Anno 1979
Numero 56
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67. L'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con la presente legge, è stato soppresso dall'art. 45, primo comma, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.
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Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 56

Istituzione e disciplina dell' Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia ( IRIIP).(1) 


(1) L'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con la presente legge, è stato soppresso dalla     l.r.. 9/93, art. 45. Per la gestione liquidatoria vedi gli artt. 45, 46 e 47 della l.r. 9/93.


Art. 1


 La Regione Puglia, per svolgere le funzioni ad essa trasferite con larticolo 75 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, istituisce lIstituto regionale di Incremento Ippico per la Puglia (IRIIP), con sede in Foggia.

LIstituto esercita la sua attività in attuazione delle direttive della Regione, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sullintero territorio regionale, svolge i compiti di cui ai successivi articoli.

La Regione Puglia può stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino lIstituto ad espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso.  Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dellIstituto.

[La vigilanza sull andamento tecnico – amministrativo dell Istituto e di competenza della Giunta regionale  che la esercita avvalendosi dell Assessore all Agricoltura,  il quale puo disporre in ogni momento ispezioni e verifiche.] (2) 



(2) Comma abrogato dalla l.r. 25/85, art. 47


Art. 2


AllIRIIP è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:

1)      favorire la fecondazione di tutte le fattrici a qualunque razza esse appartengano;

2)      acquistare, mantenere ed impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine;

3)      impiegare alla pubblica monta stalloni di proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori;

4)      concedere in uso gli stalloni dellIstituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di monta pubbliche e/o di personale dellIstituto;

5)      favorire la fecondazione di fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti dellIstituto;

6)      salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il miglioramento;

7)      allevare in un proprio Centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione;

8)      controllare e approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata;

9)      effettuare prove attitudinali per i riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini conseguenti, anche in collaborazione con Istituti universitari e/o specializzati;

10)  provvedere alle stazioni di fecondazione equina, ai sensi della legge 3.2.1963, n. 127 e del D.P.R. 2.11.1964, N. 1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte della Regione;

11)  tenere i libri genealogici di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse alla selezione ove sorga la necessità, per comprovata impossibilità giuridica o organizzativa, delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato a svolgere dette attività.

Qualora lIstituto svolga i compiti di cui al precedente punto 11), lonere corrispettivo sarà addebitato allAssociazione interessata quale destinataria dei contributi di cui allart. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7,;  la relativa contabilità costituirà gestione speciale allinterno dei bilanci dellIstituto.




Art. 3


I beni mobili e immobili, già appartenenti allEnte “Istituto di Incremento Ippico di Foggia” soppresso per effetto della legge di conversione 21.10.1978, n. 641, e attribuiti alla Regione ai sensi dellart. 113 e successive modificazioni del D.P.R. 24.7.77, n. 616, sono assegnati allIRIIP con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Il patrimonio di cui lIRIIP dispone è costituito:

a)       dai beni di cui al comma precedente;

b)      dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo pervengano allIstituto.

LIstituto trae i mezzi per il suo finanziamento:

a)       dai proventi dei beni di cui al precedente comma;

b)      dai proventi riscossi per servizi e attività svolte;

c)       dai contributi ordinari della Regione Puglia;

d)      dai contributi delle Regioni che si convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri Enti, di privati;

e)       dai contributi straordinari della Regione Puglia in relazione a specifici programmi di attività.




Art. 4


Sono organi dellIRIIP:

a)       il Consiglio di amministrazione;

b)      il Presidente;

c)       lUfficio di Presidenza;

d)      il Collegio dei Revisori dei Conti.




Art. 5


I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a)       dal Presidente e da due Vice Presidenti, designati direttamente dal Consiglio regionale;

b)      da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente costituite nella Regione Puglia designato dalle Associazioni medesime;

c)       da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni confederali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale designato dalle Organizzazioni medesime;

d)      da un veterinario compreso nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dallAssessore regionale alla Sanità;

e)       da un funzionario regionale addetto ai servizi zootecnici, designato dallAssessore regionale allagricoltura.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

a)       un rappresentante per ciascuna delle Regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1 designato da dette Regioni, con voto consultivo;

b)      un dipendente regionale tra quelli destinati allIstituto, con funzioni di segretario redigente, designato dal Consiglio di Amministrazione dellIstituto nella prima riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il coordinatore dei servizi dellIstituto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti e possono essere riconfermati per una sola volta.  In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri la sostituzione avviene con le procedure e nel rispetto delle norme di cui ai commi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, fra laltro, a deliberare in merito:

a)       al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonchè alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;

b)      ai programmi di attività annuali e/o pluriennali da svolgere;

c)       allordinamento dei servizi di monta, ivi compresa lentità delle tasse di monta e le modalità di versamento delle stesse allIstituto;

d)      alle norme relative alla tenuta degli stalloni;

e)       alle proposte relative ad atti e/o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio;

f)       allaffidamento a veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dellIstituto e di quelli di proprietà di terzi <<in pensione>> presso lIstituto;

g)      alle richieste di istituzione delle stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria per il loro migliore funzionamento, nonchè alla stipula delle convenzioni di cui allart. 11 della presente legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in due sessioni lanno e straordinariamente quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorchè sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti;  in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale previo parere dellAssessore regionale allAgricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge.  In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un Commissario per la gestione straordinaria che non potrà superare il periodo di tre mesi salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto.  I provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sono rimessi al Presidente del Consiglio regionale per i successivi atti di competenza.

Le deliberazioni di cui ai punti a) limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente articolo vanno inviate entro giorni cinque dalladozione alla Giunta regionale per il tramite dellassessorato allagricoltura, e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia lannullamento entro giorni 20 dalla data di ricevimento.




Art. 6


Il Presidente ha la legale rappresentanza dellIstituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi, sovraintende alla gestione dellIstituto e al personale ad esso destinato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questultimo sono esercitate dai due Vice Presidenti a turno.




Art. 7


LUfficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.

Esso delibera nelle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno delle riunioni di questultimo predisponendo le proposte relative, adotta, nei casi di comprovata urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione della deliberazione.




Art. 8


Il riscontro della gestione dellIstituto viene effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dellassessore regionale allagricoltura e dellassessore regionale al bilancio.

Il Presidente del Collegio è scelto fra i membri effettivi e viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta.

I membri del Collegio debbono essere iscritti allAlbo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali dotati di tale requisito, la nomina viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti allAlbo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a)       esamina i bilanci preventivo e consuntivo dellIstituto e predispone apposite relazioni da allegare agli stessi;

b)      controlla la gestione finanziaria dellIstituto;

c)       assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dellIstituto e può intervenire a quelle dellUfficio di Presidenza;

d)      adempie a tutte le altre incombenze previste dalla normativa vigente.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati per una volta soltanto.




Art. 9


Al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione dellIstituto è dovuta una indennità di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi allanno, nella misura di lire 200.000 mensili per il Presidente e di lire 100.000 mensili per ciascuno dei Vicepresidenti.

Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo di 12 sedute allanno.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente in materia di trattamento economico di missione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute.  Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese di viaggio sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora quella in cui si è svolta la seduta.  Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le spese di viaggio sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando larrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.




Art. 10


Lesercizio finanziario dellIstituto ha inizio il 1°  gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per lesercizio successivo, mentre il consuntivo dellesercizio trascorso entro il 30 aprile.

Detti bilanci, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20 giorni alla Giunta regionale per il tramite dellAssessore regionale allAgricoltura

[Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti all approvazione del Consiglio regionale in uno con i rispettivi bilanci regionali, cui vengono allegati.]  (3) 



(3) Comma abrogato dalla l.r. 25/85, art. 47


Art. 11


Il Coordinatore dei servizi è responsabile dellandamento tecnico-amministrativo dellIstituto, e in particolare:

a)       coordina il personale destinato allIstituto;

b)      sovraintende al funzionamento dei servizi di monta e delle stazioni;

c)       cura la raccolta e la registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti servizi;

d)      presenta allUfficio di Presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dellIstituto e sulle condizioni dellippicoltura nella Regione;

f)       presenta allUfficio di Presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilità.

Lincarico di Coordinatore è conferito dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia direttiva destinato allIstituto;  per lincarico di Coordinatore si applica quanto detta lart. 49 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni.




Art. 12


Nei territori dei Comuni che ne facciano domanda allIstituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purchè si tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni di monta subordinatamente alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della zona.

Per ottenere listituzione della stazione, il Comune interessato stipulerà apposita convenzione con lIstituto, da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale.

A parziale scomputo delle spese sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti allistituzione della stazione, sarà corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della Giunta regionale, un adeguato contributo.

Per eccezionali necessità e in determinate zone la Giunta regionale, su proposta dellAssessore allAgricoltura, previa segnalazione fatta dal Consiglio di Amministrazione dellIstituto, può disporre listituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della Regione.

LIstituto, ove abbia disponibilità di stalloni e purchè abbia esaurito le richieste dei Comuni, può istituire stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto che questi stipulino apposita convenzione con lIstituto che conterrà fra laltro lindicazione delle tasse di monta da pagare.

Sempre attraverso stipula di analoga convenzione lIstituto può cedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di regolare autorizzazione.

Le convenzioni di cui al presente articolo dovranno contenere, fra laltro, la prescrizione che il proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, è tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta:

“Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dellIstituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonchè di eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone”.




Art. 13


Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge 21.10.1978, n. 641, il personale già in servizio presso lEnte soppresso “Istituto di Incremento Ippico di Foggia”, proveniente dal ruolo organico del Ministero dellAgricoltura e posto a disposizione della Regione, è destinato allo svolgimento dei compiti affidati con la presente legge allIRIIP.  Agli stessi fini sarà destinato il personale giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della Regione.

Entro tre mesi dalla data del proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporrà proposte relative alla dotazione di personale e allordinamento degli uffici e servizi dellIstituto, che saranno trasmesse al Consiglio regionale per lapprovazione con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi 60 giorni.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dellAgricoltura sarà inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche di provenienza.

La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.




Art. 14


Gli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge trovano copertura, nel Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, obiettivo operativo 4.3.b. Interventi di settore.

 

Stanziamento competenza

Cassa

Cap. 206 «Spese per il funzionamento allIstituto di incremento ippico di Foggia - D.P.R. n. 616/1977»

L.

350.000.000

L.

350.000.000

Cap. 207 «Spese per il funzionamento allIstituto di incremento ippico di Foggia - D.P.R. n. 616/1977 per le spese per il personale»

L.

50.000.000

L.

50.000.000

Cap. 208/1 «Contributi ai Comuni ed altre spese della Regione relative allistituzione di stazioni di monta. Art. 12 L.R.»

L.

50.000.000

L.

50.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.