Legge Regionale 10 aprile 1985, n. 15 Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo.(1)
TITOLO 1Provvidenze per le imprese estrattive
CAPO 1Finalità - Destinatari
Art. 1La Regione Puglia attua nel triennio 1986-1988
gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la
razionale coltivazione dei giacimenti: a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in
blocchi, da segare in lastre e da lucidare; b) dei materiali di seconda categoria di cui
allart. 2, secondo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e sue
successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di
tufo in sotterraneo e a cielo aperto.
Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a
promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare
lattività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.
Art. 2Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del
presente titolo si applicano:
a) alle imprese che esercitano lattività di
estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di
cui allart. 2, secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
b) alle cooperative di produzione e lavoro ed
alle compagnie di cavamonti che esercitano lattività di estrazione della pietra
o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui allart. 2,
secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
I soggetti di cui al precedente comma devono
avere la sede legale nella Regione.
CAPO 2Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti
Art. 3Le spese per i rilevamenti geologici,
prospezioni geofisiche, indagini di rette ed esami fisico-tecnici possono essere
ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.
Il contributo non potrà comunque superare
limporto di L. 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.
Tale importo max contributivo, nella misura del
50% del complessivo ammontare delle spese, viene elevato a L. 60 milioni per
quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente
esercizio di riferimento attraverso lesibizione di un certificato dellI.N.P.S.
o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate
nellanno precedente allinizio delle opere del nuovo programma.
I nuovi livelli occupazionali debbono essere
mantenuti per lintera durata del programma di ricerca.
Art. 4Le imprese interessate a conseguire il
contributo di cui allart. 3 debbono presentare domanda al Presidente della
Giunta regionale per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed
artigianato.
Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale
rappresentante dellimpresa che dimostri di possedere la capacità tecnica ed
economica adeguata allimportanza della ricerca da svolgere, devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) certificato discrizione alla Camera di
commercio e, per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo
statuto e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato
discrizione nellapposito registro prefettizio;
b) certificato dellI.N.P.S. attestante il
settore dinquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso;
impegno ad iscriversi per le nuove cave;
c) relazione preliminare circa la natura
geo-litologica della zona di ricerca;
d) ubicazione della zona interessata sulla
tavoletta 1 : 25.000 dellIGM;
e) planimetria della zona in scala 1: 2000;
f) foglio o estratto legale di mappa con
lindicazione delle particelle interessate;
g) piano di massima degli studi e delle ricerche
da effettuare con lindicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
h) copia dellatto di proprietà del suolo o
copia autentica del contratto di affitto che assicura allimpresa la
disponibilità per lintera durata dei lavori della ricerca (oppure
coltivazione);
i) preventivo di spesa, dettagliato ed
analitico, con i singoli costi unitari, totali e parametrici.
La relazione di cui alla lettera c) del comma
precedente deve essere redatta da un professionista iscritto nellalbo dei
geologi o da un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere g) e i)
possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi
professionali.
Sulla base della documentazione prodotta, si
procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare dellimpresa o con
un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi
oggetto degli studi e delle ricerche, corredato eventualmente da fotografie.
Art. 5Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi
giacimenti.
Della deliberazione della Giunta regionale viene
data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle
imprese interessate.
Limpresa è tenuta ad iniziare i lavori entro
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad
ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, limpresa può, a suo totale rischio e
pericolo, sia per quanto concerne laccoglimento della domanda di contributo che
leventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad
iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al
comma precedente.
Limpresa deve altresì tenere a disposizione dei
funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le
perforazioni con carotaggio.
Per ottenere la liquidazione del contributo,
limpresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro trenta giorni
dalla data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti:
a) una dettagliata relazione redatta da un
geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare
riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonché alle
caratteristiche generali dei materiali litoidi dellarea oggetto delle ricerche
ed allesistenza e coltivabilità del giacimento;
b) la documentazione e le fatture, fiscalmente
regolari, debitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di un
milione dimponibile relative alle forniture eseguite da terzi;
c) la contabilità dei lavori, anche se
parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e
controfirmata dal titolare e legale rappresentante dellimpresa medesima,
contenente lindicazione dei materiali occorsi (quantità e qualità) con fatture
di acquisto liberatorie, della mano dopera impegnata (qualifica e numero di
ore) a mezzo estratti notarili dei libri paga e conseguenti ricevute dei
versamenti I.N.P.S., I.N.A.M. e I.N.A.I.L., nonché dellincidenza delle spese
generali 50% - 10%.
In sede di presentazione del consuntivo di spesa
deve essere allegato altresì:
- certificato della competente Cancelleria del
Tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la
ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non sono in atto nei suoi
confronti procedure fallimentari o di concordato, o di amministrazione
controllata.
Dellultimazione dei lavori si redige processo
verbale corredato da servizio fotografico.
Art. 6Accertata la regolarità della contabilità e
della documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del
contributo.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle
spese da ciascuna sostenute.
Alla liquidazione del contributo ai sensi dei
precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dellAssessore preposto al Settore industria.
Qualora limpresa non ottemperi alle
prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la
Giunta regionale dichiara la decadenza dellimpresa medesima dalla possibilità
di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.
CAPO 3Incentivazione della coltivazione dei giacimenti
Art. 7Per la coltivazione dei giacimenti possono
essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo
ammontare:
a) le spese, relative alle cave di marmo, per lo
sbancamento del materiale sterile di copertura, fino a raggiungere il primo
strato utile del giacimento, e le spese per il trasporto a rifiuto del materiale
sterile medesimo; sono ammesse, altresì, a contributo per le attività estrattive
di cui al presente articolo, le spese per la costruzione di viabilità interna,
nonché le spese per la costruzione di edifici per servizi sociali (mensa,
infermeria, spogliatoi ecc.) e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine
elettriche, officine ecc.), purché ubicate allinterno del perimetro di cava;
b) le spese, relativamente alle cave in
sotterraneo, per lo scavo di pozzi di discesa al giacimento da coltivare e di
estrazione del materiale stesso, per laerazione sotterranea, per le banchine di
carico e scarico. per la costruzione del basamento delle gru, per la costruzione
di vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;
c) le spese, relativamente alle cave di tufo a
cielo aperto, per lo sbancamento del cappellaccio.
I contributi di cui al comma precedente, non
potranno, comunque, superare complessivamente limporto di L. 100 milioni per
ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.
Tale importo massimo contributivo viene elevato
a L. 140 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali
rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso lesibizione di un
certificato dellI.N.P.S. o estratto notarile attestante il numero delle unità
lavorative occupate nellanno precedente linizio delle opere del nuovo
programma.
I nuovi livelli occupazionali debbono essere
mantenuti per lintera durata del programma di coltivazione.
La coltivazione di un giacimento è accertata,
oltre che nei modi previsti dallart. 3, anche dalla presenza di un fronte di
cava già aperto limitrofo allarea da sbancare oggetto del contributo dal quale
si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.
Nellipotesi prevista dal comma precedente
limpresa deve, altresì, allegare alla domanda di cui al successivo articolo
anche una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere
minerario dalla quale risultino la continuità del giacimento e le
caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.
Art. 8Le imprese, per ottenere il contributo di cui
allart. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per
il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato.
Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dellimpresa, devono essere allegati i documenti di cui
allart. 4 lettere a), d). ed f), sempreché essi non risultino già acquisiti
agli atti dellAssessorato medesimo, nonché i seguenti altri documenti:
a) planimetria della zona a scala 1 : 1000
riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di
terra e, ove occorra, il piano quotato;
b) certificato dellI.N.P.S. attestante il
settore dinquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso
impegno ad iscriversi per le nuove cave;
c) il piano dei lavori di sbancamento e di
coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e
con lindicazione del luogo della discarica nonché delle modalità di
sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso
della sua coltivazione, per il recupero dellarea ai valori ambientali;
d) il preventivo delle spese di sbancamento e
del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con lindicazione del
termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;
e) certificato rilasciato dal Comune dal quale
risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione
dellarea interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;
f) copia dellatto di proprietà del suolo o
copia autentica del contratto che assicura allimpresa la disponibilità almeno
per lintera durata dei lavori della coltivazione;
g) relazione geo-litologica sul giacimento da
sbancare, dalla quale dovrà evincersi lesistenza e la coltivabilità del
giacimento stesso.
Sulla base della documentazione prodotta, si
procede ad un sopralluogo in contraddittorio con limpresa o con un suo
delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto
dei lavori di cui alla lettera c) del precedente comma, corredato eventualmente
da fotografie.
Art. 9Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi
giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiarie dovranno
attenersi per il recupero dellarea ai valori ambientali.
Si applicano per il resto lart. 5, secondo,
terzo e quinto comma, lettere b) e c), sesto e settimo, nonché lart. 6 della
presente legge.
Limpresa ha lobbligo, pena la decadenza della
corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla
Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le
proroghe previste dalla legge.
CAPO 4Incentivazione della cooperazione
Art. 10Le imprese indicate nellart. 2, lettera a),
possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma
cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dellattività estrattiva e
la razionalizzazione dellattività di lavorazione e commercializzazione.
Lo statuto del consorzio deve essere conforme
alla vigente legislazione statale sulla materia.
Esso deve altresì prevedere che la
partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a
tutte le imprese che esercitano la medesima attività.
Lesercizio finanziario del consorzio inizia il
1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
I consorzi che fossero già costituiti dovranno,
per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14, conformare il loro
statuto alla presente legge.
Spetta alla Giunta regionale prendere atto della
conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge
e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.
Ai fini della concessione dei benefici di cui
agli artt. 11 e 12 i termini: «consorzio dimpresa», «cooperative di produzione
e lavoro» e «compagnia di cavamonti» sono equivalenti.
Art. 11Al consorzio è concesso annualmente un
contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 1.000.000 (un
milione) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.
Per ottenere il contributo di cui al precedente
comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale, per il tramite dellAssessorato industria, commercio ed artigianato.
Alla domanda, che deve essere sottoscritta da
legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) copia autentica dellatto costitutivo e dello
statuto depositati presso la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di
legge;
b) certificato discrizione presso la
Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non
anteriore a 3 (tre) mesi da quella della domanda, dal quale risulti, in base
agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, lindicazione del suo
legale e dei suoi legali rappresentanti con la precisazione dei relativi poteri
e che il consorzio non si trovi in stato dinsolvenza, liquidazione o
fallimento;
c) certificato discrizione alla C.C.I.A.A., di
ciascuna impresa aderente al consorzio;
d) atto di notorietà dal quale risultino
lentità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni
impresa aderente al consorzio. Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, deliberare lerogazione del contributo di cui al primo comma
dopo lapprovazione della legge di bilancio regionale.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di
ciascuno di essi.
Per determinare il numero dei soci di ogni
consorzio si ha riguardo al numero dimprese aderenti al consorzio e risultanti
dallatto costituivo al tempo della presentazione della prima domanda di
contributo, mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al
numero dimprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto lanno
solare precedente quello di riferimento.
Qualora unimpresa aderisca a più consorzi, il
contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.
Art. 12Le spese per lattività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare. (2) Il contributo non potrà comunque superare limporto di lire 80.000.000 (ottantamilioni) per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario. Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per: a) la spedizione della merce o dei campioni; b) lassicurazione della merce o dei campioni; c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti linizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima; d) il posteggio presso lente organizzatore e per il suo allestimento; e) il materiale pubblicitario e lapprontamento di cataloghi; f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie; g) lespletamento di studi e di ricerche di mercato.
(2) Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 13/87 così dispone:
Art. 13Spetta alla Giunta regionale dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al precedente
articolo.
Della deliberazione della Giunta regionale viene
data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai
consorzi interessati.
Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui
al terzo comma dellart. 11, sempreché essi non risultino già acquisiti agli
atti dellAssessorato medesimo.
Per ottenere la definitiva liquidazione del
contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza. deve presentare,
entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dellesercizio finanziario di
riferimento, i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture
debitamente quietanzate.
Alla liquidazione del contributo ai sensi dei
precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dellAssessore preposto al Settore industria.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno
sostenute.
Qualora il consorzio non ottemperi alle
prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza
del consorzio medesimo dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la
precedente deliberazione.
Art. 14Il contributo di cui al secondo comma dellart.
3 e quello di cui al secondo comma dellart. 7 sono elevati per ogni consorzio e
per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L. 100 milioni per la ricerca
di nuovi giacimenti ed a L. 500 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.
Nel caso di cui al comma precedente, le imprese
aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli
artt. 3 e 7 della presente legge.
Si applicano per il resto le disposizioni tutte
di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.
Art. 15Il consorzio può altresì fruire di altri e
diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in
tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.
Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno,
successivo alla scadenza dellesercizio finanziario di riferimento, il consorzio
trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato industria,
commercio ed artigianato, il bilancio di esercizio approvato dallAssemblea dei
soci, con una relazione sulla situazione patrimoniale e sullattività svolta da
allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.
CAPO 5Disposizioni generali e comuni
Art. 16Le domande per conseguire il contributo di cui
agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di
decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dellanno precedente.
Con la domanda di cui al precedente comma i
consorzi dimprese di cui allart. 10 e le cooperative di produzione e lavoro
rimettono, altresì, il programma dellattività promozionale che intendono
svolgere nellesercizio finanziario successivo.
I contributi di cui al primo comma non sono
cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere
concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di
produzione e lavoro di cui alla presente legge.
Art. 17I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7
saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati
nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella
quale i predetti lavori debbono eseguirsi.
Lelenco dei prezzi dei computi metrici
estimativi debbono essere riferiti al prezziario del Genio Civile regionale.
Art. 18Spetta al Settore industria la funzione di
coordinamento dellattività delle imprese e consorzi nellattuazione dei loro
programmi.
Lesercizio della funzione di coordinamento
consiste nellimpartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a
realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sullosservanza
e sullattuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza
o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.
Spetta altresì al predetto Settore la funzione
di vigilanza e controllo sullattività delle imprese e consorzi nellesecuzione
dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti
conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti, nonché
sulleffettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità
della presente legge.
Art. 19Organizzazione degli Uffici. Con la legge di organizzazione degli Uffici si
provvederà allistituzione delle strutture organizzative per lespletamento
delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.
In caso di eventuali concorsi, al fine
dellinserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente
comma, costituisce titolo preferenziale lattestato conseguito ai sensi
dellart. 26 della L.R. n. 9 del 1979.
Art. 20(3) Le imprese, i consorzi e le cooperative di
produzione lavoro sono tenuti:
a) ad iniziare ed ultimare i lavori per la
ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti dagli artt. 5, terzo comma, e
4, secondo comma, lettera g), ed a condurli a termine con diligenza e perizia;
b) ad iniziare ed ultimare i lavori per la
coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 8, secondo
comma, lettera d), e 9, secondo comma, ed a condurli a termine con diligenza e
perizia;
c) ad osservare tutte le norme del regolamento
di polizia mineraria, approvato con D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e ad
effettuare le denunzie dinizio e cessazione dei lavori, ai sensi dellart. 28
del predetto regolamento, rimettendone copia anche allAssessorato industria,
commercio ed artigianato;
d) ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni
che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal Settore
industria, nonché a consentire, per le finalità di cui al terzo comma del
precedente art. 18, sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;
e) a rispondere alle richieste del Settore
industria per quanto riguarda i dati circa loccupazione, la produzione, le
esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono
essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;
f) al rispetto dei contratti collettivi di
lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie
professionali;
g) al divieto di alienazione delliniziativa
oggetto del contributo per tutto il periodo di coltivazione.
(3) Articolo così modificato dall'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 13/87.
Art. 21Sono escluse per cinque anni dalla possibilità
di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi
regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi
ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano
situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e
lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i
documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da
quelle previste dalla presente legge.
Lesclusione è comminata con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il
quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.
Nel corso di cui al primo comma, il beneficiario
è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito
maggiorato dinteressi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al
momento del recupero con capitalizzazione composta annua.
TITOLO 2Norme transitorie e finanziarie
Art. 22A decorrere dallesercizio finanziario 1986,
sono abrogate la L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e la L.R. 6 giugno 1980,
n. 59.
Gli impegni di spesa relativi alla L.R. n.
9/1979 e alla L.R. n. 59/1980 saranno liquidati secondo le
disposizioni e le procedure delle stesse.
Detto regime transitorio cesserà ad esaurimento
dei fondi di bilancio 1984-1985.
Art. 23Gli oneri di cui alla presente legge, relativi allesercizio finanziario 1986 ed
a quelli successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci
regionali ai sensi dellarticolo 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n.
17, e successive modificazioni e integrazioni e saranno determinati con le
relative leggi di bilancio.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|