Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 6 Modifiche alle leggi regionali concernenti incentivi all' edilizia residenziale.
Art. 1(Caratteristiche del mutuo
agevolato ed entita del contributo)(1) 1. I contributi previsti dall
art. 2 della LR 29- 8- 1979, n. 57, e dall art. 8 della LR 24- 4- 1980, n. 33
sono concessi direttamente ai soggetti beneficiari nella misura percentuale e
con le modalita stabilite dalla presente legge. 2. I contributi sono concessi
sui mutui accordati dagli Istituti e Sezioni di credito fondiario ed edilizio e
dalle Casse di Risparmio, d importo non superiore all ammontare massimo
stabilito dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia agevolata, con una
durata massima di quindici anni, alle condizioni di mercato, a tasso sia
costante che variabile. 3. I contributi sono
corrisposti semestralmente per i primi dieci anni di ammortamento del mutuo,
oltre che per il periodo di preammortamento, e sono determinati in rapporto alle
diverse fasce di reddito di cui all art. 20 della legge 5- 8- 1978, n. 457,
vigenti al momento dell acquisto o della liquidazione finale del mutuo stesso,
nelle seguenti misure: 1) 12% annuo sul capitale
mutuato per coloro che appartengono alla prima fascia di
reddito; 2) 10% annuo sul capitale
mutuato per coloro che appartengono alla seconda fascia di
reddito; 3) 7% annuo sul capitale
mutuato per coloro che appartengono alla terza fascia di reddito.
4. Fino alla stipula del
contratto definitivo di mutuo i contributi sono determinati nella misura unica
del 12% sul capitale mutuato.
5. I contributi possono essere
ceduti prosolvendo agli enti mutuanti.
Art. 2(Variazione dell entita del
contributo) 1. I valori percentuali di cui
al precedente articolo possono essere modificati dalla Giunta regionale in
relazione a variazioni dei limiti di reddito e dei tassi a carico dei mutuatari,
stabiliti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3(Spesa
ammissibile) 1. Per la determinazione della
spesa ammissibile si applicano i parametri definiti dalla Regione Puglia ai
sensi dell art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 4(Contributi in conto
capitale) 1. In luogo dei mutui agevolati individuali di cui allart. 1 della presente legge, ed ai prestiti di cui allart. 8 della legge 24.4.1980, n. 33, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, a fondo perduto, nella misura del 40%, del 35% e del 30% dellammontare massimo di mutuo agevolato o di prestito ammissibile, rispettivamente per la prima, seconda e terza fascia di reddito stabilito dallart. 20 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. (2) 2. Per lerogazione dei contributi si applicano le norme del decreto del Ministro dei LL.PP. del 1° agosto 1983.
Art. 5(Garanzia regionale per i mutui
agevolati) 1. I mutui contratti per l
attuazione delle leggi regionali di cui al precedente art. 1 sono assistiti
dalla garanzia integrale della Regione Puglia.
2. La garanzia diverra
operante entro 120 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, anche se
promossa da terzi, e la Regione corrispondera all Istituto mutuante tutte le
somme dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, per
le quali fosse risultato insoddisfatto.
3. La garanzia diverra
parimenti operante entro 120 giorni dalla data in cui e risultato infruttuoso
almeno il terzo esperimento d asta, purche l incanto sia stato fissato per un
prezzo base inferiore al credito dell Istituto mutuante.
4. In tal caso, la Regione
corrispondera allIstituto medesimo le somme per qualsiasi titolo dovutegli per
capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, surrogandosi nelle
ipoteche da esso iscritte a carico del mutuatario.
Art. 6(Operativita della garanzia
regionale) 1. La garanzia della Regione
per i mutui contratti per l attuazione dei programmi di cui alle leggi 1- 2-
1977, n. 3, 4- 8- 1978, n. 35, 29- 8- 1979, n. 57, 24- 4- 1980, n. 33, 21- 6-
1980, n. 76, 9- 2- 1981, n. 16, 31- 8-
1981, n. 50, nonche 13- 1- 1983, n. 3, diverra operante purche l ente mutuante abbia
iniziato l esecuzione entro due anni dal verificarsi dell insolvenza.
Art. 7(Mutui integrativi e
suppletivi) 1. Nellart. 1, IV comma (3) , della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, recante provvedimenti urgenti per il completamento dei programmi di edilizia residenziale, la frase “avranno la stessa durata e le stesse caratteristiche” è sostituita dalla seguente frase: “avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche” .
(3) Da intendersi terzo comma dell'art. 1 della l.r. 50/81 così come modificato dalla l.r. 3/83, art. 2.
Art. 8(Norme
tecniche) 1. In deroga all art. 10 della
legge 29 agosto 1979, n. 57, agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre
1980 possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 9(Graduatorie legge 24 aprile
1980, n. 33) 1. Per l assegnazione dei
contributi in conto mutuo, dei prestiti e dei contributi in conto capitale
previsti dalla legge 24 aprile 1980, n.33 e dalle norme della presente legge, la
Giunta regionale e autorizzata a formulare, per ogni tipo di intervento, una
graduatoria unica relativamente agli anni per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non sono stati pubblicati i bandi di concorso.
2. Il bando per la formulazione
delle graduatorie verra pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 10(Norme
transitorie) 1. Le norme di cui ai
precedenti articoli 1, 4 e 5 si applicano anche ai contributi relativi ai
programmi del quinquennio 1979/ 1983 purche
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata erogata
la prima rata del mutuo da parte dell
Istituto mutuante.
2. Relativamente ai
finanziamenti concessi ai sensi dell art. 1 della presente legge, per il
quinquennio 1979/ 83 l importo del mutuo puo essere elevato fino all
ammontare massimo di cui alla legge 5- 8- 1978, n. 457 e successive
modificazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
purche alla stessa data non risultino ultimati i lavori di nuova costruzione o
di recupero, ovvero non sia stato stipulato l atto di acquisto definitivo dell
alloggio e sempre che non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte
dell Istituto mutuante.
3. Per avvalersi della facolta
di cui al precedente art. 4 gli aventi titolo devono presentare domanda all
Assessorato regionale competente per l Edilizia Residenziale Pubblica entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.(4)
(4) termine dichiarato meramente ordinatorio dal comma 2 dell’art. 7 della l.r.
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Art. 11(Abrogazioni) 1. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 12(Vigore della
legge) 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano sino alla entrata in vigore di apposita legge
regionale che detti norme unificate per gli interventi edilizi finanziati sia
con fondi statali e sia con fondi regionali.
Art. 13(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge trovano copertura con i fondi gia stanziati
sul bilancio pluriennale 1982/ 85
approvato con LR 17- 6- 1983, n. 10.
- Obiettivo operativo 01 - Sub 2/ B Interventi nel campo dell edilizia
abitativa.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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