Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 51 Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.(1)
Art. 1(Finalita) Al fine di favorire la
commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione puo
concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore
e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le
provvidenze contributive e/ o creditizie di cui ai successivi articoli.
Art. 2(Provvidenze
creditizie) Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 17.3.1977, n. 5. (2) Il contributo regionale sugli interessi è determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale. La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 17.3.1977, n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge può essere prorogata a 18 o 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.
Art. 3(Azioni
promozionali) Per l attuazione degli scopi
di cui all art. 1 della presente legge la Regione puo inoltre concedere
contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche
azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte
salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di
particolari settori produttivi.
Le modalita di concessione del
contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione Consiliare permanente della Regione.
Art. 4(Anticipazioni) Al fine di favorire la tutela
economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse
anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale
17/ 3/ 1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.
Le anticipazioni non possono
superare l ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l
anno precedente.
L ammontare del contributo
regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonche le procedure
per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per
la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai
soci conferenti.
Le operazioni di cui al
presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da
fidejussione dell ERSAP.
Art. 5(Organismo
erogatore) Le provvidenze previste dalla
presente legge sono erogate dall ERSAP su conforme deliberazione di principio
della Giunta regionale.
Art. 6L intervento previsto dall
art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, fara capo al capitolo
04928 dell esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi
di lire.
Art. 7(Norma
finanziaria) Per il finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge e autorizzata la spesa di L.
9.500.000.000 per l anno 1981. Alla copertura di tale spesa si provvede
mediante l istituzione nel bilancio 1981 del cap. 04212 per lire 9.500.000.000
con prelievo di pari importo dal cap. 16204 utilizzando i fondi per gli
interventi di cui all art. 10, 4° comma della legge 30- 3- 1981 n. 119.
Per il finanziamento degli
interventi previsti dall art. 3, lettera L, della legge regionale 28/ 10/ 1977
n. 32, e autorizzata la spesa di lire 6.500.000.000 per l anno 1981.
Per la concessione di
anticipazioni per interventi a favore dell agricoltura previsti da
provvedimenti regionali e comunitari il capitolo 04640 della parte spesa del
bilancio di previsione della Regione per l anno 1981 e incrementato di lire
500.000.000.
Per il 1981 sono introdotte le
seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione:
a) Variazioni in
aumento:
- cap. 04212
Finanziamento all ERSAP per provvidenze contributive e/ o redditizie per
agevolare la commercializzazione della produzione agricola L.
9.500.000.000
Per il finanziamento degli
interventi previsti - cap. 04424 Finanziamento all ERSAP per la
concessione delle provvidenze di cui all art. 3, lettera L, legge regionale n.
32/ 77 L. 6.500.000.000
- cap. 04640 Fondo
anticipazione per interventi a favore dell agricoltura previsti da
provvedimenti nazionali e comunitari. L.
500.000.000
b) Variazioni in
diminuzione:
- Cap. 16204 L. 9.500.000.000
- Cap. 04616 L.
3.000.000.000
- Cap. 04714 L.
4.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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