Anno 1973
Numero 22
Data 25/08/1973
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 24 del 27 agosto 1973
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 agosto 1973, n. 22

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


 

[È istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;

b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economali, tecnici e sanitari;

c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso ; (3) 

d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro]. 



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(3) Lettera abrogata dalla l.r. 7 giugno 1975, n. 49 art. 21


TITOLO 1





Art. 2

(4) 


[La Giunta regionale é autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate al sensi dellart. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132].

 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(5) 


[Le domande di contributo, firmate dal Presidente dellEnte: devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dellufficio tecnico dellEnte o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dallAssessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta regionale tramite lAssessorato alla sanità].

 



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(6) 


[Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dellimporto del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati allAssessorato alla sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori]. 



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


TITOLO 2





Art. 5

(7) 


[La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per ladeguamento tecnico degli impianti del servizi generali, economali, tecnici e sanitari, nei casi previsti dallart. 2 e con le modalità stabilite nel titolo I della presente legge].

 



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(8) 


[Nei casi in cui le opere per le quali é richiesto il contributi a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3]. 



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(9) (10) 


[In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l ammortamento, il rinnovo e l ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell articolo 32 della legge 12- 2- 1968, n. 132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell articolo 33 della predetta legge o dell articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio1971, n. 304].



(10) Articolo abrogato dalla l.r. 20 gennaio 1975, n. 6 art. 17
(9) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


TITOLO 3





Art. 8

(11) (12) 


[Gli Ospedali che siano amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso].




(11) Articolo abrogato dalla  l.r 7 giugno 1975, n. 49 art. 21
(12) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 9

(13) (14) 


[La Giunta Regionale e autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell articolo precedente]. 



(13) Articolo abrogato dalla l.r. 7 giugno 1975, n. 49 art. 21
(14) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 10

(15) (16) 


[Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all Assessorato alla Sanita, prima dell ordinaria domanda di contributo]. 


(15) Articolo abrogato dalla l.r.7 giugno 1975, n. 49 art. 21
(16) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


TITOLO 4





Art. 11

(17) 


[Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per limpianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge (18) 

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali].



(17) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(18) Ai sensi del quinto comma dell'art. 8, L.R. 6 settembre 1978, n. 50. La limitazione finanziaria di cui al presente comma è soppressa. 


Art. 12

(19) 


[La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai Comuni e agli Enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

La gestione di centri di diagnostica regionale per le insufficienze psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale alla sanità, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario]. 



(19) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 13

(20) 


[In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dallente beneficiario del contributo della Regione]. 



(20) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 14

(21) DISPOSIZIONE FINALE


[La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali é affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziarie a carico del fondo istituito con la presente legge.

Lammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta]. 



(21) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 15

(22) DISPOSIZIONE FINANZIARIA


[Il fondo di cui allart. 1 per lanno 1972 è di L. 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126-bis che si istituisce con la presente legge.

Limporto di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di lire 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dellesercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106

L.

4.230.000

 

Cap. 107

L.

1.000.000

 

Cap. 109

L.

200.000

 

Cap. 110

L.

500.000

 

Cap. 111

L.

1.000.000

 

Cap. 112

L.

1.000.000

 

Cap. 113

L.

13.600.000

 

Cap. 114

L.

14.200.000

 

Cap. 115

L.

14.725.000

 

Cap. 116

L.

6.500.000

 

Cap. 117

L.

6.010.000

 

Cap. 118

L.

2.485.000

 

Cap. 120

L.

25.000.000

 

Cap. 121

L.

1.000.000

 

Cap. 122

L.

1.790.000

 

Cap. 123

L.

8.094.000

 

Cap. 125

L.

1.100.000

 

Cap. 126

L.

900.000

 

Cap. 127

L.

198.300.000

 

Cap. 128

L.

12.500.000

 

Cap. 129

L.

1.000.000

 

Cap. 130

L.

55.000.000

 

Cap. 132

L.

2.000.000

 

Cap. 133

L.

3.000.000

 

Cap. 134

L.

7.100.000

 

Cap. 136

L.

1.500.000

 

Cap. 143

L.

14.100.000

 

Cap. 144

L.

234.985.000

 

Cap. 146

L.

2.250.000

 

Cap. 147

L.

100.000

 

Cap. 148

L.

8.000.000

 

Cap. 151

L.

10.000.000

 

Cap. 152

L.

4.100.000

 

 

 

 

 

 

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per lattuazione del disposto del comma precedente].

 



(22) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 16

(23) 


[La somma di L. 1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali]. 



(23) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 17

(24) 


[La ripartizione del fondo tra i settori di intervento di cui all articolo 1 sara effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi]



(24) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 18

(25) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto]



(25) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 19

(26) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]



(26) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A