Anno 1982
Numero 12
Data 19/03/1982
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note L'E.R.S.A.P. è stato soppresso dall'art. 35 della l.r. 19 giugno 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993 - 1995"
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Legge Regionale 19 marzo 1982, n. 12

Riordino dei servizi dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


TITOLO 1

RIORDINO DEI SERVIZI DELL ERSAP





Art. 1

(Principi generali)(2) 


[Il riordino dei Servizi dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia viene regolato dalla presente legge regionale, sotto l aspetto organico e funzionale, a norma dell art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e si ispira ai principi del metodo programmatico negli interventi, della democrazia organizzativa, funzionale al servizio da svolgersi a favore dei cittadini con riferimento alle categorie agricole nonche delle Istituzioni.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

(Organizzazione)(3) 


[L organizzazione dell Ente si articola in una sede centrale, nel capoluogo regionale, ed in unita operative decentrate sul territorio regionale.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 3

(Articolazione)(4) 


[Al fine di svolgere le sue funzioni istituzionali, l Ente si avvale di Servizi ed Uffici, a livello centrale e periferico.] 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 4

(Aree di attivita)(5) 


[I Servizi sono articolati in relazione alle seguenti aree di attivita:

A) istituzionale e affari generali;

B) studi e ricerca, programmazione e sviluppo, informatica;

C) cooperazione e organizzazione economica dei produttori agricoli;

D) proprieta contadina, ricomposizione e miglioramenti fondiari, zootecnia;

E) conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;

F) finanza e patrimonio.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 5

(Servizi)(6) 


[I Servizi sono differenziati in:

- Servizi centrali

- Servizi decentrati.

I Servizi sono suddivisi in Uffici con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente, sottoposta all approvazione del Consiglio regionale.

Le modificazioni della ubicazione e della struttura dei Servizi, successive all entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente, che le contempli organicamente, sottoposta all approvazione del Consiglio regionale.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 6

(Gruppi di lavoro)(7) 


[La struttura operativa si avvale dei Gruppi di lavoro per attuare il principio della maggiore responsabilizzazione. A tal fine i dirigenti dei Servizi e degli Uffici possono, nell ambito dell organizzazione interna del Servizio o dell Ufficio, individuare Gruppi di lavoro aventi un profilo professionale funzionale agli scopi da perseguire ed assegnare ai singoli del Gruppo compiti precisi dei quali gli stessi assumono la responsabilita in relazione alle attribuzioni dei Servizi e degli Uffici.

La responsabilita dei gruppi di lavoro e attribuita dal Dirigente del Servizio o dell Ufficio ai funzionari dell VIII e VII livello funzionale.] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 7

(Gruppi di lavoro per progetti)(8) 


[Per realizzare progetti particolari d intervento, possono essere costituiti Gruppi di lavoro a carattere temporaneo finalizzati al perseguimento di obiettivi determinati con personale proveniente anche da diverse strutture organizzate regionali.

I Gruppi di lavoro vengono costituiti con atto del Comitato Esecutivo dell Ente su proposta del Direttore Generale alle cui dipendenze operano.

L atto del Comitato Esecutivo che costituisce il Gruppo di lavoro determina anche gli obiettivi, la durata dell attivita, le modalita di svolgimento dello stesso, la composizione.]  



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 8

(Segreteria Particolare del Presidente)(9) 


[Il Presidente dell Ente si avvale di una Segreteria particolare composta da non piu di 5 unita di cui una unita con qualificazione professionale di stenodattilografo o dattilografo.]


(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 9

(Segreteria particolare dei Vice Presidenti)(10) 


[I Vice Presidenti dell Ente si avvalgono di una Segreteria particolare composta, ognuna, da non piu di due unita di cui una con qualifica professionale di stenodattilografo o dattilografo.] 


(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 10

(Segreteria della Direzione Generale)(11) 


[Il Direttore Generale si avvale di una Segreteria composta da non piu di due unita di cui una con qualifica professionale di stenodattilografo o dattilografo.]


(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 11

(Attribuzioni della Segreteria)(12) 


[Le Segreterie attendono alla corrispondenza, alla tenuta dell agenda degli impegni, alla preparazione dei contatti connessi alle funzioni all interno ed all esterno con Enti, Organismi e personalita.

Le Segreterie non devono intralciare l azione normale degli Uffici ne sostituirsi ad essi.]  



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 12

(Trattamento riservato al personale delle Segreterie)(13) 


[Al personale delle Segreterie si applica la normativa prevista per il personale addetto alle Segreterie degli Amministratori regionali.] 


(13) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 13

(Costituzione delle Segreterie)(14) 


[Il conferimento degli incarichi del Segretario e degli addetti di Segreteria particolare della Presidenza e attribuito con atto del Presidente.

Il conferimento degli incarichi di Segretario e di addetti alle Segreterie particolari dei Vice Presidenti e attribuito con atto del Presidente sentiti i Vice Presidenti.

Il conferimento degli incarichi di Segretario e di addetto alla Segreteria della Direzione Generale e attribuito con atto del Presidente sentito il Direttore Generale.

Gli incarichi sono conferiti a personale dell Ente per la durata della carica del Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale e possono essere revocati.]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 14

(Istituzione dei Servizi centrali)(15) 


[I Servizi centrali, fatta eccezione per le Segreterie di cui agli articoli precedenti, sono inclusi in aree di intervento.

I Servizi si articolano in Uffici.] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 15

(Aree di intervento dei Servizi centrali)(16) 


[Le attribuzioni specifiche di ciascun Servizio centrale sono di seguito indicate:

Direzione Generale del personale per quanto attiene l aspetto giuridico ed economico.

Cura lo studio e la elaborazione di proposte per l organizzazione degli Uffici e del lavoro.

Studia l applicazione di nuove tecniche amministrative e delle relative procedure.

Cura l elaborazione di programmi per la costante rilevazione dei fabbisogni e degli eventuali adeguamenti degli ambienti di lavoro.

Elabora programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale del personale.

Assiste, nell Sovraintende al personale ed al funzionamento degli Uffici; cura, sotto la vigilanza del Presidente, la tenuta del protocollo dell Ente e gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzione di Segretario, puo partecipare alle Commissioni, controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa.

In caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, affida le funzioni di Direttore Generale ad un funzionario dell VIII livello.

Il Presidente, sentito il Direttore Generale, puo affidare alcune funzioni proprie dello stesso Direttore Generale, a funzionari dell VIII livello.

Servizio degli Organi collegiali, Affari Generali e Programmazione

Provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni consultorie e ad inviare ai Consiglieri la necessaria documentazione.

Cura la redazione dei verbali delle adunanze e provvede alla conservazione delle deliberazioni e degli atti amministrativi.

Cura comunicati, pubblicazioni e documentazioni dell attivita dell Ente, organizza convengni, manifestazioni e visite di studio.

Cura le pubbliche relazioni.

Cura la tenuta della Biblioteca e della fotocineteca.

Coadiuva il Presidente nella trattazione di tutti gli atti di sua competenza.

Cura i rapporti con l Organo di controllo.

Cura la tenuta dell archivio generale.

Effettua studi tecnico - economici di intervento.

Partecipa alla elaborazione del programma organico pluriennale di sviluppo economico e sociale regionale, nonche del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle Comunita Montane.

Elabora i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola.

Cura la cartografia tematica (geopedologica, morfologica, idrologica, colturale, ecc.).

Servizio Personale - Organizzazione - Legale e Contenzioso

Cura la gestione espletamento dei compiti, la Commissione del Personale e la Commissione di Disciplina.

Cura, coordina ed assume la rappresentanza in giudizio dell Ente.

Formula pareri legali sulle varie materie.

Cura la redazione degli atti, convenzioni e contratti dell Ente ed adempie a tutte le relative formalita.

Servizio Bilancio e Ragioneria

Predispone i bilanci.

Cura tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle uscite.

Cura la predisposizione dei rendiconti consuntivi.

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio

Provvede alla trattazione degli affari relativi alla determinazione dei fabbisogni nonche all acquisto dei beni mobili necessari per il funzionamento degli Uffici.

Cura l organizzazione dei servizi di vigilanza e l accesso alla sede, la gestione dei magazzini, la gestione degli automezzi, la gestione del centralino e degli impianti telefonici e la gestione delle spese necessarie per il funzionamento degli Uffici.

Cura la gestione degli apparati e pubblicazione di atti e documenti.

E competente ad amministrare e gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell ente.

Servizio Informatica

Cura ed elabora i programmi per l applicazione dei metodi di automazione della struttura organizzativa avvalendosi della scienza e delle tecniche dell informatica per l introduzione di procedure atte a rendere piu agile ed efficace l attivita dell Ente.

Raccoglie ed utilizza dati statistici per lo sviluppo dell attivita programmatoria dell Ente. Servizio Riforma

Esercita ogni funzione per l attuazione dell art. 9 della legge 30- 4- 76, n. 386 in ordine alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria.

Servizio Progetti e Realizzazione Opere Ingegneristiche

Cura la progettazione, appalto, direzione, assistenza tecnica, contabilizzazione, revisione prezzi e predisposizione del collaudo delle opere e degli impianti che l Ente realizza nello svolgimento dei compiti di riforma e di sviluppo.

Cura la realizzazione di opere e di impianti collettivi per la conservazione, trasformazione, commercializzazione o, comunque, per la valorizzazione delle produzioni agricole.

Cura l assistenza alle cooperative nella fase di progettazione, direzione, assistenza tecnica, contabilizzazione e predisposizione del collaudo delle opere e degli impianti.

Cura l esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta dell Ente.

Servizio cooperazione

Promuove lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo sortile ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni in aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli - alimentari.

Presta ai produttori agricoli consulenza tecnica ed amministrativa - economica e finanziaria ai fini della costituzione di cooperative e di altre forme associative e assicura la necessaria assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria per la gestione della medesima.

Servizio Interventi di Mercato

Svolge i compiti per gli interventi di mercato disposti dalla Comunita Economica Europea e dallo Stato.

Cura, per non oltre cinque anni, la gestione diretta nella fase di avviamento degli impianti, attrezzature e servizi realizzati dall Ente, di interesse comune per i produttori agricoli.

Esegue gli interventi diretti al superamento di difficolta delle cooperative e di altri organismi associati.

Realizza iniziative promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri.

Servizio Fondiario

Cura la acquisizione dei terreni e la relativa trasformazione fondiaria.

Provvede alla vendita dei terreni ai coltivatori.

Svolge ogni attivita in materia di espropriazione per pubblica utilita.

Cura i rapporti con il Ministero dell Agricoltura e delle Foreste per la ripartizione e gestione del << Fondo di rotazione >> di cui all art. 47 della legge 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352.

Cura la documentazione catastale nonche le rilevazioni topografiche.

Svolge interventi per le terre incolte e formula i piani pluriennali per il loro utilizzo.

Servizio Ricerca, Studi ed Assistenza Tecnica

Promuove ed attua iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e il ricorso a forme associative.

Cura l assistenza tecnica per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e l assistenza tecnica e l organizzazione economica nei confronti delle aziende agricole.

Predispone particolari interventi nel settore zootecnico al fine della integrale utilizzazione delle risorse anche attraverso gestioni collettive.

Cura le iniziative di carattere dimostrativo e di propaganda zootecnica, attende al miglioramento e risanamento zootecnico ed all assistenza veterinaria.

Fornisce assistenza agli imprenditori in ordine all allevamento ed all acquisto del bestiame, mezzi e attrezzature.

Cura le iniziative nei settori dell acquicoltura e dell agriturismo.] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 16

(Servizi decentrati)(17) 


[In ciascuna Provincia e istituito un Servizio decentrato, articolato in Uffici, operativamente collegati con i competenti Servizi centrali e dipendenti dalla Direzione Generale.

I plessi operativi saranno determinati con apposito atto regolarmente approvato dal Comitato Esecutivo.]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 17

(Dirigenti di Servizio o di Ufficio)(18) 


[I Dirigenti di Servizio o di Ufficio sono nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, sentiti il Direttore Generale e la Commissione del Personale, tra i funzionari dell VIII livello, tenendo conto dei titoli posseduti e degli incarichi.

L incarico e revocabile. La revoca dell incarico e disposta nella stessa forma prevista per la nomina.

La funzione di dirigente di Servizio o di Ufficio comporta la responsabilita degli atti di competenza dei Servizi o degli Uffici e quindi la continua verifica dello stato di attuazione delle pratiche con la conseguente adozione delle disposizioni per la migliore produttivita e funzionalita dell organizzazione attraverso anche l impiego ottimale del personale assegnato.

I Dirigenti dei Servizi rispondono direttamente al Direttore Generale ed agli Organi dell Ente della efficienza dell azione amministrativa.

i Dirigenti di Ufficio rispondono direttamente ai Dirigenti di Servizio.]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


TITOLO 2

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO





CAPO 1

CLASSIFICAZIONE, RUOLO, QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE





Art. 18

(Ruolo unico)(19) 


[Il personale dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia e inquadrato in un ruolo unico articolato nei seguenti otto livelli funzionali - retributivi:

I livello - parametro 100

II livello - parametro 116

III livello - parametro 130

IV livello - parametro 142

V livello - parametro 167

VI livello - parametro 178

VII livello - parametro 220

VIII livello - parametro 333.

Nelle allegate tabelle A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 e descritta la declaratoria delle caratteristiche generali di ciascun livello funzionale - retributivo.

Nella allegata tabella B) sono definite le qualifiche funzionali e loro profili professionali.

Nella allegata tabella C) e fissato il numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale, livelli retributivi ed il numero complessivo dei posti del ruolo unico.]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 2

AMMISSIONE ALL IMPIEGO - NOMINA - PERIODO DI PROVA - PROMESSA SOLENNE E GIURAMENTO - RESIDENZA - CORSI DI PERFEZIONAMENTO





Art. 19

(Norme per l assunzione)(20) 


[Il personale dell Ente, salvo i casi stabiliti dalla legge, e assunto nei singoli livelli retributivi e nelle qualifiche funzionali, mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, banditi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce i programmi d esame. Nelle more di emanazione di apposito Regolamento, da adottarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione,  i concorsi sono disciplinati dalle norme vigenti per l accesso all impiego nelle amministrazioni statali.]


(20) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 20

(Commissioni giudicatrici)(21) 


[Le Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate dal Consiglio di Amministrazione e sono costituite:

1) dal Presidente dell Ente, o da un membro del Consiglio di Amministrazione proposto dal Presidente stesso, con funzioni di Presidente;

2) da due componenti del Consiglio di Amministrazione scelti su proposta del Presidente;

3) dal Direttore Generale o da un suo delegato di livello pari o immediatamente superiore a quello previsto per il posto messo a concorso;

4) da quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL Qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano, entro 15 giorni dalla richiesta, a comunicare la designazione di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione procede ugualmente alla nomina della Commissione giudicatrice che si intende validamente costituita con la sola partecipazione degli altri componenti;

5) da tre rappresentanti della Regione, proposti dal Presidente della Giunta regionale;

6) da tre esperti delle materie dei concorsi, proposti dalla Giunta.

Il segretario della Commissione viene designato dal Direttore Generale fra i dipendenti dell Ente appartenenti al livello funzionale non inferiore al VI.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dal bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La graduatoria del concorso e approvata dal Consiglio di Amministrazione ed ha validita, per un anno dalla sua approvazione, per la copertura dei posti che si rendono vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico deliberati successivamente al bando di concorso.] 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 21

(Accesso ai livelli retributivi - funzionali)(22) 


[I titoli di studio, la formazione culturale e professionale richiesta per l accesso a ciascun livello ed a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti nell allegata tabella D).

I dipendenti dell Ente, privi del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente superiori a quello di appartenenza purche provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un anzianita di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza, nonche dei requisiti di formazione professionale richiesti per la qualifica funzionale.

Ai concorsi per posti del III e IV livello retributivo - funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiore con 5 anni di anzianita complessive nei due livelli e di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore e sempre che siano in possesso degli eventuali requisiti di formazione professionale richiesta.

Sono esclusi i posti relativi alle qualifiche funzionali alle quali l accesso e consentito esclusivamente con il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso con arrotondamento all unita superiore e riservato ai dipendenti dell Ente di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti comma.

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti puo essere aumentata al 35% e si applica al personale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purche in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso a quest ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purche in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso al livello per il quale e bandito il concorso, sempreche sussista in entrambi i casi un anzianita di un anno nel livello di appartenenza.

Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

La riserva non opera se il posto messo a concorso e uno solo.

I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Le nomine vengono conferite con atto del Presidente dell Ente nei limiti dei posti disponibili alla data di emanazione dell atto stesso e secondo l ordine della graduatoria degli idonei, redatta dalla Commissione giudicatrice ed  approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 22

(Nomina)(23) 


[La nomina in prova dell impiegato e disposta con atto del Presidente dell Ente, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

L accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, con dichiarazione scritta dell interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

L assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l interessato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.]



(23) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 23

(Periodo di prova)(24) 


[La durata del periodo di prova e di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo; esso puo essere prorogato per 6 mesi con atto del Presidente dell Ente su delibera del Comitato Esecutivo sentita la Commissione del Personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di  giudizio per dichiarare superato il periodo di prova.

Entro il mese anteriore alla data di scadenza del termine del periodo di prova, il Presidente dell Ente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, puo disporre la risoluzione del rapporto di impiego sentito il parere della Commissione del Personale.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine precedente per il periodo di prova così come fissato dal I comma.

Per gli impiegati provenienti da diversi livelli funzionali, il periodo di prova e ridotto a 6 mesi.]



(24) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 24

(Mansioni)(25) 


[Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica funzionale per la quale e stato assunto o a quella successivamente acquisita.

Al dipendente possono essere attribuite mansioni diverse da quelle indicate al I comma, purche nell ambito del livello di appartenenza, con atto del Direttore Generale.

Sono riconosciute e permangono valide le posizioni acquisite attraverso mansioni o funzioni affidate da almeno dieci anni con provvedimento formale dell organo competente.] (26) 



(25) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(26) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 1, l.r. 6 maggio 1982, n. 19.


Art. 25

(Promessa solenne e giuramento)(27) 


[Il dipendente, all atto dell assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente dell Ente, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:

Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell interesse della collettivita e del pubblico bene .

Il dipendente, all atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente dell Ente, o ad un suo delegato, giuramento in presenza di due testimoni secondo la seguente formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell interesse della collettivita e del pubblico bene .

Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dell impiego.]  



(27) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 26

(Residenza)(28) 


[Il personale risiede nel Comune ove ha sede l Ufficio; tuttavia puo scegliere la propria residenza in altra localita purche cio sia ritenuto dal Direttore Generale compatibile con il normale adempimento dei doveri inerenti ai lavori di ufficio.]


(28) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 27

(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento)(29) 


[L Ente curera lo svolgimento di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

L istituzione, l organizzazione, i criteri di partecipazione e le convenzioni relative sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito per la valutazione della professionalita.]



(29) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 3

MOBILITA





Art. 28

(Principi della mobilita)(30) 


[La mobilita del personale dell Ente si ispira alle norme contenute nei contratti nazionali per i dipendenti delle Regioni, ed e regolata dal presente capo.

Alle relative successive variazioni si provvedera con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta al controllo previsto dalla normativa regionale in materia.]  



(30) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 29

(Mobilita interna)(31) 


[I trasferimenti del personale, all interno dei Servizi e degli Uffici e, nell ambito della stessa sede, da Servizio a Servizio, sono disposti con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa intesa con il Dirigente del Servizio di appartenenza e sentita la Commissione per il Personale.

I trasferimenti che comportano spostamento definitivo dalla sede di servizio sono disposti con provvedimento motivato del Presidente sentita la Commissione per il Personale che deve esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.]



(31) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 30

(Mobilita territoriale e condizioni di svolgimento)(32) 


[In relazione alle esigenze di mobilita e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 chilometri ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tale caso l Ente provvedera a rimborsare al dipendente la spesa per l utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia sostenuta dal dipendente per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E impegno dell Ente ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteristiche di flessibilita - nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorie - che favoriscano la possibilita dei dipendenti di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti nel territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre localita di compiti propri dell Ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l ordinario svolgimento ai compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l uso del mezzo di trasporto del dipendente.] 



(32) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 31

(Criteri per la mobilita del personale nell ambito dell Ente)(33) 


[La mobilita esterna disciplinata dal presente articolo si realizza, con provvedimento del Presidente, con l assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove e situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta minuti, l assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, eta, anzianita di servizio, necessita di studio.

Qualora il settore di attivita di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l individuazione del personale da trasferire dovra comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d urgenza la continuita dei servizi, l Ente puo derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili.]



(33) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 32

(Mobilita tra Enti)(34) 


[Il personale puo essere comandato a prestare servizio, ai sensi dell art. 27 della LR 28- 10- 1977, n. 32, presso la Regione Puglia, presso Enti destinatari di delega di funzioni regionali ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvale.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli sulla mobilita.

E consentito, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalita e per consentire l interscambio di esperienze, la formazione e l aggiornamento professionale, d intesa con il dipendente interessato, il comando del personale presso altre Regioni, altri Enti di Sviluppo e presso gli Enti locali della Regione Puglia.

E consentito, inoltre, il trasferimento del personale di ruolo dall Ente alla Regione e viceversa.

Il relativo provvedimento e adottato, con il consenso dell interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilita del posto in organico corrispondente al livello funzionale retributivo del dipendente presso l Ente di provenienza.]



(34) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 33

(Assegnazione temporanea presso Organismi cooperativi)(35) 


[L assegnazione temporanea presso Cooperative Agricole o altri Organismi operanti nel settore, in quanto compatibili con le finalita e funzioni dell Ente, resta disciplinata dalla normativa interna dell Ente stesso e in conformita alle direttive della Giunta regionale e viene considerata mobilita ad ogni effetto rientrando nell interesse e nei compiti istituzionali di assistenza dell Ente.

Essa viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale sono specificati compiti e limiti della stessa assegnazione.]



(35) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 4

ORARIO DI SERVIZIO RIPOSO SETTIMANALE- FESTIVITA - LAVORO STRAORDINARIO





Art. 34

(Orario di lavoro)(36) 


[Il dipendente dell Ente e tenuto all esatta osservanza dell orario di lavoro, che e fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l articolazione giornaliera e le modalita di controllo dell orario di lavoro sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali aziendali, con i criteri e le modalita previste per i dipendenti regionali.]



(36) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 35

(Riposo settimanale)(37) 


[Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni festivi di cui al successivo articolo.

Il riposo settimanale dei dipendenti che per inderogabili necessita di servizio debbano prestare la propria opera la domenica o in altro giorno festivo, e fissato in un giorno feriale della stessa settimana o di quella immediatamente successiva.

L attivita prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica da diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario festivo quando non sia possibile concedere il riposo compensativo entro la stessa settimana o quella immediatamente successiva.]



(37) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 36

(Festivita)(38) 


[Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Patrono della localita in cui il dipendente presta la propria attivita di servizio, il giorno successivo alla Pasqua e il 26 dicembre.] 


(38) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 37

(Lavoro straordinario)(39) 


[In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione del Direttore Generale, e tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale ed il limite complessivo di spesa previsti dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne, dei giorni feriali dell intera settimana salvo che, in casi del tutto eccezionali e/ o per particolari esigenze di Ufficio, si renda necessaria l istituzione di turni notturni e festivi.] 



(39) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 5

FASCICOLO PERSONALE COMMISSIONE PER IL PERSONALE





Art. 38

(Fascicolo personale)(40) 


[Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

L Amministrazione non puo tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell indice.]  



(40) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 39

(Commissione per il Personale)(41) 


[La Commissione per il Personale ha il compito di pronunziarsi in tutti i casi previsti dal vigente Regolamento Organico per il Personale, di formulare proposte sull impiego del personale, nonche di esprimere parere in tutti gli altri casi per i quali il Presidente ravvisi l opportunita di chiederlo.

La Commissione e istituita dal Consiglio di Amministrazione, e presieduta dal Presidente dell Ente o da un suo delegato, dura in carica un biennio ed e composta da:

- due membri del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso;

- Consigliere di Amministrazione rappresentante del personale;

- Direttore Generale;

- Dirigente del Servizio Personale;

- tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e che potranno essere sostituiti in ogni momento dai Sindacati che effettuano la nomina.

Funge da Segretario, senza diritto di voto, un funzionario del Servizio Personale designato dal Consiglio di amministrazione dell Ente.

I componenti della Commissione per il Personale non potranno far parte contemporaneamente della Commissione di Disciplina.]



(41) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 6

TRATTAMENTO ECONOMICO





Art. 40

(Trattamento economico)(42) 


[Al personale dell Ente assunto dalla data di entrata in vigore della presente legge e attribuito il trattamento economico iniziale di livello che compete al personale regionale ai sensi della LR 2- 3- 1981, n. 22 cosi come stabilito nell allegata tabella E).

Il personale dell Ente ha diritto al trattamento economico derivante da tutte le modificazioni che sono o saranno apportate a quelle dei dipendenti regionali. Alle relative variazioni si provvedera con deliberazione del Consiglio  di Amministrazione sottoposta al controllo previsto dalla normativa regionale in materia.

Al Direttore Generale, per la durata del mandato, va corrisposta, a norma della LR n. 32 del 28- 10- 1977, l indennita di funzione pari a quella riconosciuta al Coordinatore di Settore del ruolo regionale di cui alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.(43) 

L emolumento di cui al precedente comma non e pensionabile per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali.](44) 



(42) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(43) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 2, l.r. 6 maggio 1982, n. 19.
(44) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 2, l.r. 6 maggio 1982, n. 19.


Art. 41

(Onnicomprensivita del trattamento economico)(45) 


[In attuazione del principio dell onnicomprensivita e della chiarezza retributiva, ai dipendenti dell Ente compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e della progressione economica orizzontale inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, inerenti alla qualifica posseduta e svolta nell interesse o in rappresentanza dell Ente ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell indennita di missione, di trasferimento e della indennita di funzione.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l aggiunta di famiglia, l indennita integrativa speciale e la tredicesima mensilita, determinate con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.]



(45) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 42

(Progressione economica)(46) 


[Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall articolo precedente e suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all 8% del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l VIII classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali e determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantita di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al quarantesimo anno di anzianita.

In caso di nascita di figli e concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti degli stipendi sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianita in analogia di quanto stabilito dal IV comma dello art. 50 della legge 11- 7- 80, n. 312.

Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, il Comitato Esecutivo, sentita la Commissione per il Personale, autorizza la corresponsione di uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.]  



(46) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 43

(Retribuzione del lavoro straordinario)(47) 


[La retribuzione oraria del lavoro straordinario e determinata secondo la seguente formula:

retrib. iniziale di livello + rateo 13a mensilita diviso 175, maggiorata del 15%.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione e maggiorata del 30%; 

per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la retribuzione e maggiorata del 50%.

Le misure, così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175 dell indennita integrativa speciale mensile spettante alla data del I gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario puo essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Per retribuzione iniziale di livello si intende quella in vigore all 1- 10- 1978, come stabilito nella allegata tabella N).] 



(47) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 44

(Lavoro ordinario notturno e festivo)(48) 


[Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675 elevato a lire 1.000 per il servizio orario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

I compensi di cui al presente articolo, per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.](49) 



(48) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(49) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 3, l.r. 6 maggio 1982, n. 19.


Art. 45

(Trattamento di missione, di trasferimento e di prima sistemazione)(50) 


[Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione e disciplinato dalle norme di cui alla legge 26- 7- 1978, n. 417, al DPR 21- 6- 1976, n. 513, all apposita legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale in missione e dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entita dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.] 



(50) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 46

(Indennita integrativa speciale e quote di aggiunta di famiglia)(51) 


[Le retribuzioni vengono adeguate trimestralmente al costo della vita modificando l ammontare della indennita integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attivita di servizio.

Le quote di aggiunta di famiglia competono nella misura e con le forme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.] 



(51) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 47

(Equo indennizzo)(52) 


[L Ente, per infermita riconosciuta da cause di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all obbligo della iscrizione all INAIL un equo indennizzo per la perdita della integrita fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e negli artt. 48, 49, 50 del DPR 3- 5- 1957, n. 686.

Si intendono estese tutte le modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di applicazione.]



(52) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 7

ASSENZE DAL LAVORO





Art. 48

(Congedo ordinario)(53) 


[Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario, per ferie, irrinunziabile e retribuito di 26 giornate lavorative; in tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. (54) 

Al dipendente sono attribuite altresì quattro  giornate di riposo da fruire nell anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

Il congedo puo essere goduto in piu periodi, uno dei quali dovra comprendere non meno di quindici giorni. Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo ordinario e interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave adeguatamente documentato. Il godimento del congedo ordinario e interrotto anche dall impossibilita dell Amministrazione di fronteggiare altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.

I congedi ordinari per ferie non fruiti nel corso dell anno, per comprovate esigenze di servizio, possono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo.

L impiegato assunto posteriormente al I gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che prestera nell anno.

Il congedo ordinario retribuito per ferie non puo tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

Il congedo ordinario retribuito per ferie per il personale degli uffici periferici va richiesto ai Dirigenti degli uffici di appartenenza. Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai rispettivi dirigenti di servizio.

I Dirigenti di servizio indirizzeranno le loro domande al Direttore Generale. L impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta al Direttore Generale; i Dirigenti di Servizio al Presidente.]



(53) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(54) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 4, l.r. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 49

(Congedo straordinario)(55) 


[Il dipendente ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

c) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

d) per gravi motivi: fino a cinque giorni all anno;

e) per cura ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell arco del triennio a trattamento intero;

f) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 71, n. 1204, con trattamento  intero nel periodo di astensione obbligatoria;

g) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalita previste dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) per esami: fino a venti giorni nell anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi o di abilitazioni, oltreche nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza.

I congedi sono concessi con provvedimento del Direttore Generale.] 



(55) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 50

(Congedo straordinario non retribuito)(56) 


[Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.] 



(56) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 51

(Assenze per malattie, per cure termali, idropiniche ed elioterapiche)(57) 


[In caso di malattia il dipendente e considerato assente giustificato ed ha diritto al seguente trattamento economico:

- nei primi tredici mesi: intero;

- nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all onere intero per il trattamento assistenziale.

Il tempo durante il quale il dipendente e assente per malattia e computato per intero ai fini dell anzianita di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Per motivi di particolare gravita, il Comitato Esecutivo, sentita la Commissione per il Personale, puo consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all Ufficio e/ o Servizio di appartenenza, indicando il proprio recapito.

L assenza per malattia e documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne attestino la natura e la presumibile durata.

Il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, deve far pervenire la certificazione al Servizio e/ o Ufficio di appartenenza entro il terzo giorno dall inizio della malattia.

Per malattia di durata non superiore a due giorni non v e obbligo di produrre la certificazione medica, salvo richiesta dell Ente.

I Dirigenti dei Servizi e/ o Uffici di appartenenza possono disporre gli accertamenti sanitari per il controllo della malattia denunciata.

Gli accertamenti saranno espletati attraverso i servizi ispettivi dell Istituto Assistenziale competente e, ove questi non siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell Ufficiale Sanitario o dal Medico designato da un Ospedale a scelta dell Amministrazione.

L eventuale contenzioso e regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Successivamente, agli stessi fini, ci si avvarra delle strutture delle Unita Sanitarie Locali competenti per territorio.

Qualora l esistenza e l entita della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l assenza e considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l Amministrazione non potra procedere alle dispense dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari Servizi, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

In quest ultimo caso il dipendente avra diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

La disciplina contenuta nel presente articolo e estesa alle assenze per cure termali, idroponiche ed elioterapiche.

La durata delle predette assenze non eccedera i 15 giorni, da fruire in continuita ed una sola volta nell anno solare.

Almeno trenta giorni prima dell allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire e loro istanze ai dirigenti dei Servizi e degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano appositi turni.

Le istanze indicheranno i periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare, preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico ritenuto necessario.

Alla ripresa del servizio, i dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del ciclo curativo, oltre la specificazione delle cure praticate.

Coloro che hanno effettuato un soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o dall Ufficiale Sanitario della localita prescelta per attestare le date di inizio e di fine del soggiorno curativo.

Ai dipendenti che dimostrino l avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali e localita climatiche che distino almeno 100 chilometri dal Comune di residenza, saranno concessi, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai viaggi di andata e ritorno.

Per le distanze superiori ai 100 chilometri, la quantificazione delle giornate aggiuntive avverra sulla base dell art. 11 della legge 18- 12- 1973, n. 836.] 



(57) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 52

(Permessi)  (58) (59) 


[L impiegato, per esigenze personali o familiari, puo assentarsi dal servizio per una parte dell orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell Ufficio.

Il permesso da uno a cinque giorni e accordato dal Direttore Generale, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente cinque giorni in un anno.] 



(58) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(59) Articolo soppresso dal primo comma dell'art. 5, l.r. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 53

(Cumulo dei periodi di assenza)(60) 


[Due o piu periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare nel quinquennio i 32 mesi.]



(60) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 54

(Lavoratori studenti)(61) 


[I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell art. 10 della legge 20- 3- 1970, n. 300 hanno diritto, per la frequenza di corsi legali di studio, ad un massimo individuale di 150 ore per anno scolastico con l obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore alle 35 unita di personale per ciascun anno scolastico. I dipendenti di cui al primo comma dell art. 10 della legge 20- 3- 1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.]



(61) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 55

(Svolgimento di incarichi pubblici)(62) 


[L autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all espletamento del mandato, prevista dall art. 2 della legg n. 1078 del 12- 12- 1966 o da altre norme legislative, non potra eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali.

L Ente, in accordo con le locali associazioni ANCI - UPI, procedera, con atto separato, a fissare i modi ed i limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entita degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sara indicata la documentazione necessaria.] 



(62) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 8

DOVERI DELL IMPIEGATO





Art. 56

(Doveri dell impiegato)(63) 


[Nei confronti dell Amministrazione l impiegato e tenuto a prestare la propria opera per tutto l orario stabilito e deve esprimere  nell assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacita decisionale, autocontrollo.

Salvo quanto disposto dalla legge sui procedimenti amministrativi, l impiegato non puo fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l amministrazione o per i terzi.

L impiegato non puo esercitare alcun commercio, industria o professione ne assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

L impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente e dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilita non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.] 



(63) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 57

(Incompatibilita e cumulo di impieghi)(64) 


[Ai dipendenti e estesa la disciplina sancita dal titolo V del DPR 10- 1- 1957, n. 3 intendendosi sostituito il Consiglio di Amministrazione dell Ente allo Stato e il Presidente dell Ente, al Ministro/ Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati in rappresentanza dell Ente a partecipare a Commissioni o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell interesse di altri Enti, sono versate dagli Enti medesimi su apposito fondo da gestirsi a parte dalla Commissione del Personale, con apposito Regolamento.

Ai dipendenti, in quanto dovuti, spettano l indennita di missione, il rimborso spese e il compenso per prestazioni di lavoro straordinario che sono a carico e liquidati dagli Enti interessati.]



(64) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 9

DISCIPLINA





Art. 58

(Sanzioni disciplinari)(65) 


[L impiegato che viola i suoi doveri e soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la nota di demerito;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione disciplinare dal servizio;

4) la sospensione cautelativa;

5) la destituzione.]



(65) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 59

(Nota di demerito)(66) 


[La nota di demerito viene inflitta con atto del Presidente, su proposta del Direttore Generale, per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.]  

(66) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 60

(Riduzione dello stipendio)(67) 


[La riduzione dello stipendio viene inflitta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina, per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli Amministratori nell esercizio delle funzioni, non puo superare il quinto dello stipendio ne avere durata superiore a sei mesi.]

(67) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 61

(Sospensione cautelare facoltativa)(68) 


[In pendenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente, su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina, puo essere sospeso dall impiego fino all esito definitivo del giudizio penale, salvo motivata riammissione in servizio.

Al dipendente sospeso cautelativamente e concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.]



(68) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 62

(Sospensione disciplinare dal servizio)(69) 


[La sospensione disciplinare dal servizio viene inflitta dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina, per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio e consiste nell allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

Al dipendente sospeso e concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.]



(69) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 63

(Destituzione)(70) 


[La destituzione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Disciplina, puo essere inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa nei doveri di ufficio con pregiudizio dell Ente, di altri Enti pubblici e privati o di privati, per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del Libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione;  per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495 e 498 del Codice Penale; per delitti contro la moralita pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520,  521 e 537 del Codice Penale e dall art. 3  della legge 20- 2- 1958, n. 75; per i delitti di rapina,  estorsione, millantato credito, furto, truffa ed  appropriazione indebita; per condanna, passata in giudicato, che importi l interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta vigilata.

Le sentenze di condanna per i reati di cui al precedente comma, devono essere passate in giudicato.]  



(70) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 64

(Commissione di Disciplina)(71) 


[La Commissione di Disciplina e composta da due componenti scelti tra Magistrati e Docenti di Discipline giuridiche di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, su proposta del Presidente e da un dipendente designato dalla Commissione per il Personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti.

Il Segretario viene designato dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione svolge i compiti attribuiti alla Commissione di Disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel DPR 10- 1- 57, n. 3, intendendosi sostituito al Ministro il Presidente ed al Capo del Personale il Direttore Generale.

La Commissione e nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura in carica un biennio.]  



(71) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 10

PATROCINIO LEGALE





Art. 65

(Patrocinio Legale)(72) 


[L Ente assicura il patrocinio legale ai propri dipendenti nei casi e con modalita analoghe a quelle previste per i dipendenti regionali ai sensi dell art. 36 della LR 13- 3- 1980, n. 16.] 


(72) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 11

LIBERTA SINDACALI





Art. 66

(Diritti sindacali)(73) 


[Il diritto di Assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attivita sindacale, il diritto di affissione, l uso dei locali per attivita sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.

Le modalita per l esercizio del diritto di Assemblea sono stabilite dal Comitato Esecutivo, d intesa con le Organizzazioni Sindacali interessate.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la trattenuta sulle retribuzioni sara limitata alla effettiva durata dell astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora sara pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni – aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.] 



(73) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 67

(Tutela dei Dirigenti della rappresentanza sindacale)(74) 


[I nominativi dei Dirigenti delle rappresentanze sindacali, nel numero di cui alla normativa statale dovranno essere comunicati al Presidente dalle singole Organizzazioni.

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei Dirigenti delle rappresentanze sindacali puo essere disposto sentita l Associazione Sindacale di appartenenza e per motivata esigenza organizzativa aziendale.]



(74) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 68

(Informazioni - Locali rappresentanze sindacali e relative affissioni)(75) 


[Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei Servizi, l Ente assicura una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei Servizi, nonche i programmi e gli investimenti dell Ente stesso.

L informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei Servizi.

L informazione avviene a livello di sindacati regionali aziendali.

Presso la sede centrale viene assicurata permanentemente la disponibilita di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle Organizzazioni sindacali.

L Ente pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all interno della sede provinciale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unita, sede o altra entita organizzativa, sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All interno delle unita, sedi o altre entita organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

E vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta personali e sindacali dei dipendenti, l esercizio della attivita sindacale e del diritto di sciopero.]



(75) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 69

(Contributi sindacali)(76) 


[I dipendenti hanno facolta di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalita indicate dalle organizzazioni.]



(76) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 70

(Aspettativa o permessi per motivi sindacali)(77) 


[I dipendenti che ricoprono cariche sindacali nazionali possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali o ottenere permessi retribuiti secondo la previsione della norma statale vigente in materia.]

(77) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 12

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D IMPIEGO - TRATTAMENTO QUIESCENZA E PREVIDENZA





Art. 71

(Cause di cessazione del rapporto)(78) 


[La cessazione del rapporto d impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

1) per collocamento a riposo;

2) per dimissioni volontarie;

3) per decadenza;

4) per dispensa dal servizio.

I provvedimenti di collocamento a riposo, di accettazione delle dimissioni volontarie e di destituzione sono adottati dal Presidente.

Gli altri provvedimenti di risoluzione del rapporto sono adottati dal Comitato Esecutivo.

I provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di eta o per dimissioni volontarie sono adottati sentita la Commissione per il Personale.]  



(78) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 72

(Collocamento a riposo)(79) 


[Il dipendente e collocato a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di eta.]

(79) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 73

(Dimissioni volontarie)(80) 


[L impiegato puo, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.

L accettazione delle dimissioni puo essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta giorni dalla data della domanda e puo essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio.]



(80) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 74

(Decadenza)(81) 


[L impiegato incorre nella decadenza qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunci;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da una autorita straniera;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine, o si assenti dall ufficio per oltre 15 giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza.]  



(81) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 75

(Dispensa dal servizio)(82) 


[La dispensa dal servizio e disposta, oltre che nei casi gia previsti dalla presente legge, anche per:

- infermita;

- incapacita;

- scarso rendimento.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio e assegnato un termine di tempo per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il dipendente interessato puo chiedere di essere ascoltato personalmente dal Comitato Esecutivo dell Ente.]



(82) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 76

(Riammissione in servizio)(83) 


[Il dipendente cessato dall impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli, puo essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere della Commissione per il Personale.

La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per lassunzione ed alla disponibilità del posto in organico. (84) 

Al dipendente riammesso in servizio e attribuito il livello retributivo e funzionale in godimento all atto della cessazione dall impiego.

L anzianita maturata in detto livello anteriormente alla cessazione dall impiego non si computa ai fini dell attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva.

Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto maggiorate degli interessi legali.] 



(83) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(84) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, l.r. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 77

(Trattamento per l assistenza, previdenza e quiescenza)(85) 


[Il personale dell Ente e iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali, fatta salva - per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - la facolta di optare per il mantenimento dell assicurazione generale obbligatoria per la invalidita, la vecchiaia ed i superstiti.

L opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.

Per l assistenza malattia il personale dell Ente viene iscritto all Ente Nazionale Previdenza Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico.

L indennita di anzianita sara commisurata a tante mensilita dell ultima retribuzione fruita (a titolo di stipendio, di tredicesima mensilita) per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell Ente.](86) 



(85) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(86) Vedi quanto disposto dagli articoli 1 e 2, l.r. 18 aprile 1986, n. 10. 


CAPO 13

NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DELL 1- 1- 1977





Art. 78

(Norme di inquadramento con decorrenza 1- 1- 1977 e fino al 30- 9- 1978)(87) 


[I dipendenti di ruolo dell Ente, in servizio all 1- 1- 77, fino al 30 settembre 1978 sono inquadrati, a domanda, nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalle tabelle F) e G) allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) corrispondenza tra attivita svolta e qualifica funzionale richiesta;

b) possibilita di inquadramento, anche in soprannumero, sempreche, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell anzianita di servizio, dell anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore nonche della residenza, delle condizioni familiari e personali.(88) 

I posti in soprannumero di cui alla lettera b) saranno riassorbiti al verificarsi delle vacanze.

In ordine al personale che non risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui alla lettera c), si provvedera, nel rispetto del livello retributivo e della qualifica funzionale di spettanza e di ogni altra norma riveniente dalla attuazione della presente legge, ai sensi dell art. 7 della legge 30- 4- 1976, n. 386, con l inquadramento nel ruolo unico regionale o di altri Enti regionali ovvero nei ruoli unici di cui all art. 6 - lett. b) della legge 22- 7- 1975, n. 382.

In ordine al personale che nel frattempo ha lasciato il servizio per risoluzione del rapporto di impiego all inquadramento economico si provvedera, anche d ufficio, nel rispetto del livello retributivo e della qualifica funzionale di spettanza e di ogni altra norma riveniente dalla attuazione della presente legge.

La Commissione per l inquadramento e nominata dal Comitato Esecutivo ed e composta da:

- Presidente: Presidente dell Ente o suo delegato;

- Componenti: 2 Consiglieri di Amministrazione;

- il Consigliere di Amministrazione rappresentante del Personale;

- il Direttore Generale dell Ente;

- n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a  livello nazionale presenti nel CNEL;

- n. 1 Magistrato amministrativo o del Lavoro;

- n. 4 esperti.

Acquisito il parere della commissione, il Comitato Esecutivo decide con proprio provvedimento.

Le funzioni di Segretario verranno svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale.]  



(87) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(88) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 7, l.r. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 79

(Trattamento economico dall 1- 1- 1977 al 30- 9- 1978)(89) 


[Al personale dell Ente, inquadrato nei livelli retributivi così come descritto nell allegata tabella F, compete dall 1- 1- 1977 il trattamento economico iniziale indicato nella allegata tabella H); gli stessi dipendenti conseguono il 1°/ 1/ 1978 il trattamento economico indicato nella allegata tabella I) fino al 30/ 9/ 1978.

La progressione economica in ciascun livello retributivo funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalita appresso indicate:

a) assegnazione di quattro classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del quinto anno, del nono anno, del quindicesimo anno e del venticinquesimo anno. Il valore delle classi  e rispettivamente del 20% per le prime due classi, del 15% per la terza classe e dell 11% per la quarta classe;

b) retribuzione di scatti al 2,50% sul trattamento economico iniziale piu classe in godimento.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma.] 



(89) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 80

(Valutazione del servizio)(90) 


[Ai dipendenti dell Ente in servizio alla data dell 1- 1- 1977 e riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dello inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianita per il periodo comunque prestato anteriormente all inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo stesso Ente, presso lo  Stato o la pubblica Amministrazione pari a:

- 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;

- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque prestate.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di pubbliche Amministrazioni dovra risultare da certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni di competenza.

Nel caso in cui, nella valutazione della anzianita complessiva computata con le modalita di cui ai comma precedenti e che verra utilizzata ai fini dell inquadramento, risulti un residuo, questo verra conteggiato interamente per l attribuzione dell aumento periodico di stipendio successivo all inquadramento medesimo.]



(90) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 81

(Estensione al personale dell Ente del trattamento giuridico e dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali)(91) 


[Al personale dell Ente, sono estesi il trattamento giuridico ed i miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali, nei modi e nei termini di cui alle leggi regionale 6- 5- 77, n. 14, 16- 6- 79, n. 32, 6- 8- 80, n. 57 e 2- 3- 81, n. 22 e successive modificazioni.

L estensione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.] 



(91) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 82

(Assegno personale)  (92) (93) 


[I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale Assegno personale, pensionabile, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici]


(92) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(93) Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 8, l.r. 6 maggio 1982, n. 19. 


Art. 83

(Riconoscimento mansioni superiori)(94) 


[I dipendenti che entro la data del 31- 12- 80 svolgevano in forma continuativa, per almeno 6 mesi, mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento, possono essere inquadrati, a domanda, nel livello immediatamente superiore a quello spettante d origine, previa valutazione della Commissione di cui all art. 78 e formale istruttoria disposta dal Comitato Esecutivo dell Ente attraverso i competenti Uffici della Direzione generale.

La certificazione che attesti le mansioni superiori svolte dovra essere sottoscritta dal Presidente dell Ente su proposta del Dirigente del Servizio, vistata dal Direttore Generale; puo disporsi,  attraverso la Direzione Generale preventiva istruttoria.

Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione di cui al comma precedente e da ogni altra documentazione che il dipendente ritenga di dover produrre e dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente dell Ente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al fine del riconoscimento dell idoneita del dipendente al livello per il quale chiede l inquadramento, la Commissione, oltre alle funzioni superiori esercitate, potra tenere conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneita conseguite in concorsi pubblici anche interni, dell anzianita di servizio e delle qualifiche ottenute, dei titoli professionali aventi valore legale, delle pubblicazioni originali ed attivita di ricerca scientifica, dei meriti acquisiti nel servizio svolto.

Acquisito il parere della Commissione, il Comitato Esecutivo decidera, con proprio provvedimento, sull istanza avanzata dal dipendente.

L eventuale non accoglimento dell istanza deve essere notificato all interessato.

L annessa tabella L) descrive la declaratoria delle caratteristiche generali di ciascuna fascia funzionale d inquadramento.]



(94) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 84

(Trattamento economico dall 1- 10- 1978 al 31- 1- 1981)(95) 


[Al personale inquadrato, con effetto dall1- 10- 78 e fino al 31- 1- 1981, spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo di cui alla allegata tabella N), ai sensi delle leggi regionali del 13 marzo 1980, nn. 16 e 17.]

(95) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 85

(Norme di inquadramento con decorrenza 1- 10- 1978)(96) 


[Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti dellEnte sono inquadrati dufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dallallegata tabella O) e relative note esplicative (tabella P).(97) 

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al sesto livello di cui allart. 78, che in applicazione della tabella di corrispondenza O) avrebbe titolo allinquadramento del sesto livello, è inquadrato nel settimo livello dal 1° ottobre 1978 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.       (98) 

Il restante personale inquadrato nel sesto livello ai sensi della allegata tabella O) con decorrenza 1° ottobre 1978, transiterà nel settimo livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso sesto livello. A tal fine si valuta anche il servizio prestato in carriera equiparata al livello inferiore nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e mezzo.(99) 

Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 87 si applica anche nel caso di inquadramento nel settimo livello in data posteriore al 1° ottobre 1978.

È consentito laccesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche del quarto livello [142] al quinto livello [167], comprese quelle operaie che in via prevalente e continuativa non svolgano più mansioni operaie;

c) dal quinto livello [167] al sesto livello [178];

mediante concorso interno per titoli riservato al personale in possesso di unanzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso lEnte con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976(100) 

Viene messo a concorso, ai sensi del comma precedente un numero di posti pari al 50% della dotazione organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30- 9- 78; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dal quinto comma non risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi e portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

L inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza giuridico - economica dal 1# ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell inquadramento, così come stabilito nell articolo 84.

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall anzianita di servizio e dai titoli di studio posseduti secondo il seguente punteggio:

a) anzianita di servizio di ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente in base all equiparazione di cui alla tabella F) per ogni anno di servizio punti 1, 2; la frazione di mese superiore a giorni 15 viene valutata a mese intero;

- anzianita di servizio di ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;

b) titoli di studio: 5 punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l accesso alla qualifica rivestita; 10 per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare.

A parita di merito, nella valutazione dei candidati, si dovra tener conto del carico familiare.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al Presidente corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nei precedenti commi.

L anzianita di servizio e accertata dall Amministrazione attraverso l esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono predisposti a cura della Commissione per l inquadramento di cui all art. 78.

La graduatoria e approvata dal Comitato Esecutivo.

In base all ordine di graduatoria, il Comitato Esecutivo dispone l inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

Restano immutati gli effetti economici dell inquadramento così come stabilito dalla presente legge.

E in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del quinto comma del presente articolo il personale che, comunque, abbia avuto un riconoscimento di livello superiore ai sensi dell art. 83.] 



(100) Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 9, l.r. 6 maggio 1982, n. 19
(96) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(97) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 9, l.r. 6 maggio 1982, n. 19
(98) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 9, l.r. 6 maggio 1982, n. 19
(99) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 9, l.r. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 86

(Progressione economica nell ambito di ciascun livello retributivo – funzionale dall 1- 10- 1978 al 31- 1- 1981)(101) 


[La progressione economica in ciascun livello retributivo - funzionale, con effetto 1- 10- 1978, procede per scatti e classi, secondo le modalita appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi e del 16% costante sull iniziale del livello;

b) attribuzione di scatti del 2,50% sul trattamento economico iniziale piu classe in godimento.

Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all atto dell acquisizione della successiva classe.

Gli scatti biennali, anche virtuali, possono essere anticipati, a domanda a seguito della nascita di figli.]  



(101) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 87

(Inquadramento nella posizione economica)(102) 


[La posizione economica individuale nel livello d inquadramento, previsto nel precedente art. 84, e determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo 88.

La posizione giuridica nel livello d inquadramento e quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica e quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell ultimo scatto e dell ultima classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del maturato in itinere lo stipendio iniziale di cui alla tabella N) e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alle tabelle H) ed I) vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

b) si calcola l incremento monetario che, nella progressione economica orizzontale prevista dal precedente art. 79, deriva dallo scatto della retribuzione (o secondo parametro retributivo) immediatamente successiva agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilita virtualmente maturate al 30- 9- 1978 per il loro raggiungimento; se il dipendente nella progressione economica in atto al 30- 9- 78 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull incremento economico dello scatto successivo all ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dal precedente articolo 79 e virtualmente maturati alla data del 30/ 9/ 78 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in itinere , sommato all eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilita il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto allincremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita.

Ove dal saldo della operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell importo dell incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilita;

e) nel caso che, a seguito dell acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva, in tal caso detta frazione si rapporta all incremento economico  mensile derivante dal conseguimento della ulteriore posizione stipendiale di scatto classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell operazione suddetta se eccedente del 50% dell incremento mensile stesso i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente  successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilita.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.]



(102) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 88

(Aggiunzione senza titolo)(103) 


[La ulteriore disponibilita economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 5- 5- 1977, n. 14 sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella I) in atto a 30- 9- 1978, non tenendo conto  dell indennita integrativa speciale:

- fino a 2.000.000 annui L. 55.000 mensili

- fino a 3.000.000 annui L. 47.000 mensili

- fino a 4.000.000 annui L. 43.000 mensili

- oltre 4.000.000 annui L. 40.000 mensili](104) 



(103) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
(104) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 6 maggio 1982, n. 19


Art. 89

(Trattamento e progressione economica nell ambito di ciascun livello retributivo - funzionale dal 1#/ 2/ 1981)(105) 


[Al personale inquadrato, con effetto dall 1/ 2/ 1981, spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo di cui all allegata tabella E), ai sensi della LR 2- 3- 1981, n. 22.

La progressione economica in ciascun livello retributivo - funzionale, con effetto 1- 2- 1981 procede per classi e scatti, secondo le modalita di cui al precedente articolo 42.]



(105) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 90

(Anticipazione dei benefici contrattuali – Beneficio per riparametrazione professionale - Valutazione dell anzianita)(106) 


[Per l anno 1979 a ciascun dipendente dell Ente, assoggettata alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali, e corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei dodici mesi.

Per l anno 1980 al medesimo personale vengono attribuiti, per 12 mensilita i seguenti benefici economici:

Accanto al parametro iniziale e indicato il beneficio mensile 100, L. 45.000 116, L. 45.000 130, L. 50.000 142, L. 50.000 167, L. 55.000 178, L. 55.000 220, L. 65.000 333, L. 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la 13a mensilita il beneficio sopra specificato e ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate in relazione al servizio  effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

A decorrere dal 1 febbraio 1981 al personale dell Ente e attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilita, a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato:

accanto al livello funzionale e indicato il beneficio mensile I L. 45.000 I (dopo sei mesi) L. 51.500 II L. 51.500 III L. 55.000 IV L. 61.200 V L. 101.250 VI L. 128.700 VII L. 133.600 VIII L. 180.416

L anzianita di servizio effettivamente reso presso l Ente e quella precedente presa a base dell art. 80 per la ricostruzione della carriera viene valutata con la stessa decorrenza 1- 2- 1981 nella misura di lire 800/ mese - anno.] 



(106) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 91

(Inquadramento nei nuovi livelli funzionali retributivi dal 1- 2- 1981 - Assegno ad personam)(107) 


[A decorrere dal 1 febbraio 1981 l inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio in godimento al 31- 1- 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente articolo 90, comma VI, calcolato per 12 mensilita;

c) valutazione dell anzianita complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 80 nella misura prevista di L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

La posizione economica nel livello e determinata dall art. 87 precedente.

Il maturato in itinere e relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e in godimento in virtu dell applicazione dei precedenti articoli 84 e 85 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui al comma secondo dell art. 90 ed il beneficio mensile da anticipazione di cui al comma VI dello stesso art. 90.

L eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.] 



(107) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 92

(Fondo di previdenza)(108) 


[Il Fondo di previdenza , ai sensi del II comma dell art. 14 della legge 20- 3- 1975, n. 70, e conservato limitatamente al personale in servizio o gia cessato dal servizio alla data del 3- 4- 1975, data di entrata in vigore della richiamata legge 20- 3- 1975, n. 70.] 

(108) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 93

(Personale delle gestioni La Moschella   e Passo di Corvo )(109) 


[Il personale dipendente dalle gestioni La Moschella e Passo di Corvo , in servizio continuativo alla data del 31- 12- 1980, puo chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli dell Ente.

L inquadramento del personale di cui al precedente comma, in relazione al titolo di studio posseduto al momento dell assunzione ed alla relativa qualifica di assunzione, sara effettuato previo prova concorsuale di idoneita su materie previste da apposita delibera adottata dal Comitato Esecutivo.

Il concorso sara svolto dalla Commissione di cui all art. 20.

L inserimento in ruolo degli idonei avverra il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria, che sara approvata con provvedimento del Comitato Esecutivo.]



(109) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


CAPO 14

NORME FINALI E DI RINVIO





Art. 94

(Benemerenze belliche e patriottiche)(110) 


[Al personale dell Ente sono estesi, in quanto applicabili, i benefici in materia bellica e patriottica previsti dalle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato.]  

(110) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 95

(Decorrenza)(111) 


[La decorrenza degli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge e fissata all unica data del 1 gennaio 1977.

Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.]



(111) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 96

(Rinvio)(112) 


[Per quanto non contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti per i dipendenti della Regione Puglia]


(112) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 97

(Personale comandato presso l Ente)(113) 


[Il personale di ruolo proveniente da altri Enti di sviluppo, comandato presso l Ente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo, a domanda, essere inquadrato, unitamente al personale dell Ente, con le medesime modalita ed alle stesse condizioni, valutando l anzianita di servizio maturata presso lo Stato o pubbliche Amministrazioni.

La relativa domanda, corredata dall attestazione del servizio svolto presso l Ente di sviluppo di provenienza e da ogni altra documentazione, dovra essere presentata, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Presidente dell Ente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.] 



(113) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 98

(Norma finale)(114) 


[Ogni disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.] 

(114) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 99

(Norma finanziaria)(115) 


[Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilita di cui ai Capp. 11 e 12 - Cat. II - Spese per il Personale, del bilancio di previsione relativo all esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi si fara fronte con le disponibilita dei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.] 



(115) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 100

(Norma transitoria - Pubblici concorsi)(116) 


[In fase di prima attuazione della presente legge, definito l inquadramento nei livelli retributivi e funzionali dei dipendenti di ruolo, il Consiglio di Amministrazione dell Ente puo sottoporre, all approvazione della Giunta regionale, motivata delibera perche siano banditi pubblici  concorsi nell ambito del 40% dei posti disponibili.

Con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente, sottoposta all approvazione della Giunta regionale, potranno essere banditi pubblici concorsi per la copertura dei posti in organico che, nei corrispondenti livelli retributivi e funzionali, si renderanno vacanti a seguito del collocamento a riposo d ufficio o a domanda del personale dipendente.] 



(116) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.