Anno 1981
Numero 50
Data 31/08/1981
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O.
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Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 50

Provvedimenti urgenti per il completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.



Art. 1


Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla L.R. 21.6.80, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dellentrata in vigore della presente legge, purchè gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22.4.1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con lIstituto mutuante latto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto lassegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse. (1) 

Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla legge statale n. 167 del 18.4.1962 e fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal terzo comma dellart. 1 della legge regionale n. 76 del 21.6.1980, purchè i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 22.4.1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con lIstituzione mutuante latto di erogazione e quietanza finale. (2) 

I mutui integrativi e suppletivi, concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dellart. 1 della L.R. 21 giugno 1980, n. 76 e del presente articolo, avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



(1) Comma così sostituito dalla l.r. 3/83, art. 12
(2) Comma sostituito dalla l.r. 3/83, art. 2, e successivamente modificato dalla l.r. 6/84, art. 7.


Art. 2


Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30.4.1979, a richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purchè gli stessi siano stati localizzati nellambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18.4.1962, n. 167.

Per le suddette Cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dellentrata in vigore della legge statale n. 457 del 5.8.1978, purchè i relativi progetti risultino presentati precedentemente a tale data.

I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5.8.1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 dell1.2.1977.




Art. 3

(3) 


Il primo comma dell art. 1 della L. R. n. 76 del 21- 6- 1980 e sostituito dal seguente:

Ai programmi costruttivi di cui alla LR n. 3 dell 1- 2- 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l ammissibilita alla concessione del mutuo e l ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalita di ammortamento, l indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo.

In base alle disponibilita di bilancio la Giunta regionale potra concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile.

Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrispondera agli Istituti di Credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell art. 18 della legge statale n. 457 del 5- 8- 1978.

Al secondo comma dell art. 1 della legge regionale n. 76 del 21- 6- 80 sono soppresse le parole alla data di entrata in vigore della presente legge.



(3) Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 76/80


Art. 4


Il primo comma dell art. 2 della legge regionale n. 76/ 1980 e sostituito dal seguente:

La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all art. 2 della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979 e disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5- 8- 1978 e n. 25 del 15- 2- 1980 con le modalita previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della Giunta regionale del 20- 7- 79, n. 4172 .

Al terzo comma dell art. 2 della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979, alle parole << ammortizzabili nel termine minimo di 2 anni >> sono sostituite le seguenti: della durata massima di anni 20, oltre l eventuale periodo di preammortamento e sono soppresse le parole al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dello Stato .

Sono soppressi il primo e secondo comma dell art. 3 e le parole di cui all art. 1, secondo comma dell art. 7 della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979.  




Art. 5


I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9- 2- 81, n. 16 con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di Credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre il periodo di preammortamento.

Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e successive integrazioni e modificazioni.




Art. 6


E costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell art. 38 della legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero dei LLPP per le finalita di cui al predetto articolo.

Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alle fasce di reddito dei mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione provvedera al graduale recupero delle somme anticipate. 




Art. 7

(4) 


L Assessore competente, se delegato, esercita a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, tutte le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale con la presente legge, nonché dalle leggi statali n. 457 del 5- 8- 1978 e 15.12.1980, n. 25, dalle leggi regionali  29- 8- 79, n. 57, 24- 4- 1980, n 33, 21- 6- 80, n. 7615 – 5 – 80, n. 45, 1 9- 2- 1981, n. 16 e 31.8.81, n. 50, compresa l emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonche, per la integrale attuazione delle LLRR  n. 3 dell 1- 2- 1977 e n. 16 del 9- 2- 1981, tutte le funzioni di cui alla LR n. 37 del 18- 8- 1978, artt. 14 e 25, a modifica dello art. 28.



(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 3/83, art. 2, comma 2


Art. 8

(5) 


Al primo comma dell art. 10 della legge regionale n. 33 del 24 aprile 1980 alle parole ammortizzabili in 25 anni sono sostituite le seguenti della durata massima di anni 20 .

Al primo comma dell art. 10 della legge regionale n. 33 del 24 aprile 1980 alle parole ammortizzabili in 25 anni sono sostituite le seguenti: della durata massima di anni 20 .

L art. 11 della legge regionale 24- 4- 1980, n. 33 viene così modificato:

I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lett. b), rivolgono domanda annualmente al Comune di residenza corredandola di una relazione tecnico - economica entro i termini fissati dal bando di concorso, approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata l istruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - l elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso.

La giunta regionale, sentita la Competente  Commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati.

Il bando di concorso potra prevedere gli stessi criteri contenuti nell analogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5- 8- 1978, n. 457, unitamente ad altre priorita emergenti.

Per gli interventi in zona agricola e data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

E data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

Nel caso in cui i proprietari delle unita immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in Cooperativa avente per finalita il recupero dell edificio medesimo.

Il beneficio di cui alla lett. B) dell art. 1 e diretto ai proprietari di un unico alloggio da recuperare.

La Giunta, nella formulazione del bando, puo anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di piu alloggi per interventi su un alloggio o su piu alloggi.

I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5- 8- 1978, n. 457.

Nel caso in cui l intervento e richiesto su un alloggio, questo non potra essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo.

I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verra utilizzato in sede di riparto successivo . 



(5) Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 33/80


Art. 9


La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potra elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l integrazione di cui all art. 1 della legge n. 76 del 21- 6- 1980, le disponibilita localizzate nei singoli Comuni ai sensi della legge regionale n.3 dell 1- 2- 1977 laddove queste non permettono la concessione di mutui agevolati massimi ammissibili alle Cooperative classificate al primo posto per la realizzazione dei programmi minimi funzionali.




Art. 10


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale n. 76 del 21- 6- 1980 e successive modificazioni e per la costituzione del Fondo di anticipazione di cui al precedente art. 6, viene utilizzata la disponibilita di L. 4.000.000.000 prevista al cap.01219 - Parte II - Spesa del Bilancio di previsione 1981 e la ulteriore disponibilita riveniente dalla seguente variazione al Bilancio:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

- Cap. 01219 Contributi a favore dei soggetti destinatari di cui alla LR n. 76 del 21- 6- 1980 competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione

- Cap. 16202 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di approvazione competenza L. 1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000

Per i successivi esercizi finanziari si fara fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.