Anno 1982
Numero 29
Data 03/11/1982
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 novembre 1982, n. 110, S.O. (*) Vedi quanto disposto dalla l.r. 8 aprile 1998, n. 12 in merito alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 di questa legge.
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Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 29

Indennita' compensativa. Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunita' Montane ».(1) 


(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39


Art. 1

(Finalita)(2) 


[Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia le norme di cui all art. 5 della legge 1/ 8/ 1981  423, che ha modificato gli artt. 5 e 6 della legge  10/ 5/ 1976 n. 352, e si delegano alle Comunita Montane  le funzioni concernenti la concessione dell indennita compensativa.]



(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39


Art. 2

(Condizioni per la concessione dell indennita compensativa)(3) 


[Il secondo comma dell art. 20 della legge regionale 3/ 3/ 1978 numero 15, così come modificato  dall articolo unico della legge regionale 3/ 3/ 78, n. 16, e così modificato:

La concessione dell indennita e subordinata alle seguenti condizioni:

- che l imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attivita lavorativa nell azienda;

- che l imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio ]



(3) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39


Art. 3

(Misura dell indennita compensativa)(4) 


[L art. 21 della legge regionale 3/ 3/ 1978 n. 15, così come modificato dall art. 3 della legge  regionale 28/ 1/ 1980 n. 14, e così sostituito:

 La misura dell indennita compensativa e determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell indennita compensativa e così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;

- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l alimentazione del bestiame;

- le superfici destinate alla produzione di frumento;

- le superfici destinate a coltivazione intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni Unita di Bestiame Adulto( UBA) allevata durante l anno la misura dell indennita compensativa e così determinata:

- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA

- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per  UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

L importo totale dell indennita compensativa concessa per gli allevamenti non puo superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda.

Nella zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte  la cui produzione e destinata alla commercializzazione.

Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel  calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione  dell allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell azienda . ]



(4) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39


Art. 4

(Delega alle Comunita Montane)(5) 


[L art. 22 della legge regionale 3/ 3/ 1978 n. 15 e così sostituito:

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dell indennita compensativa sono delegate alle Comunita Montane di cui alla legge regionale 5/ 9/ 72 n. 9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l indennita compensativa, che potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunita Montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall Assessorato regionale all Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunita Montane trasmettono alla Regione l elenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione della indennita.

Le Comunita Montane, previa intesa, possono avvalersi dei Comuni per l istruttoria delle domande.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell elenco dei beneficiari da parte delle Comunita Montane, delibera, su proposta dell Assessore all Agricoltura l accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunita stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5%.

Le Comunita Montane provvedono alla liquidazione della indennita agli eventi diritto entro 30 giorni dall accreditamento delle somme. Copia dell elenco dei beneficiari sara inviata dalle Comunita Montane ai Comuni interessati perche sia tenuto affisso all Albo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunita Montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni,  trascorsi i quali si sostituisce all Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo caso la Giunta regionale nelle more dell approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunita Montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nello esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]



(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39


Art. 5

(Norma finanziaria)(6) 


[La spesa per il pagamento dell indennita compensativa fara carico all apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di previsione ai sensi dell art. 30 della legge regionale 3/ 3/ 1978, n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n. 352 del 10/ 5/ 76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento previsto nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potra ricorrere per la liquidazione dell indennita suddetta agli aventi diritto anche ai capitoli di bilancio concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell Agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, allo apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.]  (7) 



(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39
(7) Comma abrogato dalla lett. l) dell’art. 32 della l.r. 12/99


Art. 6

(Norme transitorie)(8) 


[1.Limitatamente all anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  I successivi termini procedurali di cui all art. 4 decorrono a partire dal predetto termine.

2. Le norme della presente legge si applicano anche alle domande, gia presentate, relative all anno 1981.]



(8) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 20/2004art. 28. Le ll.rr. 15/78 e 14/80 sono state abrogate rispettivamente dalle ll.rr. 32/99art. 12 9/2000art. 39