Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 60 Modifica alla legge regionale n. 45 del 28 maggio 1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo.(1)
(1) In riferimento alla presente legge vedi quanto disposto dall'art. 72 della L.R.
1/2005 Art. 1Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dellAmministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.
Art. 2Linquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di “dattilografo” e/o “stenografo”, entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale. Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di “stenografo” e/o “dattilografo”.
Art. 3Linquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di “autista” e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi. Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.
Art. 4 Linquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi. Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui allart. 85 della legge 25.3.1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.
Art. 5(2) L art. 1 della legge regionale 28- 5-
1975, n. 45 e abrogato e sostituito dal seguente:
Per l assolvimento
delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell art. 8, comma
secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la
disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro
funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del
bilancio.
La disponibilita di locali
idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento e altresì
assicurata agli uffici costituiti ai
sensi dell art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con
deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e destinato ai
Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della
Regione nella seguente misura:
a) due unita per ciascun
Gruppo consiliare costituiti a norma del Regolamento del Consiglio regionale,
quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
b) unita aggiuntive in
proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo frazioni
superiori alla meta di cinque. L assegnazione del personale e disposta, entro
dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei
Presidenti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti
criteri:
a) non piu del 40% dell
intero organico spettante per ogni Gruppo consiliare per i livelli VII o
VI;
b) non piu del 20% dell
intero organico spettante per ogni Gruppo per il V livello;
c) il rimanente dell intero
organico spettante per ogni gruppo per i livelli IV - III e II;
d) le frazioni vanno aumentate
per eccesso se superano lo 0,5%.
Nell ambito dell organico
fissato per ciascun Gruppo consiliare il personale di livello superiore, a
richiesta del Gruppo stesso, puo essere sostituito da personale di livello
inferiore.
Nel caso di sostituzione nel
corso della legislatura si adotta la stessa procedura.
Non e consentita l assunzione
e l utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all Amministrazione
regionale.
Art. 6Linquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione allINPS, alla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dellart. 1 della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 45 (3) prima dellentrata in vigore della presente legge. Linquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.
(3) I punti a) e b) dell'art. 1 della l.r. 45/75 così disponevano:
"a) due unità per ciascun gruppo consiliare
costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la
consistenza numerica del Gruppo; b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque
consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad
un massimo di cinque unità per ciascun gruppo consiliare."Successivamente
la stessa l.r. 45/75 è stata modificata.
Art. 7Linquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.77, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna. Linquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, in servizio alla data del 15.5.79. Linquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella “C” annessa alla legge n. 18 del 25.3.74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza. Non sono applicabili le disposizioni di cui allart. 68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.1972. È escluso dal diritto allinquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonchè degli altri Enti pubblici operanti nel settore dellassistenza sanitaria, comandato ai sensi dellart. 19 della legge 17.8.74, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29.6.77, n. 349 e della legge 23.12.78, n. 833.
Art. 8La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dellinquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento. Laccertamento di idoneità consisterà: a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui allart. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con mansioni di “stenografo” o “dattilografo”; b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui allart. 3 ed allart. 6 se assunto con mansioni di “autista”; c) in un esame orale di diritto costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale. La prova tecnico amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta: - Assessore al Personale-Presidente; - Esperto estraneo allAmministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dallAssessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare; - Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; - Funzionario dellAssessorato al Personale designato dallAssessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.
Art. 9Linquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 , a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.
Art. 10Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita lassunzione nè lutilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo allAmministrazione regionale. Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi. Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 11Il maggiore presunto onere riveniente
dallapplicazione della presente legge ammontante a L. 50.000.000, per lanno
1979, trova copertura sul Cap. 39 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale di ruolo e non di ruolo» del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 1979, approvato con legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.
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