Legge Regionale 27 ottobre 1981, n. 55
Modifica alla legge regionale n. 28 del 24 aprile 1980, recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2)
[1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 30% di quella attualmente in godimento e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli alberghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dallAzienda autonoma di soggiorno e turismo di Bari, per quindici giorni di presenza media al mese.
2. Lammontare della componente variabile è sottoposto ad adeguamento biennale con delibera dellufficio di Presidenza del Consiglio regionale]