Anno 1972
Numero 11
Data 05/09/1972
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 15 settembre 1972, n. 79
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Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 11

Norme per il finanziamento dei Gruppi Consiliari.(1) 


(1)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7


Art. 1

Norme per il finanziamento dei Gruppi Consiliari (2) 


[Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all uopo nei bilanci della Regione].



(2)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7


Art. 2

(3) 


[Alla determinazione dei contributi per i singoli Gruppi e alla relativa erogazione sara provveduto con atto della Presidenza del Consiglio Regionale].

(3)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7


Art. 3

(4) 


[La spesa di cui all art. 1 fara carico al relativo fondo previsto nel bilancio della Regione annualmente approvato dal Consiglio Regionale].

(4)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7


Art. 4

(5) 


[Per gli anni 1971, limitatamente ai mesi da aprile a dicembre e 1972 il contributo gravera, per il 1971 sul capitolo 63- bis, istituito in sede di assestamento dello schema di riparto dell esercizio medesimo, per la spesa prevista di L. 48.750.000  e sul capitolo 1 del bilancio di previsione 1972 Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale e dei relativi uffici , per la spesa prevista di lire 65.000.000].

(5)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7


Art. 5

(6) 


[La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto].

            Data a Bari, addì 5 settembre 1972.



(6)  La presente legge è stata prima modificata dalla l.r. 17 agosto 1974, n. 26 art. 1 e dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 45 art. 1 e, successivamente, abrogata dalla l.r. 11 gennaio 1994, n. 3.art. 7