Anno 1974
Numero 7
Data 25/01/1974
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4, Ediz. Straord. del 26 gennaio 1974
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Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 7

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.(1) 


(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 1

(2) 


  [La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e lammodernamento dellartigianato eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:

a) lacquisto, la costruzione, lampliamento e lammodernamento di laboratori;

b) lacquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dellacqua, dellaria, dellambiente;

e) ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e lintegrità fisica dei lavoratori]. 



(2) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 2

(3) 


[I contributi dellart. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000 per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il massimale a L. 12.000.000 per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge]. 



(3) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 3

(4) 


[I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dellartigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo perduto ottenuto allo sesso titolo in virtù di altre leggi]. 



(4) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 4

(5) 


[Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al presidente della Giunta regionale e presentate alle commissioni provinciali competenti per territorio.

Le commissioni provinciali per lartigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere sullammissibilità e trasmettono la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui le commissioni provinciali per lartigianato esprimano parere sfavorevole sullammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalla commissione provinciale per lartigianato deve essere motivata].  



(5) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 5

(6) 


[La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento dellistruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dello assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi]. 



(6) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 6

(7) 


[Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;

b) che limpresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;

c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dallart. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena lobbligo delle restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;

d) nel caso che lartigiano beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dallalbo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso]. 



(7) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 7

(8) 


[Limpresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nellambito dellimpresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed allattuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede lassessore competente].



(8) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 8

(9) 


[In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dellart. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523].  



(9) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 9

(10) 


[Per la copertura dellonere finanziario derivante dallattuazione della presente legge, previsto relativamente allesercizio 1973 in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per lesercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

 

Cap. 264. - Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese allammodernamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti

L.

373.000.000

 

Cap. 230. - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali

L.

3.000.000.000

 

Totale variazioni in diminuzione

L.

3.373.000.000

 

In aumento:

 

Cap. 264-bis di nuova istituzione. - Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane

L.

3.373.000.000

 

 

 

 

 

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nellesercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento]. 



(10) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".


Art. 10

(11) 


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto


(11) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 giugno 1978, n. 22  art. 20 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr.  13 giugno 1978n. 22  e 5 gennaio 1985n. 1 e successive modifiche e integrazioni".