Anno 1979
Numero 9
Data 27/02/1979
Abrogato
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 6 marzo 1979, n. 15. La presente legge, come modificata dal secondo comma dell'art. 8, L.R. 7 gennaio 1981, n. 3, è stata poi abrogata dal primo comma dell'art. 22, L.R. 10 aprile 1985, n. 15, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986. Vedi, anche, i commi secondo e terzo dello stesso articolo.
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Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 9

Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


TITOLO 1

  PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE DELLA PIETRA O MARMO PUGLIESE





CAPO 1

FINALITA - DESTINATARI





Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia attua nel quinquennio 1979/ 1983 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare nonche per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l attivita di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 2

(3) 


[Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

a) alle imprese che esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo pugliese ;(4) 

b) alle cooperative di produzione e lavoro che esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo pugliese .] (5) 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22
(4) Lettera così sostituito dalla l.r. 67/1979art. 3
(5) Lettera così sostituito dalla l.r. 67/1979art. 3


CAPO 2

Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti





Art. 3

(6) 


[Le spese per rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisicotecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 40% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potra comunque superare l importo di L. 15 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 4

(7) 


[Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all art. 3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) - certificato di iscrizione alla Camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato di iscrizione nell apposito registro prefettizio;

b) - relazione preliminare circa la natura geo - litologica della zona di ricerca;

c) - ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1: 25000 dell IGM;

d) - planimetria della zona in scala 1: 2000;

e) - foglio di mappa con la indicazione delle particelle interessate;

f) - piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;

g) - preventivo di spesa;

I documenti di cui alle lettere b)  c), d), e), f), e g) del comma precedente debbono essere firmati da professionisti iscritti nell albo dei geologi.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche.] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 5

(8) 


[Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L impresa e tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito.

L impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Della ultimazione dei lavori si redige processo verbale.

Per ottenere la liquidazione del contributo l impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori i seguenti documenti:

a) - una dettagliata relazione redatta da un geologo sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonche alle caratteristiche generali dei materiali litoidi dell area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilita del giacimento;

b) - la documentazione e le fatture, debitamente quietanzate, relative alle forniture eseguite da terzi;

c) - la contabilita dei lavori, anche se in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata dal titolare e legale rappresentante dell impresa medesima.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 6

(9) 


[Sulla base della documentazione di cui all articolo precedente si procede al controllo della contabilita e della relativa documentazione.

Accertata la sua regolarita e quella della documentazione prodotta, la Giunta regionale procede alla liquidazione del contributo a favore delle imprese interessate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Qualora l impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al sesto comma del precedente articolo, la Giunta regionale dichiara la decadenza dell impresa medesima dalla possibilita di ottenere il contributo di cui all art. 3 e revoca la precedente deliberazione.] 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


CAPO 3

Incentivazione della coltivazione dei giacimenti





Art. 7

(10) 


[Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo le spese relative allo sbancamento del materiale sterile di copertura fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento nonche quelle per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo nella misura del 40% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potra comunque superare l importo di L. 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

La coltivazione di un giacimento e accertata, oltre che nei modi previsti dall art. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava gia aperto dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati utili da coltivare.

Nell ipotesi prevista dal comma precedente l impresa deve altresì allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo dalla quale risultino la continuita del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.] 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 8

(11) 


[Le imprese, per ottenere il contributo di cui all art. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa, devono essere allegati i documenti di cui all art. 4, lettere a), c) ed e), sempreche essi non risultino gia acquisiti agli atti dell Assessorato medesimo, nonche i seguenti altri documenti:

a) - planimetria della zona a scala 1: 1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;

b) - il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico - economica e con l indicazione del luogo della discarica nonche delle modalita di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dell area ai lavori ambientali;

c) - il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con l indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;

 d) - certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento.(12) 

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera b) del precedente comma.]  



(11) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22
(12) Lettera aggiunta dalla  l.r. 67/1979 , art.3


Art. 9

(13) (14) 


[Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalita cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell area ai valori ambientali .

Si applicano per il resto l art. 5, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonche l art. 6 della presente legge.] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22
(14) Articolo così sostituito dalla l.r. 67/1979 art. 3


CAPO 4

Incentivazione della cooperazione





Art. 10

(15) 


[Le imprese indicate nell art. 2, lett. a), possono costituirsi in consorzio o in societa consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell attivita estrattiva e la razionalizzazione dell attivita di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 30 aprile 1976, n. 374.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione  al consorzio sia consentita, a parita di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attivita.

L esercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero gia costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14, conformare il loro statuto alla presente legge.

Spetta alla Giunta regionale prendere atto della conformita dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

La cooperativa di produzione e lavoro di cui all art. 2, lett. b), e parificata, quanto alla concessione dei benefici di cui agli artt. 12 e 14, al consorzio di imprese.] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 11

(16) 


[Al consorzio e concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 400.000 (quattrocentomila) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell Assessorato Industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) - copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge;

b) - certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) - certificato rilasciato dall Istituto Nazionale della Previdenza sociale circa il numero delle unita lavorative occupate presso ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l approvazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l anno solare precedente quello di riferimento.

Qualora una impresa aderisca a piu consorzi il contributo e ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 12

(17) 


[Le spese per l attivita di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potra comunque superare l importo di lire 20 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

a) la spedizione della merce o dei campioni;

b) l assicurazione della merce o dei campioni;

c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;

d) il posteggio presso l ente organizzatore e per il suo allestimento;

e) il materiale pubblicitario e l approntamento di cataloghi;

f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

g) l espletamento di studi e di ricerche di mercato.]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 13

(18) 


[Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo .(19) 

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai Consorzi interessati (20) 

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell art. 11 sempreche essi non risultino gia acquisiti agli atti dell Assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilita di ottenere il contributo di cui all art. 12 e revoca la precedente deliberazione.]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22
(19) comma così sostituito dalla l.r. 67/1979, art. 3
(20) comma così sostituito dalla l.r. 67/1979art. 3


Art. 14

(21) 


[Il contributo di cui al secondo comma dell art. 3 e quello di cui al secondo comma dell art. 7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L. 75 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a L. 300 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.]



(21) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 15

(22) 


[Il consorzio puo altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, il consorzio trasmette alla Giunta regionale per il tramite dell Assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio approvato dall Assemblea dei soci con una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla attivita svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.] 



(22) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


CAPO 5

Disposizioni generali e comuni





Art. 16

(23) 


[Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, per l esercizio finanziario 1979, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell anno precedente.

Con la domanda di cui ai precedenti commi i consorzi di imprese di cui all art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell attivita promozionale che intendono svolgere nell esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavori di cui alla presente legge.]



(23) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 17

(24) 


[I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella quale i predetti lavori debbono eseguirsi.

L elenco di tali prezzi e approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato per gli anni successivi.]



(24) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 18

(25) 


[Spetta al Settore industria la trattazione degli affari di cui alla presente legge nonche la funzione di coordinamento dell attivita delle imprese e consorzi nell attuazione dei loro programmi.

L esercizio della funzione di coordinamento consiste nell impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalita di cui alla presente legge e nel vigilare sull osservanza e sull attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto Settore la funzione di vigilanza e controllo sull attivita delle imprese e consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti nonche sulla effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalita della presente legge.] 



(25) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 19

(26) 


[Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro, sotto comminatoria di revoca dei benefici di cui alla presente legge, sono tenuti:

a) - ad iniziare ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 5, terzo comma, e 4, secondo comma, lett. f) ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

b) - ad iniziare ed ultimare i lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 8, secondo comma, lett. c), e 9, terzo comma, ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

c) - ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria approvato con DPR 9 aprile 1959, n. 128, e ad effettuare la denunzia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi dell art. 28 del predetto regolamento rimettendone copia anche all Assessorato industria, commercio ed artigianato;

d) - ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal Settore industria nonche a consentire, per le finalita di cui all ultimo comma del precedente articolo, a sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

e) - a corrispondere alle richieste del Settore industria per quanto riguarda i dati circa l occupazione, la produzione, le esportazioni e piu in generale a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalita generali che la presente legge si propone;

f) - al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonche delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.] 



(26) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 20

(27) 


[Sono escluse per cinque anni dalla possibilita di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali, le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilita espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalita diverse da quelle previste nella presente legge.

L esclusione e comminata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.

Nel caso di cui al primo comma, il beneficiario e altresì tenuto alla restituzione del  contributo eventualmente percepito.]



(27) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


TITOLO 2

ALTRI INTERVENTI





CAPO 1

Indagini geologiche





Art. 21

(28) 


[Al fine di predisporre il piano regionale delle cave, la Giunta regionale fa eseguire indagini geologiche e ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione estrattiva nelle quali favorire l esercizio della relativa attivita nel pieno rispetto dell ambiente e dei vincoli urbanistici, paesaggistici e idrogeologici.

Le indagini e le ricerche potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle caratteristiche geologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla possibilita di predisporre il sistema di coltivazione piu opportuno al fine di assicurare lo svolgimento dell attivita estrattiva in condizione di massima sicurezza.

Gli elaborati tecnici relativi alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in cinque esemplari, sono i seguenti:

a) - relazione;

b) - carta geologica dei tipi litoidi affioranti in scala 1: 25000;

c) - sezioni geologiche in scala 1: 10000;

d) - tabelle dei risultati delle analisi;

e) - carta topografica delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1: 25000 riportante gli eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;

f) - profili geofisici fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;

g) - eventuali altri elaborati.

E altresì autorizzato l esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilita dei vuoti nelle coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri abbandonati.]



(28) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 22

(29) 


[Per le indagini geologiche, le ricerche e lo studio teorico - sperimentale di cui all articolo precedente e autorizzata la spesa di L. 350 milioni da ripartirsi per ogni provincia in relazione al territorio, alla rilevanza dell attivita estrattiva ed alla varieta dei materiali di cava sia per qualita che per quantita.

L incarico di cui al precedente comma e affidato dalla Giunta regionale alle Universita pugliesi ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del Testo Unico delle leggi sull istruzione superiore approvato con DPR 31 agosto 1933, n. 1592, previa stipula di apposita convenzione.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, delibera altresì tutte le modalita relative alla convenzione od alle convenzioni da stipularsi con le Universita pugliesi, alle metodologie da adottarsi nella esecuzione dell incarico nonche alla ripartizione della spesa sulla base dei criteri indicati nel primo comma ed alla sua conseguente liquidazione.]



(29) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 23

(30) 


[In attesa della dotazione da parte della Regione delle carte tematiche sull uso del territorio, e autorizzata la spesa di L. 20 milioni per l eventuale acquisto da parte dell Amministrazione regionale di fotografie aeree stereoscopiche in bianco e nero del territorio pugliese, in scala 1: 12000, effettuate in data piu recente.]


(30) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 24

(31) 


[Ai fini della classificazione di qualita dei materiali di cava e altresi autorizzata l esecuzione di - analisi fisico - meccaniche per accertare le caratteristiche di massima dei tipi litoidi commerciabili in relazione al peso specifico reale, al peso specifico apparente, al grado di compattezza, al coefficiente di porosita, al coefficiente di imbibizione, alla resistenza a compressione, alla resistenza a flessione ed usura nonche di - analisi chimiche sia per i materiali litoidi che per la roccia e sedimenti di diversa natura.

Le analisi di cui al precedente comma, sia qualitative che quantitative, devono compiersi in funzione delle possibili utilizzazioni dei materiali di cava.]



(31) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 25

(32) 


[Per le analisi di cui all articolo precedente e messa a disposizione dell Amministrazione regionale la somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla Giunta regionale in base ai criteri indicati nel primo comma dell art. 22 della presente legge.

Le analisi si debbono eseguire presso gli Istituti di competenza delle Universita pugliesi.

I certificati delle analisi e le relative fatture saranno consegnate in originale, alla Regione.

L importo delle analisi sara corrisposto direttamente dall Amministrazione regionale su presentazione della relativa documentazione.

E altresì messa a disposizione la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi per l accesso e per la esecuzione di prospezioni geofisiche.

L Universita e comunque esonerata da ogni responsabilita per eventuali ulteriori danni arrecati ai fondi in esecuzione di incarichi ricevuti dalla Regione per indagini geologiche.

L Universita puo stipulare accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell approvazione della Giunta regionale, per accertare l entita della somma necessaria per il risarcimento dei danni.]



(32) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


CAPO 2

Assegni di studio - Premio Regione Puglia -

Cataloghi della pietra pugliese





Art. 26

(33) 


[Sono istituiti n. 10 assegni di studio biennali a favore di giovani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze geologiche successivamente all ultima sessione dell anno accademico 1973- 1974.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dell assegno di studio, a parita di merito, l avere conseguito la laurea presso le Universita della Regione e l avere svolto la tesi di laurea nell ambito del territorio pugliese.

Coloro cui saranno attribuiti gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie geologiche presso gli Istituti di competenza delle Universita della Regione nonche nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare riferimento alle finalita di cui agli artt. 21 e 24 della presente legge.

Scaduto il biennio, l Universita, secondo le norme del suo ordinamento, rilascia ai titolari degli assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la diligenza, le capacita e la perizia degli stessi.

L attestato costituisce, a parita di merito, titolo di preferenza per i concorsi che possono essere banditi dall Amministrazione regionale.] 



(33) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 27

 (34) (35) 


[Per la determinazione dello importo annuo lordo di ogni assegno di studio e per le modalita e termini di pagamento si applicano le norme di cui al decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sue successive modifiche ed integrazioni nonche il decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modifiche, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 e sue successive modifiche e integrazioni.]



(34) Articolo così sostituito dalla l.r. 67/1979,  art. 3
(35) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 28

(36) 


[Il concorso per gli assegni di studio potra essere bandito dalle da una o da entrambe le Universita della Regione  (37)  secondo le norme vigenti, e la graduatoria definitiva del concorso sara comunicata alla Regione.

Gli assegni di studio sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione della Giunta regionale. (38) 

Qualora, per qualsivoglia motivo le Universita della Regione non possono provvedervi, il concorso di cui al primo comma sara bandito dalla Giunta regionale.]



(36) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22
(37) Periodo sostituito dalla l.r. 67/1979, art. 3
(38) Comma soppresso dalla l.r. 67/1979,  art.3


Art. 29

(39) 


[E istituito il Premio Regione Puglia con la complessiva dotazione di L. 10 milioni da assegnarsi, in ragione di L. 5.000.000, di L. 3.000.000 e di L. 2.000.000, rispettivamente agli autori delle prime tre migliori monografie inedite e di rilevante importanza pratica sul tema:

2 Ripristino o sistemazione dell ambiente nelle zone interessate dalle cave pugliesi .

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e autorizzata a bandire il concorso su scala nazionale ed a stabilire tutte le modalita e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa la nomina e costituzione della commissione giudicatrice.] 



(39) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 30

(40) 


[E autorizzata la spesa di lire 30 milioni per la redazione e stampa di cataloghi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese.

Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell Assessore all industria e sentita la competente Commissione consiliare permanente, delibera il contratto, ai sensi dell ultima parte dell art. 17 RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, con persona od impresa pubblicitaria esperta e qualificata nel particolare settore produttivo, con la collaborazione tecnico - scientifica di esperti in campo geomineralogico.]



(40) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI





Art. 31

(41) 


[Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1979 saranno istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:

a) Cap. 2 Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti (art. 3) L. 400.000.000=

b) Cap. Incentivazione della coltivazione di nuovi giacimenti (art. 7) L. 500.000.000=

c) Cap. Contributi ai consorzi nelle spese di gestione (art. 11) L. 27.000.000=

d) Cap. Contributi ai consorzi per l attivita di promozione commerciale (art. 12) L. 70.000.000=

e) Cap. Spese per indagini geologiche, ricerche e studio (art. 22, primo comma) L. 350.000.000=

f) Cap. Spese per l acquisto di foto aeree stereoscopiche (art. 23) L. 20.000.000=

g) Cap. Spese per analisi fisicochimiche (art. 25, primo comma) L. 100.000.000=

h) Cap. Spese per eventuali danni a terzi  (art. 25 quinto comma) L. 20.000.000=

i) Cap. Istituzione di n. 10 assegni di studio  (art 27) L. 33.000.000=

l) Cap. Istituzione del Premio Regione Puglia 2 (art. 29) L. 10.000.000=

m) Cap. Spese per la redazione e stampa di cataloghi dei principali tipi di pietra pugliese   (art. 30) L. 30.000.000=

Totale L. 1.560.000.000 ]



(41) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 32

(42) 


[Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente articolo 31 si fara fronte, per l esercizio finanziario 1979, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1978- 80, ai sensi dell art. 4 della legge regionale 6/ 2/ 78, n. 14, Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 - Allegato n. 2 -, Settore d intervento Industria ; fase operativa 6.1. Interventi nel settore estrattivo , che presenta la necessaria disponibilita.] 


(42) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22


Art. 33

(43) 


[Gli oneri di cui all art. 31, lettere a), b), c), d) relativi agli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30- 5- 77, n. 17, e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

L onere di cui all art. 31, lett. i), relativo all esercizio finanziario 1980 fara carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale ai sensi dell art. 19 della LR 30- 5- 77, n. 17, e sara determinato con la relativa legge di bilancio.]



(43) Legge abrogata dalla l.r. 15/85art. 22