Legge Regionale 22 giugno 1981, n. 32
Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.(1)
E istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.
Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell Ufficio Provveditorato – Economato della Giunta regionale, ai sensi della LR 25- 1- 77, n. 2.
La Giunta regionale provvede trimestralmente all approvazione del rendiconto.
Alla spesa derivante dall applicazione della presente legge, ammontante per l anno 1981 a L. 20.000.000, si fa fronte con le disponibilita previste al Cap. 00126 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981.
Gli oneri relativi agli anni 1982 e successivi trovano copertura nei Bilanci successivi.