Anno 1981
Numero 61
Data 04/12/1981
Abrogato No
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 dicembre 1981, n. 111, S.O. (*) la l.r. 17 aprile 1979, n. 22 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale" è stata abrogata dall' art 18 della l.r. 11 febbraio 1998, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e Bilancio pluriennale 1988/1990 della Regione Puglia".
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Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 61

Personale delle biblioteche degli Enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 e attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.(1) 


(1) La l.r. 22/79 già abrogata dalla l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93.successivamente la l.r. 10/1993 è stata abrogata dalla l.r. 17/2013, art.25,c.1, lett.f


Art. 1


Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 della L.R. n. 22 del 17.4.1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli Enti locali devono prevedere lordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi di norma i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca. (2) 



(2) Vedi anche le ll.rr. 22/79 e 58/81


Art. 2


Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l Ente locale dovra bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17- 4- 1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, nonche della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o piu esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.




Art. 3


Gli Enti locali, al fine di garantire la continuita del servizio bibliotecario, in occasione dell adozione dei provvedimenti di cui all art. 1, possono prevedere, entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall art. 2, I comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall art. 2, I comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti.




Art. 4

Attuazione art. 47 DPR 24- 7- 1977, n. 616


La Giunta regionale, in attuazione dell art. 14 della legge regionale n. 22 del 17- 4- 1979 ed ai sensi del II comma dell art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, provvede, con le modalita di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura.

Detto patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell Ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l Ente locale e tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalita e le disposizioni di cui all art. 2 della LR 17- 4- 1979, n. 22.




Art. 5


Entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l elenco del materiale librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle associate.

Copie di detti elenchi datati e firmati saranno trasmesse una alla Giunta regionale, una all Amministrazione provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.




Art. 6


Il personale delle biblioteche aderenti al soppresso Servizio Nazionale di Lettura, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, e trasferito ai Comuni sedi dei servizi del provvedimento che lo integreranno nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della LR n. 22 del 17- 4- 1979.

Detto personale viene inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1982.

A partire dal 1# gennaio 1982 i Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall art. 4 della legge 21- 12- 1978, n. 843.




Art. 7


Il personale che non rientra nell ipotesi normativa di cui al precedente articolo, comunque in servizio al 31- 12- 1976 e tuttora in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell art. 47 del DPR 24- 7- 77, n. 616, e trasferito ai Comuni nel rispetto del rapporto di lavoro a quella data vigente per ciascuno degli interessati.

Nell espletamento di eventuali concorsi riservati, che i Comuni, nell ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli Enti locali, intendano bandire, si terra conto del servizio prestato in precedenza.

La prova del concorso, attestante idoneita, consistera:

a) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;

b) in un esame orale su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonche sulla organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse locale.




Art. 8


La Regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui allart. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.