Anno 1999
Numero 20
Data 30/06/1999
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
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Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20

Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.



TITOLO 1

BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA





Art. 1

(Premessa)


1.         I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.


Art. 2

(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)


1.         La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore dellunità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;
b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dellarticolo 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.
 
2.         I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui allarticolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dellarticolo 16 della l. 230/1950.
 
3.         Allaccertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per lagricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
 
4.         In caso loriginario richiedente  sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui allarticolo 3 o allarticolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dellarticolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della l. 230/1950.



Art. 3

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)


1.         Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) lindennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
b) la somma corrispondente ai due terzi:
1.      dei costi delle opere realizzate dallente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
2.      dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.
 
2.         Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati allente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dellatto.
 
3.         Il pagamento dellimporto complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in ununica soluzione. Su richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
 
4.         Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dallarticolo 4.



Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)


1.         Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento allanno di inizio del possesso dellunità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dallEnte di sviluppo dopo  tale data.
 
2.         Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati allEnte di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dellatto.
 
3.         Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dellIspettorato per lagricoltura competente per territorio.
 
4.         E data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per lagricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.
 
5.         Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
 
6.         Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.
 
7.         Ove lunità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dellincremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dallassegnatario.
 



Art. 5

(Integrazioni e pertinenze di unità produttive)


1.         Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dallarticolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dallarticolo 4.



Art. 6

(Affrancazioni)


1.         Il disposto del comma 1 dellarticolo 10 della l. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando lassegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.



Art. 7

(Limitazioni, vincoli e divieti)


1.         Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.
 
2.         Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui lacquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dellunità produttiva.



Art. 8

(Variazioni strumenti urbanistici)


1.         Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti loriginaria destinazione agricola dellagro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a)   quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dellarticolo 11 della l. 386/1976;
b)   per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.



Art. 9

(Ripresa di possesso di unità produttive)


1.         Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dellAssessore regionale competente.



Art. 10

(Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita)


1.         In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dellassegnazione o lannullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata allabusivismo edilizio.



Art. 11

(Criteri di assegnazione)


1.         Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.



Art. 12

(Beni di pubblico generale interesse)


1.         Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione duso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.
2.         Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.
 
3.         Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.
 
4.         La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui allultimo comma dellart. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.



Art. 13

(Beni non di pubblico generale interesse)


1.         I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiamo perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dallUfficio tecnico erTimes New Romane (UTE).
 
2.         Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dallUTE.
 
3.         In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata lalienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purchè documentata la relativa spesa.
 
4.         Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 31 dicembre 1997.
 
5.         La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dellart. 11 della l. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere dintenti.
 
6.         A richiesta dellacquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio dinteresse legale corrente allatto della stipula.
 
7.         Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dellincremento derivante dalle opere abusive realizzate.
 
8.         Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dallERSAP, si applica labbattimento del 20 per cento del prezzo dacquisto, come determinato dallUTE, ai sensi del comma 10 dellarticolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.



Art. 14

(Concessioni temporanee)


1.         I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.
 
2.         La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.
 
3.         In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.



Art. 15

(Cessioni a cooperative agricole)


1.         Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dallUTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.



Art. 16

(Terreni occupati da costruzioni abusive)


1.         I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati  - per le superfici interessate dallabusivismo — non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dellarticolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dallesito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.



Art. 17

(Classificazione beni di riforma fondiaria)


1.         Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore competente.



Art. 18

(Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria)


1.         La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dallOpera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.
 
2.         Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.



Art. 19

(Contenziosi in atto)


1.         I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.



TITOLO 2

DISMISSIONI PATRIMONIALI





Art. 20

(Elencazione immobili e procedure alienative)


1.         In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi alladesione al patto di stabilità e crescita di cui allarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie allavvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:
 
1.         complesso immobiliare sito in contrada _La Riccia — Taranto
al Comune di Taranto
 
2.         immobile _CRSEC sito nel Comune di Grottaglie
al Comune di Grottaglie
 
3.         immobile _Colonia marina ex G.I. sito in Giovinazzo
al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
 
4.         immobile _Colonia Collinare ex G.I. sito in Mottola
al Comune di  Mottola
 
5.         immobile in località _Ceppano in agro di Otranto
al Comune di Otranto
 
6.         immobile _ex tabacchificio sito in Cursi
al Comune di Cursi
 
7.         immobile in località _Marina di Ginosa
al Comune di Ginosa
 
8.         immobile ex tabacchificio in località _Marina di Ginosa
al Comune di Ginosa
 
9.         immobile in località _Dolcemorso in agro di Mottola
alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
 
10.       complesso immobiliare _ex SICEM sito in Foggia
alla Provincia di Foggia
 
11.       edificio scolastico _Casa ex G.I. in Adelfia
al Comune di Adelfia
12.       edificio scolastico _Casa ex G.I. in Altamura
al Comune di Altamura
 
13.       immobile _ex ENAL in Capurso
al Comune di Capurso
 
14.       edificio scolastico _Casa ex G.I. in Cellamare
al Comune di Cellamare
 
15.       immobile _Casa ex G.I. e relative pertinenze in Conversano
al Comune di Conversano
 
16.       immobile _Palestra ex G.I. alla via Galliani in Foggia
al Comune di Foggia
 
17.       immobile _Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi in Foggia
al Comune di Foggia
 
18.       immobile _Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara in Foggia
al Comune di Foggia
 
19.       immobile _Campi di tennis ex ENAL in Foggia
al Comune di Foggia
 
20.       immobile _ex  FAPL in Torremaggiore
al Comune di Torremaggiore
 
21.       immobile _Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle in Vico del Gargano
al Comune di Vico del Gargano
 
22.       immobile _Campo sportivo ex G.I. in S. Severo
al Comune di S. Severo
 
23.       immobile _Campo sportivo ex G.I. in Serracapriola
al Comune di Serracapriola
 
24.       immobile _ex FAPL in  Minervino Murge
al Comune di Minervino Murge
 
25.       edificio sede università _ex INAPLI in Lecce
allUniversità di Lecce
 
26.       edificio sede università _ex G.I. Fiorini in Monteroni di Lecce
allUniversità di Lecce
 
27.       immobile _Campo sportivo ex G.I. in Massafra
al Comune di Massafra
 
2.         Allalienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dellarticolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste allarticolo 26 della stessa legge.
 
3.         Leventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
 
4.         Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui allarticolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dellimmobile già in disponibilità.



Art. 21

(Prezzo e modalità pagamento)


1.         Le cessioni dei beni di cui allarticolo 20 saranno stipulate  al prezzo determinato dallUfficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dellEnte regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dellarea sfruttata a fini urbanistici allattuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui allarticolo 15 della l.r. 67/1980, così come sostituito dallarticolo 10 della l.r. 5/1995 e modificato dallarticolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.
 
2.         Il pagamento del prezzo, ove eccedente limporto di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.
 
3.         Ove, per causa imputabile allacquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.



Art. 22





Art. 23

(Accordi di collaborazione)


1.         Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate allart. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.



Art. 24

(Norma finanziaria)


1.         Nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:
 
ENTRATA
 
Cap. 4091150 _Proventi alienazioni di cui allart. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999 (C.N.I.)
 
- Competenza                                                 + £. 10.000.000.000
- Cassa                                                           + £. 10.000.000.000
 
 
SPESA
 
Cap. 3425 _Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale (C.N.I.)
 
 - Competenza                                                + £. 10.000.000.000

 - Cassa                                                          + £. 10.000.000.000



Art. 25


1.         Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.