Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 35 Disciplina della ricezione turistica all' aperto.(1)
Art. 1(2) Finalità della legge. [La presente legge si propone di favorire, secondo lo
spirito dellart. 12 dello Statuto regionale, lo sviluppo della ricezione
turistica allaperto, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del
territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione delle aree
alluopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata normativa
urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la privatizzazione e la
lottizzazione di fatto. Agli effetti della presente legge sono considerati
complessi ricettivi turistici allaperto i campeggi ed i villaggi turistici] . (3)
Art. 2Tipologia dei complessi.(4) [I campeggi sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di
tende, roulottes o altri mezzi autonomi di pernottamento.
Nelle suddette strutture ricettive, allo scopo
di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è
possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative mobili,
semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti
idrico, fognario ed elettrico.
Tali strutture non potranno superare il 25%
della ricettività consentita per il campeggio.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la
sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unità
abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente
allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.
Nelle suddette strutture ricettive è possibile
riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici
centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito
provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non potranno
superare il 25% della ricettività consentita.
I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati
accessorialmente di bar con vendita di alcolici e superalcolici, ristoranti,
pizzerie, supermercati e bazar, nonché attrezzature sportive e ricreative.
La licenza di esercizio comprenderà
lautorizzazione specifica allesercizio delle attività sopraelencate.
I campeggi ed i villaggi turistici possono
essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del turismo sociale e
giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per
la classificazione ] (5) .
Art. 3Impianto igienico-sanitario ed
antincendio.(6) [I campeggi devono
essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati agli standards di
riferimento, di idonei impianti antincendio, di un impianto di trattamento degli
scarichi e dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare la raccolta e
leliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia,
secondo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.] .
Art. 4Dimensionamento e ricettività.(7) [Le aree destinate a
campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore
a 10.000 mq., sulla base di mq. 35 per persona.
Per i campeggi realizzabili in aree destinate a
bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/o da specifici vincoli territoriali
sia su terreni privati che demaniali, è fatto obbligo al beneficiario di
utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi, solo metà
dellintera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per
le opere di cui al successivo quarto comma.
Lobbligo suddetto vale anche per i complessi
già installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione
di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della
presente legge . (8)
Per i campeggi già esistenti, ferma restando la
superficie di dotazione attuale, le presenze consentite vengono rapportate a mq.
30 per persona.
La realizzazione delle opere urbanizzative,
nonché degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al
precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.
La sosta delle roulottes e delle tende per
lattività campeggistica è consentita solo nelle radure e nelle «chiarie».
Per «radura» si intende una soluzione di
continuità permanente della struttura del bosco; per «chiaria», si intende una
soluzione di continuità temporanea degli strati della struttura del bosco, ivi
compreso il sottobosco.
Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed
altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattività campeggistica,
sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed
espressamente indicati nellautorizzazione.
La distanza da altri campeggi o insediamenti
turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.].
Art. 5Piano regionale degli
insediamenti.(9) [Le nuove aree di
campeggio devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga
conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto
anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in
contrasto con lofferta ricettiva delle aziende alberghiere.
Il piano deve essere coordinato col piano di
sviluppo regionale di cui allart. 3 dello Statuto e deve tenere conto delle
indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui allart. 4 dello Statuto,
nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e
delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.
Dalla approvazione del piano da parte del
consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilità per le opere
in esso previste.] .
Art. 6Disposizioni urbanistiche
transitorie.(10) [Fino allapprovazione
del piano di cui allart. 5, nei comuni i cui strumenti urbanistici, allatto
dellentrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di
zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli
insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso
in cui sia stata accertata leffettiva necessità di aumentare la ricettività
turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
territoriali della zona interessata.
Nei casi di cui al precedente comma,
lautorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera
del consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo
strumento urbanistico.
Detta variante sarà approvata dalla Giunta
regionale entro 90 giorni dalla trasmissione della medesima allAssessorato
regionale allUrbanistica.] .
Art. 7Conservazione dellautorizzazione in caso di
arretramento dalla costa.(11) [Al fine di favorire la
formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dellambiente naturale che per la
creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno
larretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli
strumenti urbanistici, la conservazione delloriginaria autorizzazione alle
condizioni stabilite dalla presente legge.
Ai titolari dellautorizzazione saranno
assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le
nuove aree di campeggio.
Il beneficio di cui ai commi precedenti è
subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre due anni dallentrata
in vigore della presente legge della dichiarazione di disponibilità
allarretramento o spostamento del complesso ricettivo.
Le aree lasciate libere resteranno vincolate e
destinate unicamente a verde o parco pubblico.] .
Art. 8Concessione edilizia.(12) [Chiunque intenda
procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui allart. 2 della
presente legge è tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
In caso di campeggi da realizzare, seppure
parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali,
deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del
Comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge
regionale 17 marzo 1977, n. 7.
Ove tale parere non sia comunicato
allamministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il
provvedimento sulla domanda potrà essere ugualmente adottato.] .
Art. 9Autorizzazione per lapertura del
complesso.(13) [Lapertura e
lesercizio dei complessi di cui al precedente art. 1 della presente legge sono
subordinati al rilascio dellautorizzazione da parte dellAmministrazione
comunale competente per territorio la quale acquisirà preventivamente la
prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.
La domanda per lapertura e lesercizio
dellimpianto dovrà essere indirizzata in carta legale al Sindaco del comune
competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono
perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.
La domanda sarà corredata dalla prova del
pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 28.
Qualora lautorizzazione comprenda anche
lesercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed
alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e lattività di bar e mensa ed
autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.
Il pagamento delle tasse prescritte è annuale
anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.
Sulla domanda di autorizzazione per lapertura
degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non
vincolante dellorganismo turistico pubblico sub-regionale competente per
territorio, che ha facoltà di esprimersi, sotto pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni.
Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente,
il Comune, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, decide
sulla istanza di autorizzazione per lapertura e lesercizio del complesso
ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la
sua decisione costituisce rigetto della domanda.
Lautorizzazione per lesercizio dellimpianto
prevederà il periodo di apertura e, ove non siano mutate le originarie
condizioni obiettive e soggettive, si rinnoverà automaticamente con il
pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.
Il titolare o il gestore dellesercizio possono
designare un proprio rappresentante che verrà indicato nel provvedimento di
autorizzazione.
Il rappresentante ha gli stessi obblighi del
titolare o del gestore.] .
Art. 10Autorizzazione a favore di Enti, Associazioni
ed Aziende.(14) [Lautorizzazione a
favore di Enti, Associazioni pubbliche e private e società private può
concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dellesercizio che
deve essere indicato nellatto di autorizzazione.
Nel caso di complessi realizzati da
amministrazioni comunali o da comunità montane, qualora detti Enti locali non
siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive, possono affidarne
la gestione - con apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli - ad
Enti ed Associazioni pubbliche e private operanti nel settore turistico, di
provata esperienza, che si impegnino a gestire i complessi, dintesa con lEnte
promotore, nonché a Cooperative di almeno 10 giovani costituite a mente della
legge 1° giugno 1977, n. 285.].
Art. 11Responsabilità ed obblighi del titolare o del
gestore.(15) [Il titolare o il
gestore che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il
periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone
i motivi e la durata, che non può essere comunque superiore a mesi 6, salvo
fondate ragioni da vagliarsi dal competente Organo comunale.
Il titolare e, nei casi di cui ai precedenti
artt. 8 e 9, il gestore dellesercizio sono responsabili dellosservanza, nel
complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge, nonché
nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o
regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali.
Una copia a ricalco delle schede di notifica
delle persone ospitate deve essere conservata presso lesercizio e sostituisce
il registro indicato nel terzo comma dellart. 109 del Testo Unico della legge
di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento.
Per i complessi situati in località isolate le
schede di notifica debbono pervenire allautorità di Pubblica Sicurezza nel più
breve tempo possibile.
Il gestore ha lobbligo di denunciare al Comune
le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dellanno
precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere
esposti in maniera visibile allingresso del campeggio.].
Art. 12Vigilanza sui complessi.(16) [La vigilanza sui
complessi di cui allart. 1 della presente legge è esercitata dal Comune, dalla
Giunta regionale, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ognuno per la parte di
propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Resta ferma la competenza dellautorità
sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria. Restano,
altresì, ferme le competenze degli Enti e degli Uffici alluopo preposti per
quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del
vincolo idrogeologico e forestale.
Il Comune che ha rilasciato lautorizzazione
potrà controllare lesistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata
concessa e, in caso di carenze accertate dufficio ovvero rilevate dagli Enti ed
Uffici competenti per la loro materia, dovrà procedere a diffida non inferiore a
60 giorni.
In caso di inosservanza degli obblighi
prescritti o di carenze di particolare gravità, il Comune, previa diffida a
uniformarsi entro 3 giorni, potrà procedere a sospensione temporanea e in caso
di recidività alla revoca dellautorizzazione stessa.
Avverso il provvedimento di sospensione
temporanea o di revoca della autorizzazione, è ammesso, entro 60 giorni dalla
data di notifica allinteressato, ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
La sospensione temporanea o la revoca
dellautorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si applica anche
nel caso di:
a) occupazione, cessione e locazione degli
allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un
periodo superiore a 30 giorni, prorogabile nel caso di disponibilità ricettiva a
45 giorni;
b) occupazione delle piazzole destinate alle
tende e roulottes nel periodo 1° luglio-20 agosto senza leffettiva presenza nel
campeggio degli utenti del mezzo di pernottamento;
c) rimessaggio durante i periodi di inattività
del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti
nelle piazzole destinate al soggiorno.
In caso di lottizzazione di fatto degli
allestimenti e delle piazzole di sosta, lautorizzazione è revocata di diritto
dal Comune che lha rilasciata.].
Art. 13Disciplina transitoria.(17) [La presente legge si
applica anche ai complessi, ad attività sia stagionale che annuale, già in
funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione
originaria.
Limitatamente allanno 1979 il rinnovo verrà
effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle
precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.
Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo
delle autorizzazioni deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.
Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione,
notifica al richiedente il rinnovo dellautorizzazione, ovvero le prescrizioni
che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle
vigenti leggi in materia.
Il rinnovo dellautorizzazione può essere
concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente
comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal
Comune.] .
Art. 14Sanzioni.(18) [Chiunque fa funzionare
uno dei complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L.
3.000.000, ferme restando le sanzioni di natura penale.
In caso di recidiva, la sanzione è triplicata.
Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dellinadempiente.
Lapplicazione di tariffe superiori a quelle
stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e di rinnovo, comporta
la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso
dellimporto pagato in più dal cliente.
Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca
della autorizzazione. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione,
del regolamento interno del complesso e delle tariffe stabilite comporta la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Dellaccertamento delle infrazioni di cui ai
commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbale, copia
del quale è immediatamente consegnata ai trasgressori.
La sanzione amministrativa deve essere assolta
entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento.]
.
Art. 15Vincolo di destinazione.(19) [Agli impianti di cui
allart. 2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione
turistica, nonché le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per
le aziende alberghiere.
Gli insediamenti realizzati nel rispetto della
presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano
nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni.] .
Art. 16Tariffe.(20) [Allo scopo di
conseguire una opportuna uniformità su tutto il territorio regionale, le tariffe
di soggiorno nei campeggi vengono proposte allinizio di ogni biennio, a partire
dal 1979, da una Commissione regionale così composta:
a) dallAssessore regionale al Turismo o da un
suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da cinque sindaci in rappresentanza di
ciascuna delle cinque province, designati dallA.N.C.I.;
c) da un rappresentante di ciascuna delle
Organizzazioni sindacali più rappresentative della Regione;
d) da due rappresentanti del Comitato regionale
della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning (Federcampeggio);
e) da due rappresentanti dellAssociazione
regionale della F.A.I.T.A.(Federazione delle associazioni italiane dei complessi
turistico-ricettivi dellaria aperta).
Tali tariffe, non potranno, comunque, essere
superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello
stesso Comune o, in mancanza, nei comuni limitrofi.] .
Art. 17Regolamento desecuzione.(21) [Entro 6 mesi dallapprovazione della presente legge
sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione ] . (22)
Art. 18Norme finali.(23) [Con successivo
provvedimento, da emanarsi entro un anno dallentrata in vigore della presente
legge, verrà disciplinata organicamente lintera materia relativa allapertura e
gestione degli alberghi od ostelli per la gioventù, dei villaggi turistici
extralberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi
ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le
caratteristiche volute dal R.D. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella
legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, attualmente
regolati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.
Per quanto non espressamente disciplinato,
valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi
statali e regionali.]
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