Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 11 Norme per il finanziamento dei Gruppi Consiliari.(1)
Art. 1Norme per il finanziamento dei Gruppi Consiliari (2) [Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all uopo nei bilanci della Regione].
Art. 2(3) [Alla determinazione dei contributi per i singoli Gruppi e alla relativa erogazione sara provveduto con atto della Presidenza del Consiglio Regionale].
Art. 3(4) [La spesa di cui all art. 1 fara carico al relativo fondo previsto nel bilancio della Regione annualmente approvato dal Consiglio Regionale].
Art. 4(5) [Per gli anni 1971, limitatamente ai mesi da aprile a dicembre e 1972 il contributo gravera, per il 1971 sul capitolo 63- bis, istituito in sede di assestamento dello schema di riparto dell esercizio medesimo, per la spesa prevista di L. 48.750.000 e sul capitolo 1 del bilancio di previsione 1972 Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale e dei relativi uffici , per la spesa prevista di lire 65.000.000].
Art. 5(6) [La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto]. Data a Bari, addì 5 settembre 1972.
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