario
impegno di spesa.
3. All’atto
dell’accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione
delle persone all’uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla
Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli
ordinativi di pagamento.
Art. 87(Regolarizzazione contabile delle
anticipazioni) 1. La Ragioneria sulla base dei rendiconti resi
provvede, entro la chiusura dell’esercizio, a imputare le spese ai pertinenti
capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al
corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro.
Sezione V SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 88(Disciplina) 1. Il servizio di
tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di
credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente
legislazione.
2. Il servizio di
tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra laltro, norme atte a
consentire agli uffici regionali lesercizio dei poteri di controllo sul
servizio medesimo.
3. La convenzione di
tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l’accertamento
dello stato dei pagamenti relativi allattuazione dei servizi, progetti e
programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la
collaborazione fra gli uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la
tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché lutilizzazione comune dei
rispettivi sistemi informativi.
Art. 89(Anticipazione di cassa) 1. Con deliberazione
della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione,
anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non
eccedente lammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni
devono essere estinte nellesercizio finanziario nel quale sono
contratte.
2. Le condizioni e le
modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base
della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Alle anticipazioni
contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dellamministrazione dello Stato.
4. Delle anticipazioni
di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da
quello in cui vi si è fatto ricorso
Sezione VI RESIDUI
Art. 90(Residui attivi. Nozione) 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e
non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine
dellesercizio.
Art. 91(Ricognizione dei residui
attivi) 1. Laccertamento
definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di
approvazione del rendiconto generale della Regione.
2. Prima della
formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio,
provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle seguenti
categorie:
a. crediti la cui riscossione è considerata certa per
esserne stato acquisito il titolo o la documentazione
probatoria;
b. crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le
procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c. crediti riconosciuti inesigibili o
insussistenti.
3. I crediti di cui
alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono
affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera
c) sono eliminati dalle scritture.
Art. 92(Riduzione di residui attivi connessi a
finanziamenti vincolati) 1. Eventuali riduzioni
di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno
prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui
di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata,
mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell’esercizio
attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di
uscita.
2. L’eventuale
assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e
introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di
disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l’attivazione dei
procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno
disposto i relativi atti.
Art. 93(Residui passivi. Nozione) 1. Costituiscono
residui passivi le somme impegnate a norma dellarticolo 77 e non pagate entro
il termine dellesercizio.
2. Non è ammessa la
conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono
iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.
3. Le somme di cui al
comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni,
successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato, per le spese correnti e
per non più di sette anni per le spese in conto capitale.
4. Tutte le somme
iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di
spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
5. Le somme iscritte
negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine
dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di
stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima
iscrizione.
6. Tutte le somme
derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e
della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento,
non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le
stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio,
sono riscritte nella competenza dell’esercizio, con assegnazione agli originari
capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità,
ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti
assegnatari.
Art. 94(Ricognizione dei residui
passivi) 1. Laccertamento
delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza
dellesercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra
i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con
motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.
2. Nella ricognizione dei residui passivi si
osservano i seguenti principi:
a. le quote degli stanziamenti delle spese correnti non
impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario costituiscono economie di
bilancio;
b. le quote dei fondi di riserva e dei fondi speciali, sia
di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura dell’esercizio, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 53, costituiscono economie di
bilancio;
c. le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa
iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione
legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il
cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in
corrispondenza dei relativi accertamenti dentrata, possono essere conservate,
quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e
nei corrispondenti capitoli del bilancio non oltre il terzo esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione.
3. L’accertamento
definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di
approvazione del rendiconto generale della Regione.
Art. 95(Residui passivi perenti) 1. Costituiscono
residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i
termini di conservazione di cui all’articolo 93, comma 3.
2. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi
destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai
sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a
riscuotere da parte dei creditori.
3. Le somme eliminate
per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con
riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di
nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi
fossero stati, nel frattempo, soppressi.
4. Alla copertura del
relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai
fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che
dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai
creditori.
5. Alla ricognizione
annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui
all’articolo 94, comma 1.
TITOLO 6RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE
Art. 96(Definizione e contenuti) 1. Il rendiconto
generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria,
patrimoniale ed economica svolta nellanno finanziario.
2. Il rendiconto
generale comprende il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
3. Al rendiconto
generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi
relativi sia al conto del bilancio sia al conto del
patrimonio.
4. Il rendiconto
generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento
all’anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati
relativi:
a. alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e
patrimoniali;
b. allo stato di attuazione delle politiche di intervento
con l’indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia
conseguiti;
c. al quadro d’insieme dei pagamenti regionali distinti per
spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici
e privati;
d. alle spese e ai costi dei fattori di produzione quali
l’amministrazione generale, le politiche del personale, dell’informatica, delle
consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun
fattore gli atti amministrativi adottati.
Art. 97(Conto del bilancio) 1. Il conto del
bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle
autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione
di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi dellarticolo 47, comma 3, la valutazione delle
politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per
funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la
valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in
relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di
efficienza.
2. Per ciascuna unità
previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del
bilancio espone e dimostra:
a. le entrate di competenza dellanno, risultanti dalle
previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da
riscuotere;
b. le spese di competenza dellanno, risultanti dalle
previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da
pagare;
c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
d. il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi
che si tramandano allesercizio successivo.
3. Le riscossioni e i
pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e
nel totale.
Art. 98(Conto del patrimonio) 1. Il conto generale
del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura
dellesercizio cui il conto si riferisce:
a. le attività e le passività
finanziarie;
b. i beni mobili e immobili;
c. ogni altra attività e passività, nonché le poste
rettificative.
2. Il conto del
patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra
la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
3. Al fine di
consentire lindividuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione
economica, è introdotta nel conto del patrimonio lulteriore classificazione
secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
4. Al conto del
patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle
partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si
riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale
reddito da essi prodotto.
Art. 99(Rendiconti degli enti dipendenti dalla
Regione) 1. I rendiconti degli
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e
98.
2. I bilanci di
esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione
finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell’anno cui si
riferiscono.
Art. 100(Relazione della Giunta
regionale) 1. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in
particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi
degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente
legge.
Art. 101(Formazione e approvazione) 1. Il rendiconto
generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il
31 maggio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si
riferisce.
2. Il Consiglio
regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il
successivo 30 giugno.
3. Ai fini del
coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale
della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione
stabiliti da leggi dello Stato.
Art. 102(Autonomia contabile del Consiglio
regionale) 1. Il Consiglio
regionale dispone, per lesercizio delle proprie funzioni, di un bilancio
autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal Regolamento interno di
amministrazione e contabilità.
2. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli
interni ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
3. Le somme stanziate
nel bilancio regionale per lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio
regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo
Presidente.
TITOLO 7SISTEMI CONTABILI
Art. 103(Sistema di contabilità
generale) 1. In ordine ai
criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto
applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n.94 e del d. lgs. 279/1997.
2. La Ragioneria cura
la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta
rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione
della Regione.
3. Il sistema di
contabilità generale è costituito da:
a. un sistema di contabilità
finanziaria;
b. un sistema di contabilità
patrimoniale;
c. un sistema di contabilità economica analitica per centri
di costo.
4. Il sistema
contabile si avvale di procedure informatiche.
Art. 104(Sistema di contabilità
finanziaria) 1. La contabilità
finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità
previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini
di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del
bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella
contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese
di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia
in conto residui.
2. La chiusura delle
scritture di contabilità finanziaria al termine dellesercizio consente di
determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del
conto del bilancio.
Art. 105(Sistema di contabilità
patrimoniale) 1. La contabilità
patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, della Regione allinizio dellesercizio, le variazioni intervenute nel
patrimonio nel corso dellanno, sia per effetto della gestione del bilancio sia
per altre cause, lincremento o decremento netto del patrimonio
iniziale.
2. Le scritture della
contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di
consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della
rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli
elementi attivi e passivi del patrimonio.
Art. 106(Sistema di contabilità economica analitica per
centri di costo) 1. Al fine di
consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la
Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità
economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di
costo.
2. In ordine alle
componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità
economica di cui al comma 1 si osserva larticolo 10 del d. lgs. 279/1997 in
quanto applicabile.
3. Le rilevazioni e le
risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della
formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di
bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti
finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei
provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei
controlli interni.
TITOLO 8SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI
GESTIONE
Art. 107(Principi generali del controllo interno e di
gestione) 1. La Giunta regionale
adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti
principi generali:
a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo
di regolarità contabile);
b. verificare lefficacia, lefficienza e leconomicità
dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c. valutare le prestazioni del personale, in particolare
della dirigenza, anche ai fini dellattribuzione della quota variabile della
retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del
personale);
d. valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di
determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).
2. L’organizzazione
del sistema dei controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi
regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO 9COOPERAZIONE STATO REGIONE
RESPONSABILITA E CONTROLLI
PARTICOLARI
Art. 108(Cooperazione Stato-Regione) 1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali,
nellambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a
concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dellarticolo 34 della
legge 19 maggio 1976, n.335 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 109(Responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti verso la Regione) 1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione,
per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi
e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre
1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti
processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni
statali.
Art. 110(Controllo della spesa delegata agli enti
locali) 1. Le leggi regionali
che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme
di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e
contabile.
2. Gli enti delegati,
oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nellesercizio delle funzioni
delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione che documenti i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali
funzioni.
3. Le spese inerenti
alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate
dalla Giunta regionale.
4. In ogni tempo il
Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla
destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni
regionali.
5. Al fine di
garantire lomogeneità delle procedure, laccelerazione delle spese e
lattuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie
ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione
e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti
riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni
rimedi.
Art. 111(Obbligo di rendiconto per contributi
straordinari) 1. Per tutti i
contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni,
Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la
presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni
dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto,
oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti
in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.
3. Il termine di cui
al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione
del contributo straordinario assegnato.
4. I responsabili dei
centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Ove il contributo
attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui
al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio.
TITOLO 10DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 112(Disposizioni di carattere
organizzativo) 1. Per l’applicazione
delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l’Area di
coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.
2. All’Area di coordinamento di cui al comma 1
fanno capo i seguenti settori.
a. programmazione;
b. finanze;
c. ragioneria, bilancio e controlli interni per la
regolarità amministrativa e contabile;
d. controllo interno di gestione.
3. L’Area di
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti
ambiti di operatività:
a. analisi dei problemi economici e finanziari
regionali;
b. elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di
stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue;
c. copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento,
gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi
andamenti e flussi;
d. gestioni finanziarie delle partecipazioni azionarie
della Regione Puglia;
e. controlli interni di regolarità contabile e
amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del d. lgs.
286/1999;
f. gestione della formazione specialistica nelle materie di
competenza.
4. Il Settore programmazione, in
particolare:
a. contribuisce a definire, sul piano operativo, gli
obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la
programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee
programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta
regionale;
b. svolge funzioni di collaborazione e supporto nei
confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su
richiesta e d’intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di
promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa
l’eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli
interventi;
c. interviene nella promozione e nella stipula delle intese
istituzionali di programma e promuove l’attivazione degli strumenti di
programmazione negoziata;
d. concorre a definire il piano degli interventi per lo
sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con
riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a. gestione delle imposte regionali sulle attività
produttive;
b. gestione delle addizionali e compartecipazione ai
tributi erTimes New Romani;
c. gestione delle tasse
automobilistiche;
d. gestione degli altri tributi
regionali.
6. Il Settore
ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e
contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della
Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste
dall’ordinamento contabile regionale e statale;
b. formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della
Regione;
c. monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi
di cassa;
d. monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei
flussi finanziari regionali e comunitari;
e. verifica della legittimità, regolarità contabile e
correttezza dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale,
statale e comunitaria.
Le verifiche di
regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in
quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel
settore. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende
verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente
previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le
definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate
dall’organo amministrativo responsabile.
7. Il Settore controlli interni di gestione
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. analisi, verifica e valutazione dell’efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa regionale;
b. monitoraggio del rapporto tra costi e
risultati.
Il sistema dei
controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di
responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di
direzione di cui all’articolo 59 e provvede:
a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre
unità organizzative;
b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli
fattori produttivi impiegati;
c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati
quantitativi e qualitativi della gestione;
d. all’elaborazione e all’applicazione di indicatori di
efficacia, efficienza e di economicità dell’azione
amministrativa.
La struttura di cui al
presente comma è l’organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei
costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di
contabilità economica di cui all’articolo 107. Il controllo di gestione si
avvale di un idoneo sistema informativo.
Art. 1131. Il controllo
strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell’elaborazione delle
direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all’articolo 3, comma
1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a
verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti
medesimi.
2. Il controllo
strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo
provvedimento della Giunta regionale.
TITOLO 11DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 114(Rinvio) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto
applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella l. 468/1978,
nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella l. 94/1997, nel d. lgs. 279/1997 e
successive modificazioni, nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76.
Art. 115(Abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per lesercizio 2002 sono abrogati:
1) la legge
regionale 1° luglio 1972, n. 5;
2) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17;
3) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 18;
4) la legge
regionale 11 luglio 1978, n. 30;
5) la legge
regionale 18 aprile 1979, n. 25;
6) larticolo 17 della legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31;
7) larticolo 4 della legge
regionale 13 novembre 1979, n. 67;
8) la legge
regionale 13 novembre 1983, n. 23;
9) la legge
regionale 4 giugno 1984, n. 28;
10) la legge
regionale 11 settembre 1986, n. 25;
11) la legge
regionale 22 aprile 1987, n. 9;
12) la legge
regionale 12 agosto 1988, n. 21;
13) larticolo 5
della legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
14) la legge
regionale 4 dicembre 1991, n. 11;
15) la legge
regionale 23 giugno 1992, n. 10;
16) larticolo 24
della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9;
17) gli articoli 38
e 39
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21;
18) larticolo 13
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37;
19) larticolo 46
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6;
20) larticolo 6
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
21) larticolo 4
della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 1;
22) larticolo 9
della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22;
23) larticolo 22
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14;
24) larticolo 6
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 22;
25) larticolo 1
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17;
26) larticolo 52
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13;
27) il comma 2 dellarticolo 9
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14;
e tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili.
Art. 116(Prima articolazione delle unità previsionali di
base) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, provvede, in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità
previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri
di responsabilità amministrativa.
Disposizioni finali La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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