Regolamento Regionale 24 maggio 1979, n. 2 Regolamento di attuazione della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22: "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese".(1)
Art. 1(2) [Fino a quando non sarà diversamente stabilito, sulla base della finalità di
sviluppo e delle linee di programmazione regionale, potranno accedere ai
benefici previsti nel titolo I, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane, loro cooperative e
consorzi, regolarmente iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, ai
sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono esclusi dalle
agevolazioni regionali previste dagli articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 1978,
n. 22, i finanziamenti destinati alla costruzione, acquisto, ammodernamento,
ampliamento di immobili da adibirsi a laboratorio e/o deposito al servizio delle
seguenti categorie: a) muratori, pavimentatori e opere stradali,
piccoli lavori di costruzione e riparazione edili, stuccatori, verniciatori,
imbianchini; b) autotrasportatori e ausiliari; c) fotografi e
affini; d) barbieri, parrucchieri e servizi per ligiene e la
pulizia; e) ottici e odontotecnici; f) tessitori, ricamatrici e
abbigliamento, per imprese con meno di tre addetti; g) imprese artigiane
che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale (vendite e/o
esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio
artigiano.]
Art. 2(3) [Ai sensi dellart. 3 della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, i rapporti fra Regione e Cassa per il
credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione (cfr.
allegato n. 1) da stipularsi entro 30 giorni dalla approvazione delle presenti
norme. Per lammissione al contributo a carico del conferimento
regionale di cui allart. 3 della legge, va presentata domanda in conformità a
quanto sancito dallart. 4 della legge. Nellipotesi di esaurimento dei
fondi statali, la Giunta regionale, con apposita delibera, autorizzerà
lestensione del contributo regionale in conto interessi sullintero importo del
finanziamento.]
Art. 3(4) [Le richieste di ammissione dei prefinanziamenti alle agevolazioni di legge
vengono presentate alla Regione Puglia - Assessorato allArtigianato - dagli
Istituti ed Aziende di credito su domanda delle imprese artigiane (cfr. allegato
mod. A). Ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, lIstituto
di credito trasmetterà periodicamente alla Regione quanto segue in duplice
copia: - domande di prefinanziamento accolte;
- elenco riassuntivo
delle operazioni eseguite indicando per ognuna di esse limporto degli interessi
a carico della Regione.
Le competenze agli Istituti di Credito, per
la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate entro tre mesi dalla data di presentazione della predetta documentazione. Ogni
altra condizione verrà precisata nellapposita convenzione da stipularsi come
previsto allart. 5 della stessa legge regionale (cfr. all. n. 2).]
Art. 4(5) [Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta regionale, su proposta del
Comitato di cui allart. 8 della legge 13 giugno 1978, n. 22, delibera
lammontare annuo complessivo dei finanziamenti che il Comitato potrà ammettere
nellesercizio immediatamente successivo alla garanzia sussidiaria del Fondo,
in relazione alle disponibilità ed ai rischi in essere. Lo stesso
Comitato, nei limiti del plafond annuale deliberato dalla Giunta regionale ed
entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna domanda di ammissione al Fondo,
delibera e comunica gli Istituti ed Aziende di credito proponenti le relative
determinazioni. Per lesercizio 1979, la Giunta regionale delibererà il
rispettivo plafond entro 30 giorni dalla relativa proposta del
Comitato. Per la copertura delle perdite reclamate dagli Istituti ed
Aziende di credito, sia di anticipo del 30% che del saldo totale della perdita
finale subita, il Comitato, dopo le proprie determinazioni, propone alla Giunta
regionale limpegno di spesa relativa.]
Art. 5(6) [Le richieste di ammissione dei finanziamenti alla garanzia del Fondo vengono
presentate in duplice copia alla Regione - Comitato del Fondo Regione di
Garanzia - dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda delle imprese
artigiane (cfr. all.to mod. B). Ciascuna richiesta dovrà essere corredata del
certificato di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane, in originale,
dellestratto della delibera di concessione del credito, anche se condizionata
alla ammissione alla garanzia del Fondo, nonché da dettagliate e documentate
informazioni sulla situazione patrimoniale dellimpresa beneficiaria e sulle
garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la
destinazione, limporto, la durata ed il piano di ammortamento del prestito. Le
altre formalità saranno determinate dal Comitato.]
Art. 6(7) [Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i finanziamenti
che: - siano effettuati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 Capo
6° e successive modificazioni, e siano ammessi in via definitiva al contributo
statale e/o regionale nel pagamento degli interessi secondo le norme
regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane; - non godano di altre
analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o della Regione; -
non siano assicurati, in tutto o in parte, presso terzi.]
Art. 7(8) [Lesame di merito delle singole domande, ai fini della loro ammissione anche
parziale verrà effettuata dal Comitato sulla base della documentazione
informativa di cui al precedente articolo 5 e delle ulteriori formalità
richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il finanziamento e alla
situazione dellIstituto o Azienda di credito richiedente.]
Art. 8(9) [La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo limpresa
osservato lobbligo essenziale della destinazione del prestito, lIstituto o
Azienda di credito sia gravemente inadempiente allobbligo del periodico
controllo della destinazione sancito nelle norme regolamentari e contrattuali
che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese
artigiane. Al suddetto fine si considera grave inadempimento
dellIstituto o Aziende di credito il mancato invio al Comitato di apposita
comunicazione entro 30 giorni dalla data in cui lIstituto di credito è venuto
a conoscenza della stessa inosservanza. La garanzia del Fondo non avrà
altresì efficacia qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato
adempimento, da parte dellIstituto o Azienda di credito, delle azioni, cautele
o garanzie per il recupero del credito.]
Art. 9(10) [Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito,
lIstituto o Azienda di credito deve darne comunicazione al Comitato con
lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data
dellinadempimento. Tale termine è perentorio agli effetti della
efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.]
Art. 10(11) [Linizio delle procedure di riscossione coattiva del credito alle quali gli
Istituti o Aziende di Credito sono tenuti, ai sensi e per gli effetti dellart.
6 della legge
13 giugno 1978, n. 22, dovrà essere immediatamente comunicato alla
Regione. Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di Credito
interessate, potrà essere concesso un anticipo nella misura massima del 30%
della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla
garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia iniziata la procedura di
riscossione coattiva del credito. Alla chiusura delle procedure
lIstituto o lAzienda di Credito potrà richiedere, previa dimostrazione
documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, lintervento della
garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino allammontare del 100%
della perdita subita in linea capitale, ivi detratti gli anticipi previsti al
comma precedente. Nel caso la Regione abbia anticipato, su domanda
dellistituto di credito, il 30% della perdita finale prevista e nel corso della
procedura di riscossine coattiva del credito si verifichi il recupero dello
stesso credito, lIstituto di credito è tenuto a rimborsare al Fondo regionale
di garanzia la quota ricevuta in anticipo oltre i relativi interessi, regolati
al tasso massimo previsto dagli accordi interbancari vigenti per il tempo
trascorso tra accredito e addebito del medesimo importo.]
Art. 11(12) [Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale
del debitore faccia ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali
azioni nei suoi confronti, lIstituto o Azienda di Credito deve darne
comunicazione al Comitato e promuovere, previa autorizzazione del Comitato
stesso, le ulteriori azioni di recupero delle perdite. Le somme che
dovessero essere in tal modo recuperate dovranno essere ripartite fra il Fondo e
lIstituto o lAzienda di credito in misura proporzionale alle perdite
rispettivamente sofferte in linea capitale.]
Art. 12(13) [Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le perdite derivanti da stato
di guerra, ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, sommosse, tumulti,
eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.]
Art. 13(14) [Per tutte le variazioni che si volessero apportare alle operazioni già assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo e che interessino lo stesso Fondo, gli
Istituti di credito dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Regione -
Comitato del Fondo regionale di garanzia - per il relativo benestare (ad esempio
variazioni delle garanzie che assistono il finanziamento, variazioni nella forma
giuridica dellimpresa artigiana o nella composizione sociale, variazione di
attività, perdita della qualifica artigiana, ecc.). Gli istituti di credito sono
altresì tenuti a segnalare immediatamente alla Regione - Comitato del Fondo
regionale di garanzia - i finanziamenti, assistiti dalla garanzia del Fondo,
estinti anticipatamente o rinunciati.]
Art. 14(15) [La garanzia sussidiaria ha decorrenza dal giorno del versamento al Fondo
regionale di garanzia della trattenuta dello 0,50%, prevista dallart. 7, lett.
a) della legge
13 giugno 1978, n. 22 che la banca è tenuta ad operare, una volta tanto,
allatto della erogazione sullimporto originario in linea capitale dei
finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del Fondo.]
Art. 15(16) [Lammissione, anche parziale, del finanziamento alla garanzia sussidiaria,
comunicata alla banca con apposito modulo è effettuata, sulla base di quanto
esposto ed attestato nel modulo di richiesta (cfr. all.to mod. B) di intervento
del Fondo alle condizioni e modalità stabilite dalla legge
13 giugno 1978, n. 22, nonché dalle ulteriori delibere adottate ai sensi
dellart. 8 - penultimo comma lett. c) - della predetta legge.]
Art. 16(17) [Lefficacia della garanzia sussidia è espressamente subordinata alla valida
acquisizione delle garanzie indicate nella richiesta di ammissione al Fondo da
parte della banca. A questo fine, la banca trasmette alla Regione - Fondo
regionale di garanzia - entro sei mesi, salvo proroga, dalla data di
stipulazione del contratto di finanziamento, sotto pena di decadenza della
garanzia sussidiaria, dichiarazione sostitutiva di documentazione (cfr. all.to
mod. C).]
Art. 17(18) [Lammissione al Fondo regionale di garanzia è subordinata allacquisizione in
garanzia dei beni oggetto dei finanziamenti da ammettere alla garanzia
sussidiaria. In deroga a tale principio i finanziamenti destinati
allacquisto di materie prime e scorte potranno essere proposti con altre
sufficienti garanzie. Al fine della conservazione dei beni oggetto di
garanzia, limpresa artigiana è tenuta ad assicurare gli stessi presso una
primaria compagnia di assicurazione. Quando oggetto di garanzia sono i
macchinari, se gli stessi sono infissi al suolo, difficilmente asportabili e
quindi inamovibili, per cui necessita espressa conferma della banca, limpresa
artigiana potrà proporre, tramite banca, lesonero allassicurazione contro i
rischi di furto dei medesimi. Limpresa artigiana potrà, altresì,
proporre lesonero dallassicurazione del furto dei beni oggetto del
finanziamento nel caso che gli stessi beni siano posti nel proprio laboratorio,
annesso alla propria abitazione.]
Art. 18(19) [Il Comitato viene convocato dal proprio Presidente o, in caso di impedimento,
dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata, contenente lordine del
giorno da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione,
al domicilio di ciascun avente diritto. In caso durgenza, la
convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima
della riunione ed indicante per sommi capi la materia da trattare. Il
Comitato è convocato in sessione ordinaria, almeno ogni 15 giorni. In sessione
straordinaria, il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno cinque
membri. Per la validità delle riunioni occorre lintervento di sette dei
suoi membri in prima convocazione ed in seconda convocazione, che può aver luogo
lo stesso giorno a distanza di non meno di due ore dalla prima, la seduta è
valida purchè siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni del
Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità,
nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o, in assenza, del Vice
Presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta. Qualora un
componente del Comitato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive, decade dallincarico ed è sostituito. Di ciascuna riunione viene
redatto il verbale a cura del Segretario del Comitato. Il verbale da
trascriversi in apposito libro, è firmato dal Presidente e dal
Segretario. Il Comitato, per ogni seduta, è tenuto a comunicare
immediatamente allUfficio ragioneria della Regione limporto totale delle
operazioni ammesse alle agevolazioni di legge, nonché tutte le variazioni che
interessino le disponibilità ed i rischi in essere del Fondo. LUfficio
ragioneria, peraltro, dovrà trasmettere al Comitato situazioni trimestrali delle
disponibilità ed i rischi in essere del Fondo. Tale situazione potrà essere
altresì richiesta dal Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità. Il Comitato, nella prima seduta utile, dovrà procedere, fra
laltro, ad eleggere il Vice Presidente del Comitato ed a proporre alla Giunta
lammontare complessivo dei finanziamenti da ammettere alla garanzia sussidiaria
del Fondo per lesercizio 1979.]
Art. 19(20) [Le dotazioni finanziarie del Fondo saranno depositate presso gli Istituti di
credito di cui allart. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni, che maggiormente operino nel campo del credito
artigiano agevolato. Gli interessi attivi rivenienti dagli stessi
depositi saranno regolati al tasso annuo massimo previsto dagli accordi
interbancari vigenti ed andranno in aumento del medesimo Fondo. La
Giunta regionale, su proposta del Comitato del Fondo regionale di garanzia, ove
ne ravvisi lopportunità, potrà deliberare investimenti di particolari aliquote
delle dotazioni finanziarie del Fondo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
o in cartelle fondiarie o in titoli ad esse equiparati.]
Art. 20(21) [Gli Istituti ed Aziende di credito, nelladempimento delle varie formalità,
dovranno scrupolosamente attenersi ai Mod. A-B- C, allegati alle presenti
norme, la cui stampa è curata dagli stessi.]
Art. 21(22) [I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia durano in carica per
il periodo di durata del Consiglio regionale che li ha espressi. I
componenti del Comitato restano in carica fino alla loro effettiva sostituzione,
anche in presenza della scadenza del previsto periodo.]
Art. 22(23) [I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia sono tenuti alla
massima riservatezza in ordine a tutte le notizie di cui siano venuti a
conoscenza in dipendenza del loro incarico.]
Art. 23(24) [Non ricorrendo per il Fondo regionale di garanzia attività commerciale, lo
stesso potrà avvalersi anche delle seguenti disposizioni statali: - Art.
51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - Art. 4 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 - Art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 -
Art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, m. 634.]
Art. 24(25) [Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, od
organizzate in forma associativa, che: a) abbiano sede nel territorio
della Regione Puglia; b) siano iscritte negli Albi Provinciali istituiti
ai sensi dellart. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860; c)
appartengano ad uno dei settori di categorie artigiane elencati nellart. 26.]
Art. 25(26) [Sono ammissibili a contributi le sottoindicate spese al netto di IVA: a)
le spese per la costruzione, lacquisto, lampliamento e lammodernamento di
stabili destinati a laboratori artigiani sempre che le stesse vengano eseguite
su terreni di cui lartigiano richiedente ne abbia la disponibilità legale, per
almeno 6anni dalla data di presentazione della domanda; b) le spese per
lacquisto di macchinari nuovi, esclusi gli automezzi, e relative
attrezzature; c) le spese per gli allacciamenti elettrici, idrici e
fognanti, la costruzione di cabine elettriche di trasformazione, lo scavo e
trivellazione di pozzi e relative opere di convogliamento; d) le spese
relative agli impianti per la depurazione dellacqua, dellaria,
dellambiente; e) le spese per ladozione di misure antinfortunistiche
atte a salvaguardare la vita e la integrità fisica dei
lavoratori.
Deve trattarsi di spese da effettuarsi o che
siano state effettuate non oltre 90 giorni prima della data di
presentazione della relativa domanda. Ai fini della determinazione della
data di acquisto dei macchinari ed attrezzature fanno fede i documenti di spesa
rilasciati dalle ditte fornitrici. In fase di prima applicazione saranno
prese in esame le domande già presentate o che saranno presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino
Ufficiale della Regione, le cui spese siano state effettuate a decorrere dall1
luglio 1978 e per le quali, comunque, non sia stata presentata domanda di
contributo ai sensi della legge 25 gennaio 1974, n. 7. Nel caso di
acquisto di immobili esistenti, il cui contributo regionale è limitato al netto
del valore del relativo suolo da determinarsi con perizia stragiudiziale, si fa
riferimento alla data dellatto notarile di compravendita. Per le opere
murarie dovranno, inoltre, essere adottati i seguenti criteri: 1)
saranno escluse dal contributo le spese di demolizione totale o parziale dello
stabile sul cui suolo venga costruito il fabbricato proposto per il contributo;
le opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno; i costi comuni
per immobili con destinazione promiscua; 2) i vani scala non potranno
essere ammessi al beneficio qualora non siano utilizzati per laccesso ai locali
oggetto del contributo; 3) nel caso che nella domanda per opere murarie
siano compresi locali destinati alla vendita o allesposizione dei prodotti
fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa richiedente, gli stessi potranno
essere ammessi al beneficio purchè la loro superficie non superi il 50% di
quella destinata al processo produttivo;
4) potranno altresì essere
ammessi al contributo i vani destinati a deposito la cui superficie non superi
quella destinata al processo produttivo, solo se gli stessi vengano adibiti
allimmagazzinaggio di materie prime destinate alla lavorazione dellazienda
ovvero di prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa
richiedente.
I benefici d i cui ai punti 3-4 sono concessi solo se i
locali adibiti a deposito, vendita e/o esposizione sono ubicati nello stesso
comune in cui ha sede il laboratorio. ]
Art. 26(27) [Ai sensi e per gli effetti dellart. 10 della legge 13 giugno 1978, n. 22 sono
ammesse al contributo le categorie artigiane singole o associate di cui alla
annessa tabella n. 1. Sono escluse dal beneficio di cui al comma a)
dellart. 9 della legge13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane che svolgano
contemporaneamente anche attività commerciale (vendita e/o esposizione di beni
non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio oggetto del contributo
regionale.]
Art. 27(28) [Il contributo in conto capitale per le spese ammissibili, che non potrà superare
limporto complessivo di 15 milioni per ciascuna impresa viene concesso nella
misura: 1) del 40% per tutti gli investimenti di cui ai punti b), c),
d), e) dellart. 25 del presente regolamento; 2) del 15% per le opere
di cui al punto a) dellart. 25 del presente regolamento.
Tale
contributo è elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici limitatamente alle
attività di artigianato artistico, purchè tali aree siano delimitate dagli
strumenti urbanistici adottati. Non sono ammesse al contributo in conto
capitale le iniziative comportanti investimenti per importi inferiori a £.
2.000.000. Il contributo è compatibile con le agevolazioni creditizie
previste da leggi nazionali e regionali a favore delle imprese artigiane e con i
contributi sugli interessi. Il contributo in conto capitale non è però
cumulabile con altri di uguale natura ottenibili, allo stesso titolo, in virtù
di leggi statali e regionali.]
Art. 28(29) [Le imprese artigiane, per ottenere i benefici previsti nella legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, devono presentare domanda di ammissione al
contributo da compilarsi in duplice copia applicando una sola marca da bollo
secondo lallegato schema (cfr. all.to mod. D), diretta al
Presidente della Giunta regionale e presentata alla Commissione provinciale per
lartigianato competente per territorio che la istruisce in ordine cronologico
di arrivo. Alla suddetta domanda deve essere acclusa, in duplice copia,
la seguente documentazione di base: 1) relazione illustrativa (programma
di spesa - parte tecnica, economica, finanziaria) (cfr. all. mod.
F); 2) certificato discrizione allAlbo delle imprese
artigiane in originale; 3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
attestante di non aver presentato domanda né di aver ottenuto altro contributo
in conto capitale allo stesso titolo in virtù di altre leggi; 4) visure
camerali dalle quali risulti se limpresa artigiana è titolare o meno di licenza
di commercio per vendita negli stessi locali di beni non prodotti
direttamente.
Alla predetta documentazione va acclusa, in duplice copia,
anche la seguente: A) Acquisto macchine e
attrezzature. - preventivi o fatture di
spesa.
- offerta o
atto preliminare di compravendita o copia registrata dellatto di acquisto
unitamente alla perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui
insiste il laboratorio; - pianta, prospetto a sezione quotata 1/100 dei
locali da acquistare, con destinazione degli stessi ed ubicazioni dei
macchinari; - certificazione comunale attestante se l’investimento, per
le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per
altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli
strumenti urbanistici adottati.
C) Costruzione, ampliamento,
ammodernamento di laboratorio. - piante, prospetto a sezione
quotata in scala 1/100 dellimmobile o parte dellimmobile oggetto della domanda
di contributo, regolarmente approvata dai competenti organi comunali e con
ubicazione dei macchinari che verranno installati nel laboratorio; -
copia conforme alloriginale della concessione edilizia rilasciata a fronte del
progetto approvato; - stralcio planimetrico particellare in scala
1/100 della zona nella quale le opere verranno eseguite; - attestato di
proprietà o di disponibilità delle aree su cui sarà effettuato
linvestimento; - certificazione comunale attestante se linvestimento,
per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per
altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli
strumenti urbanistici adottati; - computo metrico estimativo, contenente
il dettaglio dei materiali e strutture da impiegare per le varie categorie di
opere da eseguire con esatta rispondenza alle quote indicate nella pianta
planimetrica presentata.
La redazione del computo metrico deve
essere fatta contabilizzando separatamente i lavori relativi al fabbricato e
quelli relativi ad eventuali opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di
contorno (viabilità interna, piazzale, ecc.) e con accurata ripartizione dei
costi comuni, nel caso di immobile con destinazione promiscua. Nel caso
di ammodernamento o ampliamento di laboratori, la relazione illustrativa
(Mod. F) e gli elaborati grafici dovranno contenere opportune
indicazioni sullo stato degli impianti preesistenti. Tutti gli elaborati
dovranno essere datati e firmati dal tecnico redattore e controfirmati
dallimpresa richiedente il contributo. D) Allacciamenti
elettrici, idrici e fognanti. - preventivi di spesa ENEL ed
EAAP o relativi fatture.
E) Impianti per la depurazione degli
scarichi industriali e adozione di misure antinfortunistiche. -
descrizione, con elencazione dettagliata degli elementi fondamentali e
caratteristiche salienti di ciascun impianto; - preventivi, offerte o
fatture delle ditte fornitrici.
Per gli investimenti già
effettuati è data facoltà allimpresa artigiana di presentare la
domanda con lintera documentazione richiesta per la liquidazione del
contributo regionale (v. art. 30 del presente regolamento), seguendo le modalità
di cui al primo comma del presente articolo.]
Art. 29(30) [La Commissione provinciale per lartigianato esamina le domande in ordine
cronologico di presentazione, accerta la regolarità e la completezza della
relativa documentazione in conformità alle presenti direttive ed esprime il
proprio motivato parere sulla opportunità delle opere ed iniziative proposte
entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Per quanto
riguardale domande di contributo per opere murarie, la Commissione provinciale
per lartigianato integrata da un tecnico, designato dalla Regione, controlla la
rispondenza dei prezzi indicati nel computo metrico-estimativo, riducendoli
qualora essi risultino superiori a quelli vigenti a norma del prezzario
aggiornato dellUfficio del Genio Civile, competente per territorio. Ad
istruttoria ultimata, entro il termine previsto, la Commissione provinciale per
lartigianato trasmette allAssessorato competente la domanda con tutta la
documentazione e con il proprio motivato parere. LAssessorato, entro 30
giorni dal ricevimento delle pratiche istruite, proporrà alla Giunta limpegno
di spesa relativo e ne darà successivamente comunicazione allimpresa
richiedente. Avverso lesclusione delle provvidenze, che dovrà essere
comunicata dallAssessorato allinteressato, è ammesso ricorso al Presidente
della Giunta regionale entro 30 giorni dalla relativa
notifica. Leventuale richiesta motivata di documenti e/o notizie per il
completamento della fase istruttoria da parte della CPA o dellAssessorato
competente deve essere notificata allinteressato dando allo stesso il termine
di 60 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine e persistendo
linerzia la pratica si intende archiviata. Ai fini dellappuramento
della data certa, la notifica allinteressato e la risposta dello stesso,
devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata e con avviso di
ricevimento.]
Art. 30(31) [Non appena installati i macchinari e attrezzature, entro e non oltre 6 mesi
dalla data del provvedimento di concessione ed eseguite le opere murarie o le
altre opere oggetto del contributo entro e non oltre un anno dalla data di
provvedimento di concessione, lazienda beneficiaria dovrà trasmettere
allAssessorato allartigianato la seguente documentazione in duplice
copia: A) Acquisto macchine ed
attrezzature - fatture quietanzate in originale unitamente a
due copie delle stesse, dalle quali risulti il numero di matricola dei
macchinari acquistati.
- copia registrata del contratto di
acquisto; - perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui
insiste il laboratorio.
C) Costruzione, ampliamento,
ammodernamento di laboratorio - dichiarazione del Sindaco
attestante la data di ultimazione dei lavori e certificato di
agibilità; - computo metrico estimativo finale e relative
fatture; - perizia giurata dellimpresa costruttrice
attestante:
1) la congruità dei prezzi indicati nel computo metrico
estimativo finale, in relazione a quelli correnti sul mercato;
2) che le
opere effettuate sono state realizzate nei limiti, termini e qualità dei
materiali descritti nel corrispondente computo metrico estimativo
finale.
D) Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti (ENEL -
EAAP) - fatture quietanzate in originale, unitamente a due
copie delle stesse.
E) Impianti per la depurazione degli
scarichi industriali ed adozione di misure antinfortunistiche -
fatture quietanzate in originale, unitamente a due copie delle stesse, dalle
quali risulti leventuale numero di matricola degli impianti
acquistati.
Alla suindicata documentazione è da aggiungersi: 1)
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente: - limpegno di
non distogliere dalla loro destinazione le opere murarie e/o i macchinari, le
attrezzature e impianti che formano oggetto del contributo, per un periodo
rispettivamente di cinque e di tre anni a decorrere dalla data di riscossione
del contributo stesso, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta
dellAssessorato competente, pena lobbligo della restituzione di quanto
riscosso; - limpegno di applicare, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro in vigore per lartigianato; -
dichiarazione di avvenuta installazione di macchinari e attrezzature o di
ultimazione delle opere murarie oggetto del contributo /cfr. All. Mod.
E).
2) Quanto altro possa essere richiesto dal provvedimento di
concessione. Le fatture e le quietanze dovranno essere presentate tutte
su carta intestata; qualora ciò non fosse possibile, limpresa beneficiaria
dovrà provvedere a fare autenticare da un notaio o dal Segretario comunale le
firme del fornitore o dellesecutore dei lavori. Per le opere murarie
effettuate in economia, in sostituzione del computo metrico estimativo finale e
relativa fattura, occorre esibire: - documentazione di spesa sostenuta
per materiali impiegati e prestazioni di mano dopera (fatture, ricevute e copia
dei libri paga); - perizia stragiudiziale attestante la congruità del
costo delle opere da ammettere a contributo.
Tutti i documenti di
spesa dovranno chiaramente indicare le modalità di pagamento. Per gli acquisti
effettuati con pagamento rateale, il contributo verrà percentualmente erogato
sulla parte di spesa effettivamente pagata entro i termini di presentazione
della documentazione definitiva. Nel caso in cui la documentazione
richiesta per la liquidazione del contributo sia stata già prodotta in fase di
presentazione della domanda, lAssessore allartigianato propone alla Giunta
regionale lassunzione contestuale dellimpegno e della liquidazione del
contributo. Ad avvenuta liquidazione del contributo, lAssessorato
allartigianato provvederà a restituire agli interessati tutta la documentazione
di spesa prodotta in originale, dopo aver apposta debita annotazione dei
benefici regionali concessi.]
Art. 31(32) a) siano trascorsi almeno tre anni, per macchinari ed
attrezzature, ed almeno cinque anni per le opere murarie dalla data di
presentazione della precedente domanda di contributo; b) dimostrino di
essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle opere ed iniziative oggetto
del primo contributo già erogato.]
Art. 32(33) [Il contributo in conto capitale è revocato nei seguenti casi: 1) mancata
destinazione totale o parziale dei beni oggetto del contributo; 2)
inesistenza dellinvestimento; 3) trasferimento dellattività in altra
Regione prima che siano trascorsi i termini di cinque anni per le opere murarie
e di tre anni per le macchine e attrezzature dalla data di riscossione del
contributo.
Il contributo viene altresì revocato in tutto o in
parte se le macchine e attrezzature o le opere murarie vengono alienate prima
che siano trascorsi i termini di cui al punto 3) del primo comma. Tale
revoca non ha luogo qualora lalienazione sia autorizzata dallAssessorato
regionale competente, sentita la Commissione provinciale per lartigianato
territorialmente interessata e la Commissione consiliare competente, e sia
motivata esclusivamente da: a) ristrutturazione aziendale; b)
riconversione aziendale; c) particolari situazioni
congiunturali.
Per le definizioni di cui alle lett. a) e b) si fa
espresso riferimento allart. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; ciascuna
proposta sarà riesaminata proporzionando la concessione del contributo regionale
al nuovo investimento.]
Art. 33(34) [Qualora, prima della concessione del contributo, si verifichi il decesso
dellartigiano, il contributo potrà essere liquidato agli eredi a condizione che
questi proseguano lesercizio dellattività artigiana. In tal caso dovrà
essere trasmessa allAssessore allartigianato una certificazione della
Commissione Provinciale per lartigianato che attesti la prosecuzione
dellattività a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.]
Art. 34(35) [Ad avvenuta liquidazione del contributo, ed entro i termini previsti alla lett.
a), secondo comma, dellart. 12 della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, lAssessorato allartigianato provvederà,
anche con controlli a campione, ad effettuare ispezioni presso le imprese
artigiane beneficiarie.]
Art. 35(36) [Le domande di contributo di cui allart. 14 della legge
regionale n. 22 del 1978, qualora non presentate per lanno 1978, debbono
pervenire allAssessorato allartigianato entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento .]
Art. 36(37) [Eventuali sostanziali variazioni ai modelli allegati al presente Regolamento
saranno deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allartigianato, sentita la Commissione consiliare competente; le modifiche da
apportare alla Tabella n. 1 e sostanziali variazioni alle convenzioni allegate
al presente Regolamento saranno invece approvate dal Consiglio regionale.]
Art. 37(38) [Per quanto non previsto nel presente regolamento e negli allegati, si fa
espresso riferimento alla legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22.]
ALLEGATI TABELLA 1 ALLEGATO N. 1 ALLEGATO N. 2
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