Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 29 Indennita' compensativa. Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunita' Montane ».(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia
le norme di cui all art. 5 della legge 1/ 8/ 1981 423, che ha modificato gli artt. 5 e 6 della
legge 10/ 5/ 1976 n. 352, e si
delegano alle Comunita Montane le
funzioni concernenti la concessione dell indennita
compensativa.]
Art. 2(Condizioni per la concessione
dell indennita compensativa)(3) [Il secondo comma dell art. 20
della legge regionale 3/ 3/ 1978 numero 15, così come modificato dall articolo unico della legge regionale 3/
3/ 78, n. 16, e così modificato:
La concessione dell
indennita e subordinata alle seguenti condizioni:
- che l imprenditore sia in
possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di
coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto,
affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;
- che la superficie agricola
utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall art. 21
della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto
limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie
agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attivita lavorativa nell
azienda;
- che l imprenditore si
impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio ]
Art. 3(Misura dell indennita
compensativa)(4) [L art. 21 della legge
regionale 3/ 3/ 1978 n. 15, così come modificato dall art. 3 della legge regionale 28/ 1/ 1980 n. 14, e così
sostituito:
La misura dell
indennita compensativa e determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.
Nei territori montani ai sensi
della direttiva 75/ 268/ CEE per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la
misura dell indennita compensativa e così determinata:
- fino a 15 ettari: 97 ECU per
ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per
ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.
Dal beneficio di cui al
presente articolo sono escluse:
- le superfici destinate a
bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di
cereali da utilizzare per l alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla
produzione di frumento;
- le superfici destinate a
coltivazione intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50
are per azienda.
Nei territori montani e
svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni Unita di Bestiame
Adulto( UBA) allevata durante l anno la misura dell indennita compensativa e
così determinata:
- fino a 15 UBA allevate: 97
ECU per UBA
- oltre le 15 UBA allevate: 20
ECU per UBA, o frazione eccedente le 15
UBA.
L importo totale dell
indennita compensativa concessa per gli allevamenti non puo superare 97 ECU
per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell
azienda.
Nella zone montane possono
essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione e destinata alla
commercializzazione.
Nelle zone svantaggiate possono
essere incluse nel calcolo delle UBA le
vacche da latte quando la produzione
dell allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell azienda . ]
Art. 4(Delega alle Comunita
Montane)(5) [L art. 22 della legge
regionale 3/ 3/ 1978 n. 15 e così sostituito:
Le funzioni relative
alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell indennita
compensativa sono delegate alle Comunita Montane di cui alla legge regionale 5/
9/ 72 n. 9 e successive modificazioni.
La domanda intesa ad ottenere
l indennita compensativa, che potra essere inoltrata anche tramite le
Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come
per legge, deve essere indirizzata alla Comunita Montana competente per
territorio.
La domanda, redatta su apposito
modello predisposto dall Assessorato regionale all Agricoltura, deve essere
accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del
richiedente.
Entro 90 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno,
le Comunita Montane trasmettono alla Regione l elenco dei beneficiari e la
richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione della
indennita.
Le Comunita Montane, previa
intesa, possono avvalersi dei Comuni per l istruttoria delle domande.
La Giunta regionale, entro 30
giorni dalla data di ricevimento dell elenco dei beneficiari da parte delle
Comunita Montane, delibera, su proposta dell Assessore all Agricoltura l
accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunita stesse, comprensivi delle
spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del
5%.
Le Comunita Montane provvedono
alla liquidazione della indennita agli eventi diritto entro 30 giorni dall
accreditamento delle somme. Copia dell elenco dei beneficiari sara inviata
dalle Comunita Montane ai Comuni interessati perche sia tenuto affisso all
Albo comunale per 15 giorni.
In caso di inerzia da parte
delle Comunita Montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla
presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30
giorni, trascorsi i quali si sostituisce
all Ente inadempiente.
In caso di persistente inerzia
o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria
legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l
art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo
caso la Giunta regionale nelle more dell approvazione della legge di revoca
della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.
Le Comunita Montane devono,
nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti
assunti nello esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge,
hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione. ]
Art. 5(Norma
finanziaria)(6) [La spesa per il pagamento dell
indennita compensativa fara carico all apposito capitolo iscritto annualmente
nel bilancio regionale di previsione ai sensi dell art. 30 della legge
regionale 3/ 3/ 1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli
stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10/ 5/ 76 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ove lo stanziamento previsto
nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa
di accreditamenti da parte dello Stato, potra ricorrere per la liquidazione
dell indennita suddetta agli aventi diritto anche ai capitoli di bilancio
concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell Agricoltura
previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, allo
apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.] (7)
Art. 6(Norme
transitorie)(8) [1.Limitatamente
all anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il
termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali di cui all
art. 4 decorrono a partire dal predetto termine.
2. Le norme
della presente legge si applicano anche alle domande, gia presentate, relative
all anno 1981.]
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