Legge Regionale 19 marzo 1982, n. 12 Riordino dei servizi dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale.(1)
TITOLO 1RIORDINO DEI SERVIZI DELL ERSAP
Art. 1(Principi
generali)(2) [Il riordino dei Servizi
dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia viene regolato dalla
presente legge regionale, sotto l aspetto organico e funzionale, a norma dell
art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e si ispira ai principi del metodo
programmatico negli interventi, della democrazia organizzativa, funzionale al
servizio da svolgersi a favore dei cittadini con riferimento alle categorie
agricole nonche delle Istituzioni.]
Art. 2(Organizzazione)(3) [L organizzazione dell
Ente si articola in una sede centrale, nel capoluogo regionale, ed in unita
operative decentrate sul territorio regionale.]
Art. 3(Articolazione)(4) [Al fine di svolgere le
sue funzioni istituzionali, l Ente si avvale di Servizi ed Uffici, a livello
centrale e periferico.]
Art. 4(Aree di
attivita)(5) [I Servizi sono articolati in
relazione alle seguenti aree di attivita:
A) istituzionale e affari
generali;
B) studi e ricerca,
programmazione e sviluppo, informatica;
C) cooperazione e
organizzazione economica dei produttori agricoli;
D) proprieta contadina,
ricomposizione e miglioramenti fondiari, zootecnia;
E) conservazione e gestione dei
terreni e delle opere di riforma fondiaria;
F) finanza e
patrimonio.]
Art. 5(Servizi)(6) [I Servizi sono differenziati
in:
- Servizi
centrali
- Servizi
decentrati.
I Servizi sono suddivisi in
Uffici con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente, sottoposta
all approvazione del Consiglio regionale.
Le modificazioni della
ubicazione e della struttura dei Servizi, successive all entrata in vigore
della presente legge, saranno effettuate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell Ente, che le contempli organicamente, sottoposta all
approvazione del Consiglio regionale.]
Art. 6(Gruppi di
lavoro)(7) [La struttura operativa si
avvale dei Gruppi di lavoro per attuare il principio della maggiore
responsabilizzazione. A tal fine i dirigenti dei Servizi e degli Uffici possono,
nell ambito dell organizzazione interna del Servizio o dell Ufficio,
individuare Gruppi di lavoro aventi un profilo professionale funzionale agli
scopi da perseguire ed assegnare ai singoli del Gruppo compiti precisi dei quali
gli stessi assumono la responsabilita in relazione alle attribuzioni dei
Servizi e degli Uffici.
La responsabilita dei gruppi
di lavoro e attribuita dal Dirigente del Servizio o dell Ufficio ai funzionari
dell VIII e VII livello funzionale.]
Art. 7(Gruppi di lavoro per
progetti)(8) [Per realizzare progetti
particolari d intervento, possono essere costituiti Gruppi di lavoro a
carattere temporaneo finalizzati al perseguimento di obiettivi determinati con
personale proveniente anche da diverse strutture organizzate
regionali.
I Gruppi di lavoro vengono
costituiti con atto del Comitato Esecutivo dell Ente su proposta del Direttore
Generale alle cui dipendenze operano.
L atto del Comitato Esecutivo
che costituisce il Gruppo di lavoro determina anche gli obiettivi, la durata
dell attivita, le modalita di svolgimento dello stesso, la composizione.]
Art. 8(Segreteria Particolare del
Presidente)(9) [Il Presidente dell Ente
si avvale di una Segreteria particolare composta da non piu di 5 unita di cui
una unita con qualificazione professionale di stenodattilografo o
dattilografo.]
Art. 9(Segreteria particolare dei
Vice Presidenti)(10) [I Vice Presidenti dell
Ente si avvalgono di una Segreteria particolare composta, ognuna, da non piu di
due unita di cui una con qualifica professionale di stenodattilografo o
dattilografo.]
Art. 10(Segreteria della Direzione
Generale)(11) [Il Direttore Generale si
avvale di una Segreteria composta da non piu di due unita di cui una con
qualifica professionale di stenodattilografo o dattilografo.]
Art. 11(Attribuzioni della
Segreteria)(12) [Le Segreterie attendono alla
corrispondenza, alla tenuta dell agenda degli impegni, alla preparazione dei
contatti connessi alle funzioni all interno ed all esterno con Enti, Organismi
e personalita.
Le Segreterie non devono
intralciare l azione normale degli Uffici ne sostituirsi ad essi.]
Art. 12(Trattamento riservato al
personale delle Segreterie)(13) [Al personale delle
Segreterie si applica la normativa prevista per il personale addetto alle
Segreterie degli Amministratori regionali.]
Art. 13(Costituzione delle
Segreterie)(14) [Il conferimento degli incarichi
del Segretario e degli addetti di Segreteria particolare della Presidenza e
attribuito con atto del Presidente.
Il conferimento degli incarichi
di Segretario e di addetti alle Segreterie particolari dei Vice Presidenti e
attribuito con atto del Presidente sentiti i Vice
Presidenti.
Il conferimento degli incarichi
di Segretario e di addetto alla Segreteria della Direzione Generale e
attribuito con atto del Presidente sentito il Direttore Generale.
Gli incarichi sono conferiti a
personale dell Ente per la durata della carica del Presidente, Vice Presidente
e Direttore Generale e possono essere revocati.]
Art. 14(Istituzione dei Servizi
centrali)(15) [I Servizi centrali, fatta
eccezione per le Segreterie di cui agli articoli precedenti, sono inclusi in
aree di intervento.
I Servizi si articolano in
Uffici.]
Art. 15(Aree di intervento dei Servizi
centrali)(16) [Le attribuzioni specifiche di
ciascun Servizio centrale sono di seguito indicate:
Direzione Generale del
personale per quanto attiene l aspetto giuridico ed economico.
Cura lo studio e la
elaborazione di proposte per l organizzazione degli Uffici e del lavoro.
Studia l applicazione di nuove
tecniche amministrative e delle relative procedure.
Cura l elaborazione di
programmi per la costante rilevazione dei fabbisogni e degli eventuali
adeguamenti degli ambienti di lavoro.
Elabora programmi di
formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale del personale.
Assiste, nell Sovraintende al
personale ed al funzionamento degli Uffici; cura, sotto la vigilanza del
Presidente, la tenuta del protocollo dell Ente e gli adempimenti relativi alle
deliberazioni degli organi dell Ente ed esercita tutte le altre funzioni
demandategli dai Regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzione di Segretario, puo
partecipare alle Commissioni, controfirma tutti gli atti e contratti che
comportano impegno di spesa.
In caso di assenza od
impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Presidente, affida le funzioni di Direttore Generale ad un funzionario dell
VIII livello.
Il Presidente, sentito il
Direttore Generale, puo affidare alcune funzioni proprie dello stesso Direttore
Generale, a funzionari dell VIII livello.
Servizio degli Organi
collegiali, Affari Generali e Programmazione
Provvede a predisporre gli atti
necessari per la convocazione del Consiglio, del Comitato Esecutivo e delle
Commissioni consultorie e ad inviare ai Consiglieri la necessaria
documentazione.
Cura la redazione dei verbali
delle adunanze e provvede alla conservazione delle deliberazioni e degli atti
amministrativi.
Cura comunicati, pubblicazioni
e documentazioni dell attivita dell Ente, organizza convengni, manifestazioni
e visite di studio.
Cura le pubbliche relazioni.
Cura la tenuta della Biblioteca
e della fotocineteca.
Coadiuva il Presidente nella
trattazione di tutti gli atti di sua competenza.
Cura i rapporti con l Organo
di controllo.
Cura la tenuta dell archivio
generale.
Effettua studi tecnico -
economici di intervento.
Partecipa alla elaborazione del
programma organico pluriennale di sviluppo economico e sociale regionale,
nonche del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle Comunita
Montane.
Elabora i piani zonali diretti
al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola.
Cura la cartografia tematica
(geopedologica, morfologica, idrologica, colturale, ecc.).
Servizio Personale -
Organizzazione - Legale e Contenzioso
Cura la gestione espletamento
dei compiti, la Commissione del Personale e la Commissione di
Disciplina.
Cura, coordina ed assume la
rappresentanza in giudizio dell Ente.
Formula pareri legali sulle
varie materie.
Cura la redazione degli atti,
convenzioni e contratti dell Ente ed adempie a tutte le relative
formalita.
Servizio Bilancio e Ragioneria
Predispone i
bilanci.
Cura tutti gli adempimenti
connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle
uscite.
Cura la predisposizione dei
rendiconti consuntivi.
Servizio Provveditorato,
Economato e Patrimonio
Provvede alla trattazione degli
affari relativi alla determinazione dei fabbisogni nonche all acquisto dei
beni mobili necessari per il funzionamento degli Uffici.
Cura l organizzazione dei
servizi di vigilanza e l accesso alla sede, la gestione dei magazzini, la
gestione degli automezzi, la gestione del centralino e degli impianti telefonici
e la gestione delle spese necessarie per il funzionamento degli
Uffici.
Cura la gestione degli apparati
e pubblicazione di atti e documenti.
E competente ad amministrare e
gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell ente.
Servizio
Informatica
Cura ed elabora i programmi per
l applicazione dei metodi di automazione della struttura organizzativa
avvalendosi della scienza e delle tecniche dell informatica per l introduzione
di procedure atte a rendere piu agile ed efficace l attivita dell
Ente.
Raccoglie ed utilizza dati
statistici per lo sviluppo dell attivita programmatoria dell Ente. Servizio
Riforma
Esercita ogni funzione per l
attuazione dell art. 9 della legge 30- 4- 76, n. 386 in ordine alla
conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma
fondiaria.
Servizio Progetti e
Realizzazione Opere Ingegneristiche
Cura la progettazione, appalto,
direzione, assistenza tecnica, contabilizzazione, revisione prezzi e
predisposizione del collaudo delle opere e degli impianti che l Ente realizza
nello svolgimento dei compiti di riforma e di sviluppo.
Cura la realizzazione di opere
e di impianti collettivi per la conservazione, trasformazione,
commercializzazione o, comunque, per la valorizzazione delle produzioni
agricole.
Cura l assistenza alle
cooperative nella fase di progettazione, direzione, assistenza tecnica,
contabilizzazione e predisposizione del collaudo delle opere e degli
impianti.
Cura l esecuzione dei lavori
relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di
proprieta dell Ente.
Servizio
cooperazione
Promuove lo sviluppo della
cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo sortile ai vari
livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune
integrazioni in aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel
settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli - alimentari.
Presta ai produttori agricoli
consulenza tecnica ed amministrativa - economica e finanziaria ai fini della
costituzione di cooperative e di altre forme associative e assicura la
necessaria assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria per la
gestione della medesima.
Servizio Interventi di Mercato
Svolge i compiti per gli
interventi di mercato disposti dalla Comunita Economica Europea e dallo
Stato.
Cura, per non oltre cinque
anni, la gestione diretta nella fase di avviamento degli impianti, attrezzature
e servizi realizzati dall Ente, di interesse comune per i produttori agricoli.
Esegue gli interventi diretti
al superamento di difficolta delle cooperative e di altri organismi
associati.
Realizza iniziative
promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi
nei mercati italiani ed esteri.
Servizio
Fondiario
Cura la acquisizione dei
terreni e la relativa trasformazione fondiaria.
Provvede alla vendita dei
terreni ai coltivatori.
Svolge ogni attivita in
materia di espropriazione per pubblica utilita.
Cura i rapporti con il
Ministero dell Agricoltura e delle Foreste per la ripartizione e gestione del
<< Fondo di rotazione >> di cui all art. 47 della legge 9- 5- 1975,
n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352.
Cura la documentazione
catastale nonche le rilevazioni topografiche.
Svolge interventi per le terre
incolte e formula i piani pluriennali per il loro utilizzo.
Servizio Ricerca, Studi ed
Assistenza Tecnica
Promuove ed attua iniziative
intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca
alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e
il ricorso a forme associative.
Cura l assistenza tecnica per
la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e l assistenza tecnica e
l organizzazione economica nei confronti delle aziende
agricole.
Predispone particolari
interventi nel settore zootecnico al fine della integrale utilizzazione delle
risorse anche attraverso gestioni collettive.
Cura le iniziative di carattere
dimostrativo e di propaganda zootecnica, attende al miglioramento e risanamento
zootecnico ed all assistenza veterinaria.
Fornisce assistenza agli
imprenditori in ordine all allevamento ed all acquisto del bestiame, mezzi e
attrezzature.
Cura le iniziative nei settori
dell acquicoltura e dell agriturismo.]
Art. 16(Servizi
decentrati)(17) [In ciascuna Provincia e
istituito un Servizio decentrato, articolato in Uffici, operativamente collegati
con i competenti Servizi centrali e dipendenti dalla Direzione Generale.
I plessi operativi saranno
determinati con apposito atto regolarmente approvato dal Comitato
Esecutivo.]
Art. 17(Dirigenti di Servizio o di
Ufficio)(18) [I Dirigenti di Servizio o di
Ufficio sono nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente,
sentiti il Direttore Generale e la Commissione del Personale, tra i funzionari
dell VIII livello, tenendo conto dei titoli posseduti e degli
incarichi.
L incarico e revocabile. La
revoca dell incarico e disposta nella stessa forma prevista per la nomina.
La funzione di dirigente di
Servizio o di Ufficio comporta la responsabilita degli atti di competenza dei
Servizi o degli Uffici e quindi la continua verifica dello stato di attuazione
delle pratiche con la conseguente adozione delle disposizioni per la migliore
produttivita e funzionalita dell organizzazione attraverso anche l impiego
ottimale del personale assegnato.
I Dirigenti dei Servizi
rispondono direttamente al Direttore Generale ed agli Organi dell Ente della
efficienza dell azione amministrativa.
i Dirigenti di Ufficio
rispondono direttamente ai Dirigenti di Servizio.]
TITOLO 2STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO 1CLASSIFICAZIONE, RUOLO, QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE
Art. 18(Ruolo
unico)(19) [Il personale dell Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia e inquadrato in un ruolo unico
articolato nei seguenti otto livelli funzionali -
retributivi:
I livello - parametro
100
II livello - parametro
116
III livello - parametro
130
IV livello - parametro
142
V livello - parametro
167
VI livello - parametro
178
VII livello - parametro
220
VIII livello - parametro
333.
Nelle allegate tabelle A1 - A2
- A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 e descritta la declaratoria delle caratteristiche
generali di ciascun livello funzionale - retributivo.
Nella allegata tabella B) sono
definite le qualifiche funzionali e loro profili professionali.
Nella allegata tabella C) e
fissato il numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale, livelli
retributivi ed il numero complessivo dei posti del ruolo
unico.]
CAPO 2AMMISSIONE ALL IMPIEGO - NOMINA - PERIODO DI PROVA - PROMESSA SOLENNE E
GIURAMENTO - RESIDENZA - CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Art. 19(Norme per l
assunzione)(20) [Il personale dell Ente,
salvo i casi stabiliti dalla legge, e assunto nei singoli livelli retributivi e
nelle qualifiche funzionali, mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,
banditi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce i
programmi d esame. Nelle more di emanazione di apposito Regolamento, da
adottarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, i concorsi sono disciplinati dalle norme
vigenti per l accesso all impiego nelle amministrazioni
statali.]
Art. 20(Commissioni
giudicatrici)(21) [Le Commissioni giudicatrici dei
concorsi pubblici sono nominate dal Consiglio di Amministrazione e sono
costituite:
1) dal Presidente dell Ente, o
da un membro del Consiglio di Amministrazione proposto dal Presidente stesso,
con funzioni di Presidente;
2) da due componenti del
Consiglio di Amministrazione scelti su proposta del Presidente;
3) dal Direttore Generale o da
un suo delegato di livello pari o immediatamente superiore a quello previsto per
il posto messo a concorso;
4) da quattro rappresentanti
designati dalle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL Qualora le Organizzazioni
Sindacali non provvedano, entro 15 giorni dalla richiesta, a comunicare la
designazione di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione procede
ugualmente alla nomina della Commissione giudicatrice che si intende validamente
costituita con la sola partecipazione degli altri componenti;
5) da tre rappresentanti della
Regione, proposti dal Presidente della Giunta regionale;
6) da tre esperti delle materie
dei concorsi, proposti dalla Giunta.
Il segretario della Commissione
viene designato dal Direttore Generale fra i dipendenti dell Ente appartenenti
al livello funzionale non inferiore al VI.
I concorsi devono essere
espletati entro un anno dal bando di concorso e le nomine dei vincitori devono
essere effettuate entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
La graduatoria del concorso e
approvata dal Consiglio di Amministrazione ed ha validita, per un anno dalla
sua approvazione, per la copertura dei posti che si rendono vacanti salvo che
per quelli derivanti da ampliamento di organico deliberati successivamente al
bando di concorso.]
Art. 21(Accesso ai livelli retributivi
- funzionali)(22) [I titoli di studio, la
formazione culturale e professionale richiesta per l accesso a ciascun livello
ed a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti nell allegata tabella D).
I dipendenti dell Ente, privi
del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per i
posti di livello immediatamente superiori a quello di appartenenza purche
provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un anzianita di
servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza, nonche dei requisiti di
formazione professionale richiesti per la qualifica funzionale.
Ai concorsi per posti del III e
IV livello retributivo - funzionale possono partecipare i dipendenti dei due
livelli immediatamente inferiore con 5 anni di anzianita complessive nei due
livelli e di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore e sempre che siano
in possesso degli eventuali requisiti di formazione professionale richiesta.
Sono esclusi i posti relativi
alle qualifiche funzionali alle quali l accesso e consentito esclusivamente
con il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge.
Un quarto dei posti messi a
concorso con arrotondamento all unita superiore e riservato ai dipendenti
dell Ente di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti comma.
Nel primo concorso per ciascun
livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all entrata in vigore
della presente legge, la riserva dei posti puo essere aumentata al 35% e si
applica al personale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore,
purche in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso a quest
ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purche in possesso del
titolo di studio richiesto per l accesso al livello per il quale e bandito il
concorso, sempreche sussista in entrambi i casi un anzianita di un anno nel
livello di appartenenza.
Nei bandi di concorso devono
essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate
previste dalla vigente legislazione statale.
La riserva non opera se il
posto messo a concorso e uno solo.
I posti non utilizzati per la
riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
Le nomine vengono conferite con
atto del Presidente dell Ente nei limiti dei posti disponibili alla data di
emanazione dell atto stesso e secondo l ordine della graduatoria degli idonei,
redatta dalla Commissione giudicatrice ed
approvata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.]
Art. 22(Nomina)(23) [La nomina in prova dell
impiegato e disposta con atto del Presidente dell Ente, su delibera del
Consiglio di Amministrazione.
L accettazione della nomina
deve avvenire, a pena di decadenza, con dichiarazione scritta dell interessato,
entro 30 giorni dalla relativa nomina.
L assunzione del servizio
entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della
nomina equivale ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione
di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza
giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si
intende rinunciatario.
Il rapporto di impiego decorre
agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume
effettivo servizio.]
Art. 23(Periodo di
prova)(24) [La durata del periodo di prova
e di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo; esso puo essere
prorogato per 6 mesi con atto del Presidente dell Ente su delibera del Comitato
Esecutivo sentita la Commissione del Personale, ove non fossero ancora
sufficienti gli elementi di giudizio per
dichiarare superato il periodo di prova.
Entro il mese anteriore alla
data di scadenza del termine del periodo di prova, il Presidente dell Ente, su
delibera del Consiglio di Amministrazione, puo disporre la risoluzione del
rapporto di impiego sentito il parere della Commissione del Personale.
La nomina si intende definitiva
qualora sia decorso il termine precedente per il periodo di prova così come
fissato dal I comma.
Per gli impiegati provenienti
da diversi livelli funzionali, il periodo di prova e ridotto a 6
mesi.]
Art. 24(Mansioni)(25) [Il dipendente deve essere
adibito alle mansioni della qualifica funzionale per la quale e stato assunto o
a quella successivamente acquisita.
Al dipendente possono essere
attribuite mansioni diverse da quelle indicate al I comma, purche nell ambito
del livello di appartenenza, con atto del Direttore Generale.
Sono riconosciute e permangono
valide le posizioni acquisite attraverso mansioni o funzioni affidate da almeno
dieci anni con provvedimento formale dell organo competente.] (26)
Art. 25(Promessa solenne e
giuramento)(27) [Il dipendente, all atto dell
assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente dell Ente, o ad un suo
delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente
formula:
Prometto di essere
fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell
interesse della collettivita e del pubblico bene .
Il dipendente, all atto del
conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente dell Ente, o ad
un suo delegato, giuramento in presenza di due testimoni secondo la seguente
formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere
ai doveri del mio stato nell interesse della collettivita e del pubblico bene .
Il rifiuto di prestare la
solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dell impiego.]
Art. 26(Residenza)(28) [Il personale risiede nel
Comune ove ha sede l Ufficio; tuttavia puo scegliere la propria residenza in
altra localita purche cio sia ritenuto dal Direttore Generale compatibile con
il normale adempimento dei doveri inerenti ai lavori di
ufficio.]
Art. 27(Corsi di perfezionamento ed
aggiornamento)(29) [L Ente curera lo svolgimento
di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per migliorare la formazione del
personale.
L istituzione, l
organizzazione, i criteri di partecipazione e le convenzioni relative sono
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
L esito favorevole degli esami
dei corsi costituisce titolo di merito per la valutazione della
professionalita.]
CAPO 3MOBILITA
Art. 28(Principi della
mobilita)(30) [La mobilita del personale
dell Ente si ispira alle norme contenute nei contratti nazionali per i
dipendenti delle Regioni, ed e regolata dal presente
capo.
Alle relative successive
variazioni si provvedera con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
sottoposta al controllo previsto dalla normativa regionale in materia.]
Art. 29(Mobilita
interna)(31) [I trasferimenti del personale,
all interno dei Servizi e degli Uffici e, nell ambito della stessa sede, da
Servizio a Servizio, sono disposti con provvedimento motivato del Direttore
Generale, previa intesa con il Dirigente del Servizio di appartenenza e sentita
la Commissione per il Personale.
I trasferimenti che comportano
spostamento definitivo dalla sede di servizio sono disposti con provvedimento
motivato del Presidente sentita la Commissione per il Personale che deve
esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.]
Art. 30(Mobilita territoriale e
condizioni di svolgimento)(32) [In relazione alle esigenze di
mobilita e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze
di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo essere utilizzato
temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente
sede non oltre 40 chilometri ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti
con mezzi pubblici di trasporto.
In tale caso l Ente
provvedera a rimborsare al dipendente la spesa per l utilizzo dei mezzi
pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova
sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia sostenuta dal dipendente
per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di
percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita a quella
di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di
usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo
convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al
servizio.
E impegno dell Ente ricercare
soluzioni di orario funzionale, anche con caratteristiche di flessibilita - nel
rispetto del monte ore settimanali obbligatorie - che favoriscano la
possibilita dei dipendenti di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto di
linea.
Non rientrano nella disciplina
del presente articolo:
a) gli spostamenti nel
territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre localita di compiti propri
dell Ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla
disciplina specifica di questo istituto;
b) gli spostamenti nel
territorio resi necessari per l ordinario svolgimento ai compiti propri della
qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di
trasporto dell ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l uso del mezzo di
trasporto del dipendente.]
Art. 31(Criteri per la mobilita del
personale nell ambito dell Ente)(33) [La mobilita esterna
disciplinata dal presente articolo si realizza, con provvedimento del
Presidente, con l assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di
fuori del territorio comunale ove e situata la sede di provenienza.
Nel caso in cui il tempo di
percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita della
precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta
minuti, l assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua
portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste
e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i
dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di
destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le Organizzazioni
Sindacali e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari,
eta, anzianita di servizio, necessita di studio.
Qualora il settore di attivita
di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di
lavoro, l individuazione del personale da trasferire dovra comunque avvenire
secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al
capoverso precedente non supera la durata di trenta
minuti.
Al solo scopo di assicurare in
via d urgenza la continuita dei servizi, l Ente puo derogare alle suddette
procedure mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore
a trenta giorni non rinnovabili.]
Art. 32(Mobilita tra
Enti)(34) [Il personale puo essere
comandato a prestare servizio, ai sensi dell art. 27 della LR 28- 10- 1977, n.
32, presso la Regione Puglia, presso Enti destinatari di delega di funzioni
regionali ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvale.
Ove il comando comporti
spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme di cui ai precedenti
articoli sulla mobilita.
E consentito, per comprovate
esigenze connesse a specifiche professionalita e per consentire l interscambio
di esperienze, la formazione e l aggiornamento professionale, d intesa con il
dipendente interessato, il comando del personale presso altre Regioni, altri
Enti di Sviluppo e presso gli Enti locali della Regione Puglia.
E consentito, inoltre, il
trasferimento del personale di ruolo dall Ente alla Regione e viceversa.
Il relativo provvedimento e
adottato, con il consenso dell interessato, dopo un preventivo periodo di
comando non inferiore ad un anno, con l assenso delle Amministrazioni
interessate, a condizione che esista la disponibilita del posto in organico
corrispondente al livello funzionale retributivo del dipendente presso l Ente
di provenienza.]
Art. 33(Assegnazione temporanea presso
Organismi cooperativi)(35) [L assegnazione temporanea
presso Cooperative Agricole o altri Organismi operanti nel settore, in quanto
compatibili con le finalita e funzioni dell Ente, resta disciplinata dalla
normativa interna dell Ente stesso e in conformita alle direttive della Giunta
regionale e viene considerata mobilita ad ogni effetto rientrando nell
interesse e nei compiti istituzionali di assistenza dell
Ente.
Essa viene disposta con
delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale sono specificati compiti e
limiti della stessa assegnazione.]
CAPO 4ORARIO DI SERVIZIO RIPOSO SETTIMANALE- FESTIVITA - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 34(Orario di
lavoro)(36) [Il dipendente dell Ente e
tenuto all esatta osservanza dell orario di lavoro, che e fissato in 36 ore
settimanali.
La distribuzione, l
articolazione giornaliera e le modalita di controllo dell orario di lavoro
sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, sentite le
Organizzazioni Sindacali aziendali, con i criteri e le modalita previste per i
dipendenti regionali.]
Art. 35(Riposo
settimanale)(37) [Il dipendente ha diritto ad un
giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non
presta servizio negli altri giorni festivi di cui al successivo articolo.
Il riposo settimanale dei
dipendenti che per inderogabili necessita di servizio debbano prestare la
propria opera la domenica o in altro giorno festivo, e fissato in un giorno
feriale della stessa settimana o di quella immediatamente
successiva.
L attivita prestata per turni
di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica da diritto alla
corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario festivo quando
non sia possibile concedere il riposo compensativo entro la stessa settimana o
quella immediatamente successiva.]
Art. 36(Festivita)(38) [Sono considerati giorni
festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti
gli effetti civili, la ricorrenza del Patrono della localita in cui il
dipendente presta la propria attivita di servizio, il giorno successivo alla
Pasqua e il 26 dicembre.]
Art. 37(Lavoro
straordinario)(39) [In relazione ad eccezionali ed
indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione del Direttore
Generale, e tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di
lavoro entro il limite massimo individuale ed il limite complessivo di spesa
previsti dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.
I dipendenti prestano servizio
in ore diurne, dei giorni feriali dell intera settimana salvo che, in casi del
tutto eccezionali e/ o per particolari esigenze di Ufficio, si renda necessaria
l istituzione di turni notturni e festivi.]
CAPO 5FASCICOLO PERSONALE COMMISSIONE PER IL PERSONALE
Art. 38(Fascicolo
personale)(40) [Tutti gli atti che riguardano
il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in
apposito indice allegato.
Il dipendente ha diritto di
prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne
rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere
sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di
pregiudizio.
Le sue dichiarazioni sono
inserite nel fascicolo.
L Amministrazione non puo
tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell indice.]
Art. 39(Commissione per il
Personale)(41) [La Commissione per il Personale
ha il compito di pronunziarsi in tutti i casi previsti dal vigente Regolamento
Organico per il Personale, di formulare proposte sull impiego del personale,
nonche di esprimere parere in tutti gli altri casi per i quali il Presidente
ravvisi l opportunita di chiederlo.
La Commissione e istituita dal
Consiglio di Amministrazione, e presieduta dal Presidente dell Ente o da un
suo delegato, dura in carica un biennio ed e composta da:
- due membri del Consiglio di
Amministrazione, nominati dallo stesso;
- Consigliere di
Amministrazione rappresentante del personale;
- Direttore
Generale;
- Dirigente del Servizio
Personale;
- tre rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello
nazionale e che potranno essere sostituiti in ogni momento dai Sindacati che
effettuano la nomina.
Funge da Segretario, senza
diritto di voto, un funzionario del Servizio Personale designato dal Consiglio
di amministrazione dell Ente.
I componenti della Commissione
per il Personale non potranno far parte contemporaneamente della Commissione di
Disciplina.]
CAPO 6TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 40(Trattamento
economico)(42) [Al personale dell Ente assunto
dalla data di entrata in vigore della presente legge e attribuito il
trattamento economico iniziale di livello che compete al personale regionale ai
sensi della LR 2- 3- 1981, n. 22 cosi come stabilito nell allegata tabella E).
Il personale dell Ente ha
diritto al trattamento economico derivante da tutte le modificazioni che sono o
saranno apportate a quelle dei dipendenti regionali. Alle relative variazioni si
provvedera con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione sottoposta al controllo previsto dalla normativa
regionale in materia.
Al Direttore Generale, per la
durata del mandato, va corrisposta, a norma della LR n. 32 del 28- 10- 1977, l
indennita di funzione pari a quella riconosciuta al Coordinatore di Settore del
ruolo regionale di cui alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.(43)
L emolumento di cui al
precedente comma non e pensionabile per il personale iscritto alla Cassa di
Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali.](44)
Art. 41(Onnicomprensivita del
trattamento economico)(45) [In attuazione del principio
dell onnicomprensivita e della chiarezza retributiva, ai dipendenti dell Ente
compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di
livello e della progressione economica orizzontale inglobante qualsiasi
retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale,
inerenti alla qualifica posseduta e svolta nell interesse o in rappresentanza
dell Ente ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell indennita
di missione, di trasferimento e della indennita di funzione.
Agli stessi dipendenti
spettano, inoltre, l aggiunta di famiglia, l indennita integrativa speciale e
la tredicesima mensilita, determinate con i criteri stabiliti per i dipendenti
dello Stato.]
Art. 42(Progressione
economica)(46) [Lo stipendio iniziale annuo
lordo previsto dall articolo precedente e suscettibile di incrementi per
classi e scatti alle condizioni e nelle misure
sottoindicate:
a) otto classi biennali di
importo pari all 8% del valore iniziale di livello;
b) scatti periodici biennali
del 2,50% da attribuire dopo l VIII classe, calcolati sullo stipendio iniziale
di livello aumentato del valore delle classi.
Il numero degli scatti biennali
e determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantita
di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al
quarantesimo anno di anzianita.
In caso di nascita di figli e
concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate,
pari al 2,50% alle condizioni previste per l attribuzione di aumenti biennali
anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all atto
del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Le classi e gli scatti degli
stipendi sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della
prescritta anzianita in analogia di quanto stabilito dal IV comma dello art. 50
della legge 11- 7- 80, n. 312.
Su richiesta del dipendente che
non abbia demeritato, il Comitato Esecutivo, sentita la Commissione per il
Personale, autorizza la corresponsione di uno scatto biennale di stipendio
anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.]
Art. 43(Retribuzione del lavoro
straordinario)(47) [La retribuzione oraria del
lavoro straordinario e determinata secondo la seguente formula:
retrib. iniziale di livello +
rateo 13a mensilita diviso 175, maggiorata del 15%.
Per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta
retribuzione e maggiorata del 30%;
per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la
retribuzione e maggiorata del 50%.
Le misure, così ottenute sono
ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175 dell indennita
integrativa speciale mensile spettante alla data del I gennaio di ciascun anno.
Il lavoro straordinario puo
essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con
particolari adattamenti di orario.
Per retribuzione iniziale di
livello si intende quella in vigore all 1- 10- 1978, come stabilito nella
allegata tabella N).]
Art. 44(Lavoro ordinario notturno e
festivo)(48) [Al dipendente compete per il
servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a
lire 600 orarie.
Per il servizio ordinario di
turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675 elevato
a lire 1.000 per il servizio orario notturno festivo.
La presente normativa non si
applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite
esclusivamente di notte.
I compensi di cui al presente
articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi
previdenziali.
I compensi di cui al presente
articolo, per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti
degli Enti Locali, non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a
contributi previdenziali.](49)
Art. 45(Trattamento di missione, di
trasferimento e di prima sistemazione)(50) [Il trattamento economico di
missione, di trasferimento e di prima sistemazione e disciplinato dalle norme
di cui alla legge 26- 7- 1978, n. 417, al DPR 21- 6- 1976, n. 513, all apposita
legge regionale e successive modificazioni ed
integrazioni.
Al personale in missione e
dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle
prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di
servizio e strettamente legato alla natura e alla entita dei compiti da
svolgere.
Le ore di lavoro straordinario
compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei
limiti autorizzabili.]
Art. 46(Indennita integrativa
speciale e quote di aggiunta di famiglia)(51) [Le retribuzioni vengono
adeguate trimestralmente al costo della vita modificando l ammontare della
indennita integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in
attivita di servizio.
Le quote di aggiunta di
famiglia competono nella misura e con le forme vigenti per i dipendenti civili
dello Stato.]
Art. 47(Equo
indennizzo)(52) [L Ente, per infermita
riconosciuta da cause di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all
obbligo della iscrizione all INAIL un equo indennizzo per la perdita della
integrita fisica eventualmente subita.
Valgono al riguardo le norme
contenute nell art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e negli artt. 48, 49, 50
del DPR 3- 5- 1957, n. 686.
Si intendono estese tutte le
modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di
applicazione.]
CAPO 7ASSENZE DAL LAVORO
Art. 48(Congedo
ordinario)(53) [Il dipendente ha diritto, in
ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario, per ferie, irrinunziabile e
retribuito di 26 giornate lavorative; in tale congedo sono comprese le due
giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. (54)
Al dipendente sono attribuite
altresì quattro giornate di riposo da
fruire nell anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.
Il congedo puo essere goduto
in piu periodi, uno dei quali dovra comprendere non meno di quindici giorni.
Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed
indifferibili esigenze di servizio.
Il godimento del congedo
ordinario e interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero
ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave
adeguatamente documentato. Il godimento del congedo ordinario e interrotto
anche dall impossibilita dell Amministrazione di fronteggiare altrimenti
esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.
I congedi ordinari per ferie
non fruiti nel corso dell anno, per comprovate esigenze di servizio, possono
essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo.
L impiegato assunto
posteriormente al I gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di
giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che prestera nell
anno.
Il congedo ordinario retribuito
per ferie non puo tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del
periodo di prova.
Il congedo ordinario retribuito
per ferie per il personale degli uffici periferici va richiesto ai Dirigenti
degli uffici di appartenenza. Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai
rispettivi dirigenti di servizio.
I Dirigenti di servizio
indirizzeranno le loro domande al Direttore Generale. L impiegato la cui
domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta al Direttore
Generale; i Dirigenti di Servizio al Presidente.]
Art. 49(Congedo
straordinario)(55) [Il dipendente ha diritto a
congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con
documentazione delle relative causali:
a) per contrarre matrimonio:
nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del
rito;
b) per donazione di sangue: per
il giorno del prelievo;
c) per cure: fino a un mese per
mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione
di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
d) per gravi motivi: fino a
cinque giorni all anno;
e) per cura ai figli inferiori
a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell arco del triennio a
trattamento intero;
f) per gravidanza e puerperio:
nei limiti della legge 30 dicembre 71, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione
obbligatoria;
g) per richiamo alle armi e per
obblighi di leva: nei termini e con le modalita previste dalle leggi vigenti
per gli impiegati civili dello Stato;
h) per esami: fino a venti
giorni nell anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi o di
abilitazioni, oltreche nella giornata immediatamente precedente e seguente
soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla
residenza.
I congedi sono concessi con
provvedimento del Direttore Generale.]
Art. 50(Congedo straordinario non
retribuito)(56) [Il dipendente ha diritto a
congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:
a) per gravi e motivate ragioni
personali o di famiglia: fino ad un anno;
b) per tutta la durata dello
stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo
retribuito.
Il presente congedo riduce
proporzionalmente il congedo ordinario e non e utile ai fini della progressione
economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.]
Art. 51(Assenze per malattie, per cure
termali, idropiniche ed elioterapiche)(57) [In caso di malattia il
dipendente e considerato assente giustificato ed ha diritto al seguente
trattamento economico:
- nei primi tredici mesi:
intero;
- nei successivi sette mesi:
ridotto al 50%.
Sono a carico del dipendente,
per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste
dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano
a carico dell Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli,
unitamente all onere intero per il trattamento assistenziale.
Il tempo durante il quale il
dipendente e assente per malattia e computato per intero ai fini dell
anzianita di servizio, della progressione economica e del trattamento di
previdenza e quiescenza.
Per motivi di particolare
gravita, il Comitato Esecutivo, sentita la Commissione per il Personale, puo
consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma,
un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei
mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del
posto.
Il periodo di assenza per
malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente
il congedo ordinario.
In caso di malattia o di altro
grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne
immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all Ufficio e/ o Servizio
di appartenenza, indicando il proprio recapito.
L assenza per malattia e
documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne attestino la natura e la
presumibile durata.
Il dipendente, salvo casi di
comprovato impedimento, deve far pervenire la certificazione al Servizio e/ o
Ufficio di appartenenza entro il terzo giorno dall inizio della malattia.
Per malattia di durata non
superiore a due giorni non v e obbligo di produrre la certificazione medica,
salvo richiesta dell Ente.
I Dirigenti dei Servizi e/ o
Uffici di appartenenza possono disporre gli accertamenti sanitari per il
controllo della malattia denunciata.
Gli accertamenti saranno
espletati attraverso i servizi ispettivi dell Istituto Assistenziale competente
e, ove questi non siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell Ufficiale
Sanitario o dal Medico designato da un Ospedale a scelta dell
Amministrazione.
L eventuale contenzioso e
regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Successivamente, agli stessi
fini, ci si avvarra delle strutture delle Unita Sanitarie Locali competenti
per territorio.
Qualora l esistenza e l
entita della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli
accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente,
l assenza e considerata ingiustificata agli effetti retributivi e
disciplinari.
Nei confronti del dipendente
riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni attribuitegli, l Amministrazione non potra procedere alle dispense
dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari Servizi, per recuperarlo
al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica
rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello
inferiore.
In quest ultimo caso il
dipendente avra diritto a conservare il trattamento economico in godimento.
La disciplina contenuta nel
presente articolo e estesa alle assenze per cure termali, idroponiche ed
elioterapiche.
La durata delle predette
assenze non eccedera i 15 giorni, da fruire in continuita ed una sola volta
nell anno solare.
Almeno trenta giorni prima
dell allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire e loro istanze
ai dirigenti dei Servizi e degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano
appositi turni.
Le istanze indicheranno i
periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare,
preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico
ritenuto necessario.
Alla ripresa del servizio, i
dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall
Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del
ciclo curativo, oltre la specificazione delle cure
praticate.
Coloro che hanno effettuato un
soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o
dall Ufficiale Sanitario della localita prescelta per attestare le date di
inizio e di fine del soggiorno curativo.
Ai dipendenti che dimostrino l
avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali e localita
climatiche che distino almeno 100 chilometri dal Comune di residenza, saranno
concessi, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in
relazione ai viaggi di andata e ritorno.
Per le distanze superiori ai
100 chilometri, la quantificazione delle giornate aggiuntive avverra sulla base
dell art. 11 della legge 18- 12- 1973, n. 836.]
Art. 52(Permessi) (58) (59) [L impiegato, per esigenze
personali o familiari, puo assentarsi dal servizio per una parte dell orario
giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell Ufficio.
Il permesso da uno a cinque
giorni e accordato dal Direttore Generale, per comprovate esigenze personali e
familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente cinque giorni in
un anno.]
Art. 53(Cumulo dei periodi di
assenza)(60) [Due o piu periodi di assenza
per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento
economico spettante, quando fra essi non intercorre un periodo di servizio
effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza
per congedo ordinario o straordinario retribuito.
Le assenze per congedo
straordinario non retribuito e per malattia non possono superare nel quinquennio
i 32 mesi.]
Art. 54(Lavoratori
studenti)(61) [I dipendenti che si trovino
nelle condizioni di cui al primo comma dell art. 10 della legge 20- 3- 1970, n.
300 hanno diritto, per la frequenza di corsi legali di studio, ad un massimo
individuale di 150 ore per anno scolastico con l obbligo di cessare
immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione
interrotta.
L istituto si applica ad un
numero di dipendenti non superiore alle 35 unita di personale per ciascun anno
scolastico. I dipendenti di cui al primo comma dell art. 10 della legge 20- 3-
1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario.]
Art. 55(Svolgimento di incarichi
pubblici)(62) [L autorizzazione ad assentarsi
dal servizio per il tempo necessario all espletamento del mandato, prevista
dall art. 2 della legg n. 1078 del 12- 12- 1966 o da altre norme legislative,
non potra eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via
eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore
settimanali.
L Ente, in accordo con le
locali associazioni ANCI - UPI, procedera, con atto separato, a fissare i modi
ed i limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente,
graduandoli opportunamente in relazione alla entita degli incarichi
svolti.
Con lo stesso atto sara
indicata la documentazione necessaria.]
CAPO 8DOVERI DELL IMPIEGATO
Art. 56(Doveri dell
impiegato)(63) [Nei confronti dell
Amministrazione l impiegato e tenuto a prestare la propria opera per tutto l
orario stabilito e deve esprimere nell
assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacita
decisionale, autocontrollo.
Salvo quanto disposto dalla
legge sui procedimenti amministrativi, l impiegato non puo fornire a chi non
ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed
operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia
venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l
amministrazione o per i terzi.
L impiegato non puo
esercitare alcun commercio, industria o professione ne assumere incarichi alle
dipendenze di privati o enti pubblici.
L impiegato che si trovi nelle
situazioni previste dal comma precedente e dichiarato decaduto, se la
situazione di incompatibilita non cessa nel termine indicato in apposita
diffida.
Sono fatte salve comunque le
sanzioni disciplinari.]
Art. 57(Incompatibilita e cumulo di
impieghi)(64) [Ai dipendenti e estesa la
disciplina sancita dal titolo V del DPR 10- 1- 1957, n. 3 intendendosi
sostituito il Consiglio di Amministrazione dell Ente allo Stato e il Presidente
dell Ente, al Ministro/ Consiglio dei Ministri.
In ogni caso, gli importi dei
compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati
in rappresentanza dell Ente a partecipare a Commissioni o comunque a compiere
prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell interesse di altri Enti,
sono versate dagli Enti medesimi su apposito fondo da gestirsi a parte dalla
Commissione del Personale, con apposito Regolamento.
Ai dipendenti, in quanto
dovuti, spettano l indennita di missione, il rimborso spese e il compenso per
prestazioni di lavoro straordinario che sono a carico e liquidati dagli Enti
interessati.]
CAPO 9DISCIPLINA
Art. 58(Sanzioni
disciplinari)(65) [L impiegato che viola i suoi
doveri e soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la nota di
demerito;
2) la riduzione dello
stipendio;
3) la sospensione disciplinare
dal servizio;
4) la sospensione
cautelativa;
5) la
destituzione.]
Art. 59(Nota di
demerito)(66) [La nota di demerito viene
inflitta con atto del Presidente, su proposta del Direttore Generale, per lievi
trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.]
Art. 60(Riduzione dello
stipendio)(67) [La riduzione dello
stipendio viene inflitta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita
la Commissione di Disciplina, per grave negligenza, per contegno scorretto verso
il pubblico e gli Amministratori nell esercizio delle funzioni, non puo
superare il quinto dello stipendio ne avere durata superiore a sei
mesi.]
Art. 61(Sospensione cautelare
facoltativa)(68) [In pendenza di procedimenti
penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del
rapporto fiduciario, il dipendente, su delibera motivata del Consiglio di
Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina, puo essere sospeso dall
impiego fino all esito definitivo del giudizio penale, salvo motivata
riammissione in servizio.
Al dipendente sospeso
cautelativamente e concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla
meta dello stipendio oltre gli assegni per carichi di
famiglia.]
Art. 62(Sospensione disciplinare dal
servizio)(69) [La sospensione disciplinare dal
servizio viene inflitta dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione
di Disciplina, per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione
dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio e consiste nell
allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.
Al dipendente sospeso e
concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello
stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.]
Art. 63(Destituzione)(70) [La destituzione, con delibera
motivata del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina,
puo essere inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai
precedenti articoli, per violazione dolosa nei doveri di ufficio con pregiudizio
dell Ente, di altri Enti pubblici e privati o di privati, per condanna, passata
in giudicato, per delitti contro la personalita dello Stato, esclusi quelli
previsti nel Capo IV del Titolo I del Libro II del Codice Penale; ovvero per
delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi
quelli di cui agli artt. 457, 495 e 498 del Codice Penale; per delitti contro la
moralita pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521 e 537 del Codice Penale e dall art.
3 della legge 20- 2- 1958, n. 75; per i
delitti di rapina, estorsione,
millantato credito, furto, truffa ed
appropriazione indebita; per condanna, passata in giudicato, che importi
l interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l applicazione di una
misura di sicurezza detentiva o della liberta vigilata.
Le sentenze di condanna per i
reati di cui al precedente comma, devono essere passate in giudicato.]
Art. 64(Commissione di
Disciplina)(71) [La Commissione di Disciplina e
composta da due componenti scelti tra Magistrati e Docenti di Discipline
giuridiche di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio di
Amministrazione dell Ente, su proposta del Presidente e da un dipendente
designato dalla Commissione per il Personale che non sia di qualifica inferiore
a quella degli inquisiti.
Il Segretario viene designato
dal Consiglio di Amministrazione.
La Commissione svolge i compiti
attribuiti alla Commissione di Disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati
civili dello Stato.
Per quanto concerne il
procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel DPR 10- 1-
57, n. 3, intendendosi sostituito al Ministro il Presidente ed al Capo del
Personale il Direttore Generale.
La Commissione e nominata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura in carica un biennio.]
CAPO 10PATROCINIO LEGALE
Art. 65(Patrocinio
Legale)(72) [L Ente assicura il
patrocinio legale ai propri dipendenti nei casi e con modalita analoghe a
quelle previste per i dipendenti regionali ai sensi dell art. 36 della LR 13-
3- 1980, n. 16.]
CAPO 11LIBERTA SINDACALI
Art. 66(Diritti
sindacali)(73) [Il diritto di Assemblea, di
trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attivita sindacale,
il diritto di affissione, l uso dei locali per attivita sindacali, la raccolta
dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in
quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.
Le modalita per l esercizio
del diritto di Assemblea sono stabilite dal Comitato Esecutivo, d intesa con le
Organizzazioni Sindacali interessate.
Per gli scioperi di durata
inferiore alla giornata lavorativa, la trattenuta sulle retribuzioni sara
limitata alla effettiva durata dell astensione dal
lavoro.
In tal caso la trattenuta per
ogni ora sara pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le
maggiorazioni – aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con
esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.]
Art. 67(Tutela dei Dirigenti della
rappresentanza sindacale)(74) [I nominativi dei Dirigenti
delle rappresentanze sindacali, nel numero di cui alla normativa statale
dovranno essere comunicati al Presidente dalle singole Organizzazioni.
Il passaggio ad altra sede o ad
altro ufficio o il comando dei Dirigenti delle rappresentanze sindacali puo
essere disposto sentita l Associazione Sindacale di appartenenza e per motivata
esigenza organizzativa aziendale.]
Art. 68(Informazioni - Locali
rappresentanze sindacali e relative affissioni)(75) [Nel rispetto delle competenze
proprie degli organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di
partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei Servizi, l Ente assicura
una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti
e sui provvedimenti che riguardano il personale, l organizzazione del lavoro ed
il funzionamento dei Servizi, nonche i programmi e gli investimenti dell Ente
stesso.
L informazione riguarda sia
gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia
atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono
conseguenze riguardanti il personale, l organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei Servizi.
L informazione avviene a
livello di sindacati regionali aziendali.
Presso la sede centrale viene
assicurata permanentemente la disponibilita di un idoneo locale a ciascuna
rappresentanza delle Organizzazioni sindacali.
L Ente pone, altresì, di volta
in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all
interno della sede provinciale.
Qualora il numero dei
dipendenti di una unita, sede o altra entita organizzativa, sia superiore a
dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
All interno delle unita, sedi
o altre entita organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all
uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i
dipendenti, per l affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la
materia di interesse sindacale o di lavoro.
E vietato ogni comportamento
diretto ad impedire o limitare le liberta personali e sindacali dei dipendenti,
l esercizio della attivita sindacale e del diritto di
sciopero.]
Art. 69(Contributi
sindacali)(76) [I dipendenti hanno facolta di
rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la
riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all inizio
di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di
categoria.
La relativa riscossione viene
effettuata dall Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare
viene versato entro quindici giorni secondo le modalita indicate dalle
organizzazioni.]
Art. 70(Aspettativa o permessi per
motivi sindacali)(77) [I dipendenti che
ricoprono cariche sindacali nazionali possono essere collocati in aspettativa
per motivi sindacali o ottenere permessi retribuiti secondo la previsione della
norma statale vigente in materia.]
CAPO 12CESSAZIONE DEL RAPPORTO D IMPIEGO - TRATTAMENTO QUIESCENZA E PREVIDENZA
Art. 71(Cause di cessazione del
rapporto)(78) [La cessazione del rapporto d
impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari,
avviene:
1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni
volontarie;
3) per
decadenza;
4) per dispensa dal
servizio.
I provvedimenti di collocamento
a riposo, di accettazione delle dimissioni volontarie e di destituzione sono
adottati dal Presidente.
Gli altri provvedimenti di
risoluzione del rapporto sono adottati dal Comitato Esecutivo.
I provvedimenti di cessazione
dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di eta o per
dimissioni volontarie sono adottati sentita la Commissione per il Personale.]
Art. 72(Collocamento a
riposo)(79) [Il dipendente e
collocato a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento
del 65° anno di eta.]
Art. 73(Dimissioni
volontarie)(80) [L impiegato puo, in qualunque
momento, dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere
presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.
L accettazione delle
dimissioni puo essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta
giorni dalla data della domanda e puo essere rifiutata quando il dipendente sia
sospeso cautelarmente dal servizio.]
Art. 74(Decadenza)(81) [L impiegato incorre nella
decadenza qualora:
a) perda la cittadinanza
italiana o vi rinunci;
b) accetti, senza esserne stato
autorizzato, una missione od un impiego da una autorita straniera;
c) non assuma o non riassuma,
senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine, o si assenti
dall ufficio per oltre 15 giorni senza giustificato
motivo;
d) abbia conseguito il posto
producendo documenti falsi o non validi.
La decadenza non comporta la
perdita del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza.]
Art. 75(Dispensa dal
servizio)(82) [La dispensa dal servizio e
disposta, oltre che nei casi gia previsti dalla presente legge, anche per:
-
infermita;
-
incapacita;
- scarso
rendimento.
Al dipendente proposto per la
dispensa dal servizio e assegnato un termine di tempo per presentare, ove
creda, le proprie osservazioni.
Il dipendente interessato puo
chiedere di essere ascoltato personalmente dal Comitato Esecutivo dell
Ente.]
Art. 76(Riammissione in
servizio)(83) [Il dipendente cessato dall
impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o
decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel
termine prefissatogli, puo essere riammesso in servizio con motivata
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere della
Commissione per il Personale.
La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per lassunzione ed alla disponibilità del posto in organico.
(84)
Al dipendente riammesso in
servizio e attribuito il livello retributivo e funzionale in godimento all
atto della cessazione dall impiego.
L anzianita maturata in detto
livello anteriormente alla cessazione dall impiego non si computa ai fini dell
attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva.
Il periodo di servizio prestato
prima della riammissione e valutato agli effetti del trattamento di quiescenza
e previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita percepite a
seguito della risoluzione del precedente rapporto maggiorate degli interessi
legali.]
Art. 77(Trattamento per l assistenza,
previdenza e quiescenza)(85) [Il personale dell Ente e
iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali, fatta
salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge - la facolta di optare per il mantenimento dell assicurazione
generale obbligatoria per la invalidita, la vecchiaia ed i superstiti.
L opzione deve essere
esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di
inquadramento nel ruolo unico.
Per l assistenza malattia il
personale dell Ente viene iscritto all Ente Nazionale Previdenza Dipendenti da
Enti di Diritto Pubblico.
L indennita di anzianita
sara commisurata a tante mensilita dell ultima retribuzione fruita (a titolo
di stipendio, di tredicesima mensilita) per quanti sono gli anni di servizio
prestati alle dipendenze dell Ente.](86)
CAPO 13NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DELL 1- 1- 1977
Art. 78(Norme di inquadramento con
decorrenza 1- 1- 1977 e fino al 30- 9- 1978)(87) [I dipendenti di ruolo dell
Ente, in servizio all 1- 1- 77, fino al 30 settembre 1978 sono inquadrati, a
domanda, nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalle tabelle F) e G)
allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita
regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni
Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) corrispondenza tra attivita
svolta e qualifica funzionale richiesta;
b) possibilita di
inquadramento, anche in soprannumero, sempreche, ai posti nelle qualifiche
attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti
vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;
c) formulazione di graduatorie
che tengano conto del titolo di studio, dell anzianita di servizio, dell
anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre,
della anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente
inferiore nonche della residenza, delle condizioni familiari e
personali.(88)
I posti in soprannumero di cui
alla lettera b) saranno riassorbiti al verificarsi delle vacanze.
In ordine al personale che non
risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui alla lettera c), si
provvedera, nel rispetto del livello retributivo e della qualifica funzionale
di spettanza e di ogni altra norma riveniente dalla attuazione della presente
legge, ai sensi dell art. 7 della legge 30- 4- 1976, n. 386, con l
inquadramento nel ruolo unico regionale o di altri Enti regionali ovvero nei
ruoli unici di cui all art. 6 - lett. b) della legge 22- 7- 1975, n. 382.
In ordine al personale che nel
frattempo ha lasciato il servizio per risoluzione del rapporto di impiego all
inquadramento economico si provvedera, anche d ufficio, nel rispetto del
livello retributivo e della qualifica funzionale di spettanza e di ogni altra
norma riveniente dalla attuazione della presente legge.
La Commissione per l
inquadramento e nominata dal Comitato Esecutivo ed e composta da:
- Presidente: Presidente dell
Ente o suo delegato;
- Componenti: 2 Consiglieri di
Amministrazione;
- il Consigliere di
Amministrazione rappresentante del Personale;
- il Direttore Generale dell
Ente;
- n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel
CNEL;
- n. 1 Magistrato
amministrativo o del Lavoro;
- n. 4
esperti.
Acquisito il parere della
commissione, il Comitato Esecutivo decide con proprio provvedimento.
Le funzioni di Segretario
verranno svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale.]
Art. 79(Trattamento economico dall 1-
1- 1977 al 30- 9- 1978)(89) [Al personale dell Ente,
inquadrato nei livelli retributivi così come descritto nell allegata tabella F,
compete dall 1- 1- 1977 il trattamento economico iniziale indicato nella
allegata tabella H); gli stessi dipendenti conseguono il 1°/ 1/ 1978 il
trattamento economico indicato nella allegata tabella I) fino al 30/ 9/ 1978.
La progressione economica in
ciascun livello retributivo funzionale procede per scatti e classi, secondo le
modalita appresso indicate:
a) assegnazione di quattro
classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del quinto
anno, del nono anno, del quindicesimo anno e del venticinquesimo anno. Il valore
delle classi e rispettivamente del 20%
per le prime due classi, del 15% per la terza classe e dell 11% per la quarta
classe;
b) retribuzione di scatti al
2,50% sul trattamento economico iniziale piu classe in godimento.
Gli aumenti periodici e le
classi di stipendio sono calcolati sulla base del trattamento economico
conseguito ai sensi del primo comma.]
Art. 80(Valutazione del
servizio)(90) [Ai dipendenti dell Ente in
servizio alla data dell 1- 1- 1977 e riconosciuta, agli effetti del
trattamento economico, ivi compresa l attribuzione del livello retributivo e
funzionale conseguito a seguito dello inquadramento, delle classi di stipendio e
degli aumenti periodici, una anzianita per il periodo comunque prestato
anteriormente all inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto
con contratto di diritto privato, presso lo stesso Ente, presso lo Stato o la pubblica Amministrazione pari a:
- 100% se prestato nella
carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;
- 75% se prestato nella
carriera immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre
carriere, non di ruolo o comunque prestate.
Il servizio prestato alle
dipendenze dello Stato o di pubbliche Amministrazioni dovra risultare da
certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni di
competenza.
Nel caso in cui, nella
valutazione della anzianita complessiva computata con le modalita di cui ai
comma precedenti e che verra utilizzata ai fini dell inquadramento, risulti un
residuo, questo verra conteggiato interamente per l attribuzione dell aumento
periodico di stipendio successivo all inquadramento
medesimo.]
Art. 81(Estensione al personale dell
Ente del trattamento giuridico e dei miglioramenti economici concessi ai
dipendenti regionali)(91) [Al personale dell Ente, sono
estesi il trattamento giuridico ed i miglioramenti economici concessi ai
dipendenti regionali, nei modi e nei termini di cui alle leggi regionale 6- 5-
77, n. 14, 16- 6- 79, n. 32, 6- 8- 80, n. 57 e 2- 3- 81, n. 22 e successive
modificazioni.
L estensione avviene con
delibera del Consiglio di Amministrazione.]
Art. 82(Assegno
personale) (92) (93) [I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale Assegno personale, pensionabile, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici]
Art. 83(Riconoscimento mansioni
superiori)(94) [I dipendenti che entro la data
del 31- 12- 80 svolgevano in forma continuativa, per almeno 6 mesi, mansioni
superiori a quelle del livello di inquadramento, possono essere inquadrati, a
domanda, nel livello immediatamente superiore a quello spettante d origine,
previa valutazione della Commissione di cui all art. 78 e formale istruttoria
disposta dal Comitato Esecutivo dell Ente attraverso i competenti Uffici della
Direzione generale.
La certificazione che attesti
le mansioni superiori svolte dovra essere sottoscritta dal Presidente dell
Ente su proposta del Dirigente del Servizio, vistata dal Direttore Generale;
puo disporsi, attraverso la Direzione
Generale preventiva istruttoria.
Le domande dovranno essere
corredate dalla certificazione di cui al comma precedente e da ogni altra
documentazione che il dipendente ritenga di dover produrre e dovranno essere
presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
al Presidente dell Ente mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Al fine del riconoscimento
dell idoneita del dipendente al livello per il quale chiede l inquadramento,
la Commissione, oltre alle funzioni superiori esercitate, potra tenere conto
del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute
successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneita
conseguite in concorsi pubblici anche interni, dell anzianita di servizio e
delle qualifiche ottenute, dei titoli professionali aventi valore legale, delle
pubblicazioni originali ed attivita di ricerca scientifica, dei meriti
acquisiti nel servizio svolto.
Acquisito il parere della
Commissione, il Comitato Esecutivo decidera, con proprio provvedimento, sull
istanza avanzata dal dipendente.
L eventuale non accoglimento
dell istanza deve essere notificato all interessato.
L annessa tabella L) descrive
la declaratoria delle caratteristiche generali di ciascuna fascia funzionale d
inquadramento.]
Art. 84(Trattamento economico dall 1-
10- 1978 al 31- 1- 1981)(95) [Al personale inquadrato,
con effetto dall1- 10- 78 e fino al 31- 1- 1981, spetta il trattamento
economico iniziale annuo lordo di cui alla allegata tabella N), ai sensi delle
leggi regionali del 13 marzo 1980, nn. 16 e 17.]
Art. 85(Norme di inquadramento con
decorrenza 1- 10- 1978)(96) [Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti dellEnte sono inquadrati dufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dallallegata tabella O) e relative note esplicative (tabella P).(97)
Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al sesto livello di cui allart. 78, che in applicazione della tabella di corrispondenza O) avrebbe titolo allinquadramento del sesto livello, è inquadrato nel settimo livello dal 1° ottobre 1978 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti. (98)
Il restante personale inquadrato nel sesto livello ai sensi della allegata tabella O) con decorrenza 1° ottobre 1978, transiterà nel settimo livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso sesto livello. A tal fine si valuta anche il servizio prestato in carriera equiparata al livello inferiore nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e mezzo.(99)
Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 87 si applica anche nel caso di inquadramento nel settimo livello in data posteriore al 1° ottobre 1978. È consentito laccesso al livello immediatamente superiore a quello spettante: a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142; b) dalle qualifiche del quarto livello [142] al quinto livello [167], comprese quelle operaie che in via prevalente e continuativa non svolgano più mansioni operaie; c) dal quinto livello [167] al sesto livello [178]; mediante concorso interno per titoli riservato al personale in possesso di unanzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso lEnte con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976(100)
Viene messo a concorso, ai
sensi del comma precedente un numero di posti pari al 50% della dotazione
organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30- 9- 78; in
relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno
resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere
conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.
Nel caso che i posti messi a
concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dal quinto comma non
risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la parte residuale dei
posti stessi e portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli
altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza
di idonei rispetto ai posti messi a concorso.
L inquadramento nel nuovo
livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza giuridico - economica
dal 1# ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il
disposto di cui al secondo comma del presente articolo.
In tutti i casi restano
immutati gli effetti economici dell inquadramento, così come stabilito nell
articolo 84.
I titoli valutabili per la
formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui
agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall
anzianita di servizio e dai titoli di studio posseduti secondo il seguente
punteggio:
a) anzianita di servizio di
ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente
in base all equiparazione di cui alla tabella F) per ogni anno di servizio
punti 1, 2; la frazione di mese superiore a giorni 15 viene valutata a mese
intero;
- anzianita di servizio di
ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza
o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;
b) titoli di studio: 5 punti
per il possesso del titolo di studio prescritto per l accesso alla qualifica
rivestita; 10 per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da
assegnare.
A parita di merito, nella
valutazione dei candidati, si dovra tener conto del carico familiare.
Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono
partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di
decadenza, avanzare formale istanza al Presidente corredata dalla documentazione
relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nei precedenti
commi.
L anzianita di servizio e
accertata dall Amministrazione attraverso l esame del fascicolo
personale.
La valutazione dei titoli e la
conseguente formazione della graduatoria sono predisposti a cura della
Commissione per l inquadramento di cui all art. 78.
La graduatoria e approvata dal
Comitato Esecutivo.
In base all ordine di
graduatoria, il Comitato Esecutivo dispone l inserimento dei vincitori nel
competente livello funzionale.
Restano immutati gli effetti
economici dell inquadramento così come stabilito dalla presente
legge.
E in ogni caso escluso dalla
partecipazione al concorso interno per l accesso al livello immediatamente
superiore a quello spettante ai sensi del quinto comma del presente articolo il
personale che, comunque, abbia avuto un riconoscimento di livello superiore ai
sensi dell art. 83.]
Art. 86(Progressione economica nell
ambito di ciascun livello retributivo – funzionale dall 1- 10- 1978 al 31- 1-
1981)(101) [La progressione economica in
ciascun livello retributivo - funzionale, con effetto 1- 10- 1978, procede per
scatti e classi, secondo le modalita appresso indicate:
a) assegnazione di cinque
classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del terzo,
sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi e del 16%
costante sull iniziale del livello;
b) attribuzione di scatti del
2,50% sul trattamento economico iniziale piu classe in godimento.
Gli scatti si conseguono ogni
biennio e sono assorbiti all atto dell acquisizione della successiva
classe.
Gli scatti biennali, anche
virtuali, possono essere anticipati, a domanda a seguito della nascita di figli.]
Art. 87(Inquadramento nella posizione
economica)(102) [La posizione economica
individuale nel livello d inquadramento, previsto nel precedente art. 84, e
determinata sommando i seguenti elementi:
a) stipendio tabellare lordo in
godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi
acquisiti;
b) eventuali assegni personali
pensionabili;
c) aggiunzione senza titolo
pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo
88.
La posizione giuridica nel
livello d inquadramento e quella dello scatto o classe della nuova
progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come
sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione
giuridica e quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta
posizione economica.
Al dipendente viene, altresì,
riconosciuto il maturato in itinere consistente nella
quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30
settembre 1978, dalla data di maturazione dell ultimo scatto e dell ultima
classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo
scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine
di ridurre il tempo necessario per l attribuzione dello scatto o classe
successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo
comma.
Al fine della determinazione
del maturato in itinere lo stipendio iniziale di cui alla
tabella N) e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alle
tabelle H) ed I) vengono considerati quali classi di stipendio.
La riduzione si determina
secondo il seguente procedimento:
a) il conteggio del tempo viene
eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15
giorni;
b) si calcola l incremento
monetario che, nella progressione economica orizzontale prevista dal precedente
art. 79, deriva dallo scatto della retribuzione (o secondo parametro
retributivo) immediatamente successiva agli ultimi conseguiti e si rapportano
tali incrementi alle mensilita virtualmente maturate al 30- 9- 1978 per il loro
raggiungimento; se il dipendente nella progressione economica in atto al 30- 9-
78 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si
calcola sull incremento economico dello scatto successivo all ultima classe o
scatto maturato;
c) qualora i ratei di scatto e
di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella
progressione economica orizzontale prevista dal precedente articolo 79 e
virtualmente maturati alla data del 30/ 9/ 78 - definiti nel loro valore con la
procedura prevista alle lettere a) e b) - sommati alla posizione economica
individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella
nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di
scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente
acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
d) qualora, a seguito dell
operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una
posizione giuridica superiore, il maturato in itinere , sommato
all eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di
inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l
attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante
mensilita il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica,
rispetto allincremento economico mensile derivante dal conseguimento della
posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla
posizione giuridica di inquadramento acquisita.
Ove dal saldo della operazione
residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera
il 50% dell importo dell incremento mensile della posizione stipendiale
successiva; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la
posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di
inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilita;
e) nel caso che, a seguito
dell acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di
cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione,
il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la
posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva, in tal
caso detta frazione si rapporta all incremento economico mensile derivante dal conseguimento della
ulteriore posizione stipendiale di scatto classe immediatamente successiva al
fine di determinare a quante di tali mensilita corrisponde e dopo aver
arrotondato a mese intero il possibile resto dell operazione suddetta se
eccedente del 50% dell incremento mensile stesso i tempi di percorrenza per
raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe
immediatamente successiva saranno
ridotti di un pari numero di mensilita.
Qualora la posizione economica
individuale maggiorata del maturato in itinere risulti
inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il
dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i
successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo
ordinamento.]
Art. 88(Aggiunzione senza
titolo)(103) [La ulteriore disponibilita
economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun
dipendente i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite
con legge regionale 5- 5- 1977, n. 14 sulla base delle retribuzioni iniziali, di
cui alla tabella I) in atto a 30- 9- 1978, non tenendo conto dell indennita integrativa speciale:
- fino a 2.000.000 annui L.
55.000 mensili
- fino a 3.000.000 annui L.
47.000 mensili
- fino a 4.000.000 annui L.
43.000 mensili
- oltre 4.000.000 annui L.
40.000 mensili](104)
Art. 89(Trattamento e progressione
economica nell ambito di ciascun livello retributivo - funzionale dal 1#/ 2/
1981)(105) [Al personale inquadrato, con
effetto dall 1/ 2/ 1981, spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo
di cui all allegata tabella E), ai sensi della LR 2- 3- 1981, n. 22.
La progressione economica in
ciascun livello retributivo - funzionale, con effetto 1- 2- 1981 procede per
classi e scatti, secondo le modalita di cui al precedente articolo 42.]
Art. 90(Anticipazione dei benefici
contrattuali – Beneficio per riparametrazione professionale - Valutazione dell
anzianita)(106) [Per l anno 1979 a ciascun
dipendente dell Ente, assoggettata alle normali ritenute, comprese quelle
assistenziali e previdenziali, e corrisposta la somma, una tantum, di lire
120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei dodici
mesi.
Per l anno 1980 al medesimo
personale vengono attribuiti, per 12 mensilita i seguenti benefici economici:
Accanto al parametro iniziale
e indicato il beneficio mensile 100, L. 45.000 116, L. 45.000 130, L. 50.000
142, L. 50.000 167, L. 55.000 178, L. 55.000 220, L. 65.000 333, L.
95.000
Analogo beneficio viene
corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.
Per la 13a mensilita il
beneficio sopra specificato e ridotto del 50%.
Le stesse somme spettanti al
personale vengono, altresì, erogate in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale
assunto con incarico con contratto a tempo determinato.
A decorrere dal 1 febbraio 1981
al personale dell Ente e attribuito un beneficio economico mensile per 12
mensilita, a titolo di riparametrazione, come di seguito
specificato:
accanto al livello funzionale
e indicato il beneficio mensile I L. 45.000 I (dopo sei mesi) L. 51.500 II L.
51.500 III L. 55.000 IV L. 61.200 V L. 101.250 VI L. 128.700 VII L. 133.600 VIII
L. 180.416
L anzianita di servizio
effettivamente reso presso l Ente e quella precedente presa a base dell art.
80 per la ricostruzione della carriera viene valutata con la stessa decorrenza
1- 2- 1981 nella misura di lire 800/ mese - anno.]
Art. 91(Inquadramento nei nuovi
livelli funzionali retributivi dal 1- 2- 1981 - Assegno ad
personam)(107) [A decorrere dal 1 febbraio 1981
l inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato
economico così costituito:
a) stipendio in godimento al
31- 1- 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei
benefici concessi, a titolo di anticipazione per gli anni 1979 e 1980;
b) beneficio per
riparametrazione di cui al precedente articolo 90, comma VI, calcolato per 12
mensilita;
c) valutazione dell anzianita
complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 80 nella misura prevista di
L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.
La posizione economica nel
livello e determinata dall art. 87 precedente.
Il maturato in itinere e
relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli
scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi
di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
Gli assegni ad personam mensili
di cui il personale e in godimento in virtu dell applicazione dei precedenti
articoli 84 e 85 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il
beneficio mensile di cui al comma secondo dell art. 90 ed il beneficio mensile
da anticipazione di cui al comma VI dello stesso art. 90.
L eventuale parte residua
viene assorbita con i futuri miglioramenti.]
Art. 92(Fondo di
previdenza)(108) [Il Fondo di
previdenza , ai sensi del II comma dell art. 14 della legge 20- 3-
1975, n. 70, e conservato limitatamente al personale in servizio o gia cessato
dal servizio alla data del 3- 4- 1975, data di entrata in vigore della
richiamata legge 20- 3- 1975, n. 70.]
Art. 93(Personale delle gestioni
La Moschella e
Passo di Corvo )(109) [Il personale dipendente dalle
gestioni La Moschella e Passo di Corvo , in
servizio continuativo alla data del 31- 12- 1980, puo chiedere, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere
inquadrato nei ruoli dell Ente.
L inquadramento del personale
di cui al precedente comma, in relazione al titolo di studio posseduto al
momento dell assunzione ed alla relativa qualifica di assunzione, sara
effettuato previo prova concorsuale di idoneita su materie previste da apposita
delibera adottata dal Comitato Esecutivo.
Il concorso sara svolto dalla
Commissione di cui all art. 20.
L inserimento in ruolo degli
idonei avverra il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione
della relativa graduatoria, che sara approvata con provvedimento del Comitato
Esecutivo.]
CAPO 14NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 94(Benemerenze belliche e
patriottiche)(110) [Al personale dell Ente
sono estesi, in quanto applicabili, i benefici in materia bellica e patriottica
previsti dalle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato.]
Art. 95(Decorrenza)(111) [La decorrenza degli effetti
giuridici ed economici previsti nella presente legge e fissata all unica data
del 1 gennaio 1977.
Le misure del trattamento di
missione e di trasferimento, dell equo indennizzo e dei compensi per lavoro
straordinario trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della
presente legge.]
Art. 96(Rinvio)(112) [Per quanto non
contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni legislative vigenti per i dipendenti della Regione Puglia]
Art. 97(Personale comandato presso l
Ente)(113) [Il personale di ruolo
proveniente da altri Enti di sviluppo, comandato presso l Ente, in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, puo, a domanda, essere
inquadrato, unitamente al personale dell Ente, con le medesime modalita ed
alle stesse condizioni, valutando l anzianita di servizio maturata presso lo
Stato o pubbliche Amministrazioni.
La relativa domanda, corredata
dall attestazione del servizio svolto presso l Ente di sviluppo di provenienza
e da ogni altra documentazione, dovra essere presentata, entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, al Presidente dell Ente, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.]
Art. 98(Norma
finale)(114) [Ogni disposizione in
contrasto con la presente legge si intende abrogata.]
Art. 99(Norma
finanziaria)(115) [Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilita di cui ai
Capp. 11 e 12 - Cat. II - Spese per il Personale, del bilancio di previsione
relativo all esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi si
fara fronte con le disponibilita dei corrispondenti capitoli dei bilanci
futuri.]
Art. 100(Norma transitoria - Pubblici
concorsi)(116) [In fase di prima attuazione
della presente legge, definito l inquadramento nei livelli retributivi e
funzionali dei dipendenti di ruolo, il Consiglio di Amministrazione dell Ente
puo sottoporre, all approvazione della Giunta regionale, motivata delibera
perche siano banditi pubblici concorsi
nell ambito del 40% dei posti disponibili.
Con motivata deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell Ente, sottoposta all approvazione della
Giunta regionale, potranno essere banditi pubblici concorsi per la copertura dei
posti in organico che, nei corrispondenti livelli retributivi e funzionali, si
renderanno vacanti a seguito del collocamento a riposo d ufficio o a domanda
del personale dipendente.]
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