Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 6 Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia provvede a
fornire i mezzi necessari per la costituzione e il funzionamento del Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo. ]
Art. 2(3) [I mezzi, quali le strutture
edilizie, i mobili, i macchinari, l arredamento, il personale, vengono
assegnati al Comitato secondo le determinazioni dell Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.]
Art. 3(4) [Il Comitato, o singoli membri
di esso, potranno, ove occorra, per l adempimento dei compiti istituzionali, e
previa delibera del Comitato stesso, approvata dall Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, effettuare trasferte anche al di la dei confini regionali
e nazionali.
In caso di urgenza, tale
autorizzazione viene data dal Presidente del Consiglio.]
Art. 4(5) [I membri del Comitato che
abbiano sia la residenza che il domicilio fuori del comune di Bari, ove e la
sede del Comitato stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e
all indennita di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale
24 marzo 1975, n. 27.
Per le trasferte previste nel
precedente art. 3 compete invece il trattamento di cui all art. 2 della legge
regionale 17 agosto 1974, n. 27.]
Art. 5(6) [L amministrazione dei mezzi
occorrenti al Comitato e sottoposta alle norme statali e regionali che
riguardano la contabilita e finanza del
Consiglio regionale.]
Art. 6(7) [Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge si provvede, per il 1977 e per i successivi
esercizi, mediante l utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al
Cap. 6 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci
Spese per compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da
privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi
e ricerche, spese per l iniziativa popolare .
Tali oneri non comportano
maggiori spese rispetto alle previsioni contenute al corrispondente capitolo del Bilancio
1976.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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