Anno 1978
Numero 34
Data 24/07/1978
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. R:Puglia 31 luglio 1978, n. 51. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9
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Legge Regionale 24 luglio 1978, n. 34

Interventi per favorire nel settore agricolo - forestale - zootecnico - vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi.(1) 


(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39L.R. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 1

(2) 


[È istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano - purché in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di età fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui allart. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, che si propongono:

a) di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;

b) di trasformare e/o condurre terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.

La gestione delle attività di cui ai punti a) e b) è considerata gestione agricola anche agli effetti dellaccesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di esercizio ] (3) 



(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1),l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.
(3) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2, l.r. 31 agosto 1981, n. 47.


Art. 2

(4) 


[Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:

a) nella concessione di un contributo di avviamento pari a lire 150.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20  ; (8) 

b) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato per lacquisizione di terre in proprietà, ai sensi delle leggi vigenti;

c) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lesecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario nonché di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20, contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo  ; (7) 

d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lacquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonché di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta da contributo ; (6) 

e) nella concessione di prestiti di conduzione ad ammortamento annuale per la gestione dellazienda cooperativa  . (5) 

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla legislazione vigente] . 



(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.
(5) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 1, l.r. 9 giugno 1980, n. 64
(6) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 1, l.r. 9 giugno 1980, n. 64
(7) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 1, l.r. 9 giugno 1980, n. 64. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della stessa l.r. n. 64/1980.
(8) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, l.r. 31 agosto 1981, n. 47


Art. 3

(9) 


[Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fideiussoria dellE.R.S.A.P., anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.

Nellesercitare i compiti di cui al punto g) dellart. 3 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, nonché quelli di cui allart. 19 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni, lE.R.S.A.P. darà priorità alle richieste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge] . 



(9) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 4

(10) 


[Allo scopo di facilitare lacquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, è istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non più di anni 10, calcolato nella misura del 20% delle tabelle di canone previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni da corrispondersi allinizio dellannata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti]. 



(10) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 5

(11) 


[La concessione degli incentivi di cui allart. 2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del medesimo articolo, è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto dallart. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione.

Il progetto di sviluppo è approvato con le modalità di cui agli artt. 3 e 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni] . 



(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 6

(12) 


[In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dellart. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunità montane ovvero altri enti locali elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dellattività programmata.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere lapprovazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dellattività programmata con le linee di politica agricola regionale]. 



(12) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 7

(13) 


[Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto a) dellart. 2 e allart. 4 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui allart. 8 della presente legge sono delegate agli Enti locali elettivi proponenti liniziativa medesima.

Sono altresì delegate ai Comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e 23 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni] .



(13) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 8

(14) 


[Lassegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per lesercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, è effettuata ogni quadrimestre con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

LAssessore regionale allagricoltura e Foreste relazionerà ogni quadrimestre alla Commissione consiliare «agricoltura, foreste, pesca nelle acque interne, caccia» sulla attuazione della presente legge.

In caso di inerzia dellente delegato lAssessore regionale alla agricoltura e foreste invita lente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dallultimo comma dellart. 64 dello Statuto della Regione.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, sui risultati economici e finanziari raggiunti nellesercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle spese effettuate. In caso di inerzia dellente delegato, lAssessore regionale allagricoltura e foreste invita lente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali alleffettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario ad acta]  



(14) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39,l.r. 12 aprile 2000, n. 9.


Art. 9

(15) 


[Alle spese per lattuazione della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti di cui allart. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, nonché dagli stanziamenti di cui al fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per ladempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 agricoltura - del bilancio della Regione.

Nel bilancio di previsione della Regione - parte 2ª spesa per lanno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 352 (801)

L. 1.000.000.000

 

Variazioni in aumento:

 

 

Rubrica 4ª - Agricoltura 4.11

Interventi per favorire loccupazione giovanile nel settore agricolo-forestale-

 

zootecnico-vivaistico

 

Cap. 263-bis - Spese per lesercizio delle funzioni delegate da parte dei comuni ed altri enti elettivi per interventi finalizzati a favorire loccupazione giovanile e il recupero delle terre incolte

L. 1.000.000.000

 

Alle spese per lattuazione della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvederà introducendo appositi capitoli nel bilancio della Regione la cui entità sarà definita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio]  



(15) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 1), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39l.r. 12 aprile 2000, n. 9.