Anno 1972
Numero 14
Data 14/11/1972
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia 16 novembre 1972, n. 23
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Nessun allegato

Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 14

Integrazioni alla legge regionale n. 4: « Indennita' dei Consiglieri della Regione Puglia ».(1) 


(1)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.


Art. 1

Rimborso spese di trasporto(2) 


    [Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta:

lire 20.000 fino a 20 Km.;

lire 40.000 fino a 40 Km.;

lire 60.000 fino a 60 Km.;

lire 90.000 fino a 90 Km.;

lire 110.000 fino a 120 Km.;

lire 130.000 fino a 140 Km.;

lire 160.000 fino a 170 Km.;

lire 190.000 oltre i 170 Km.

I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente unautovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto]. 



(2)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.


Art. 2

Diaria(3) 


[Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese.

Lufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri regionali assenti senza giustificato motivo] (4) 



(3)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.
(4) Comma modificato dalla  l.r. 21 gennaio 1984, n. 3art. 2,


Art. 3

Decorrenza(5) 


[Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche]. 



(5)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.


Art. 4

Norma finanziaria(6) 


[Lonere relativo allapplicazione della presente legge fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per lanno 1972.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa]. 



(6)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.


Art. 5

Norma finale(7) 


[La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(7)  legge abrogata dalla  l.r. 28 gennaio 1998, n. 5art. 9  precedentemente modificata dalla l.r. 23 giugno 1976, n. 15, art. 1. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 12 agosto 1977, n. 22.