Regolamento Regionale 23 luglio 1974, n. 3 Attuazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.(1)
(1) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 - Art. 1(2) [Le domande relative alla concessione dei contributi alla
legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre il 30
aprile e indirizzate al Presidente della Giunta.]
(2) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 2(3) [A corredo della domanda di cui al precedente articolo, in
carta semplice e a firma del rappresentante dellEnte culturale
dellassociazione, vanno allegati i seguenti documenti:
a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dellEnte o
della Associazione; b) una relazione documentata sulle attività (congressi,
convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale
svolte nellanno precedente; c) il programma delle attività previste.]
(3) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 3(4) [Lesame e listruzione delle istanze e della relativa documentazione sono
affidati allAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura.]
(4) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 4(5) [L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura trasmette alla, Giunta,
per ladozione dei provvedimenti relativi, le proposte e i pareri in ordine alle
istanze presentate.]
(5) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 5(6) [Le proposte e i pareri di cui allarticolo precedente sono
formulati in aderenza al criteri di massima concordati dalla Giunta con la
commissione Consiliare Permanente competente per materia in sede di approvazione
del presente regolamento, e cioè tenendo conto delle attività rivolte:
a) al rilevamento dei “beni culturali della
Regione; b) alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali
e del patrimonio culturale della Regione; c) all’aggiornamento culturale del giovani e del
lavoratori; d) alla lotta contro lanalfabetismo; e) allimpiego del tempo libero con precipue finalità
culturali; f) allassociazionismo giovanile a scopo culturale e
sociale; g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e
tecnico; h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con
particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione; i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle
tradizioni popolari della Regione; l) alla promozione dei rapporti culturali con altre
Regioni e Paesi]
(6) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 6(7) [Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano fruito dei contributi di cui
alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono tenuti a trasmettere
allAssessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31
marzo una relazione circa limpiego del contributi regionali ricevuti. In
mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo erogato.]
(7) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
Art. 7(8) [Nei casi in cui i contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di
atti o rendiconti di congressi e convegni o di cataloghi o guide di mostre
ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a
destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti
biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e
Lecce; Civica di Taranto.]
(8) Implicitamente abrogato dalla l.r.
12 dicembre 1979, n. 76 “Disciplina dei centri sociali e culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio” che ha
abrogato la l.r.
7 febbraio 1974, n. 10 “Interventi della Regione per la diffusione e la
promozione culturale” e successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 3 -
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