Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 7 Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.(1)
Art. 1(2) [La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e lammodernamento
dellartigianato eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte
negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860,
contributi a fondo perduto per:
a) lacquisto, la costruzione, lampliamento e lammodernamento
di laboratori;
b) lacquisto di macchinari ed attrezzature;
c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
d) gli impianti per la depurazione dellacqua, dellaria,
dellambiente;
e) ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare
la vita e lintegrità fisica dei lavoratori].
Art. 2(3) [I contributi dellart. 1 sono concessi, entro i limiti dello
stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa
ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000 per ciascuna impresa. La misura
percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il
massimale a L. 12.000.000 per le imprese artigiane residenti nei comprensori
montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge].
Art. 3(4) [I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le
agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili
con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dellartigiancassa ai sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo
perduto ottenuto allo sesso titolo in virtù di altre leggi].
Art. 4(5) [Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un
progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono
dirette al presidente della Giunta regionale e presentate alle commissioni
provinciali competenti per territorio.
Le commissioni provinciali per lartigianato istruiscono le
pratiche, esprimono il proprio motivato parere sullammissibilità e trasmettono
la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data
di ricevimento della domanda.
Nel caso in cui le commissioni provinciali per lartigianato
esprimano parere sfavorevole sullammissibilità della domanda, deve essere data
comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.
Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.
La concessione del contributo in contrasto con il parere
espresso dalla commissione provinciale per lartigianato deve essere motivata].
Art. 5(6) [La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento
dellistruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dello assessore
competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione
dei medesimi].
Art. 6(7) [Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto
dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo
contributo alle condizioni:
a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di
riscossione del precedente contributo;
b) che limpresa sia in regola con i pagamenti relativi a
quanto ammesso a contributo;
c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto
dallart. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni
dalla data di riscossione del contributo, pena lobbligo delle restituzione da
parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
d) nel caso che lartigiano beneficiario di cui alla presente
legge, si cancella dallalbo provinciale degli artigiani nei primi tre anni
dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso].
Art. 7(8) [Limpresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte
della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:
a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoratori di categoria e della zona;
b) ad utilizzare nellambito dellimpresa quanto è stato
ammesso a contributo.
La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.
Alla vigilanza ed allattuazione delle iniziative ammesse a
contributo provvede lassessore competente].
Art. 8(9) [In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse
al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la
cessazione di efficacia dellart. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523].
Art. 9(10) [Per la copertura dellonere finanziario derivante
dallattuazione della presente legge, previsto relativamente allesercizio 1973
in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per
lesercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:
In
diminuzione: |
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Cap. 264. - Sussidi e premi diretti
a promuovere e sostenere iniziative intese allammodernamento della produzione
artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi
prodotti |
L. |
373.000.000 |
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Cap. 230. - Fondo a disposizione per
far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali |
L. |
3.000.000.000 |
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Totale variazioni in
diminuzione |
L. |
3.373.000.000 |
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In
aumento: |
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Cap. 264-bis di nuova istituzione. -
Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane |
L. |
3.373.000.000 |
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Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante
stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi
medesimi.
Le somme stanziate in ciascun esercizio ed eventualmente non
impegnate nellesercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per
effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi
successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu
iscritto lo stanziamento].
Art. 10(11) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello
statuto.
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