Anno 1999
Numero 20
Data 30/06/1999
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 72 del 13 luglio 1999 Vedi DGR n. 1562 de 23/10/2006
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Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20

Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.



TITOLO 1

BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA





Art. 1

(Premessa)


1.         I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.




Art. 2

(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)


1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a. sia stato possessore dell’unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. 386/1976;

b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.

3. All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l’originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale . (1) 



(1) Articolo già modificato dalla l.r. 22/2006, art. 20 e dalla l.r. 5/2007, art. 1 , è stato così sostituito dalla l.r. 34/2009, art. 9, c. 1, lett. a)


Art. 3

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento

 per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976.(2) 


1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario rivalutata allattualità e ridotta di un terzo.

b) somma corrispondente ai due terzi:

b. 1. dei costi delle opere realizzate dallEnte di sviluppo al netto dei contributi statali;

b. 2. dei pagamenti delle indennità miglioratarie per lodo arbitrale.

 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati allEnte di sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dellatto.

 3. Il pagamento dellimporto complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in ununica soluzione. Su richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

 4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dallarticolo 4 

 4-bis. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine allaccettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dellacquirente lonere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata limpossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali .  (3) 



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 18
(3) Comma  aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. a)


Art. 4

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento

 per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976.


 

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento allanno di inizio del possesso dellunità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dallEnte di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non rimborsati allEnte di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dellatto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dellIspettorato per lagricoltura competente per territorio.

4. È data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per lagricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dellacquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dallarticolo 3, comma 4-bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti .(4) 

7. Ove lunità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dellincremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dallassegnatario..



(4) Comma  così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. b)


Art. 5

Integrazioni e pertinenze di unità produttive.


1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall’articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall’articolo 4.

1 bis I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13. (5) 



(5) Comma aggiunto  dalla l.r. 22/2006, art. 20 così come sostituito dalla l.r. 5/2007, art. 1


Art. 6

Affrancazioni.(6) 


1. Il disposto del comma 1 dell’articolo 10 della legge 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli interessi legali.

2. All’assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate all’attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva maggiorati degli interessi legali.



(6) Articolo così sostituito   dalla l.r. 4/2003, art. 18


Art. 7

Limitazioni, vincoli e divieti.


1. Le limitazioni, i vincoli  e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l’acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell’unità produttiva.

2 bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Puglia. (7) 



(7) Comma  aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. c)


Art. 8

Variazioni strumenti urbanistici.


1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l’originaria destinazione agricola dell’agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a)  quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dall’articolo  13. [Se il mutamento di destinazione interviene dopo l’accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte e già accettate] ; (8) 

b)   per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.



(8) Lettera sostituita dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. d) e successivamente modificata  dalla l.r. n. 37/2014, art. 25. Il testo originario era così formulato: «a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della L. n. 386/1976.».



Art. 9

Ripresa di possesso di unità produttive.


1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente. (9) 



(9) Comma  così sostituito dalla l.r. 34/2009, art. 9, c. 1, lett. b)


Art. 10

Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita.


1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all’abusivismo edilizio.




Art. 11

Criteri di assegnazione.


1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.




Art. 12

Beni di pubblico generale interesse.


1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d’uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

 3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

  4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all’ultimo comma dell’art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.




Art. 13

Beni non di pubblico generale interesse.(10) 


1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall’Agenzia del territorio. ((11) )

2 bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l’ufficio, rilevata l’esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l’opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni previste dall’articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7 bis e 7 ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale destinazione. (12) 

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a)     il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;

b)     la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.

4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri. (13) 

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti. (14) 

.6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all’atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l’abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6.

7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali. (15) 

7 ter.   Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

7 quater. Le disposizioni previste dal comma 1, lettera a), dell’articolo 8 si applicano anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo. (16) 



(10) Articolo  già sostituito  dalla l.r. 14/2001, art. 43 è stato  successivamente  così integrato dalla l.r. 4/2003, art. 19
(11) Vedi la l.r. 39/2006, art. 17, comma 2 che così dispone:
(12) Comma inserito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)
(13) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 20 così come sostituito dalla l.r. 5/2007, art. 1
(14) Comma  così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)
(15) Comma  aggiunto dalla l.r.4/2003, art. 19, è stato così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)
(16) Comma  aggiunto dalla l.r. 10/2009, art. 13, c. 1, lett. e)


Art. 14

Concessioni temporanee.


1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.




Art. 15

Cessioni a cooperative agricole.(17) 


1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13.



(17) Articolo così sostituito   dalla l.r. 14/2001, art. 44


Art. 16

Terreni occupati da costruzioni abusive.


1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall’abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell’articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall’esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.




Art. 17

Classificazione beni di riforma fondiaria.


1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.




Art. 18

Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma fondiaria(18) 


[ 1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.

2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo.

3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.

4. Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.

5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati  dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Toppo russo”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2. ] 



(18) Articolo già modificato  e integrato dalla l.r. 10/2009, art. 13, c.1. lett. f) e g),  è stato così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 1successivamente l abrogato dalla  l.r. 4/2013, art. 27, c.1, lett, h


Art. 19

Contenziosi in atto.


1. I contenziosi relativi alla riforma pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.




TITOLO 2

Dismissioni patrimoniali





Art. 20

Elencazione immobili e procedure alienative.


1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all’adesione al patto di stabilità è crescita di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all’avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1.             complesso immobiliare sito in contrada “La Riccia” - Taranto al Comune di Taranto

2.             immobile “CRSEC” sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie

3.             immobile “Colonia marina ex G.I.” sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2

4.             immobile “Colonia Collinare ex G.I.” sito in Mottola al Comune di Mottola

5.             immobile in località “Ceppano” in agro di Otranto al Comune di Otranto

6.             immobile “ex tabacchificio” sito in Cursi al Comune di Cursi

7.             immobile in località “Marina di Ginosa” al Comune di Ginosa

8.             immobile ex tabacchificio in località “Marina di Ginosa”  al Comune di Ginosa

9.             immobile in località “Dolcemoro” in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale

10.         complesso immobiliare “ex SICEM” sito in Foggia alla Provincia di Foggia

11.         edificio scolastico “Casa ex G.I.” in Adelfia al Comune di Adelfia

12.         edificio scolastico “Casa ex G.I.” in Altamura al Comune di Altamura

13.         immobile “ex ENAL” in Capurso al Comune di Capurso

14.         edificio scolastico ”Casa ex G.I.” in Cellamare al Comune di Cellamare

15.         immobile “Casa ex G.I.” e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano

16.         immobile “Palestra ex G.I. alla via Galliani” in Foggia al Comune di Foggia

17.         immobile “Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi” in Foggia al Comune di Foggia

18.         immobile “Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio da Zara” in Foggia al Comune di Foggia

19.         immobile “Campi di tennis ex ENAL” in Foggia al Comune di Foggia

20.         immobile “ex FAPL” in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore

21.         immobile “Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle” in Vico del Gargano

22.         immobile “Campo sportivo ex G.I.” in S.Severo al Comune di S. Severo

23.         immobile “Campo sportivo ex G.I.” in Serracapriola al Comune di Serracapriola

24.         immobile “ex FAPL” in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge

25.         edificio sede università “ex INAPLI” in Lecce all’Università di Lecce

26.         edificio sede università “ex G.I. Fiorini” in Monteroni di Lecce all’Università di Lecce

27.         immobile “Campo sportivo ex G.I.” in Massafra al Comune di Massafra   ((22) )

27 bis. immobile Colonia collinare ex GI sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma.(19) 

1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell’articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.  (20) 

1 ter. L’alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995. (12)

1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l’espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell’ambito della contrattazione programmata.  ((23) )

1 quinques. L’inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell’immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.  (13)

1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l’intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all’investimento. (13)

2. All’alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all’articolo 26 della stessa legge.

3. L’eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

 4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell’immobile già in disponibilità.

4 bis. Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai connessi benefici riportati nel comma 4. (21) 

4 ter.La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo:

a)      direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall’articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, senza l’applicazione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28;

b)      in mancanza di richieste da enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure  previste dalla l.r. 27/1995.  (14)

4 quater. Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dallorgano competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni. (14)



(19) Numero aggiunto dalla l.r. 1/2005, art. 48
(20) Comma inserito dalla l.r. 14/2001, art. 42
(21) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2003, art. 22
(22) Vedi anche la l.r. 7/2002, art. 3
(23) Comma inserito dalla l.r. 14/2001, art. 42


Art. 21

Prezzo e modalità pagamento.


1. Le cessioni dei beni di cui all’articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall’Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell’Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e comunque, ancorando la valutazione dell’area sfruttata ai fini urbanistici all’attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della l.r 67/1980, così come sostituito dall’articolo 10 della l.r. 5/1985 e modificato dall’articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

  2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l’importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

  3. Ove, per causa imputabile all’acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.




Art. 22

Reinvestimento proventi per idee dimpresa.


1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all’articolo 30, comma 2 della l.r. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.

 2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d’impresa nei seguenti settori:

a)    produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;

b)   fornitura di servizi alle imprese;

c)    fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d’uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d’uso di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 27/1995.




Art. 23

Accordi di collaborazione.


 1. Per la individuazione delle possibile opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.




Art. 24

(Norma finanziaria)


1.         Nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

 

ENTRATA

 

Cap. 4091150 _Proventi alienazioni di cui allart. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999 (C.N.I.)

 

- Competenza                                                 + £. 10.000.000.000

- Cassa                                                           + £. 10.000.000.000




Art. 25


1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.