Anno 1981
Numero 55
Data 27/10/1981
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 27 ottobre 1981, n. 55

Modifica alla legge regionale n. 28 del 24 aprile 1980, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 05/98, art. 9.


Art. 1

(2) 


[1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 30% di quella attualmente in godimento e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli alberghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dallAzienda autonoma di soggiorno e turismo di Bari, per quindici giorni di presenza media al mese.

2. Lammontare della componente variabile è sottoposto ad adeguamento biennale con delibera dellufficio di Presidenza del Consiglio regionale]



(2) Art., già modificato dall’art. 1 della l.r. 13/84, è stato sostituito dall’art. 3 della l.r. 31/94;


Art. 2

(3) 


[L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 44.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.  ]



(3) Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 7 febbraio 1984, n. 9. 


Art. 3


[L onere riveniente dall applicazione della norma di cui all art. 1 della presente legge, valutato in L. 27.000.000 per il 1980 ed in L. 29.700.000  per il 1981, trova copertura sul capitolo 00102 - Parte II - Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvedera con i corrispondenti capitoli di Bilancio.]




Art. 4


Il maggior onere riveniente dall applicazione della norma di cui all art. 2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al cap. 00102 del Bilancio 1981.]