Anno 1982
Numero 14
Data 05/04/1982
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note L'E.R.S.A.P. è stato soppresso dall'art. 35 della l.r. 19 giugno 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993 - 1995"
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Legge Regionale 5 aprile 1982, n. 14

Determinazione delle indennita' per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell' E.R.S.A.P.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 11/88, art. 23


Art. 1

(Gettoni di presenza)(2) 


[A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell ERSAP,  in applicazione dell art. 22 della LR n. 32 del  10- 1977, e concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all ultimo comma dellart. 14 della LR n. 32 del 28- 10- 1977 e per non piu di una seduta per ciascun giorno.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 11/88art. 23


Art. 2

(3)  (Indennita di carica)


[L indennita di carica agli amministratori e ai Sindaci Revisori dei Conti dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP), in applicazione della LR 28- 10- 1977, n. 32, e fissata come segue:

- al Presidente e ai Vice Presidenti e assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 90% e al 60% dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale;

- agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale;

- ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti e assegnata una somma mensile lorda di L. 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

L emolumento mensile di ciascun amministratore, risultante dell indennita di carica di cui al precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l esercizio dell incarico, esclusi i rimborsi e le indennita di cui allo art. 3, non puo superare, in ogni caso, l ammontare dell indennita di carica prevista per il Consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue:

- Presidente: 100%

- Vice Presidente: 70%

- membro Comitato esecutivo: 35%

- restanti membri Consiglio di Amministrazione: 25%.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 11/88art. 23


Art. 3

(Rimborso delle spese)(4) 


[A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell ERSAP, in applicazione dell art. 22 della legge regionale n. 32 del 28- 10- 77, e dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l indennita di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello piu alto.

La missione e l uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell Ente o da un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 11/88art. 23


Art. 4

(Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori)(5) 


[La corresponsione delle indennita, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i componenti servizi dell ERSAP utilizzando gli stanziamenti appositi, iscritti nel Bilancio dell Ente.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 11/88art. 23


Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale n. 32 del 28.10.77)(6) 


[Il primo comma dell art. 16 della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti:

Il comitato Esecutivo e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13 .

Il primo comma dell art. 16 della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32 e sostituito dai seguenti:

Il comitato Esecutivo e composto dal Presidente dell Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che meta di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l altra meta dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13 .

L art. 20 della legge regionale 28- 10- 77, n. 32 e sostituito dal seguente:

Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Revisori dei Conti, valgono le norme di ineleggibilita o incompatibilita di cui alla legge 23- 4- 1981, n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall art. 13, lettera c) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall Ente stesso, nonche gli amministratori di tali organismi o aziende .] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 11/88art. 23