Regolamento Regionale 24 maggio 1979, n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22: "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese".(1) 


(1) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 1

(2) 


[Fino a quando non sarà diversamente stabilito, sulla base della finalità di sviluppo e delle linee di programmazione regionale, potranno accedere ai benefici previsti nel titolo I, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6,  della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.
 
Sono esclusi dalle agevolazioni regionali previste dagli articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 1978, n. 22, i finanziamenti destinati alla costruzione, acquisto, ammodernamento, ampliamento di immobili da adibirsi a laboratorio e/o deposito al servizio delle seguenti  categorie:
 
a)  muratori, pavimentatori e opere stradali, piccoli lavori di costruzione e riparazione edili, stuccatori, verniciatori, imbianchini;
 
b) autotrasportatori e ausiliari;
 
c) fotografi e affini;
 
d) barbieri, parrucchieri e servizi  per ligiene e la pulizia;
 
e) ottici e odontotecnici;
 
f) tessitori, ricamatrici e abbigliamento, per imprese con meno di tre addetti;
 
g) imprese artigiane che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale (vendite e/o esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio artigiano.]


(2) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 2

(3) 


[Ai sensi dellart. 3 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, i rapporti fra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione (cfr. allegato n. 1) da stipularsi entro 30 giorni dalla approvazione delle presenti norme.
 
Per lammissione al contributo a carico del conferimento regionale di cui allart. 3 della legge, va presentata domanda in conformità a quanto sancito dallart. 4 della legge.
 
Nellipotesi di esaurimento  dei fondi statali, la Giunta regionale, con apposita delibera, autorizzerà lestensione del contributo regionale in conto interessi sullintero importo del finanziamento.]


(3) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 3

(4) 


[Le richieste di ammissione dei prefinanziamenti alle agevolazioni di legge vengono presentate alla Regione Puglia - Assessorato allArtigianato - dagli Istituti ed Aziende di credito su domanda delle imprese artigiane (cfr. allegato mod. A).
 
Ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, lIstituto di credito trasmetterà periodicamente alla Regione quanto segue in duplice copia:
  • domande di prefinanziamento accolte;
  • elenco riassuntivo delle operazioni eseguite indicando per ognuna di esse limporto degli interessi a carico della Regione.
 
Le  competenze  agli  Istituti  di Credito, per la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate entro tre 
mesi dalla data di presentazione della predetta documentazione.
 
Ogni altra condizione verrà precisata nellapposita convenzione da stipularsi come previsto allart. 5 della stessa legge regionale (cfr. all. n. 2).]


(4) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 4

(5) 


[Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui allart. 8 della legge 13 giugno 1978, n. 22, delibera lammontare annuo complessivo dei finanziamenti che il Comitato potrà ammettere nellesercizio immediatamente successivo alla garanzia sussidiaria  del Fondo, in relazione alle disponibilità ed ai rischi in essere.
 
Lo stesso Comitato, nei limiti del plafond annuale deliberato dalla Giunta regionale ed entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna domanda di ammissione al Fondo, delibera e comunica gli Istituti ed Aziende di credito proponenti le relative determinazioni.
 
Per lesercizio 1979, la Giunta regionale delibererà il rispettivo plafond entro 30 giorni dalla relativa proposta del Comitato.
 
Per la copertura delle perdite reclamate dagli Istituti ed Aziende di credito, sia di anticipo del 30% che del saldo totale della perdita finale subita, il Comitato, dopo le proprie determinazioni, propone alla Giunta regionale limpegno di spesa relativa.]


(5) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 5

(6) 


[Le richieste di  ammissione dei finanziamenti alla garanzia del Fondo vengono presentate in duplice copia alla Regione - Comitato del Fondo Regione di Garanzia - dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda delle imprese artigiane (cfr. all.to  mod. B). Ciascuna richiesta dovrà essere corredata del certificato di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane, in originale, dellestratto della delibera di concessione del credito, anche se condizionata alla ammissione alla garanzia del Fondo, nonché da dettagliate e documentate informazioni sulla situazione patrimoniale dellimpresa beneficiaria e sulle garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la destinazione, limporto, la durata ed il piano di ammortamento del prestito. Le altre formalità saranno determinate dal Comitato.]


(6) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 6

(7) 


[Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i finanziamenti che:
 
- siano effettuati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 Capo 6° e successive modificazioni, e siano ammessi in via definitiva al contributo statale e/o regionale nel pagamento degli interessi secondo le norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane;
 
- non godano di altre analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o della Regione;
 
- non siano assicurati, in tutto o in parte, presso terzi.]


(7) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 7

(8) 


[Lesame  di  merito delle singole domande, ai fini della loro ammissione anche parziale verrà effettuata dal Comitato sulla base della documentazione informativa di cui al precedente articolo 5 e delle ulteriori formalità richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il finanziamento e alla situazione dellIstituto o Azienda di credito richiedente.]


(8) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 8

(9) 


[La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo limpresa osservato lobbligo essenziale della destinazione del prestito, lIstituto o Azienda di credito sia gravemente inadempiente allobbligo del periodico controllo della destinazione sancito nelle norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
 
Al suddetto fine si considera grave inadempimento dellIstituto o Aziende di credito il mancato invio al Comitato di apposita comunicazione entro 30 giorni  dalla data in cui lIstituto di credito è venuto a conoscenza della stessa inosservanza.
 
La garanzia del Fondo non avrà altresì efficacia qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte dellIstituto o Azienda di credito, delle azioni,  cautele o garanzie per il recupero del credito.]


(9) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 9

(10) 


[Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, lIstituto o Azienda di credito deve  darne comunicazione al Comitato con  lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data dellinadempimento.
 
Tale termine è perentorio agli effetti della efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.]


(10) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 10

(11) 


[Linizio delle procedure di riscossione coattiva del credito alle quali gli Istituti o Aziende di Credito sono tenuti, ai sensi e per gli effetti dellart. 6 della legge 13 giugno 1978, n. 22, dovrà essere immediatamente comunicato alla Regione.
 
Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di Credito interessate, potrà essere concesso un anticipo nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del  Fondo regionale, purchè  sia iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.
 
Alla chiusura delle procedure lIstituto o lAzienda di Credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, lintervento della garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino allammontare del 100% della perdita subita in linea capitale, ivi detratti  gli anticipi previsti al comma precedente.
 
Nel caso la Regione abbia anticipato, su domanda dellistituto di credito, il 30% della perdita finale prevista e nel corso della procedura di riscossine coattiva del  credito si verifichi il recupero dello stesso credito, lIstituto di credito è tenuto a rimborsare al Fondo regionale di garanzia la quota ricevuta in anticipo oltre i relativi interessi, regolati al tasso massimo previsto dagli accordi  interbancari  vigenti per il tempo trascorso tra accredito e addebito del medesimo importo.]


(11) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 11

(12) 


[Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la  possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, lIstituto o Azienda di Credito deve darne comunicazione al Comitato e promuovere, previa autorizzazione del Comitato stesso, le ulteriori azioni di recupero delle perdite.
 
Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate dovranno essere ripartite fra il Fondo e lIstituto o lAzienda di credito in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte in linea capitale.]


(12) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 12

(13) 


[Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.]


(13) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 13

(14) 


[Per tutte le variazioni che si volessero apportare alle operazioni già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo e che interessino lo stesso Fondo, gli Istituti di credito dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - per il relativo benestare (ad esempio variazioni delle garanzie che assistono il finanziamento, variazioni nella forma giuridica dellimpresa artigiana o nella composizione sociale, variazione di attività, perdita della qualifica artigiana, ecc.). Gli istituti di credito sono altresì tenuti a segnalare immediatamente alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - i finanziamenti, assistiti dalla garanzia del Fondo, estinti anticipatamente o rinunciati.]


(14) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 14

(15) 


[La garanzia sussidiaria ha decorrenza dal giorno del versamento al  Fondo regionale di  garanzia della trattenuta dello 0,50%, prevista dallart. 7, lett. a) della legge 13 giugno 1978, n. 22 che la banca è tenuta ad operare, una volta tanto, allatto della erogazione sullimporto originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del Fondo.]


(15) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 15

(16) 


[Lammissione, anche parziale, del finanziamento alla garanzia sussidiaria, comunicata alla  banca con apposito modulo è effettuata, sulla base di quanto esposto ed attestato nel modulo di richiesta (cfr. all.to mod. B) di intervento del Fondo alle condizioni e modalità stabilite dalla legge 13 giugno 1978, n. 22, nonché dalle ulteriori delibere  adottate ai sensi dellart. 8 - penultimo comma lett. c) - della predetta legge.]


(16) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 16

(17) 


[Lefficacia della garanzia sussidia è espressamente subordinata alla valida acquisizione delle garanzie indicate nella richiesta di ammissione al Fondo da parte della banca. A questo fine, la banca trasmette alla Regione - Fondo regionale di garanzia - entro sei mesi, salvo proroga, dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, sotto pena di decadenza della garanzia sussidiaria, dichiarazione sostitutiva di documentazione (cfr. all.to mod. C).]


(17) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 17

(18) 


[Lammissione al Fondo regionale di garanzia è subordinata allacquisizione in garanzia dei beni oggetto dei finanziamenti da ammettere alla garanzia sussidiaria.
 
In deroga a tale principio i finanziamenti destinati allacquisto di materie prime e scorte potranno essere proposti con altre sufficienti garanzie.
 
Al fine della conservazione dei beni oggetto di garanzia, limpresa artigiana è tenuta ad assicurare gli stessi presso una primaria compagnia di assicurazione.
 
Quando oggetto di garanzia sono i macchinari, se gli stessi sono infissi al suolo, difficilmente asportabili e quindi inamovibili, per cui necessita espressa conferma della banca, limpresa artigiana potrà proporre, tramite banca, lesonero allassicurazione contro i rischi di furto dei medesimi.
 
Limpresa artigiana potrà, altresì, proporre lesonero dallassicurazione del furto dei beni oggetto del finanziamento nel caso che gli stessi beni siano posti nel proprio laboratorio, annesso alla propria abitazione.]


(18) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 18

(19) 


[Il Comitato viene convocato dal proprio Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata, contenente lordine del  giorno da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun avente diritto.
 
In caso durgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione ed indicante per sommi capi la materia da trattare.
 
Il Comitato è convocato in sessione ordinaria, almeno ogni 15 giorni. In sessione straordinaria, il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno cinque membri.
 
Per la validità delle riunioni occorre lintervento di sette dei suoi membri in prima convocazione ed in seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno a distanza di non meno di due ore dalla prima, la seduta è valida  purchè siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta. Qualora un componente del Comitato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dallincarico ed è sostituito. Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario del Comitato. Il verbale da trascriversi in apposito libro, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
 
Il Comitato, per ogni seduta, è tenuto a comunicare immediatamente allUfficio ragioneria della Regione limporto totale delle operazioni ammesse alle agevolazioni di legge, nonché tutte le variazioni che interessino le disponibilità ed i rischi in essere del Fondo.
 
LUfficio ragioneria, peraltro, dovrà trasmettere al Comitato situazioni trimestrali delle disponibilità ed i  rischi  in essere del Fondo. Tale situazione potrà essere altresì  richiesta  dal Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
 
Il Comitato, nella prima seduta utile, dovrà procedere, fra laltro, ad eleggere il Vice Presidente del Comitato ed a proporre alla Giunta lammontare complessivo dei finanziamenti da ammettere alla garanzia sussidiaria del Fondo per lesercizio 1979.]


(19) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 19

(20) 


[Le dotazioni finanziarie del Fondo saranno depositate presso gli Istituti di credito di cui allart. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, che maggiormente operino nel campo del credito artigiano agevolato.
 
Gli interessi attivi  rivenienti  dagli stessi depositi saranno regolati al tasso annuo massimo previsto dagli accordi interbancari vigenti ed andranno in aumento del medesimo Fondo.
 
La Giunta regionale, su proposta del Comitato del Fondo regionale di garanzia, ove ne ravvisi lopportunità, potrà deliberare investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie del Fondo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli ad esse equiparati.]


(20) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 20

(21) 


[Gli Istituti ed Aziende di credito, nelladempimento delle varie formalità, dovranno scrupolosamente attenersi ai  Mod. A-B- C, allegati alle presenti norme, la cui stampa è curata dagli stessi.]


(21) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 21

(22) 


[I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia durano in carica per il periodo di durata del Consiglio regionale che li ha espressi.
 
I componenti del Comitato restano in carica fino alla loro effettiva sostituzione, anche in presenza della scadenza del previsto periodo.]


(22) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 22

(23) 


[I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie di cui siano venuti  a conoscenza in dipendenza del loro incarico.]


(23) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 23

(24) 


[Non ricorrendo per il Fondo regionale di garanzia attività commerciale, lo stesso potrà avvalersi anche delle seguenti disposizioni statali:
 
- Art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
 
- Art.  4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
 
- Art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
 
- Art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, m. 634.]


(24) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 24

(25) 


[Il  contributo  può  essere  concesso  alle aziende artigiane individuali, od organizzate in forma associativa, che:
 
a) abbiano sede nel territorio della Regione Puglia;
 
b) siano iscritte negli Albi Provinciali istituiti ai sensi  dellart. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
 
c) appartengano ad uno dei settori di categorie artigiane elencati nellart. 26.]


(25) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 25

(26) 


[Sono ammissibili a contributi le sottoindicate spese al netto di IVA:
 
a) le spese per la costruzione, lacquisto, lampliamento e lammodernamento di stabili destinati a laboratori artigiani sempre che le stesse vengano eseguite su terreni di cui lartigiano richiedente ne abbia la disponibilità legale, per almeno 6anni dalla data di presentazione della domanda;
 
b) le spese per  lacquisto di macchinari nuovi, esclusi gli automezzi, e relative attrezzature;
 
c) le spese per gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti, la costruzione di cabine elettriche di trasformazione, lo scavo e trivellazione di pozzi e relative opere di  convogliamento;
 
d) le spese relative agli impianti per la depurazione dellacqua, dellaria, dellambiente;
 
e) le spese per ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la integrità  fisica dei lavoratori.
 
Deve   trattarsi   di   spese   da   effettuarsi   o   che   siano   state   effettuate   non oltre 90 giorni prima della data di presentazione della relativa domanda.
 
Ai fini della determinazione della data di acquisto dei macchinari ed attrezzature fanno fede i documenti di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici.
 
In fase di prima applicazione saranno prese in  esame le domande già presentate o che saranno presentate entro  30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione, le cui spese siano state effettuate a decorrere dall1 luglio 1978 e per le quali, comunque, non sia stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 25 gennaio 1974, n. 7.
 
Nel caso di acquisto di immobili esistenti, il cui contributo regionale è limitato al netto del valore del relativo suolo da determinarsi con perizia stragiudiziale, si fa riferimento alla data dellatto notarile di compravendita.
 
Per le opere murarie dovranno, inoltre, essere adottati i seguenti criteri:
 
1) saranno escluse dal contributo le spese di demolizione totale o parziale dello stabile sul cui suolo venga costruito il fabbricato proposto per il contributo; le opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno; i costi comuni per  immobili con destinazione promiscua;
 
2) i vani scala non potranno essere ammessi al beneficio qualora non siano utilizzati per laccesso ai locali oggetto del contributo;
 
3) nel caso che nella domanda per opere murarie siano compresi locali destinati alla vendita o allesposizione dei prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa  richiedente, gli stessi potranno essere ammessi  al beneficio purchè  la loro superficie non superi il 50% di quella destinata al processo produttivo;
 
4) potranno altresì essere ammessi al contributo i vani destinati a deposito la cui superficie non superi quella destinata al processo produttivo, solo se gli stessi vengano adibiti allimmagazzinaggio di materie prime destinate alla lavorazione dellazienda ovvero di prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa richiedente.
 
I  benefici  d i cui  ai  punti 3-4 sono concessi solo se i locali adibiti a deposito, vendita e/o esposizione sono ubicati nello stesso comune in cui ha sede il laboratorio.
 ]


(26) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 26

(27) 


[Ai sensi e per gli effetti dellart. 10 della legge 13 giugno 1978, n. 22 sono ammesse al contributo le categorie artigiane singole o associate di cui  alla annessa tabella n. 1.
 
Sono escluse dal beneficio di cui al comma a) dellart. 9 della legge13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale (vendita e/o esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio oggetto del contributo regionale.]


(27) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 27

(28) 


[Il contributo in conto capitale per le spese ammissibili, che non potrà superare limporto complessivo di 15 milioni per ciascuna impresa viene concesso nella misura:
 
1) del 40% per tutti gli investimenti di cui ai punti b), c), d), e)  dellart. 25 del presente regolamento;
 
2) del 15% per le opere di cui al punto a) dellart. 25 del presente regolamento.
 
Tale  contributo è  elevabile  al 40% se i laboratori  sono localizzati nelle aree destinate ad  insediamenti  produttivi e nei centri storici limitatamente alle attività di artigianato artistico, purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici adottati.
 
Non sono ammesse al contributo in conto capitale le iniziative comportanti investimenti per importi inferiori a £. 2.000.000.
 
Il contributo è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e regionali a favore delle imprese artigiane e con i contributi sugli interessi.
 
Il contributo in conto capitale non è però cumulabile con altri di uguale natura ottenibili, allo stesso titolo, in virtù di leggi statali e regionali.]


(28) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 28

(29) 


[Le imprese artigiane, per ottenere i benefici previsti nella legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, devono presentare domanda di  ammissione al contributo da compilarsi in duplice copia applicando una sola marca da bollo secondo lallegato schema (cfr. all.to mod. D), diretta al Presidente della Giunta regionale e presentata alla Commissione provinciale per lartigianato competente per territorio che la istruisce in ordine cronologico di arrivo.
 
Alla suddetta domanda deve essere acclusa, in duplice copia, la seguente documentazione di base:
 
1) relazione illustrativa (programma di spesa - parte tecnica, economica, finanziaria)  (cfr. all. mod. F);
 
2) certificato discrizione allAlbo delle imprese artigiane in originale;
 
3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante di non aver presentato domanda né di aver ottenuto altro contributo in conto capitale allo stesso titolo in virtù di altre leggi;
 
4) visure  camerali dalle quali risulti se limpresa artigiana è titolare o meno di licenza di commercio per  vendita negli stessi locali di beni non prodotti direttamente.
 
Alla predetta documentazione va acclusa, in duplice copia, anche la seguente:
 
A) Acquisto macchine e attrezzature.
 
- preventivi o fatture di spesa.
 
B) Acquisto laboratorio.
 
- offerta o atto  preliminare di compravendita o copia registrata dellatto di acquisto unitamente alla perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui insiste il laboratorio;
 
- pianta, prospetto a sezione quotata 1/100 dei locali da acquistare, con destinazione degli  stessi ed ubicazioni dei macchinari;
 
- certificazione comunale attestante se l’investimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli strumenti urbanistici adottati.
 
C) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratorio.
 
- piante, prospetto a sezione quotata in scala 1/100 dellimmobile o parte dellimmobile oggetto della domanda di contributo, regolarmente approvata dai competenti organi comunali e con ubicazione dei macchinari che verranno installati nel laboratorio;
 
- copia conforme alloriginale della concessione edilizia rilasciata a fronte del progetto approvato;
 
- stralcio planimetrico  particellare  in  scala 1/100 della zona nella quale le opere verranno eseguite;
 
- attestato di proprietà o di disponibilità delle aree su cui sarà effettuato linvestimento;
 
- certificazione comunale attestante se linvestimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli strumenti urbanistici adottati;
 
- computo metrico estimativo, contenente il dettaglio dei materiali e strutture da impiegare per le varie categorie di opere da eseguire con esatta rispondenza alle quote indicate nella pianta planimetrica presentata.
 
La  redazione  del  computo  metrico deve essere fatta contabilizzando separatamente i lavori relativi al fabbricato e quelli relativi ad eventuali opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno (viabilità interna, piazzale, ecc.) e con accurata ripartizione dei costi comuni, nel caso di immobile con destinazione promiscua.
 
Nel caso di ammodernamento o ampliamento di laboratori, la relazione illustrativa (Mod. F) e gli elaborati grafici dovranno contenere opportune indicazioni sullo stato degli impianti preesistenti.
 
Tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati dal tecnico redattore e controfirmati dallimpresa richiedente il contributo.
 
D) Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti.
 
- preventivi di spesa ENEL ed EAAP o relativi fatture.
 
E)  Impianti per la depurazione degli scarichi industriali e adozione di misure antinfortunistiche.
 
- descrizione, con elencazione dettagliata degli elementi fondamentali e caratteristiche salienti di ciascun impianto;
 
- preventivi, offerte o fatture delle ditte fornitrici.
 
Per  gli  investimenti   già   effettuati  è  data  facoltà  allimpresa  artigiana  di  presentare  la  domanda  con  lintera documentazione richiesta per la liquidazione del contributo regionale (v. art. 30 del presente regolamento), seguendo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.]
 


(29) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 29

(30) 


[La Commissione provinciale per lartigianato esamina le domande in ordine cronologico di presentazione, accerta la regolarità e la completezza della relativa documentazione in conformità alle presenti direttive ed esprime il proprio motivato parere sulla opportunità delle opere ed iniziative proposte entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
 
Per quanto riguardale domande di contributo per opere murarie, la Commissione  provinciale per lartigianato integrata da un tecnico, designato dalla Regione, controlla la rispondenza dei prezzi indicati nel computo metrico-estimativo, riducendoli qualora essi risultino superiori a quelli vigenti a norma del prezzario aggiornato dellUfficio del Genio Civile, competente per territorio.
 
Ad istruttoria ultimata, entro il termine previsto, la Commissione provinciale per lartigianato trasmette allAssessorato competente la domanda con tutta la documentazione e con il proprio motivato parere.
 
LAssessorato, entro 30 giorni dal ricevimento delle pratiche istruite, proporrà alla Giunta limpegno di spesa relativo e ne darà successivamente comunicazione allimpresa richiedente.
 
Avverso lesclusione delle provvidenze, che dovrà essere  comunicata dallAssessorato allinteressato, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla relativa notifica.
 
Leventuale richiesta motivata di documenti e/o notizie per il completamento della fase istruttoria da parte della CPA o dellAssessorato competente deve essere notificata allinteressato dando allo stesso il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine e persistendo linerzia la pratica si intende archiviata.
 
Ai fini dellappuramento della  data certa, la notifica allinteressato e la risposta dello stesso, devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata e con avviso di ricevimento.]


(30) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 30

(31) 


[Non appena  installati i macchinari e attrezzature, entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione ed eseguite le opere murarie o le altre opere oggetto del contributo entro e non oltre un anno dalla data di provvedimento di concessione, lazienda beneficiaria dovrà trasmettere allAssessorato allartigianato la seguente documentazione in duplice copia:
 
A)    Acquisto macchine ed attrezzature
 
- fatture quietanzate in originale unitamente a due copie delle stesse, dalle quali risulti il numero di matricola dei macchinari acquistati.
 
B) Acquisto laboratorio
 
- copia registrata del contratto di acquisto;
 
- perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui insiste il laboratorio.
 
C) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratorio
 
- dichiarazione del Sindaco attestante la data di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
 
- computo metrico estimativo finale e relative fatture;
 
- perizia giurata dellimpresa costruttrice attestante:
 
1) la congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo finale, in relazione a quelli correnti sul mercato;
 
2) che le opere effettuate sono state realizzate nei limiti, termini e qualità dei materiali descritti nel corrispondente computo metrico estimativo finale.
 
D)  Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti (ENEL - EAAP)
 
- fatture quietanzate in originale, unitamente a due copie delle stesse.
 
E) Impianti per la depurazione degli scarichi industriali ed adozione di misure antinfortunistiche
 
- fatture quietanzate in originale, unitamente a due copie delle stesse, dalle quali risulti leventuale numero di matricola degli impianti acquistati.
 
Alla suindicata documentazione è da aggiungersi:
 
1) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente:
 
- limpegno  di non distogliere dalla loro destinazione le opere murarie e/o i macchinari, le attrezzature e impianti che formano oggetto del contributo, per un periodo rispettivamente di cinque e di tre anni a decorrere dalla data di riscossione del contributo stesso, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessorato competente, pena lobbligo della restituzione di quanto riscosso;
 
- limpegno   di   applicare,   nei   confronti  dei   lavoratori  dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore per lartigianato;
 
- dichiarazione  di  avvenuta  installazione  di macchinari  e attrezzature o di ultimazione delle opere murarie oggetto del contributo /cfr. All. Mod. E).
 
2) Quanto altro possa essere richiesto dal provvedimento di concessione.
 
Le fatture e le quietanze dovranno essere presentate tutte su carta intestata; qualora ciò non fosse possibile, limpresa beneficiaria dovrà provvedere a fare autenticare da un notaio o dal Segretario comunale le firme del fornitore o dellesecutore dei lavori.
 
Per le opere murarie effettuate in economia, in sostituzione del computo metrico estimativo finale e relativa fattura, occorre esibire:
 
- documentazione di spesa sostenuta per materiali impiegati e prestazioni di mano dopera (fatture, ricevute e copia dei libri paga);
 
- perizia stragiudiziale attestante la congruità del costo delle opere da ammettere a contributo.
 
Tutti  i  documenti  di spesa dovranno chiaramente indicare le modalità di pagamento. Per gli acquisti effettuati con pagamento rateale, il contributo verrà percentualmente erogato sulla parte di spesa effettivamente pagata entro i termini di presentazione della documentazione definitiva.
 
Nel caso in cui la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo sia stata già prodotta in fase di presentazione della domanda, lAssessore allartigianato propone alla Giunta regionale lassunzione contestuale dellimpegno e della liquidazione del  contributo.
 
Ad avvenuta liquidazione del contributo, lAssessorato allartigianato provvederà a restituire agli interessati tutta la documentazione di spesa prodotta in originale, dopo aver apposta debita annotazione dei  benefici regionali concessi.]
 


(31) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 31

(32) 


[Gli interessati che abbiano già usufruito dei contributi delle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7 e 13 giugno 1978, n. 22, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate, alle seguenti condizioni:
 
a) siano trascorsi almeno tre anni, per macchinari ed attrezzature, ed almeno cinque anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda di contributo;
 
b) dimostrino di essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle opere ed iniziative oggetto del primo contributo già erogato.]


(32) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 32

(33) 


[Il contributo in conto capitale è revocato nei seguenti casi:
 
1) mancata destinazione totale o parziale dei beni oggetto del contributo;
 
2) inesistenza  dellinvestimento;
 
3) trasferimento dellattività in altra Regione prima che siano trascorsi  i termini di cinque anni per le opere murarie e di tre anni per le macchine e attrezzature dalla data di riscossione del contributo.
 
Il  contributo  viene  altresì  revocato  in  tutto  o  in  parte se le macchine e attrezzature o le opere murarie vengono alienate prima che siano trascorsi  i termini di cui al punto 3) del primo comma.
 
Tale revoca non ha luogo qualora lalienazione sia autorizzata dallAssessorato regionale competente, sentita la Commissione provinciale per lartigianato territorialmente interessata e la Commissione consiliare competente, e sia motivata esclusivamente da:
 
a) ristrutturazione aziendale;
 
b) riconversione aziendale;
 
c) particolari situazioni congiunturali.
 
Per le definizioni di cui alle lett. a) e b) si fa espresso riferimento allart. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; ciascuna proposta sarà riesaminata proporzionando la concessione del contributo regionale al nuovo investimento.]
 


(33) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 33

(34) 


[Qualora, prima della concessione del contributo, si verifichi il decesso dellartigiano, il contributo potrà essere liquidato agli eredi a condizione che questi proseguano lesercizio dellattività artigiana.
 
In tal caso dovrà essere trasmessa allAssessore allartigianato una certificazione della Commissione Provinciale per lartigianato che attesti la prosecuzione dellattività a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.]


(34) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 34

(35) 


[Ad avvenuta liquidazione del contributo, ed entro i termini previsti alla lett. a), secondo comma, dellart. 12 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, lAssessorato allartigianato provvederà, anche con controlli a campione, ad effettuare ispezioni presso le imprese artigiane beneficiarie.]


(35) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 35

(36) 


[Le domande di contributo di cui allart. 14 della legge regionale n. 22 del 1978, qualora non presentate per lanno 1978, debbono pervenire allAssessorato allartigianato entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .]


(36) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 36

(37) 


[Eventuali sostanziali variazioni ai modelli allegati al presente Regolamento saranno  deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore allartigianato, sentita la Commissione consiliare competente; le modifiche da apportare alla Tabella n. 1 e sostanziali variazioni alle convenzioni allegate al presente Regolamento saranno invece approvate dal  Consiglio regionale.]


(37) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


Art. 37

(38) 


[Per quanto non previsto nel presente regolamento e negli allegati, si fa espresso riferimento alla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.]

 




(38) Abrogato dallal.r. 9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r. 10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.”


ALLEGATI


TABELLA 1

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2