Legge Regionale 5 aprile 1982, n. 14 Determinazione delle indennita' per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell' E.R.S.A.P.(1)
Art. 1(Gettoni di
presenza)(2) [A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dei Conti dell ERSAP, in applicazione dell art. 22 della LR n.
32 del 10- 1977, e concesso un gettone
di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 25.000 lorde,
per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di
cui all ultimo comma dellart. 14 della LR n. 32 del 28- 10- 1977 e per non
piu di una seduta per ciascun giorno.]
Art. 2(3) (Indennita di
carica) [L indennita di carica agli
amministratori e ai Sindaci Revisori dei Conti dell Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Puglia( ERSAP), in applicazione della LR 28- 10- 1977, n. 32, e
fissata come segue:
- al Presidente e ai Vice
Presidenti e assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 90% e al 60%
dell indennita di carica prevista per il Consigliere
regionale;
- agli altri componenti il
Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e
assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% dell
indennita di carica prevista per il Consigliere
regionale;
- ai Sindaci del Collegio dei
Revisori dei Conti e assegnata una somma mensile lorda di L. 270.000,
maggiorata del 50% per il Presidente.
L emolumento mensile di
ciascun amministratore, risultante dell indennita di carica di cui al
precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi
provenienza legato direttamente o indirettamente con l esercizio dell
incarico, esclusi i rimborsi e le indennita di cui allo art. 3, non puo
superare, in ogni caso, l ammontare dell indennita di carica prevista per il
Consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue:
- Presidente:
100%
- Vice Presidente:
70%
- membro Comitato esecutivo:
35%
- restanti membri Consiglio di
Amministrazione: 25%.]
Art. 3(Rimborso delle
spese)(4) [A tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell ERSAP,
in applicazione dell art. 22 della legge regionale n. 32 del 28- 10- 77, e
dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l indennita di
missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti
regionali del livello piu alto.
La missione e l uso del mezzo
proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell Ente o da
un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.]
Art. 4(Decorrenza degli emolumenti e
uffici erogatori)(5) [La corresponsione delle
indennita, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge
decorre dal giorno dell insediamento del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Revisori dei conti.
Alla liquidazione degli
emolumenti provvedono i componenti servizi dell ERSAP utilizzando gli
stanziamenti appositi, iscritti nel Bilancio dell Ente.]
Art. 5(Modificazioni alla legge
regionale n. 32 del 28.10.77)(6) [Il primo comma dell art. 16
della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti:
Il comitato Esecutivo
e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice
Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve
assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del
precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del
medesimo art. 13 .
Il primo comma dell art. 16
della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti:
Il comitato Esecutivo
e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice
Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve
assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del
precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del
medesimo art. 13 .
L art. 20 della legge
regionale 28- 10- 77, n. 32 e sostituito dal seguente:
Per i componenti,
comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Revisori
dei Conti, valgono le norme di ineleggibilita o incompatibilita di cui alla
legge 23- 4- 1981, n. 154.
Non possono in ogni caso far
parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti
coloro che ricevono lo stipendio dall Ente - ad eccezione del rappresentante
del personale previsto dall art. 13, lettera c) della presente legge - o da
organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall Ente stesso, nonche gli
amministratori di tali organismi o aziende .]
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