Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20 Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.
TITOLO 1BENI ED OPERE DI RIFORMA
FONDIARIA
Art. 1(Premessa) 1. I compiti ad esaurimento relativi alla
conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui
alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel
presente titolo.
Art. 2(Definizione rapporti per la
cessione di unità produttive e loro pertinenze) 1. La definitiva cessione in favore di
abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative
pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici
è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli
articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) sia stato possessore
dellunità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976,
corrispondente alla data di entrata in vigore della l.
386/1976;
b) sia stata riconosciuta dai
competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della
terra ai sensi dellarticolo 16 della legge 12 maggio 1950,
n.230.
2. I terreni e le relative pertinenze non
posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle
condizioni di cui allarticolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi
dellarticolo 16 della l. 230/1950.
3. Allaccertamento del possesso dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della
gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione
esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per
lagricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici
pubblici.
4. In caso loriginario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al
prezzo e alle condizioni di cui allarticolo 3 o allarticolo 4, in favore dei
soggetti indicati nei commi 1 e 2 dellarticolo 7 della legge 29 maggio 1967, n.
379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto
designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore
diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della l.
230/1950.
Art. 3(Determinazione dei prezzi e
modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno
1976) 1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 1, è determinato dalla
sommatoria dei seguenti importi:
a) lindennità di espropriazione
corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
b) la somma corrispondente ai
due terzi:
1. dei costi delle opere realizzate dallente
di sviluppo, al netto dei contributi statali;
2. dei pagamenti di indennità miglioratorie
per lodo arbitrale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi
del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le
somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti
poderali non rimborsati allente di sviluppo, nonché le spese sostenute per
oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti,
resisi necessari per la definizione dellatto.
3. Il pagamento dellimporto
complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in ununica
soluzione. Su richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al
tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine,
valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dallarticolo
4.
Art. 4(Determinazione dei prezzi e
modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno
1976) 1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 2, è determinato valutando
la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale
prezzi competente per territorio, con riferimento allanno di inizio del
possesso dellunità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo
rivalutato delle eventuali opere realizzate dallEnte di sviluppo dopo tale data.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi
del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai
debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non
rimborsati allEnte di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la
definizione dellatto.
3. Il prezzo complessivo deve essere
sottoposto al giudizio di congruità dellIspettorato per lagricoltura
competente per territorio.
4. E data facoltà al richiedente di
optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli
interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al
valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato
per lagricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di
possesso.
5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su
richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e
per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
6. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il
fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove
assegnazioni, secondo le vigenti norme.
7. Ove lunità poderale da cedere sia
stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del
fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde
dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto
dellincremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate
dallassegnatario.
Art. 5(Integrazioni e pertinenze di
unità produttive) 1. Eventuali quote integrative di terreno
nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute
alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti
dallarticolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive
possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo
previsti dallarticolo 4.
Art. 6(Affrancazioni) 1. Il disposto del comma 1 dellarticolo
10 della l. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando lassegnatario
originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge
e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di
assegnazione.
Art. 7(Limitazioni, vincoli e
divieti) 1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti
posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma
fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini
più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla
data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo
possessore.
2. Il divieto di alienazione previsto
dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita
si applica anche nel caso in cui lacquirente non abbia beneficiato di
agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a
base per la valutazione del prezzo dellunità produttiva.
Art. 8(Variazioni strumenti
urbanistici) 1. Nei casi in cui lo strumento
urbanistico del Comune muti loriginaria destinazione agricola dellagro in cui
ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) quando non sia stato stipulato il contratto
di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di
destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle
condizioni previste dal comma 2 dellarticolo 11 della l.
386/1976;
b) per i terreni per i quali risulti già
stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione
non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle
condizioni previste nello stesso contratto.
Art. 9(Ripresa di possesso di unità
produttive) 1. Alla ripresa di possesso dei terreni a
seguito di rinunzia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del
contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con
decreto dellAssessore regionale competente.
Art. 10(Revoca assegnazione terreni e
annullamento contratti di vendita) 1. In caso di violazione del vincolo di
destinazione, la revoca dellassegnazione o lannullamento del contratto di
vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie
interessata allabusivismo edilizio.
Art. 11(Criteri di
assegnazione) 1. Le unità produttive in disponibilità
vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei
requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
Art. 12(Beni di pubblico generale
interesse) 1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di
riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti,
in relazione alla loro destinazione duso, al demanio o al patrimonio
indisponibile regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico
interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.
3. Previa intesa con gli enti destinatari,
la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di
ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi
delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento
diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore
economico.
4. La Giunta regionale è autorizzata a
trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui allultimo comma dellart.
11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e
utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.
Art. 13(Beni non di pubblico generale
interesse) 1. I terreni, i fabbricati e le opere di
riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del
patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che,
per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non
ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque,
abbiamo perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura
concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dallUfficio tecnico
erTimes New Romane (UTE).
2. Non si fa luogo a procedura concorsuale
ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo
determinato dallUTE.
3. In deroga a quanto previsto dal comma
1, è autorizzata lalienazione dei beni non in disponibilità a favore degli
attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente
competenti, al netto delle migliorie apportate, purchè documentata la relativa
spesa.
4. Si intendono attuali possessori, oltre
i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti
altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità
materiale del bene consolidatasi al 31 dicembre 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata al
trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al
comma 2 dellart. 11 della l. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto
contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa
mediante scambio di lettere dintenti.
6. A richiesta dellacquirente, il
pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo,
in dieci annualità costanti maggiorate del saggio dinteresse legale corrente
allatto della stipula.
7. Ove il bene da cedere sia stato
interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione
prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato
in relazione al valore attuale del bene, al netto dellincremento derivante
dalle opere abusive realizzate.
8. Ai concessionari o locatari di
fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con
il pagamento dei relativi canoni, come determinati dallERSAP, si applica
labbattimento del 20 per cento del prezzo dacquisto, come determinato
dallUTE, ai sensi del comma 10 dellarticolo unico della legge 24 dicembre
1993, n. 560.
Art. 14(Concessioni
temporanee) 1. I beni non disponibili della riforma
fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la
disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni
applicative emanate dalla Giunta regionale.
2. La misura dei canoni relativi alle
concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà
adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della
riforma fondiaria.
3. In caso di deliberata cessione del bene
in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto
fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di
rateazione.
Art. 15(Cessioni a cooperative
agricole) 1. Le cessioni a cooperative agricole e
loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi,
degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito
dallUTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.
Art. 16(Terreni occupati da costruzioni
abusive) 1. I terreni che ritornano nella
disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di
revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente
compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate
dallabusivismo — non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili
ai sensi dellarticolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge,
indipendentemente dallesito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune
competente.
Art. 17(Classificazione beni di riforma
fondiaria) 1. Le modalità di classificazione dei beni
di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta
dellAssessore competente.
Art. 18(Beni ex Opera nazionale
combattenti - ONC - di riforma fondiaria) 1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dallOpera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria. 2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.
Art. 19(Contenziosi in
atto) 1. I contenziosi relativi alla riforma
fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno
definiti secondo i principi in essa contenuti.
TITOLO 2DISMISSIONI
PATRIMONIALI
Art. 20(Elencazione immobili e
procedure alienative) 1. In attuazione degli obiettivi di
finanza pubblica connessi alladesione al patto di stabilità e crescita di cui
allarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le
risorse necessarie allavvio di una organica azione di valorizzazione,
incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di
proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati
immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno
indicati:
1. complesso immobiliare sito in contrada
_La Riccia — Taranto
al Comune di
Taranto
2. immobile _CRSEC sito nel Comune di
Grottaglie
al Comune di
Grottaglie
3. immobile _Colonia marina ex G.I. sito
in Giovinazzo
al Comune di Giovinazzo o alla
USL BA/2
4. immobile _Colonia Collinare ex G.I.
sito in Mottola
al Comune di Mottola
5. immobile in località _Ceppano in agro
di Otranto
al Comune di
Otranto
6. immobile _ex tabacchificio sito in
Cursi
al Comune di
Cursi
7. immobile in località _Marina di
Ginosa
al Comune di
Ginosa
8. immobile ex tabacchificio in località
_Marina di Ginosa
al Comune di
Ginosa
9. immobile in località _Dolcemorso in
agro di Mottola
alla Comunità Montana della
Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare _ex SICEM sito in
Foggia
alla Provincia di
Foggia
11. edificio scolastico _Casa ex G.I. in
Adelfia
al Comune di
Adelfia
12. edificio scolastico _Casa ex G.I. in
Altamura
al Comune di
Altamura
13. immobile _ex ENAL in
Capurso
al Comune di
Capurso
14. edificio scolastico _Casa ex G.I. in
Cellamare
al Comune di
Cellamare
15. immobile _Casa ex G.I. e relative
pertinenze in Conversano
al Comune di
Conversano
16. immobile _Palestra ex G.I. alla via
Galliani in Foggia
al Comune di
Foggia
17. immobile _Palestra ex G.I. alla via
Pestalozzi in Foggia
al Comune di
Foggia
18. immobile _Palestra ex G.I. alla via
Ammiraglio Da Zara in Foggia
al Comune di
Foggia
19. immobile _Campi di tennis ex ENAL in
Foggia
al Comune di
Foggia
20. immobile _ex FAPL in Torremaggiore
al Comune di
Torremaggiore
21. immobile _Fabbricati ex ENAL nel camping
Calenelle in Vico del Gargano
al Comune di Vico del
Gargano
22. immobile _Campo sportivo ex G.I. in S.
Severo
al Comune di S.
Severo
23. immobile _Campo sportivo ex G.I. in
Serracapriola
al Comune di
Serracapriola
24. immobile _ex FAPL in Minervino Murge
al Comune di Minervino
Murge
25. edificio sede università _ex INAPLI in
Lecce
allUniversità di
Lecce
26. edificio sede università _ex G.I.
Fiorini in Monteroni di Lecce
allUniversità di
Lecce
27. immobile _Campo sportivo ex G.I. in
Massafra
al Comune di
Massafra
2. Allalienazione dei beni di cui al
comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dellarticolo 24 della l.r.
27/1995 si provvede secondo le modalità previste allarticolo 26 della stessa
legge.
3. Leventuale affidamento a società di
servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito
provinciale.
4. Sono fatti salvi i benefici previsti
per gli enti di cui allarticolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente
alla parte dellimmobile già in disponibilità.
Art. 21(Prezzo e modalità
pagamento) 1. Le cessioni dei beni di cui
allarticolo 20 saranno stipulate al
prezzo determinato dallUfficio del territorio territorialmente competente o,
relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dellEnte regionale
pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima
redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n.
1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di
servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società
affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle
eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la
valutazione dellarea sfruttata a fini urbanistici allattuale prezzo di mercato
dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a
seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui
allarticolo 15 della l.r. 67/1980, così come sostituito dallarticolo 10 della
l.r. 5/1995 e modificato dallarticolo unico della legge regionale 24 maggio
1994, n. 17.
2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente
limporto di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non
più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei
relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente
pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.
3. Ove, per causa imputabile
allacquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di
notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata,
previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di
cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.
Art. 22
Art. 23(Accordi di
collaborazione) 1. Per la individuazione delle possibili
opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione
patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del
bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate
allart. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Art. 24(Norma
finanziaria) 1. Nel bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti
capitoli: ENTRATA Cap. 4091150 _Proventi
alienazioni di cui allart. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999
(C.N.I.) - Competenza
+ £. 10.000.000.000 - Cassa
+ £. 10.000.000.000 SPESA Cap. 3425 _Spesa per interventi
straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e
reimpiego di beni di proprietà regionale (C.N.I.) - Competenza
+ £. 10.000.000.000
- Cassa
+ £.
10.000.000.000
Art. 251. Sono abrogate le norme in contrasto con
la presente legge.
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