Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 33 Programma quinquennale per l' acquisto di abitazioni da parte dei Comuni e per interventi di recupero edilizio da parte dei privati.(1)
Art. 1Al fine di soddisfare le necessità abitative dei cittadini meno abbienti che non riescono a trovare alloggio in fitto e per favorire il recupero di abitazioni in via di degrado, è attuato a partire dal 1980 un piano quinquennale riguardante: a) prestiti ai Comuni per acquisto di abitazioni ed eventuali loro recupero; b) prestiti e contributi su mutui a privati per recupero alloggi con preferenza per le abitazioni site nei centri antichi o nelle zone agricole di cui alle lettere A) ed E) dell
Art. 2Per le finalità della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e secondo le modalità degli articoli seguenti, prestiti da prelevare da un fondo di rotazione appositamente costituito e annualmente incrementato sulla base delle economie del bilancio regionale e degli avanzi di amministrazione disponibili, nonchè contributi su mutui da contrarre con Istituti autorizzati.
Art. 3I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1980 e sino a tutto il 1985, inoltrano alla Regione - Settore Edilizia Pubblica Residenziale - richiesta di prestiti per acquisto di abitazioni, indicando le necessità abitative più urgenti stimate sulla base dei procedimenti di sfratto divenuti esecutivi nellultimo biennio o in corso nonchè del fabbisogno di alloggi-parcheggio riveniente dai prevedibili interventi di recupero, di cui al Titolo IV della legge statale 5.8.1978, n. 457 compresi nei programmi pluriennali di attuazione. Unitamente alla richiesta di prestiti, i Comuni trasmettono, ove possibile, le dichiarazioni dei proprietari che si impegnano entro i termini in cui il Comune deve stipulare il contratto di compravendita, a vendere al Comune i propri immobili alle condizioni della presente legge. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di localizzazione dei prestiti ai Comuni entro il 30 giugno di ogni anno. I Comuni in possesso delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma stipulano i contratti di compravendita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione regionale di localizzazione, pena la revoca del finanziamento. I fondi rivenienti da tali eventuali revoche vengono ripartiti fra gli altri Comuni le cui richieste non sono state soddisfatte per insufficienza di disponibilità finanziarie. In caso diverso il contratto di compravendita deve essere stipulato entro il 30 aprile successivo alla comunicazione regionale di localizzazione. I fondi non impegnati entro tale data sono revocati e le disponibilità conseguenti sono assegnate in sede di nuova ripartizione.
Art. 4Le abitazioni acquistate dai Comuni sono date in locazione, con le modalità di cui alla legge statale 27.7.1978, n. 392, a cittadini che non superino il limite massimo di reddito di lire 10.000.000 calcolato con le modalità di cui allart. 21 della legge statale 5.8.1978, n. 457. I cittadini che hanno i requisiti per lassegnazione di alloggi degli I.A.C.P. corrisponderanno un canone di locazione pari a quello determinato dalle vigenti leggi per gli alloggi di edilizia sovvenzionata. Il Comune stabilisce attraverso un proprio regolamento i criteri per lassegnazione in locazione delle abitazioni. Il periodo di locazione non potrà superare i 4 anni eccezionalmente rinnovabili, per comprovata necessità di ulteriori 4 anni. Lassegnazione e i provvedimenti conseguenti sono sottoposti al parere di una Commissione composta da rappresentanti del Consiglio comunale, con la presenza delle minoranze. Le abitazioni sono assegnate a residenti muniti di decreto esecutivo di sfratto o senza tetto per ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso di ulteriore disponibilità, è data priorità a coloro che abitano un alloggio sottoposto ad intervento di recupero di cui al Titolo IV della legge statale 5.8.1978, n. 457. Entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, un regolamento tipo a cui i Comuni dovranno uniformare quello di cui al III comma del presente articolo. Trascorso il predetto termine il Comune adotta entro i successivi 30 giorni un regolamento provvisorio. Sono esclusi dallassegnazione in locazione coloro nel cui nucleo familiare vi siano componenti proprietari di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare stesso.
Art. 5Le abitazioni acquistate dai Comuni devono avere superficie coperta non superiore a 120 mq e gradi di rifinitura simili a quelli di alloggi di tipo economico e popolare. È ammesso lacquisto di alloggi da recuperare con superficie coperta maggiore purchè questa sia riconducibile in sede di recupero a un massimo di 140 mq. Il recupero degli alloggi acquistati verrà eseguito con i costi, modalità e procedure previsti per ledilizia sovvenzionata di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono escluse in ogni caso le costruzioni che sono classificate di lusso ai sensi del D.M.LL.PP. 2.8.1969 e successive modificazioni ed integrazioni. Il prezzo di acquisto di ciascuna abitazione non può essere superiore al suo valore locativo calcolato in base agli artt. da 12 a 24 della legge statale 27.7.1978, n. 392. Ai fini di una migliore gestione, il Comune avrà cura di acquistare prioritariamente abitazioni per interi edifici o blocchi di edifici. Le abitazioni acquistate con la presente legge vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 6Sono a carico dei conduttori delle abitazioni tutti gli oneri accessori di cui allart. 9 della legge statale 27.7.1978, n. 392 nonchè ogni altro obbligo assegnato ad esso dalla medesima legge. Qualora tutte le abitazioni di uno stesso fabbricato siano di proprietà del Comune, i conduttori provvedono in maniera autogestita allamministrazione di tutti i servizi condominiali, esonerando il Comune da ogni obbligo diverso da quelli attribuiti dalla citata legge 27.7.1978, n. 392 ai proprietari di immobili. In ogni caso il Comune non può sostituirsi ai conduttori nelle spese di ordinaria manutenzione e funzionamento.
Art. 7A seguito della comunicazione regionale di localizzazione ogni Comune provvederà a comunicare alla Regione il nominativo del Tesoriere presso il quale avrà istituito un conto corrente denominato con il titolo della presente legge e nel quale affluiranno i fondi con le seguenti modalità: a) per acquisto abitazioni, mediante accredito dellintero importo riveniente dal contratto di compravendita che il Comune avrà trasmesso alla Regione; b) per il recupero delle abitazioni acquisite con le procedure di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457 e successivi provvedimenti regionali per ledilizia sovvenzionata. I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dal Comune, per ogni singolo alloggio, con rate semestrali posticipate, mediante la devoluzione in favore della Regione e fino allestinzione del prestito stesso dei canoni riscossi, con inizio al 30 giugno successivo allultima erogazione effettuata dalla Regione. Le somme rientranti vanno a far parte del fondo regionale di cui al precedente art. 2.
Art. 8 Per gli interventi di recupero da attuarsi da parte dei privati la Giunta regionale concede: a) prestiti; b) contributi su mutui. Le somme destinate a tali finalità sono suddivise nella misura dell80% ai prestiti e del 20% ai contributi. Per interventi di recupero si intendono, ai fini della presente legge, quelli definiti dallart. 31 della legge statale 5.8.1978, n. 457 con esclusione delle lettere a) ed e). Il limite massimo del prestito, del mutuo ammissibile e dei costi massimi unitari sono pari a quelli fissati per gli interventi di recupero di edilizia agevolata di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. I prestiti sono concessi esclusivamente ai proprietari che abbiano un reddito non superiore a quello stabilito per lassegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata. I contributi sui mutui sono concessi ai proprietari aventi i requisiti di cui alla legge 5.8.1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 9Lerogazione del prestito è subordinata alla stipula, da parte del richiedente, di una convenzione avente contenuti ed effetti di quella speciale di cui allultimo comma dellart. 32 della legge statale 5.8.1978, n. 457. La somministrazione dei fondi assegnati ai privati beneficiari dei prestiti avverrà su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dellAssessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - secondo le seguenti aliquote: - 40% allinizio dei lavori; - 40% ad ultimazione dei lavori; - 20% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dai privati alla Regione con rate semestrali posticipate pari a sei volte il canone stabilito nella convenzione di cui al presente articolo e con inizio al 30 giugno successivo alla data del saldo del 20% di cui al precedente comma.
Art. 10 I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata massima di anni 20, (2) sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione la convenzione di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457. Ai mutui sono applicati, intendendosi la Regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme e garanzie previste in merito dalla legge statale 5.8.78, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni. (3)
(2) Comma modificato dalla l.r. 50/81, art. 8. In precedenza la durata era fissata in 25 anni(3) Comma così sostituito della l.r. 3/83, art. 3
Art. 11(4) I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lett. b), rivolgono domanda annualmente al Comune di residenza corredandola di una relazione tecnico-economica entro i termini fissati dal bando di concorso, approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente. Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata listruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - lelenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso. La giunta regionale, sentita la Competente Commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati. Il bando di concorso potrà prevedere gli stessi criteri contenuti nellanalogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5.8.1978, n. 457, unitamente ad altre priorità emergenti. Per gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo. È data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero. Nel caso in cui i proprietari delle unità immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in Cooperativa avente per finalità il recupero delledificio medesimo. Il beneficio di cui alla lett. B) dellart. 1 è diretto ai proprietari di un unico alloggio da recuperare. La Giunta, nella formulazione del bando, può anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di più alloggi per interventi su un alloggio o su più alloggi. I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5.8.1978, n. 457. Nel caso in cui lintervento è richiesto su un alloggio, questo non potrà essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo. I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verrà utilizzato in sede di riparto successivo.
(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 50/81, art. 8, comma 2
Art. 12Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge e per il primo anno di applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in deroga ai precedenti articoli 3 ed 11, emana un provvedimento provvisorio che stabilisca le scadenze per linvio delle domande dei prestiti e dei contributi nonchè i criteri per la prima localizzazione degli interventi.
Art. 13Per la verifica tecnico-amministrativa degli interventi di cui alla presente legge, provvede la Regione ai sensi dellart. 4 lettera e) della legge statale 5.8.1978, n. 457.
Art. 14Ove le richieste di finanziamento inoltrate per un tipo di intervento sono inferiori ai fondi alluopo stanziati, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le somme non utilizzate ad altro tipo di intervento previsto dalla presente legge.
Art. 15All onere derivante dall
applicazione della presente legge, ammontante per l esercizio 1980 a lire 10
miliardi di cui 5 miliardi per le finalita dell art. 1, lett. a), e lire 5
miliardi per le finalita dell art. 1, lett. b), si provvede mediante
imputazione ai capitoli istituiti con la presente legge con le denominazioni
rispettivamente Fondo di rotazione in favore dei Comuni per acquisto di
abitazioni e loro eventuale recupero e Fondo in favore dei
privati per recupero edilizio alloggi e con la seguente variazione di
bilancio di previsione: PARTE II -
SPESA Variazione in
aumento Cap. 01225( cni): Fondo di
rotazione in favore dei Comuni per acquisto di abitazioni e loro eventuale
recupero competenza L. 5.000.000.000, cassa L.
5.000.000.000 Cap. 01226( cni): Fondo in
favore di privati per recupero edilizio alloggi competenza L. 5.000.000.000,
cassa L. 5.000.000.000 Totale competenza L.
10.000.000.000, Totale cassa L.
10.000.000.000 Variazione in
diminuzione Cap. 16204 Fondo
globale competenza L. 10.000.000.000, cassa L.
10.000.000.000
Gli oneri relativi agli
esercizi 1981 e seguenti trovano copertura nell ambito del bilancio pluriennale
- Obiettivo Territorio e Ambiente, approvato con l art. 4 della legge
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1980 e
bilancio pluriennale 1980/ 81 , approvata dal Consiglio regionale con
delibera n. 716 del 12- 2- 1980.
Art. 16La Giunta regionale, previo
parere della Commissione Lavori Pubblici e della Commissione Bilancio riunite in
seduta congiunta, entro il 15 novembre di ogni anno compreso nel periodo di
validita della presente legge, indichera con propria delibera le somme
rilevabili dalle economie di bilancio regionale e degli avanzi di
amministrazione degli anni precedenti che intende destinare ad interventi
riguardanti la casa e allo acquisto e recupero di immobili per uso pubblico.
Contestualmente la Giunta predispone un piano di finanziamento aggiuntivo per
integrare i fondi stanziati dalle leggi aventi le finalita sopraspecificate. Il
Consiglio regionale, nell approvare il piano annuale di finanziamento
aggiuntivo, terra conto dei fabbisogni abitativi per singoli settori di
intervento, rilevati sulla base di schede conoscitive trasmesse dai Comuni alla
Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale Pubblica.
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