Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 11 Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 5 settembre 1972.(1)
Art. 1(2) [A decorrere dall 1- 1- 79 ai
Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali
di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l organo di controllo, e
dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del
collegio.
Per i viaggi effettuati con
mezzo proprio e dovuta una indennita forfetaria in ragione di 1/ 5 del costo di un litro di benzina super
vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso di eventuali pedaggi
autostradali.]
Art. 2(3) (4) [ Ai Presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, e corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17/ 7/ 1979, n. 42 . Ai fini dell applicazione del comma precedente, i Presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del piu alto livello retributivo funzionale.]
Art. 3(5)
Art. 4(6) [Al pagamento delle spese
ed alle indennita previste dalla presente legge provvedera il Servizio Cassa
Economale istituito presso l Ufficio Provveditorato - Economato della Regione
attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei
limiti e con le modalita stabiliti dalla LR 25 gennaio 1977, n. 2.]
Art. 5(7) [L onere derivante
dall applicazione della presente legge pari a L. 30 milioni per il 1979, trova
copertura sul Cap. 36 Spese per i componenti i Comitati di controllo -
LLRR n.12/ 72 e 5/ 73 - SO , del
Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1979, approvato con LR n. 31 del 6- 6- 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di
previsione.]
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