Anno 1980
Numero 8
Data 17/01/1980
Abrogato
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 7 del 25 gennaio 1980. Legge abrogata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge regionale del 24/7/2012, n. 22
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Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 8

Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012art. 3


Art. 1

(2) 


[È istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del Consiglio e della Giunta (3) nella materia “urbanistica” trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012,  art. 3
(3) L'art. 53 della l.r. 56/80 estende la consulenza tecnico-amministrativa agli enti sub-regionali e locali


Art. 2

(4) (5) 


[Il parere del Comitato Urbanistico Regionale e obbligato su:

a) il piano urbanistico territoriale di cui allart. 4  dello Statuto della Regione Puglia;

b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali e plurisettoriali, nonche e piani ASI;

c) i piani paesaggistici;

d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;

f) i piani di trasferimento degli abitati;

g) i piani urbanistici delle comunita montane di cui all art. 7 della legge 3- 12- 1971, n.1102;

h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti punti, escluse quelle di cui allart. 1  della legge statale 3- 1- 1978, n. 1;

i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere;

l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 17- 8- 1942, n.1150.]  



(4) Articolo abrogato dalla l.r. 56/80, art. 52.
(5) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012,  art. 3


Art. 3

(6) 


[1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:

a)    tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;

b)    due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;

c)    sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;

d)    sette membri designati dal Consiglio regionale;

e)    il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;

f)      un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente.  ((8) )

2. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. (7) 

3. Un funzionario, designato dallAssessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

4. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

7. Con lavviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti dallo.d.g..

8. Qualora lorgano regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato Urbanistico Regionale, dovrà motivare le proprie determinazioni.

9. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

10. Ai componenti del Comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delleventuale pedaggio autostradale. (9)  ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012,  art. 3
(7) Il Comitato già prorogato con la l.r. 1/2004, art. 46, è stato ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2005 dall’art. 58 della l.r. 1/2005
(8) Comma già sostituito dalla l.r. 56/80, art. 52, è stato così nuovamente sostituito dalla l.r. 18/2009, art. 1. Vedi l’art. 2 della medesima legge che così dispone: “Art. 2   1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro”
(9) Comma così sostituito dalla l.r. 17/98, art. 1


Art. 4

(10) 


[Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti allo.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone allinfuori dei componenti e del Segretario del Comitato.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012,  art. 3


Art. 5

(11) 


 [LAssessore allUrbanistica, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Lassessore regionale allUrbanistica è tenuto ad inviare al C.U.R., per il parere di cui allart. 2 della presente legge, gli atti tecnico-amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione istruttoria dellUfficio regionale competente.]




(11) Legge abrogata dalla l.r. 22/2012,  art. 3