Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 14 Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all' Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.
Art. 1 ((1) ) ((2) )
Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attivita degli uffici del Consiglio, puo essere affidato a soggetti estranei all Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.
(1) In materia di conferimento di consulenze vedi la l.r. 45/81. La l.r. 45/81, art. 6 ha disposto l'abrogazione di ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella stessa legge.(2) Vedi la l.r. 1/2011, artt. 9 e 10 che individua un limite alle spese per incarichi di studio e consulenza e per convegni e sponsorizzazioni.
Art. 2Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.
Art. 3Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dall Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l anno finanziario e possono essere rinnovati non piu di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o piu organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell incarico.
E comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.
Per l osservanza dei predetti limiti l incaricando e tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilita che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Nella stessa deliberazione dovra essere indicato l ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sara determinato in relazione all importanza dell incarico conferito.
Art. 4La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
Art. 5LUfficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e lattività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.
Art. 6Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge previsti in lire
50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione -
Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I
Presidenza del Consiglio - cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi
bilanci.
Art. 7La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione.
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