Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 9 Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese.(1)
TITOLO 1 PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE DELLA
PIETRA O MARMO PUGLIESE
CAPO 1FINALITA - DESTINATARI
Art. 1(2) [La Regione Puglia attua
nel quinquennio 1979/ 1983 gli interventi di cui alla presente legge per
incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da
estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare nonche per promuovere la
costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l attivita
di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.]
Art. 2(3) [Le norme dei capi secondo,
terzo e quarto del presente titolo si applicano:
a) alle imprese che esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della
pietra o marmo pugliese ;(4)
b) alle cooperative di produzione e lavoro che esercitano l attivita di
estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo pugliese .] (5)
CAPO 2Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti
Art. 3(6) [Le spese per rilevamenti
geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisicotecnici
possono essere ammesse a contributo nella misura del 40% del loro complessivo
ammontare.
Il contributo non potra
comunque superare l importo di L. 15 milioni per ogni impresa e per ogni
esercizio finanziario.]
Art. 4(7) [Le imprese interessate a
conseguire il contributo di cui all art. 3 debbono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale per il tramite dell Assessorato industria,
commercio ed artigianato.
Alla domanda, che deve essere
sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa, devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) - certificato di iscrizione
alla Camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il
certificato di iscrizione nell apposito registro
prefettizio;
b) - relazione preliminare
circa la natura geo - litologica della zona di ricerca;
c) - ubicazione della zona
interessata sulla tavoletta 1: 25000 dell IGM;
d) - planimetria della zona in
scala 1: 2000;
e) - foglio di mappa con la
indicazione delle particelle interessate;
f) - piano di massima degli
studi e delle ricerche da effettuare con l indicazione del termine entro il
quale dovranno compiersi;
g) - preventivo di
spesa;
I documenti di cui alle lettere b) c), d), e), f), e g) del comma precedente debbono essere firmati da
professionisti iscritti nell albo dei geologi.
Sulla base della documentazione
prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della
impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo
stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche.]
Art. 5(8) [Spetta alla Giunta regionale,
dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la
ricerca di nuovi giacimenti.
Della deliberazione della
Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare
permanente ed alle imprese interessate.
L impresa e tenuta ad
iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito.
L impresa deve altresì tenere
a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale
estratto durante le perforazioni con carotaggio.
Della ultimazione dei lavori si
redige processo verbale.
Per ottenere la liquidazione
del contributo l impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare
entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori i seguenti
documenti:
a) - una dettagliata relazione
redatta da un geologo sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle
condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonche alle caratteristiche
generali dei materiali litoidi dell area oggetto delle ricerche ed alla
esistenza e coltivabilita del giacimento;
b) - la documentazione e le
fatture, debitamente quietanzate, relative alle forniture eseguite da
terzi;
c) - la contabilita dei
lavori, anche se in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata
dal titolare e legale rappresentante dell impresa medesima.]
Art. 6(9) [Sulla base della documentazione
di cui all articolo precedente si procede al controllo della contabilita e
della relativa documentazione.
Accertata la sua regolarita e
quella della documentazione prodotta, la Giunta regionale procede alla
liquidazione del contributo a favore delle imprese
interessate.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio e ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in
proporzione alle spese da ciascuna sostenute.
Qualora l impresa non
ottemperi alle prescrizioni di cui al sesto comma del precedente articolo, la
Giunta regionale dichiara la decadenza dell impresa medesima dalla possibilita
di ottenere il contributo di cui all art. 3 e revoca la precedente
deliberazione.]
CAPO 3Incentivazione della coltivazione dei giacimenti
Art. 7(10) [Per la coltivazione dei
giacimenti possono essere ammesse a contributo le spese relative allo
sbancamento del materiale sterile di copertura fino a raggiungere il primo
strato utile del giacimento nonche quelle per il trasporto a rifiuto del
materiale sterile medesimo nella misura del 40% del loro complessivo ammontare.
Il contributo non potra
comunque superare l importo di L. 40 milioni per ogni impresa e per ogni
esercizio finanziario.
La coltivazione di un
giacimento e accertata, oltre che nei modi previsti dall art. 3, anche dalla
presenza di un fronte di cava gia aperto dal quale si possano rilevare la
stratigrafia della roccia e gli strati utili da coltivare.
Nell ipotesi prevista dal
comma precedente l impresa deve altresì allegare alla domanda di cui al
successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo dalla
quale risultino la continuita del giacimento e le caratteristiche generali dei
materiali litoidi della zona da coltivare.]
Art. 8(11) [Le imprese, per ottenere il
contributo di cui all art. 7, devono presentare domanda al Presidente della
Giunta Regionale per il tramite dell Assessorato industria, commercio ed
artigianato.
Alla domanda, che deve essere
sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell impresa, devono essere
allegati i documenti di cui all art. 4, lettere a), c) ed e), sempreche essi
non risultino gia acquisiti agli atti dell Assessorato medesimo, nonche i
seguenti altri documenti:
a) - planimetria della zona a
scala 1: 1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto
dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;
b) - il piano dei lavori di
sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico -
economica e con l indicazione del luogo della discarica nonche delle modalita
di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel
corso della sua coltivazione, per il recupero dell area ai lavori
ambientali;
c) - il preventivo delle spese
di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con
l indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere
ultimati; d) - certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti in base alla
strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell area interessata dai
lavori di coltivazione del giacimento.(12)
Sulla base della documentazione
prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l impresa o con un
suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi
oggetto dei lavori di cui alla lettera b) del precedente comma.]
Art. 9(13) (14) [Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a
contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le
modalita cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell
area ai valori ambientali .
Si applicano per il resto l
art. 5, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonche l
art. 6 della presente legge.]
CAPO 4Incentivazione della cooperazione
Art. 10(15) [Le imprese indicate nell art.
2, lett. a), possono costituirsi in consorzio o in societa consortile, anche in
forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell attivita
estrattiva e la razionalizzazione dell attivita di lavorazione e
commercializzazione.
Lo statuto del consorzio deve
essere conforme agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 30 aprile 1976, n. 374.
Esso deve altresì prevedere che
la partecipazione al consorzio sia
consentita, a parita di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano
la medesima attivita.
L esercizio finanziario del
consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre
successivo.
I consorzi che fossero gia
costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14,
conformare il loro statuto alla presente legge.
Spetta alla Giunta regionale
prendere atto della conformita dello statuto consortile alle disposizioni tutte
della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo
fosse apportata.
La cooperativa di produzione e
lavoro di cui all art. 2, lett. b), e parificata, quanto alla concessione dei
benefici di cui agli artt. 12 e 14, al consorzio di imprese.]
Art. 11(16) [Al consorzio e concesso
annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L.
400.000 (quattrocentomila) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.
Per ottenere il contributo di
cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente
della Giunta regionale per il tramite dell Assessorato Industria, commercio ed
artigianato.
Alla domanda, che deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i
seguenti documenti:
a) - copia autentica dell atto
costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale
competente ai sensi di legge;
b) - certificato di iscrizione
presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in
data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in
base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l indicazione del
suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l indicazione dei relativi
poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o
fallimento;
c) - certificato rilasciato
dall Istituto Nazionale della Previdenza sociale circa il numero delle unita
lavorative occupate presso ogni impresa aderente al consorzio medesimo.
Spetta alla Giunta regionale,
dato atto delle domande presentate, deliberare l erogazione del contributo di
cui al primo comma dopo l approvazione della legge di bilancio regionale.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio e ripartito tra i vari consorzi in proporzione al
numero dei soci di ciascuno di essi.
Per determinare il numero dei
soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio
e risultanti dall atto costitutivo al tempo della presentazione della prima
domanda di contributo mentre si ha riguardo, per le domande successive alla
prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto
l anno solare precedente quello di riferimento.
Qualora una impresa aderisca a
piu consorzi il contributo e ripartito tra i consorzi ai quali la medesima
impresa partecipa.]
Art. 12(17) [Le spese per l attivita di
promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese
possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50% del loro
complessivo ammontare.
Il contributo non potra
comunque superare l importo di lire 20 milioni per ogni consorzio e per ogni
esercizio finanziario.
Le spese ammissibili a
contributo sono esclusivamente quelle per:
a) la spedizione della merce o
dei campioni;
b) l assicurazione della merce
o dei campioni;
c) il viaggio e soggiorno per
tre persone dai tre giorni precedenti l inizio della manifestazione fino ai tre
giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
d) il posteggio presso l ente
organizzatore e per il suo allestimento;
e) il materiale pubblicitario e
l approntamento di cataloghi;
f) lo svolgimento di azioni
pubblicitarie;
g) l espletamento di studi e
di ricerche di mercato.]
Art. 13(18) [Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate ammettere a
contributo le spese di cui al precedente articolo .(19) Della deliberazione
della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione
consiliare permanente ed ai Consorzi interessati (20)
Alla domanda, che deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i
documenti di cui al terzo comma dell art. 11 sempreche essi non risultino gia
acquisiti agli atti dell Assessorato medesimo.
Per ottenere la definitiva
liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve
presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi
finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 i documenti giustificativi delle spese
sostenute e le fatture debitamente quietanzate.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio e ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese
da ciascuno sostenute.
Qualora il consorzio non
ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara
la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilita di ottenere il contributo
di cui all art. 12 e revoca la precedente deliberazione.]
Art. 14(21) [Il contributo di cui al secondo
comma dell art. 3 e quello di cui al secondo comma dell art. 7 sono elevati
per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L. 75
milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a L. 300 milioni per la
coltivazione di nuovi giacimenti.
Nel caso di cui al comma
precedente le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei
benefici di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge.
Si applicano per il resto le
disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente
legge.]
Art. 15(22) [Il consorzio puo altresì
fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali
e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto
applicabili.
Inoltre, entro il 30 maggio di
ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981,
1982 e 1983, il consorzio trasmette alla Giunta regionale per il tramite dell
Assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio
approvato dall Assemblea dei soci con una relazione sulla situazione
patrimoniale e sulla attivita svolta da allegare alla documentazione da
sottoporre al Consiglio regionale.]
CAPO 5Disposizioni generali e comuni
Art. 16(23) [Le domande per conseguire il
contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, per l
esercizio finanziario 1979, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla
entrata in vigore della presente legge.
Per gli esercizi finanziari
1980, 1981, 1982, 1983 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il
termine perentorio del 30 settembre dell anno precedente.
Con la domanda di cui ai
precedenti commi i consorzi di imprese di cui all art. 10 e le cooperative di
produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell attivita promozionale
che intendono svolgere nell esercizio finanziario
successivo.
I contributi di cui al primo
comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale,
possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e
cooperative di produzione e lavori di cui alla presente legge.]
Art. 17(24) [I lavori di cui al primo comma
degli artt. 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono
essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella
medesima zona nella quale i predetti lavori debbono
eseguirsi.
L elenco di tali prezzi e
approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato per gli anni
successivi.]
Art. 18(25) [Spetta al Settore industria la
trattazione degli affari di cui alla presente legge nonche la funzione di
coordinamento dell attivita delle imprese e consorzi nell attuazione dei loro
programmi.
L esercizio della funzione di
coordinamento consiste nell impartire tutte quelle direttive e disposizioni
idonee a realizzare le finalita di cui alla presente legge e nel vigilare sull
osservanza e sull attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro
inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di
regolamento.
Spetta altresì al predetto
Settore la funzione di vigilanza e controllo sull attivita delle imprese e
consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di
nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti
vigenti nonche sulla effettiva destinazione dei contributi regionali
conformemente alle finalita della presente legge.]
Art. 19(26) [Le imprese, i consorzi e le
cooperative di produzione e lavoro, sotto comminatoria di revoca dei benefici di
cui alla presente legge, sono tenuti:
a) - ad iniziare ed ultimare i
lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 5,
terzo comma, e 4, secondo comma, lett. f) ed a condurli a termine con diligenza
e perizia;
b) - ad iniziare ed ultimare i
lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt.
8, secondo comma, lett. c), e 9, terzo comma, ed a condurli a termine con
diligenza e perizia;
c) - ad osservare tutte le
norme del regolamento di polizia mineraria approvato con DPR 9 aprile 1959, n.
128, e ad effettuare la denunzia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi
dell art. 28 del predetto regolamento rimettendone copia anche all Assessorato
industria, commercio ed artigianato;
d) - ad attenersi alle
disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere
impartite dal Settore industria nonche a consentire, per le finalita di cui
all ultimo comma del precedente articolo, a sopralluoghi, verifiche ed
ispezioni;
e) - a corrispondere alle
richieste del Settore industria per quanto riguarda i dati circa l occupazione,
la produzione, le esportazioni e piu in generale a fornire tutte quelle notizie
che possono essere utili per le finalita generali che la presente legge si
propone;
f) - al rispetto dei contratti
collettivi di lavoro nonche delle leggi di prevenzione infortunistica e delle
malattie professionali.]
Art. 20(27) [Sono escluse per cinque anni
dalla possibilita di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo
previsto da leggi regionali, le imprese, i consorzi e le cooperative di
produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella
documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in
contabilita espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti
ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi
regionali a finalita diverse da quelle previste nella presente legge.
L esclusione e comminata con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione
della Giunta medesima.
Nel caso di cui al primo comma,
il beneficiario e altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente
percepito.]
TITOLO 2ALTRI INTERVENTI
CAPO 1Indagini geologiche
Art. 21(28) [Al fine di predisporre il piano
regionale delle cave, la Giunta regionale fa eseguire indagini geologiche e
ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione
estrattiva nelle quali favorire l esercizio della relativa attivita nel pieno
rispetto dell ambiente e dei vincoli urbanistici, paesaggistici e
idrogeologici.
Le indagini e le ricerche
potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle
caratteristiche geologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla
possibilita di predisporre il sistema di coltivazione piu opportuno al fine di
assicurare lo svolgimento dell attivita estrattiva in condizione di massima
sicurezza.
Gli elaborati tecnici relativi
alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in
cinque esemplari, sono i seguenti:
a) -
relazione;
b) - carta geologica dei tipi
litoidi affioranti in scala 1: 25000;
c) - sezioni geologiche in
scala 1: 10000;
d) - tabelle dei risultati
delle analisi;
e) - carta topografica
delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1: 25000 riportante gli
eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;
f) - profili geofisici
fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;
g) - eventuali altri
elaborati.
E altresì autorizzato l
esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilita dei vuoti nelle
coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri
abbandonati.]
Art. 22(29) [Per le indagini geologiche, le
ricerche e lo studio teorico - sperimentale di cui all articolo precedente e
autorizzata la spesa di L. 350 milioni da ripartirsi per ogni provincia in
relazione al territorio, alla rilevanza dell attivita estrattiva ed alla
varieta dei materiali di cava sia per qualita che per quantita.
L incarico di cui al
precedente comma e affidato dalla Giunta regionale alle Universita pugliesi ai
sensi e per gli effetti dell art. 49 del Testo Unico delle leggi sull
istruzione superiore approvato con DPR 31 agosto 1933, n. 1592, previa stipula
di apposita convenzione.
La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare permanente, delibera altresì tutte le
modalita relative alla convenzione od alle convenzioni da stipularsi con le
Universita pugliesi, alle metodologie da adottarsi nella esecuzione dell
incarico nonche alla ripartizione della spesa sulla base dei criteri indicati
nel primo comma ed alla sua conseguente liquidazione.]
Art. 23(30) [In attesa della dotazione
da parte della Regione delle carte tematiche sull uso del territorio, e
autorizzata la spesa di L. 20 milioni per l eventuale acquisto da parte dell
Amministrazione regionale di fotografie aeree stereoscopiche in bianco e nero
del territorio pugliese, in scala 1: 12000, effettuate in data piu
recente.]
Art. 24(31) [Ai fini della classificazione
di qualita dei materiali di cava e altresi autorizzata l esecuzione di -
analisi fisico - meccaniche per accertare le caratteristiche di massima dei tipi
litoidi commerciabili in relazione al peso specifico reale, al peso specifico
apparente, al grado di compattezza, al coefficiente di porosita, al
coefficiente di imbibizione, alla resistenza a compressione, alla resistenza a
flessione ed usura nonche di - analisi chimiche sia per i materiali litoidi che
per la roccia e sedimenti di diversa natura.
Le analisi di cui al precedente
comma, sia qualitative che quantitative, devono compiersi in funzione delle
possibili utilizzazioni dei materiali di cava.]
Art. 25(32) [Per le analisi di cui all
articolo precedente e messa a disposizione dell Amministrazione regionale la
somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla Giunta regionale in base ai
criteri indicati nel primo comma dell art. 22 della presente
legge.
Le analisi si debbono eseguire
presso gli Istituti di competenza delle Universita pugliesi.
I certificati delle analisi e
le relative fatture saranno consegnate in originale, alla
Regione.
L importo delle analisi sara
corrisposto direttamente dall Amministrazione regionale su presentazione della
relativa documentazione.
E altresì messa a disposizione
la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi
per l accesso e per la esecuzione di prospezioni geofisiche.
L Universita e comunque
esonerata da ogni responsabilita per eventuali ulteriori danni arrecati ai
fondi in esecuzione di incarichi ricevuti dalla Regione per indagini geologiche.
L Universita puo stipulare
accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell approvazione della
Giunta regionale, per accertare l entita della somma necessaria per il
risarcimento dei danni.]
CAPO 2Assegni di studio - Premio Regione Puglia -
Cataloghi della pietra
pugliese
Art. 26(33) [Sono istituiti n. 10 assegni di
studio biennali a favore di giovani i quali abbiano conseguito la laurea in
scienze geologiche successivamente all ultima sessione dell anno accademico
1973- 1974.
Costituiscono titoli di
preferenza nella concessione dell assegno di studio, a parita di merito, l
avere conseguito la laurea presso le Universita della Regione e l avere svolto
la tesi di laurea nell ambito del territorio pugliese.
Coloro cui saranno attribuiti
gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie
geologiche presso gli Istituti di competenza delle Universita della Regione
nonche nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare
riferimento alle finalita di cui agli artt. 21 e 24 della presente
legge.
Scaduto il biennio, l
Universita, secondo le norme del suo ordinamento, rilascia ai titolari degli
assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la
diligenza, le capacita e la perizia degli stessi.
L attestato costituisce, a
parita di merito, titolo di preferenza per i concorsi che possono essere
banditi dall Amministrazione regionale.]
Art. 27 (34) (35) [Per la determinazione dello importo annuo lordo di ogni assegno di studio e per
le modalita e termini di pagamento si applicano le norme di cui al decreto
legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 1973, n. 766, e sue successive modifiche ed integrazioni nonche il
decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modifiche, nella legge
19 febbraio 1979, n. 54 e sue successive modifiche e integrazioni.]
Art. 28(36) [Il concorso per gli assegni di
studio potra essere bandito dalle da una o da entrambe le Universita della Regione (37) secondo le norme
vigenti, e la graduatoria definitiva del concorso sara comunicata alla Regione.
Gli assegni di studio sono
attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione
della Giunta regionale. (38)
Qualora, per qualsivoglia
motivo le Universita della Regione non possono provvedervi, il concorso di cui
al primo comma sara bandito dalla Giunta regionale.]
Art. 29(39) [E istituito il Premio
Regione Puglia con la complessiva dotazione di L. 10 milioni da
assegnarsi, in ragione di L. 5.000.000, di L. 3.000.000 e di L. 2.000.000,
rispettivamente agli autori delle prime tre migliori monografie inedite e di
rilevante importanza pratica sul tema:
2 Ripristino o
sistemazione dell ambiente nelle zone interessate dalle cave pugliesi .
La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare permanente, e autorizzata a bandire il
concorso su scala nazionale ed a stabilire tutte le modalita e condizioni per
il suo espletamento, ivi compresa la nomina e costituzione della commissione
giudicatrice.]
Art. 30(40) [E autorizzata la spesa di lire
30 milioni per la redazione e stampa di cataloghi che evidenzino i principali
tipi di pietra pugliese.
Spetta alla Giunta regionale,
su proposta dell Assessore all industria e sentita la competente Commissione
consiliare permanente, delibera il contratto, ai sensi dell ultima parte dell
art. 17 RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, con persona od
impresa pubblicitaria esperta e qualificata nel particolare settore produttivo,
con la collaborazione tecnico - scientifica di esperti in campo
geomineralogico.]
TITOLO 3DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
Art. 31(41) [Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l esercizio finanziario 1979 saranno istituiti
i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi
riportate:
a) Cap. 2 Incentivazione
della ricerca di nuovi giacimenti (art. 3) L.
400.000.000=
b) Cap. Incentivazione
della coltivazione di nuovi giacimenti (art. 7) L.
500.000.000=
c) Cap. Contributi ai
consorzi nelle spese di gestione (art. 11) L.
27.000.000=
d) Cap. Contributi ai
consorzi per l attivita di promozione commerciale (art. 12) L.
70.000.000=
e) Cap. Spese per
indagini geologiche, ricerche e studio (art. 22, primo comma) L.
350.000.000=
f) Cap. Spese per l
acquisto di foto aeree stereoscopiche (art. 23) L. 20.000.000=
g) Cap. Spese per
analisi fisicochimiche (art. 25, primo comma) L.
100.000.000=
h) Cap. Spese per
eventuali danni a terzi (art. 25 quinto comma) L. 20.000.000= i) Cap. Istituzione di n. 10 assegni di studio (art 27) L. 33.000.000=
l) Cap. Istituzione
del Premio Regione Puglia 2 (art. 29) L.
10.000.000=
m) Cap. Spese per la
redazione e stampa di cataloghi dei principali tipi di pietra pugliese (art. 30) L.
30.000.000=
Totale L.
1.560.000.000 ]
Art. 32(42) [Alla copertura
finanziaria degli oneri di cui al precedente articolo 31 si fara fronte, per l
esercizio finanziario 1979, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1978-
80, ai sensi dell art. 4 della legge regionale 6/ 2/ 78, n. 14, Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 - Allegato n.
2 -, Settore d intervento Industria ; fase operativa 6.1. Interventi nel settore estrattivo , che presenta la necessaria
disponibilita.]
Art. 33(43) [Gli oneri di cui all art. 31,
lettere a), b), c), d) relativi agli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983
faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell
art. 19 della LR 30- 5- 77, n. 17, e saranno determinati con le relative leggi
di bilancio.
L onere di cui all art. 31,
lett. i), relativo all esercizio finanziario 1980 fara carico al
corrispondente capitolo del bilancio regionale ai sensi dell art. 19 della LR
30- 5- 77, n. 17, e sara determinato con la relativa legge di
bilancio.]
|