Legge Regionale 7 febbraio 1984, n. 9
Modifica all' art. 2 della legge regionale n. 55 del 27 ottobre 1981 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) (3)
[L art. 2 della legge regionale
27 ottobre 1981, n. 55, e così modificato:
L indennita di trasferta
corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 55.800 per
ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo e
proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24
ore .]