Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 14
Integrazioni alla legge regionale n. 4: « Indennita' dei Consiglieri della Regione Puglia ».(1)
Art. 1Rimborso spese di trasporto(2)
[Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di
trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e
la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta:
lire 20.000 fino a 20 Km.;
lire 40.000 fino a 40 Km.;
lire 60.000 fino a 60 Km.;
lire 90.000 fino a 90 Km.;
lire 110.000 fino a 120 Km.;
lire 130.000 fino a 140 Km.;
lire 160.000 fino a 170 Km.;
lire 190.000 oltre i 170 Km.
I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via
permanente unautovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese di
trasporto].