Anno 1980
Numero 76
Data 21/06/1980
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1980, n. 49, S.O. (*) Vedi anche il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 50/81
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 76

Variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1980.



Art. 1

(1) 


Ai programmi costruttivi di cui alla L.R. n. 3 dell1.2.1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie lammissibilità alla concessione del mutuo e lammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per laccesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, lindicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli Istituti di Credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso dopera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dellart. 18 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978.(2) 

A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto la comunicazione dellammissibilità della concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dallapplicazione dei costi massimi vigenti, allatto della richiesta, nella Regione Puglia per ledilizia agevolata-convenzionata.(3) 

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo Statale, per i quali lIstituto mutuante non ha ancora stipulato latto di erogazione e quietanza a saldo. (5) 

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree di proprietà nellambito nei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.  

In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976-1977-1978-1979 e 1980, dallart. 9 della L.R. 1 febbraio 1977, n. 3, già ammessi o da ammettere a contributo, possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457. ((6) )

I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5.8.78, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa. (7) 

Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della L.R. n. 3/1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

[ Per i programmi di edilizia agevolata la Regione esplichera i propri compiti previsti dall art. 4, lett. m), della legge statale 5 agosto 78 n. 457 e dall art. 4 della LR n. 35 del 4- 8- 78, attinenti alla verifica tecnico – amministrativa dell opera ammessa a contributo, con la nomina del collaudatore tecnico – amministrativo o con altro accertamento previsto dalle norme vigenti, in conformita delle disposizioni in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata ] (4) 



(1) Per l'applicazione del presente art. 1 vedi anche la  l.r. 3/83
(2) Comma così sostituito dalla l.r. 50/81, art. 3.
(3) Comma così modificato dalla l.r. 50/81, art. 3.
(4) Comma abrogato dalla l.r. 3/83, art. 10.
(5) Vedi anche l.r. 16/81, art. 5, e l.r. 50/81, art. 1 comma 2
(6) Comma così sostituito dalla l.r. 3/83, art. 1.
(7) Per l'operatività della garanzia regionale per i mutui contratti vedi l.r. 6/84, art. 6


Art. 2


 La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui allart. 2 della L.R. n. 57 del 29.8.1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5.8.1978 e n. 25 del 15.2.1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della Giunta regionale del 20.7.79, n. 4172. (8) 

Il quarto comma dellart. 2 della L. R. 29 agosto 1979, n. 57 è così sostituito:

“Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l edilizia residenziale agevolata - convenzionata di cui alla legge statale 5- 8- 78, n. 457.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all art. 31, lett. B, della legge 5- 8- 78, n. 457 “.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dellabitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui allart. 31, lett. B, della legge 5.8.78, n. 457.

Lultimo comma dellart. 1 e lultimo comma dellart. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57 sono abrogati.

Lart. 4 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente:

“ Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per l acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15- 2- 80 n. 25 “.

Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15.2.1980, n. 25.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per laccoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per lanno finanziario 1979.

Per lanno 1980 ed in deroga allart. 7 della L.R. 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonchè stabilire le priorità di ammissione al contributo in conformità a quanto disposto dal XII comma dellart. 9 della legge statale 15.2.1980, n. 25.




(8) Comma così sostituito dalla l.r. 50/81, art. 4 comma 1


Art. 3


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nei limiti gia previsti dai capitoli n. 01208 e n. 01220 del bilancio di previsione dell esercizio finanziario 1980. 




Art. 4


E approvata l allegata variazione ( all. A) al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980.

E approvata l allegata variazione al bilancio per l esercizio 1980 dell Ente Regionale di Sviluppo agricolo della Puglia( ERSAP)( All.B).


 

All.Omissis