Anno 1984
Numero 9
Data 07/02/1984
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 febbraio 1984, n. 9

Modifica all' art. 2 della legge regionale n. 55 del 27 ottobre 1981 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) (3) 


[L art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 55, e così modificato:

L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
(3) Articolo, precedentemente , modificato dalla l.r. 38/1984, art. 1, è stato successivamente modificato dalla l.r. 12/1986 art. 1.


Art. 2

(4) 


[L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 Spese per indennita di carica e di missioni spettanti ai componenti del Consiglio Regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi del bilancio di previsione per l esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi si provvedera con il corrispondente capitolo di bilancio.]




(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.