Anno 1974
Numero 3
Data 23/07/1974
Abrogato
Materia Cultura;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Regolamento Regionale 23 luglio 1974, n. 3

Attuazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.(1) 


(1) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 1

(2) 


[Le domande relative alla concessione dei contributi alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre  il 30 aprile e indirizzate al Presidente della Giunta.]



(2) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 2

(3) 


[A corredo della domanda di cui al precedente articolo, in carta semplice e a firma del rappresentante dellEnte culturale dellassociazione, vanno allegati i seguenti documenti:

a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dellEnte o della Associazione;

b) una relazione documentata sulle attività (congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale svolte nellanno precedente;

c) il programma delle attività previste.]



(3) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 3

(4) 


[Lesame e listruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati allAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura.]


(4) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 4

(5) 


[L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura trasmette alla, Giunta, per ladozione dei provvedimenti relativi, le proposte e i pareri in ordine alle istanze presentate.]

(5) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 5

(6) 


[Le proposte e i pareri di cui allarticolo precedente sono formulati in aderenza al criteri di massima concordati dalla Giunta con la commissione Consiliare Permanente competente per materia in sede di approvazione del presente regolamento, e cioè tenendo conto delle attività rivolte:

a) al rilevamento dei “beni culturali della Regione;

b) alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali e del patrimonio culturale della Regione;

c) all’aggiornamento culturale del giovani e del lavoratori;

d) alla lotta contro lanalfabetismo;

e) allimpiego del tempo libero con precipue finalità culturali;

f) allassociazionismo giovanile a scopo culturale e sociale;

g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e tecnico;

h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;

i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle tradizioni popolari della Regione;

l)  alla promozione dei rapporti culturali con altre Regioni e Paesi]



(6) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 6

(7) 


[Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano fruito dei contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono           tenuti    a trasmettere allAssessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31 marzo una relazione circa     limpiego del contributi regionali ricevuti. In mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo erogato.]
 
 
 
 



(7) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -


Art. 7

(8) 


[Nei casi in cui i contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di atti o rendiconti di congressi e convegni o di cataloghi o guide di mostre ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce; Civica di Taranto.]


(8) Implicitamente abrogato dalla l.r. 12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha abrogato la l.r.  7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 3 -