Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20 Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.
TITOLO 1BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 1(Premessa) 1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei
terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n.
386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.
Art. 2(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro
pertinenze) 1. La definitiva cessione in favore di abituali
manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o
associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione
di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo
determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il
richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: a. sia stato possessore dell’unità produttiva
oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di
entrata in vigore della L. 386/1976; b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o
imprenditore agricolo professionale. 2. I terreni e le relative pertinenze non
posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale. 3. All’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione
speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli
atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP),
degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti mutualistici e
assicurativi o di altri uffici pubblici.
4. In caso l’originario richiedente sia
deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui
all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme
sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di
imprenditore agricolo professionale . (1) 4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo. (2)
Art. 3Determinazione dei prezzi e modalità di versamento
per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976.(•) 1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai
sensi dellarticolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti
importi: a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario
rivalutata allattualità e ridotta di un terzo. b) somma corrispondente ai due terzi: b. 1. dei costi delle opere realizzate dallEnte di sviluppo al
netto dei contributi statali; b. 2. dei pagamenti delle indennità miglioratarie per lodo
arbitrale. 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a)
e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti
sul fondo per debiti poderali, non rimborsati allEnte di sviluppo e maggiorati
degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri
relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o
frazionamenti, resisi necessari per la definizione dellatto. 3. Il pagamento dellimporto complessivamente dovuto ai sensi
dei commi 1 e 2 è effettuato in ununica soluzione. Su richiesta dellacquirente
può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di
dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula
del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei
competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le
condizioni di vendita stabiliti dallarticolo 4 4-bis. Il termine semestrale previsto dal
presente articolo, in ordine allaccettazione del prezzo proposto, può essere
esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico
dellacquirente lonere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata
limpossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive
difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita
è maggiorato degli interessi legali . (3)
(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 18(3) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. a)
Art. 4Determinazione dei prezzi e modalità di
versamento
per i beni posseduti dopo il 23 giugno
1976. 1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 2, è determinato valutando
la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale
prezzi competente per territorio, con riferimento allanno di inizio del
possesso dellunità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo
rivalutato delle eventuali opere realizzate dallEnte di sviluppo dopo tale
data. 1 bis. A
partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle
tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte dalla commissione provinciale
espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle VAM di
riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i
coefficienti di rivalutazione ISTAT. (5)
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del
comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai
debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non
rimborsati allEnte di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la
definizione dellatto.
3. Il prezzo complessivo deve essere
sottoposto al giudizio di congruità dellIspettorato per lagricoltura
competente per territorio.
4. È data facoltà al richiedente di optare
per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli
interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al
valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato
per lagricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.
5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su
richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e
per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
6. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più
ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dallarticolo 3, comma
4-bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex
riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti .(4)
7. Ove lunità poderale da cedere sia stata
interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in
violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla
intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto
dellincremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate
dallassegnatario..
Art. 5Integrazioni e pertinenze di unità
produttive. 1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall’articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall’articolo 4. 1 bis I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13. (6)
(6) Comma aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 20 così come sostituito dalla l.r. 5/2007, art. 1
Art. 6Affrancazioni.(•) 1. Il disposto del comma 1 dell’articolo 10 della legge 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli interessi legali. 2. All’assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate all’attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva maggiorati degli interessi legali.
(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 18
Art. 7Limitazioni, vincoli e divieti. 1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore. 2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l’acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell’unità produttiva. 2 bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Puglia. (7)
(7) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. c)
Art. 8Variazioni strumenti urbanistici. 1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l’originaria destinazione agricola dell’agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dall’articolo 13. [Se il mutamento di destinazione interviene dopo l’accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte e già accettate] ; (8) b) per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.
(8) Lettera sostituita dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. d) e successivamente modificata dalla l.r. n. 37/2014, art. 25. Il testo originario era così formulato:
«a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la
superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata,
preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2
dell'articolo 11 della L. n. 386/1976.».
Art. 9Ripresa di possesso di unità produttive. 1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente. (9)
(9) Comma così sostituito dalla l.r. 34/2009, art. 9, c. 1, lett. b)
Art. 10Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di
vendita. 1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all’abusivismo edilizio.
Art. 11Criteri di assegnazione. 1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 12Beni di pubblico generale interesse. 1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d’uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione. 3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico. 4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto. 4 bis. La
Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili
richiesti dai comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione,
vincolando gli stessi al conseguimento di preminenti interessi collettivi
strumentali all’esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo
di proprietà. (10)
Art. 13Beni non di pubblico generale interesse.(•) 1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio. 2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall’Agenzia del territorio. ((11) ) 2 bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l’ufficio, rilevata l’esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l’opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni previste dall’articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7 bis e 7 ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale destinazione. (12) 3. In
deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non
in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla
determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei
seguenti importi:
1) il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle
migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
2) la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle
spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o
frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di
vendita.
b) pubblicazione da parte del competente ufficio di un avviso pubblico mediante
affissione all’albo pretorio del comune ove è situato il bene, all’albo
pretorio del Servizio demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per
un periodo non inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il
prezzo posto a base d’asta e che chiunque può presentare, entro il termine
all’uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza
l’ufficio può pubblicare l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo
a carico dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio competente
comunica al possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello
determinato ai sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di
offerte migliorative, quello più alto proposto. (17) 4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri. (13) 5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti. (14) .6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all’atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l’abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6. 7 bis. Il
prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il
possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di
comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro
il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma
4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile viene ceduto in
proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di avviso
pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma
fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a
carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così
come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli
interessi legali. (15) 7 ter. Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. 7 quater. Le disposizioni previste dal comma 1, lettera a), dell’articolo 8 si applicano anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo. (16) 7
quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la
sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015 sono sottoposte alla
procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al comma 3. (18)
(•) Articolo già sostituito dalla l.r. 14/2001, art. 43 è stato successivamente così integrato dalla l.r. 4/2003, art. 19(11) Vedi la l.r. 39/2006, art. 17, comma 2 che così dispone:(12) Comma inserito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)(13) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 20 così come sostituito dalla l.r. 5/2007, art. 1(14) Comma così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)(15) Comma aggiunto dalla l.r.4/2003, art. 19, successivamente sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e), è stato nuovamente sostituito dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. e).(16) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)(17) Comma sostituito dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. d)(18) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. f).
Art. 14Concessioni temporanee. 1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale. 2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria. 3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.
Art. 15Cessioni a cooperative agricole.(•) 1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13.
(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/2001, art. 44
Art. 16Terreni occupati da costruzioni abusive. 1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall’abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell’articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall’esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.
Art. 17Classificazione beni di riforma fondiaria. 1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
Art. 18Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma
fondiaria(•) [ 1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo. 2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. 3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche. 4. Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico. 5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Toppo russo”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2. ]
(•) Articolo già modificato e integrato dalla l.r. 10/2009, art. 13, c.1. lett. f) e g), è stato così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 1successivamente l abrogato dalla l.r. 4/2013, art. 27, c.1, lett, h
Art. 19Contenziosi in atto. 1. I contenziosi relativi alla riforma pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.
TITOLO 2Dismissioni patrimoniali
Art. 20Elencazione immobili e procedure
alienative. 1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all’adesione al patto di stabilità è crescita di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all’avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati: 1. complesso immobiliare sito in contrada “La Riccia” - Taranto al Comune di Taranto 2. immobile “CRSEC” sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie 3. immobile “Colonia marina ex G.I.” sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2 4. immobile “Colonia Collinare ex G.I.” sito in Mottola al Comune di Mottola 5. immobile in località “Ceppano” in agro di Otranto al Comune di Otranto 6. immobile “ex tabacchificio” sito in Cursi al Comune di Cursi 7. immobile in località “Marina di Ginosa” al Comune di Ginosa 8. immobile ex tabacchificio in località “Marina di Ginosa” al Comune di Ginosa 9. immobile in località “Dolcemoro” in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale 10. complesso immobiliare “ex SICEM” sito in Foggia alla Provincia di Foggia 11. edificio scolastico “Casa ex G.I.” in Adelfia al Comune di Adelfia 12. edificio scolastico “Casa ex G.I.” in Altamura al Comune di Altamura 13. immobile “ex ENAL” in Capurso al Comune di Capurso 14. edificio scolastico ”Casa ex G.I.” in Cellamare al Comune di Cellamare 15. immobile “Casa ex G.I.” e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano 16. immobile “Palestra ex G.I. alla via Galliani” in Foggia al Comune di Foggia 17. immobile “Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi” in Foggia al Comune di Foggia 18. immobile “Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio da Zara” in Foggia al Comune di Foggia 19. immobile “Campi di tennis ex ENAL” in Foggia al Comune di Foggia 20. immobile “ex FAPL” in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore 21. immobile “Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle” in Vico del Gargano 22. immobile “Campo sportivo ex G.I.” in S.Severo al Comune di S. Severo 23. immobile “Campo sportivo ex G.I.” in Serracapriola al Comune di Serracapriola 24. immobile “ex FAPL” in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge 25. edificio sede università “ex INAPLI” in Lecce all’Università di Lecce 26. edificio sede università “ex G.I. Fiorini” in Monteroni di Lecce all’Università di Lecce 27. immobile “Campo sportivo ex G.I.” in Massafra al Comune di Massafra ((22) ) 27 bis. immobile Colonia collinare ex GI sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma.(19) 1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell’articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati. (20) 1 ter. L’alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995. (12) 1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l’espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell’ambito della contrattazione programmata. ((23) ) 1 quinques. L’inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell’immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere. (13) 1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l’intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all’investimento. (13) 2. All’alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all’articolo 26 della stessa legge. 3. L’eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale. 4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell’immobile già in disponibilità. 4 bis. Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai connessi benefici riportati nel comma 4. (21) 4 ter.La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo: a) direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall’articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, senza l’applicazione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28; b) in mancanza di richieste da enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure previste dalla l.r. 27/1995. (14) 4 quater. Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dallorgano competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni. (14)
Art. 21Prezzo e modalità pagamento. 1. Le cessioni dei beni di cui all’articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall’Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell’Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e comunque, ancorando la valutazione dell’area sfruttata ai fini urbanistici all’attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della l.r 67/1980, così come sostituito dall’articolo 10 della l.r. 5/1985 e modificato dall’articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17. 2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l’importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare. 3. Ove, per causa imputabile all’acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.
Art. 22Reinvestimento proventi per idee
dimpresa. 1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all’articolo 30, comma 2 della l.r. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio. 2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d’impresa nei seguenti settori: a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria; b) fornitura di servizi alle imprese; c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale. 3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d’uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d’uso di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 27/1995.
Art. 23Accordi di collaborazione. 1. Per la individuazione delle possibile opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Art. 24(Norma
finanziaria) 1. Nel bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti
capitoli: ENTRATA Cap. 4091150 _Proventi
alienazioni di cui allart. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999
(C.N.I.) - Competenza
+ £. 10.000.000.000
- Cassa
+ £. 10.000.000.000
Art. 25 1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.
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